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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2834/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Palermo, sezione sesta civile, dott.ssa Valentina Imperiale, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2834 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
nato a [...] il [...], C. F: Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, viale della Libertà n. 167 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Duca che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione depositata in seno al presente fascicolo telematico in data 21/02/2023; ATTORE – OPPONENTE– DEBITORE ESECUTATO NELLA PROCEDURA N. 147/2006 R.G. Es. contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Viale Brenta 18/b e, per essa a C.F: CP_2
, P.IVA: , con sede legale in Verona Viale dell'Agricoltura 7, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Francesco Gucciardi (C.F:
) all'indirizzo pec: C.F._2
Email_1
CONVENUTA OPPOSTA– CREDITRICE PROCEDENTE NELLA PROC. N. 147/2006 R.G. Es. - CONTUMACE
( 140/2014), in Controparte_3 Pt_2 persona del Curatore legale rappresentante pro tempore, Avv. Daniele Papa, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Sammartino 2 presso lo Studio dell'Avv. Marco Morici C.F: che la rappresenta e difende per procura C.F._3 agli atti della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale Civile di Palermo;
CONVENUTA OPPOSTA– CREDITRICE PROCEDENTE NELLA PROC. N. 38/2021 (riunita alla proc. n. 147/2006) R.G. Es. - CONTUMACE nato a [...] il [...], C.F: ) CP_4 C.F._4 residente in [...]; CONVENUTO OPPOSTO– CO-DEBITORE NELLA PROC. N. 147/2006 R.G. Es. - CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. Conclusioni delle parti: come da verbale del 5/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 21-24.02.2023, il debitore esecutato, , introduceva il presente giudizio di merito – a Parte_1 seguito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato in data 16/12/2021 dinanzi al Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 147/2006 R.G.Es. (a cui risulta poi riunita anche la proc. n. Con 38/2021 R.G. – contestando uno dei titoli azionati dal creditore procedente,
[...] subentrato nella procedura esecutiva a seguito di cessione del Controparte_1 credito ex art. 111 c.p.c.: in specie, l'atto di sovvenzione ipotecaria del 2/4/1985 per atto del Notaio (rep.82004 – racc.16525) per l'importo di € Persona_1
58.381,81, unico titolo azionato nei suoi confronti. Più dettagliatamente, il debitore - premettendo in fatto, di avere ricevuto prima la notifica in data 19/12/2005 di un atto di precetto, con cui il Banco di Sicilia S.p.a. gli intimava il pagamento della somma complessiva pari a € 58.381,81 oltre spese di notifica del precetto e interessi convenzionali e di mora maturati e maturandi, e poi di avere ricevuto in data 16/3/2006 la notifica di atto di pignoramento in forza del titolo esecutivo rappresentato dall'atto di sovvenzione ipotecaria del 2/4/1985 del Notaio – contestava il diritto a Persona_1 procedere del creditore procedente nei suoi confronti, deducendo che lo stesso titolo esecutivo era già stato azionato in un'altra procedura esecutiva iscritta al n. 674/1998 R.G. Es. promossa da Banco di Sicilia S.p.a. e definitasi con l'approvazione del piano di riparto in data 28/1/2010. Conseguentemente, chiedeva di accogliere l'opposizione e di dichiarare che il creditore nulla doveva ancora pretendere in virtù del titolo azionato e già estinto. Nonostante la regolare notifica a tutti i convenuti dell'atto di citazione in riassunzione, nessuna delle convenute si costituiva. A seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con verbale di udienza dell'1/03/2024, si disponeva l'ammissione della documentazione prodotta dall'opponente, si disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione portante il n. 147/2006 R.G.Es. nonché il prelievo dall'archivio del fascicolo cartaceo portante il n. 674/1998 R.G. Es. ai fini della consultazione da parte del Giudice Istruttore;
e si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/11/2024, poi differita al 5/02/2025, ove la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 L'attore depositava tempestivamente comparsa conclusionale in data
1/04/2025. _______________________________
2. L'opposizione di merita accoglimento in quanto fondata e, Parte_1 pertanto, occorre dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere di
[...]
(già Banco di Sicilia s.p.a.) nei suoi confronti per sopravvenuta Controparte_1 assenza del titolo esecutivo azionato. 2.1. Occorre preliminarmente, dichiarare la contumacia di tutti i convenuti,
(n. Controparte_1 Controparte_3
Fall. 140/2014) e non costituiti nel presente giudizio di merito, CP_4 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione. 2.2. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, occorre premettere che la procedura esecutiva sottesa al presente giudizio di opposizione (ossia la n. 147/2006 R.G. Es. alla quale risulta successivamente riunita la procedura n. 38/2021 R.G. Es.) era stata azionata con atto di pignoramento immobiliare da Banco di Sicilia s.p.a. in forza di due titoli esecutivi: ossia, per un verso (e per quel che qui maggiormente interessa), in forza dell'atto di sovvenzione ipotecaria in Notar Persona_1 del 2/4/1985 (rep. 82004 – racc. 16525) registrato in Palermo il 15/04/1985 al n. 1715 per l'importo di € 58.381,81 nei confronti di e, per altro verso, in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 172/2003 emesso dal Tribunale di Palermo in data 24/1/2003 per l'importo di € 105.986,86, nei confronti di altro debitore, CP_4
, contumace nel presente giudizio.
[...]
Con il citato atto di pignoramento e sulla base dei due titoli sopra richiamati, il creditore procedente sopra indicato provvedeva a pignorare i seguenti beni di proprietà dei sig.ri e per la quota di 1/7 ciascuno del Parte_1 CP_4 diritto di proprietà:
- appartamento sito in Palermo, viale Lazio n. 77 identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 39, p.lla 1570, sub. 16;
- terreno sito in Montelepre, località “Madra di Mezzo”, identificato al N.C.T. del Comune di Montelepre al foglio 2, p.lla 551;
- terreno sito in Montelepre, località “Madra di Mezzo”, identificato al N.C.T. del Comune di Montelepre al foglio 2, p.lla 552. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 1/07/2021, si costituiva la cessionaria del credito, Controparte_1
Con provvedimento del 20/10/2021 veniva dichiarata l'improcedibilità parziale della procedura esecutiva con riferimento all'ultimo dei cespiti sopra indicati (terreno sito in Montelepre, località “Madra di Mezzo”, identificato al N.C.T. del Comune di Montelepre al foglio 2, p.lla 552). Con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. depositato in data 16/12/2021 l'esecutato, , contestava, con un unico Parte_1 motivo di opposizione, il diritto a procedere del creditore procedente,
[...]
subentrato nella procedura esecutiva a seguito di cessione del Controparte_1 credito ex art. 111 c.p.c., eccependo la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo
3 azionato nei suoi confronti, atteso che lo stesso – unitamente ad altri titoli esecutivi – era anche stato posto a fondamento della precedente procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Palermo e portante il n. 674/1998 R.G. Con (promossa dallo stesso creditore, Banco di Sicilia s.p.a., contro l'odierno opponente, ) definitasi con progetto di distribuzione del 02.11.2009, Parte_1 approvato all'udienza del 28.01.2010. Con ordinanza del 13/1/2023 il giudice dell'esecuzione, in fase sommaria, pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora con riferimento all'unico motivo di doglianza avanzato dall'esecutato, non riteneva sussistere i presupposti della sospensione della procedura esecutiva, atteso che la stessa poteva validamente proseguire sulla base dell'altro titolo esecutivo (ossia il decreto ingiuntivo sopra indicato), azionato unicamente nei confronti di altro esecutato, . Conseguentemente, rigettava l'istanza di sospensione CP_4 articolata nel ricorso in opposizione all'esecuzione depositato nell'interesse di ed assegnava alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di Parte_1 merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito. Così veniva tempestivamente introdotto dall'opponente, , il Parte_1 presente giudizio, con atto di citazione sopra indicato, nel quale si reiterava l'unico motivo di opposizione sopra sintetizzato. Nelle more del presente giudizio, con provvedimento del 16 giugno 2022 il giudice dell'esecuzione provvedeva a riunire - alla procedura esecutiva portante il n. 147/2006 - la successiva procedura n. 38/2021 R.G.Es. promossa dalla
[...]
nei confronti di _3
, essendo emerso che il pignoramento per cui si procedeva aveva ad Parte_4 oggetto anche la quota indivisa di 1/7 del diritto di proprietà del fabbricato sito a Palermo, viale Lazio n. 77, in catasto al fg. 39, p.lla 1570, sub 16, già pignorato nella procedura n. 147/2006, anteriormente iscritta a ruolo, sulla complessiva quota indivisa di 2/7 del diritto di proprietà del medesimo fabbricato, in capo a Pt_1
e .
[...] CP_4
Con ordinanza del 4/11/2024 il giudice dell'esecuzione disponeva procedersi al giudizio di divisione in relazione al bene di cui è comproprietario l'odierno opponente, per la quota indivisa di 1/7 di piena proprietà Parte_1 di un appartamento sito in Palermo, in viale Lazio n. 77, piano 5°, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al Fg. 39, p.lla 1570, sub. 16 (i cui comproprietari, per la residua quota di 1/7 ciascuno del diritto di piena proprietà, risultano essere: il coesecutato;
l'esecutato della procedura n. 38/2021 riunita, CP_4 Pt_4
e i sig.ri ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e .
[...] Parte_8
* Fatta questa premessa, va immediatamente rilevato che il motivo di opposizione articolato dal ricorrente - avente ad oggetto l'eccezione Parte_1 di sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti per
4 essere stato lo stesso integralmente soddisfatto all'esito di altra procedura esecutiva
– è fondato e documentato. Ed infatti, l'opponente ha versato in atti la copia del progetto di distribuzione del 02.11.2009 depositato nell'ambito della procedura esecutiva n. 674/1998 R.G. Es. (cfr. produzione allegata in data 21/02/2023), a firma del Professionista Delegato, Notaio dott. dal quale si evince che la Persona_2 citata procedura esecutiva era stata promossa da Banco di Sicilia s.p.a. nei confronti di , , e da cui Parte_1 Parte_4 Parte_8 Parte_6 risulta che, tra i crediti ammessi a distribuzione, vi era certamente il credito pari a € 45.389,41 in favore del Banco di Sicilia S.p.a. (cfr. pagina 7 del citato progetto di distribuzione, alle prime sei righe), prevedendo il pagamento, detratta la somma già percepita di € 34.090,85, della somma residua pari a € 31.539,15. Il relativo progetto di distribuzione è stato approvato all'udienza del 28.01.2010 con l'assegnazione delle somme per lo specifico titolo esecutivo azionato dal Banco di Sicilia. È risultato documentato, quindi, che il creditore ha azionato nei confronti di (nella procedura n. 147/2006 da cui trae origine la presente Parte_1 opposizione), il medesimo titolo esecutivo azionato già nella procedura n. 674/1998 R.G. Es., per il quale risulta documento che è stato integralmente soddisfatto con l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita immobiliare in seno a quella procedura esecutiva. Le considerazioni sopra esposto sono da sole sufficienti a determinare l'accoglimento dell'opposizione. Conseguentemente, occorre accertare e dichiarare che il creditore procedente, cessionario del credito, non ha Controparte_1 diritto a procedere nei confronti di in forza dell'atto di sovvenzione Parte_1 ipotecaria in Notar del 2/4/1985 (rep. 82004 – racc. 16525) Persona_1 registrato in Palermo il 15/04/1985 al n. 1715 per l'importo di € 58.381,81 per sopravvenuta carenza di titolo esecutivo. Pertanto, il giudice dell'esecuzione dovrà provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine all'instaurato giudizio di divisione endoesecutiva. 3. In considerazione dell'accoglimento della domanda e in difetto della costituzione del creditore opposto, non vi è spazio per la statuizione di condanna alle spese del presente giudizio. Le spese del presente giudizio restano a carico della parte attrice che le ha anticipate. Resta confermata la regolamentazione delle spese effettuate in sede cautelare con ordinanza del 13/01/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto a procedere del creditore procedente,
[...]
nei confronti di in forza dell'atto di sovvenzione Controparte_1 Parte_1
5 ipotecaria in Notar del 2/4/1985 (rep. 82004 – racc. 16525) Persona_1 registrato in Palermo il 15/04/1985 al n. 1715 per l'importo di € 58.381,81;
- lascia le spese di lite a carico della parte opponente;
- conferma la regolamentazione delle spese della fase cautelare di cui all'ordinanza del 13.01.2023.
Così deciso in Palermo 26/05/2025. Il Giudice Dott.ssa Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Palermo, sezione sesta civile, dott.ssa Valentina Imperiale, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2834 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
nato a [...] il [...], C. F: Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, viale della Libertà n. 167 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Duca che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione depositata in seno al presente fascicolo telematico in data 21/02/2023; ATTORE – OPPONENTE– DEBITORE ESECUTATO NELLA PROCEDURA N. 147/2006 R.G. Es. contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Milano, Viale Brenta 18/b e, per essa a C.F: CP_2
, P.IVA: , con sede legale in Verona Viale dell'Agricoltura 7, P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Francesco Gucciardi (C.F:
) all'indirizzo pec: C.F._2
Email_1
CONVENUTA OPPOSTA– CREDITRICE PROCEDENTE NELLA PROC. N. 147/2006 R.G. Es. - CONTUMACE
( 140/2014), in Controparte_3 Pt_2 persona del Curatore legale rappresentante pro tempore, Avv. Daniele Papa, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Sammartino 2 presso lo Studio dell'Avv. Marco Morici C.F: che la rappresenta e difende per procura C.F._3 agli atti della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale Civile di Palermo;
CONVENUTA OPPOSTA– CREDITRICE PROCEDENTE NELLA PROC. N. 38/2021 (riunita alla proc. n. 147/2006) R.G. Es. - CONTUMACE nato a [...] il [...], C.F: ) CP_4 C.F._4 residente in [...]; CONVENUTO OPPOSTO– CO-DEBITORE NELLA PROC. N. 147/2006 R.G. Es. - CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. Conclusioni delle parti: come da verbale del 5/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 21-24.02.2023, il debitore esecutato, , introduceva il presente giudizio di merito – a Parte_1 seguito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato in data 16/12/2021 dinanzi al Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 147/2006 R.G.Es. (a cui risulta poi riunita anche la proc. n. Con 38/2021 R.G. – contestando uno dei titoli azionati dal creditore procedente,
[...] subentrato nella procedura esecutiva a seguito di cessione del Controparte_1 credito ex art. 111 c.p.c.: in specie, l'atto di sovvenzione ipotecaria del 2/4/1985 per atto del Notaio (rep.82004 – racc.16525) per l'importo di € Persona_1
58.381,81, unico titolo azionato nei suoi confronti. Più dettagliatamente, il debitore - premettendo in fatto, di avere ricevuto prima la notifica in data 19/12/2005 di un atto di precetto, con cui il Banco di Sicilia S.p.a. gli intimava il pagamento della somma complessiva pari a € 58.381,81 oltre spese di notifica del precetto e interessi convenzionali e di mora maturati e maturandi, e poi di avere ricevuto in data 16/3/2006 la notifica di atto di pignoramento in forza del titolo esecutivo rappresentato dall'atto di sovvenzione ipotecaria del 2/4/1985 del Notaio – contestava il diritto a Persona_1 procedere del creditore procedente nei suoi confronti, deducendo che lo stesso titolo esecutivo era già stato azionato in un'altra procedura esecutiva iscritta al n. 674/1998 R.G. Es. promossa da Banco di Sicilia S.p.a. e definitasi con l'approvazione del piano di riparto in data 28/1/2010. Conseguentemente, chiedeva di accogliere l'opposizione e di dichiarare che il creditore nulla doveva ancora pretendere in virtù del titolo azionato e già estinto. Nonostante la regolare notifica a tutti i convenuti dell'atto di citazione in riassunzione, nessuna delle convenute si costituiva. A seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con verbale di udienza dell'1/03/2024, si disponeva l'ammissione della documentazione prodotta dall'opponente, si disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione portante il n. 147/2006 R.G.Es. nonché il prelievo dall'archivio del fascicolo cartaceo portante il n. 674/1998 R.G. Es. ai fini della consultazione da parte del Giudice Istruttore;
e si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/11/2024, poi differita al 5/02/2025, ove la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 L'attore depositava tempestivamente comparsa conclusionale in data
1/04/2025. _______________________________
2. L'opposizione di merita accoglimento in quanto fondata e, Parte_1 pertanto, occorre dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere di
[...]
(già Banco di Sicilia s.p.a.) nei suoi confronti per sopravvenuta Controparte_1 assenza del titolo esecutivo azionato. 2.1. Occorre preliminarmente, dichiarare la contumacia di tutti i convenuti,
(n. Controparte_1 Controparte_3
Fall. 140/2014) e non costituiti nel presente giudizio di merito, CP_4 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione. 2.2. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, occorre premettere che la procedura esecutiva sottesa al presente giudizio di opposizione (ossia la n. 147/2006 R.G. Es. alla quale risulta successivamente riunita la procedura n. 38/2021 R.G. Es.) era stata azionata con atto di pignoramento immobiliare da Banco di Sicilia s.p.a. in forza di due titoli esecutivi: ossia, per un verso (e per quel che qui maggiormente interessa), in forza dell'atto di sovvenzione ipotecaria in Notar Persona_1 del 2/4/1985 (rep. 82004 – racc. 16525) registrato in Palermo il 15/04/1985 al n. 1715 per l'importo di € 58.381,81 nei confronti di e, per altro verso, in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 172/2003 emesso dal Tribunale di Palermo in data 24/1/2003 per l'importo di € 105.986,86, nei confronti di altro debitore, CP_4
, contumace nel presente giudizio.
[...]
Con il citato atto di pignoramento e sulla base dei due titoli sopra richiamati, il creditore procedente sopra indicato provvedeva a pignorare i seguenti beni di proprietà dei sig.ri e per la quota di 1/7 ciascuno del Parte_1 CP_4 diritto di proprietà:
- appartamento sito in Palermo, viale Lazio n. 77 identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 39, p.lla 1570, sub. 16;
- terreno sito in Montelepre, località “Madra di Mezzo”, identificato al N.C.T. del Comune di Montelepre al foglio 2, p.lla 551;
- terreno sito in Montelepre, località “Madra di Mezzo”, identificato al N.C.T. del Comune di Montelepre al foglio 2, p.lla 552. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 1/07/2021, si costituiva la cessionaria del credito, Controparte_1
Con provvedimento del 20/10/2021 veniva dichiarata l'improcedibilità parziale della procedura esecutiva con riferimento all'ultimo dei cespiti sopra indicati (terreno sito in Montelepre, località “Madra di Mezzo”, identificato al N.C.T. del Comune di Montelepre al foglio 2, p.lla 552). Con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. depositato in data 16/12/2021 l'esecutato, , contestava, con un unico Parte_1 motivo di opposizione, il diritto a procedere del creditore procedente,
[...]
subentrato nella procedura esecutiva a seguito di cessione del Controparte_1 credito ex art. 111 c.p.c., eccependo la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo
3 azionato nei suoi confronti, atteso che lo stesso – unitamente ad altri titoli esecutivi – era anche stato posto a fondamento della precedente procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Palermo e portante il n. 674/1998 R.G. Con (promossa dallo stesso creditore, Banco di Sicilia s.p.a., contro l'odierno opponente, ) definitasi con progetto di distribuzione del 02.11.2009, Parte_1 approvato all'udienza del 28.01.2010. Con ordinanza del 13/1/2023 il giudice dell'esecuzione, in fase sommaria, pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora con riferimento all'unico motivo di doglianza avanzato dall'esecutato, non riteneva sussistere i presupposti della sospensione della procedura esecutiva, atteso che la stessa poteva validamente proseguire sulla base dell'altro titolo esecutivo (ossia il decreto ingiuntivo sopra indicato), azionato unicamente nei confronti di altro esecutato, . Conseguentemente, rigettava l'istanza di sospensione CP_4 articolata nel ricorso in opposizione all'esecuzione depositato nell'interesse di ed assegnava alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di Parte_1 merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito. Così veniva tempestivamente introdotto dall'opponente, , il Parte_1 presente giudizio, con atto di citazione sopra indicato, nel quale si reiterava l'unico motivo di opposizione sopra sintetizzato. Nelle more del presente giudizio, con provvedimento del 16 giugno 2022 il giudice dell'esecuzione provvedeva a riunire - alla procedura esecutiva portante il n. 147/2006 - la successiva procedura n. 38/2021 R.G.Es. promossa dalla
[...]
nei confronti di _3
, essendo emerso che il pignoramento per cui si procedeva aveva ad Parte_4 oggetto anche la quota indivisa di 1/7 del diritto di proprietà del fabbricato sito a Palermo, viale Lazio n. 77, in catasto al fg. 39, p.lla 1570, sub 16, già pignorato nella procedura n. 147/2006, anteriormente iscritta a ruolo, sulla complessiva quota indivisa di 2/7 del diritto di proprietà del medesimo fabbricato, in capo a Pt_1
e .
[...] CP_4
Con ordinanza del 4/11/2024 il giudice dell'esecuzione disponeva procedersi al giudizio di divisione in relazione al bene di cui è comproprietario l'odierno opponente, per la quota indivisa di 1/7 di piena proprietà Parte_1 di un appartamento sito in Palermo, in viale Lazio n. 77, piano 5°, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al Fg. 39, p.lla 1570, sub. 16 (i cui comproprietari, per la residua quota di 1/7 ciascuno del diritto di piena proprietà, risultano essere: il coesecutato;
l'esecutato della procedura n. 38/2021 riunita, CP_4 Pt_4
e i sig.ri ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e .
[...] Parte_8
* Fatta questa premessa, va immediatamente rilevato che il motivo di opposizione articolato dal ricorrente - avente ad oggetto l'eccezione Parte_1 di sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti per
4 essere stato lo stesso integralmente soddisfatto all'esito di altra procedura esecutiva
– è fondato e documentato. Ed infatti, l'opponente ha versato in atti la copia del progetto di distribuzione del 02.11.2009 depositato nell'ambito della procedura esecutiva n. 674/1998 R.G. Es. (cfr. produzione allegata in data 21/02/2023), a firma del Professionista Delegato, Notaio dott. dal quale si evince che la Persona_2 citata procedura esecutiva era stata promossa da Banco di Sicilia s.p.a. nei confronti di , , e da cui Parte_1 Parte_4 Parte_8 Parte_6 risulta che, tra i crediti ammessi a distribuzione, vi era certamente il credito pari a € 45.389,41 in favore del Banco di Sicilia S.p.a. (cfr. pagina 7 del citato progetto di distribuzione, alle prime sei righe), prevedendo il pagamento, detratta la somma già percepita di € 34.090,85, della somma residua pari a € 31.539,15. Il relativo progetto di distribuzione è stato approvato all'udienza del 28.01.2010 con l'assegnazione delle somme per lo specifico titolo esecutivo azionato dal Banco di Sicilia. È risultato documentato, quindi, che il creditore ha azionato nei confronti di (nella procedura n. 147/2006 da cui trae origine la presente Parte_1 opposizione), il medesimo titolo esecutivo azionato già nella procedura n. 674/1998 R.G. Es., per il quale risulta documento che è stato integralmente soddisfatto con l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita immobiliare in seno a quella procedura esecutiva. Le considerazioni sopra esposto sono da sole sufficienti a determinare l'accoglimento dell'opposizione. Conseguentemente, occorre accertare e dichiarare che il creditore procedente, cessionario del credito, non ha Controparte_1 diritto a procedere nei confronti di in forza dell'atto di sovvenzione Parte_1 ipotecaria in Notar del 2/4/1985 (rep. 82004 – racc. 16525) Persona_1 registrato in Palermo il 15/04/1985 al n. 1715 per l'importo di € 58.381,81 per sopravvenuta carenza di titolo esecutivo. Pertanto, il giudice dell'esecuzione dovrà provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine all'instaurato giudizio di divisione endoesecutiva. 3. In considerazione dell'accoglimento della domanda e in difetto della costituzione del creditore opposto, non vi è spazio per la statuizione di condanna alle spese del presente giudizio. Le spese del presente giudizio restano a carico della parte attrice che le ha anticipate. Resta confermata la regolamentazione delle spese effettuate in sede cautelare con ordinanza del 13/01/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara l'insussistenza del diritto a procedere del creditore procedente,
[...]
nei confronti di in forza dell'atto di sovvenzione Controparte_1 Parte_1
5 ipotecaria in Notar del 2/4/1985 (rep. 82004 – racc. 16525) Persona_1 registrato in Palermo il 15/04/1985 al n. 1715 per l'importo di € 58.381,81;
- lascia le spese di lite a carico della parte opponente;
- conferma la regolamentazione delle spese della fase cautelare di cui all'ordinanza del 13.01.2023.
Così deciso in Palermo 26/05/2025. Il Giudice Dott.ssa Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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