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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2127 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19.6.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. D'ANGELO MATTEO e ANTONUCCI EZIO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MONTELLA LUIGI Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 16/05/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 05.04.2017 al 30.06.2021 sebbene il rapporto di lavoro fosse stato formalizzato soltanto dal 05.04.2017 al 30.09.2017 e dal 12.02.2018 al 30.06.2021; di esser stato inquadrato nel livello 5
CCNL Trasporti con mansioni di autista e di avere invece svolto mansioni prevalenti riconducibili al livello 3 super parametro 132 , di aver in particolare lavorato dall'assunzione -e per circa due anni- presso la sede di
Pagani , nei successivi due anni presso la sede di Piombino e dall'aprile 2021 nuovamente presso la sede di
Pagani; di aver svolto mansioni di autista di mezzi di portata superiore agli 80 quintali, di magazziniere, carrellista e meccanico con orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore sette alle ore diciannove (quando era stato addetto alla sede di Pagani) e dalle ore otto alle ore diciannove (quando era stato addetto alla sede di Piombino); evidenziava di essere stato inoltre addetto al trasporto di rifiuti e materiali e di esser stato tenuto, quando lavorava a Piombino, a trasportare i propri colleghi la domenica sera presso la sede di
Piombino ed a riportarli a Pagani il venerdì; deduceva inoltre di aver goduto di una sola settimana di ferie l'anno e di aver percepito a titolo di retribuzione il solo importo di euro 1.200,00 netti al mese ed euro
2586,02 al termine del rapporto in seguito a transazione del 13.1.22; impugnava la transazione evidenziandone la nullità sia perché non vi era mai stato alcun effettivo incontro tra le parti in presenza del conciliatore, sia per non aver mai ricevuto alcuna effettiva assistenza sindacale sia perché il negozio transattivo non conteneva alcuna reciproca rinuncia sia perché la sua volontà era stata inficiata da violenza morale in quanto indotto a sottoscriverla al fine di poter ottenere il TFR;
concludeva per la condanna di parte convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 106.754,59 a titolo di differenze retributive come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione in sede sindacale, deduceva inoltre nel merito di aver correttamente inquadrato il lavoratore (che solo occasionalmente si era occupato di condurre autoveicoli con portata superiore agli 80 quintali), che il rapporto di lavoro aveva avuto durata corrispondente a quella contrattualizzata (e che il lavoratore aveva percepito la naspi nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2017 e l'11.2.2018) che il Sig aveva sempre lavorato dal lunedì al venerdì per Pt_1 complessive 47 ore settimanali e quindi con orario pienamente corrispondente a quello previsto dalla contrattazione collettiva per i conduttori di veicoli addetti a trasporto extraurbano;
contestava che il ricorrente avesse svolto attività di magazziniere o di meccanico;
deduceva di non esser tenuta al pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità (per aver mensilmente corrisposto le mensilità aggiuntive) contestava i conteggi e concludeva per il rigetto della domanda;
escussi i testi ammessi veniva conferito incarico a CTU, all'esito veniva ordinata a parte convenuta l'esibizione di tutte le buste paga del ricorrente, la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la nullità della “conciliazione sindacale” del 13.1.22 prodotta in giudizio considerando che in data 13.1.22 non si tenne alcun incontro presso la sede legale della società CP_1
n presenza della dott.ssa in qualità di conciliatore;
CP_1 Parte_2
E' infatti documentato che il lavoratore non ricevette alcuna effettiva assistenza sindacale in quanto il verbale fu predisposto dalla stessa datrice di lavoro che lo trasmise al Sig che a sua volta lo inviò alla Pt_1 datrice di lavoro, già sottoscritto, al fine di ricevere il TFR (cfr prod ricorrente e-mail del gruppo di el CP_1
7.1.22, del 11.1.22 e del 13.1.22);
Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione;
Innanzitutto si osserva che non appare possibile ritenere il diritto del ricorrente al superiore inquadramento invocato considerando che, per un verso, nessuno dei testi escussi ha riferito che il ricorrente aveva svolto in modo prevalente mansioni di autista addetto alla guida di veicoli con portata superiore agli 80 quintali e che, per altro verso, il livello di inquadramento riconosciuto dalla convenuta, è comunque compatibile con le mansioni dichiarate in ricorso come svolte;
Non appare neanche possibile ritenere che il rapporto si sia protratto ininterrottamente nel periodo Tes 05.04.2017- 30.06.2021 sulla base delle dichiarazioni rese dal solo teste anche perché le stesse sono comunque in contrasto con l'avvenuta percezione da parte del ricorrente dell'indennità di disoccupazione nel periodo intercorrente tra i due contratti di lavoro;
non possono poi essere riconosciute somme a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti considerando il contrasto delle dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto;
Appare invece possibile riconoscere al lavoratore somme a titolo di differenze retributive considerando che non è contestato il fatto che il lavoratore abbia percepito il solo importo di euro 1.200,00 netti al mese, che tutti i testi escussi hanno riferito che il rapporto di lavoro era a tempo pieno, che i testi indicati dal ricorrente hanno anche confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso e che in ogni caso la stessa parte convenuta ha espressamente affermato in memoria che il ricorrente aveva sempre lavorato per una media di 47 ore di lavoro la settimana;
Tanto premesso, è stata disposta CTU al fine di quantificare gli importi dovuti al ricorrente tenendo conto dell'importo di euro 1.200,00 netto dichiarato come percepito, del livello di inquadramento riconosciuto dalla stessa convenuta e di un orario lavorativo settimanale medio di 47 ore;
Il Consulente (la cui relazione peritale, ipotesi 1, deve qui intendersi richiamata unitamente agli allegati conteggi) alla luce dei parametri innanzi indicati ha quantificato gli importi lordi spettanti al Sig in Pt_1 euro 14.433,07 per differenze sulla retribuzione ordinaria, euro 6.024,89 per differenza tredicesima mensilità, euro 6.001,36 per differenza quattordicesima mensilità; euro 17.569,96 per lavoro straordinario feriale diurno;
euro 4.551,36 per differenza sul trattamento di fine rapporto dovuto (per un importo complessivo di euro 48.580,64);
Parte convenuta, dopo il deposito della consulenza, ha contestato la CTU deducendo, tra le altre, che il consulente era incorso in errore in quanto non aveva decurtato dagli importi lordi calcolati le trattenute versate nel corso dei rapporti di lavoro;
Tenendo conto della contestazione sollevata veniva pertanto ordinato alla parte convenuta l'esibizione di tutte le buste paga relative ai rapporti di lavoro per cui è causa;
Le buste paga venivano depositate in data 23.5.25 e dalla loro lettura è stato possibile sia constatare come parte datoriale abbia elaborato le buste paga del Sig in modo illegittimo indicando come lavorate Pt_1 un numero di ore lavorate sensibilmente inferiore a quelle effettivamente svolte dal lavoratore (ed in particolare negli anni 2019 2020 e 2021 soltanto 2 o 3 ore di lavoro giornaliere) sia quantificare gli importi delle trattenute operate dal gruppo nel corso degli anni (che sono state pari ad euro 2.397,37 Controparte_1 nell'anno 2017, ad euro 4438,92 nell'anno 2018, ad euro 3515,48 nell'anno 2019 ad euro 2330,13 nell'anno
2020e ad euro 2305,03 nell'anno 2021 (per complessivi euro 14.986,93);
E' stato pertanto ritenuto inopportuno riconvocare il CTU al fine di detrarre dagli importi calcolati come dovuti le trattenute già operate dal datore di lavoro potendosi effettuare questa operazione con un semplice calcolo matematico sottraendo agli importi lordi complessivamente dovuti al ricorrente a titolo di differenze retributive ( euro 48.580,64) le trattenute complessive già operate dalla convenuta (euro
14.986,93);
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 33.593,71 oltre accessori come per legge oltre spese di lite e di CTU liquidate come da dispositivo;
Ogni altra questione resta assorbita;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2127 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 33.593,71 oltre accessori come per legge;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
4.800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta che liquida in favore della dott.ssa in euro 600,00 per onorari oltre accessori di legge Per_1
Nocera Inferiore 3/7/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19.6.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. D'ANGELO MATTEO e ANTONUCCI EZIO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MONTELLA LUIGI Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 16/05/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 05.04.2017 al 30.06.2021 sebbene il rapporto di lavoro fosse stato formalizzato soltanto dal 05.04.2017 al 30.09.2017 e dal 12.02.2018 al 30.06.2021; di esser stato inquadrato nel livello 5
CCNL Trasporti con mansioni di autista e di avere invece svolto mansioni prevalenti riconducibili al livello 3 super parametro 132 , di aver in particolare lavorato dall'assunzione -e per circa due anni- presso la sede di
Pagani , nei successivi due anni presso la sede di Piombino e dall'aprile 2021 nuovamente presso la sede di
Pagani; di aver svolto mansioni di autista di mezzi di portata superiore agli 80 quintali, di magazziniere, carrellista e meccanico con orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore sette alle ore diciannove (quando era stato addetto alla sede di Pagani) e dalle ore otto alle ore diciannove (quando era stato addetto alla sede di Piombino); evidenziava di essere stato inoltre addetto al trasporto di rifiuti e materiali e di esser stato tenuto, quando lavorava a Piombino, a trasportare i propri colleghi la domenica sera presso la sede di
Piombino ed a riportarli a Pagani il venerdì; deduceva inoltre di aver goduto di una sola settimana di ferie l'anno e di aver percepito a titolo di retribuzione il solo importo di euro 1.200,00 netti al mese ed euro
2586,02 al termine del rapporto in seguito a transazione del 13.1.22; impugnava la transazione evidenziandone la nullità sia perché non vi era mai stato alcun effettivo incontro tra le parti in presenza del conciliatore, sia per non aver mai ricevuto alcuna effettiva assistenza sindacale sia perché il negozio transattivo non conteneva alcuna reciproca rinuncia sia perché la sua volontà era stata inficiata da violenza morale in quanto indotto a sottoscriverla al fine di poter ottenere il TFR;
concludeva per la condanna di parte convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 106.754,59 a titolo di differenze retributive come da conteggi;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione in sede sindacale, deduceva inoltre nel merito di aver correttamente inquadrato il lavoratore (che solo occasionalmente si era occupato di condurre autoveicoli con portata superiore agli 80 quintali), che il rapporto di lavoro aveva avuto durata corrispondente a quella contrattualizzata (e che il lavoratore aveva percepito la naspi nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2017 e l'11.2.2018) che il Sig aveva sempre lavorato dal lunedì al venerdì per Pt_1 complessive 47 ore settimanali e quindi con orario pienamente corrispondente a quello previsto dalla contrattazione collettiva per i conduttori di veicoli addetti a trasporto extraurbano;
contestava che il ricorrente avesse svolto attività di magazziniere o di meccanico;
deduceva di non esser tenuta al pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità (per aver mensilmente corrisposto le mensilità aggiuntive) contestava i conteggi e concludeva per il rigetto della domanda;
escussi i testi ammessi veniva conferito incarico a CTU, all'esito veniva ordinata a parte convenuta l'esibizione di tutte le buste paga del ricorrente, la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la nullità della “conciliazione sindacale” del 13.1.22 prodotta in giudizio considerando che in data 13.1.22 non si tenne alcun incontro presso la sede legale della società CP_1
n presenza della dott.ssa in qualità di conciliatore;
CP_1 Parte_2
E' infatti documentato che il lavoratore non ricevette alcuna effettiva assistenza sindacale in quanto il verbale fu predisposto dalla stessa datrice di lavoro che lo trasmise al Sig che a sua volta lo inviò alla Pt_1 datrice di lavoro, già sottoscritto, al fine di ricevere il TFR (cfr prod ricorrente e-mail del gruppo di el CP_1
7.1.22, del 11.1.22 e del 13.1.22);
Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione;
Innanzitutto si osserva che non appare possibile ritenere il diritto del ricorrente al superiore inquadramento invocato considerando che, per un verso, nessuno dei testi escussi ha riferito che il ricorrente aveva svolto in modo prevalente mansioni di autista addetto alla guida di veicoli con portata superiore agli 80 quintali e che, per altro verso, il livello di inquadramento riconosciuto dalla convenuta, è comunque compatibile con le mansioni dichiarate in ricorso come svolte;
Non appare neanche possibile ritenere che il rapporto si sia protratto ininterrottamente nel periodo Tes 05.04.2017- 30.06.2021 sulla base delle dichiarazioni rese dal solo teste anche perché le stesse sono comunque in contrasto con l'avvenuta percezione da parte del ricorrente dell'indennità di disoccupazione nel periodo intercorrente tra i due contratti di lavoro;
non possono poi essere riconosciute somme a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti considerando il contrasto delle dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto;
Appare invece possibile riconoscere al lavoratore somme a titolo di differenze retributive considerando che non è contestato il fatto che il lavoratore abbia percepito il solo importo di euro 1.200,00 netti al mese, che tutti i testi escussi hanno riferito che il rapporto di lavoro era a tempo pieno, che i testi indicati dal ricorrente hanno anche confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso e che in ogni caso la stessa parte convenuta ha espressamente affermato in memoria che il ricorrente aveva sempre lavorato per una media di 47 ore di lavoro la settimana;
Tanto premesso, è stata disposta CTU al fine di quantificare gli importi dovuti al ricorrente tenendo conto dell'importo di euro 1.200,00 netto dichiarato come percepito, del livello di inquadramento riconosciuto dalla stessa convenuta e di un orario lavorativo settimanale medio di 47 ore;
Il Consulente (la cui relazione peritale, ipotesi 1, deve qui intendersi richiamata unitamente agli allegati conteggi) alla luce dei parametri innanzi indicati ha quantificato gli importi lordi spettanti al Sig in Pt_1 euro 14.433,07 per differenze sulla retribuzione ordinaria, euro 6.024,89 per differenza tredicesima mensilità, euro 6.001,36 per differenza quattordicesima mensilità; euro 17.569,96 per lavoro straordinario feriale diurno;
euro 4.551,36 per differenza sul trattamento di fine rapporto dovuto (per un importo complessivo di euro 48.580,64);
Parte convenuta, dopo il deposito della consulenza, ha contestato la CTU deducendo, tra le altre, che il consulente era incorso in errore in quanto non aveva decurtato dagli importi lordi calcolati le trattenute versate nel corso dei rapporti di lavoro;
Tenendo conto della contestazione sollevata veniva pertanto ordinato alla parte convenuta l'esibizione di tutte le buste paga relative ai rapporti di lavoro per cui è causa;
Le buste paga venivano depositate in data 23.5.25 e dalla loro lettura è stato possibile sia constatare come parte datoriale abbia elaborato le buste paga del Sig in modo illegittimo indicando come lavorate Pt_1 un numero di ore lavorate sensibilmente inferiore a quelle effettivamente svolte dal lavoratore (ed in particolare negli anni 2019 2020 e 2021 soltanto 2 o 3 ore di lavoro giornaliere) sia quantificare gli importi delle trattenute operate dal gruppo nel corso degli anni (che sono state pari ad euro 2.397,37 Controparte_1 nell'anno 2017, ad euro 4438,92 nell'anno 2018, ad euro 3515,48 nell'anno 2019 ad euro 2330,13 nell'anno
2020e ad euro 2305,03 nell'anno 2021 (per complessivi euro 14.986,93);
E' stato pertanto ritenuto inopportuno riconvocare il CTU al fine di detrarre dagli importi calcolati come dovuti le trattenute già operate dal datore di lavoro potendosi effettuare questa operazione con un semplice calcolo matematico sottraendo agli importi lordi complessivamente dovuti al ricorrente a titolo di differenze retributive ( euro 48.580,64) le trattenute complessive già operate dalla convenuta (euro
14.986,93);
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 33.593,71 oltre accessori come per legge oltre spese di lite e di CTU liquidate come da dispositivo;
Ogni altra questione resta assorbita;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2127 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di euro 33.593,71 oltre accessori come per legge;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
4.800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta che liquida in favore della dott.ssa in euro 600,00 per onorari oltre accessori di legge Per_1
Nocera Inferiore 3/7/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale