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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX UE RI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_3 Studio Legale Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione N. 79/c 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200006630020000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
In via principale 1) accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato per difetto del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 658/02/2020 passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione;
2) accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'ulteriore effetto, dichiarare la nullità ovvero annullare la cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato.
In via subordinata:
3) accogliere il terzo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero annullare la cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato;
4) accogliere il quarto motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 Legge 212/2000 per mancata motivazione sugli interessi di mora applicati e, per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero annullare la cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato;
5) in ogni caso, condannare d'ufficio - ai sensi e per l'effetto dell'art. 96, comma 3, c.p.c. - parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una somma di denaro equitativamente determinata per tutte le motivazioni innanzi esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Resistente/ADER: Chiede che l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia così giudicare:
In via preliminare:
- disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di
Serradifalco ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n.
112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
-
nel merito:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Sempre nel merito:
- respingere, in quanto insussistenti i relativi profili e presupposti, la domanda di risarcimento del danno come avanzata giacché infondata in fatto e diritto;
nel merito e in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta il sig. Ricorrente_1
, elettivamente domiciliato a Serradifalco in Indirizzo_1 s.n.c. presso lo studio dell'avv. Difensore_3 che lo rappresenta e difende, ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2020 0006630020 000 notificata da ADER in data 09.01.2024, limitatamente al ruolo n. 2020/001911 afferente la TARI Comune di Serradifalco anno d'imposta 2013, oggetto dell'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
TARI n.77 prt.6945 emesso dal Comune di Serradifalco il 02.08.2018.
La difesa con il ricorso, notificato in data 08.03.2024 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccepiva :
I – La nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 658/02/2020 passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione.
II – La prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
III – La nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento - Violazione e falsa applicazione art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007.
IV- La nullità della cartella per violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione e 7 Legge 212/2000 per mancata motivazione sugli interessi di mora applicati.
In conclusione l' odierno ricorrente chiedeva oltre l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella, la condanna dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex art. 96, comma 3, cpc, al pagamento in suo favore, di una somma equitativamente determinata.
L'ADER con la costituzione in giudizio del 20.11.2024, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente Comune di Serradifalco quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Rilevato che lo stesso non risulta parte del processo ed anche per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole della lite (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999), chiedeva all'On.le Corte adita di voler disporre ogni più opportuno provvedimento per consentire l'adempimento in questione nel rispetto delle tempistiche di legge.
In ogni caso, per quanto di necessità, per le ragioni sopra esposte, l'Agente della riscossione comunicava e documentava che lo scritto difensivo, unitamente all'atto introduttivo di lite, è stato notificato all'ente impositore sopra indicato anche al fine della litis denuntiatio e per vocazione diretta in giudizio ex art 14 del
Dlgs 546/92 e 39 del D.lgs n.112/99, con invito allo stesso a costituirsi in questo processo a tutela dei propri atti e incombenti e a salvaguardia della pretesa di cui all'atto opposto. L'ente della riscossione sottolineava come alcuna presunta prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impugnato si sia realizzata successivamente alla notifica della cartella di pagamento in questione. Osservava ancora l'infondatezza e l'insussistenza delle eccezioni relative all'asserita omessa indicazione del responsabile del procedimento della cartella di pagamento e al presunto difetto di motivazione.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno, precisava che l'azione della Agenzia delle Entrate –
Riscossione, non ha violato alcuna norma e si deve quindi considerare legittima;
chiedeva quindi il rigetto della domanda aquiliana svolta dall'attore nei confronti dell'Agente della Riscossione.
In data 29.01.2026 la difesa depositava memorie illustrative con le quali , nell'evidenziare la tardiva costituzione dell'ADER e la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, insisteva nei motivi di ricorso e nella richiesta di condanna per lite temeraria.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via pregiudiziale, si ribadisce il principio consolidato, più volte statuito dalla Suprema Corte a tutela del contribuente, secondo cui non esiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed
Ente impositore quando vengono contestati vizi che inficiano la pretesa tributaria alla base della cartella.
Ed invero, l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 non prevede che il Giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, come avviene nei casi di litisconsorzio necessario previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, quanto piuttosto che , quando l'Agente della riscossione sia citato in giudizio per questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità dei propri atti esecutivi (come nel caso di contestazioni sulla pretesa tributaria stessa), debba chiamare in causa l'Ente creditore. In mancanza, l'Agente risponde delle conseguenze della lite.
Dunque nel procedimento in discussione, legittimamente il ricorrente ha evocato in giudizio unicamente l'ADER, Agente che peraltro costituitosi tardivamente in data 20.11.2024, oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica del ricorso, risulta decaduto dal diritto di chiamare in causa l'Ente impositore Comune di Serradifalco.
In diritto, la Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata con l'eccezione di nullità della cartella opposta “per difetto del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 658/02/2020 passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione”.
Ed invero, vista ed esaminata la documentazione agli atti, si prende atto che all'udienza del 10.07.2020 con la sentenza n. 658/02/2020 depositata il 19.10.2020 e passata in giudicato per mancata impugnazione,
l'allora CTP di Caltanissetta ha annullato l'avviso di accertamento TARI Comune di Serradifalco n.77, relativo all'anno d'imposta 2013, unico atto sotteso alla cartella di pagamento oggi in discussione.
Orbene, questo Giudice continua a far proprio il principio, pienamente condiviso, sancito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 33318 depositata il 17 dicembre 2019, in tema di legittimità della cartella di pagamento statuendo che “In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo ad esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria”.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dei ricorrenti dando continuità al proprio orientamento in base al quale “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio” .
La Cassazione, quindi, ha affermato che una sentenza, anche se non passata in giudicato, ha sempre l'effetto di annullare l'atto e la pretesa tributaria. Precisamente: “Se il ricorso viene accolto, (…), le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio hanno perso definitivamente il presupposto legittimante e sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione “elastica”, tale da farle reviviscere a seguito della riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo, come dovrebbe affermarsi in caso contrario” (Cass. n. 33318/2019).
D'altra parte, nel processo tributario, le sentenze di primo grado (incluse quelle che annullano un atto) sono immediatamente esecutive per legge, ai sensi dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza,
l'annullamento, sebbene non definitivo, priva temporaneamente l'avviso di accertamento della sua efficacia di titolo esecutivo.
A maggio ragione nella fattispecie, in presenza di una sentenza già passata in giudicato, come comprovato dalla certificazione in sentenza.
In ragione di quanto argomentato, la Corte in composizione monocratica, ritenuti assorbiti gli altri motivi di contestazione, giudica la cartella opposta illegittima per assenza del titolo esecutivo ( avviso di accertamento
TARI Comune di Serradifalco n.83, anno d'imposta 2014), annullato dalla sentenza di primo grado n.658/02/2020 del 10.07.2020, depositata il 19.10.2020 e passata in giudicato, conseguentemente in accoglimento del ricorso annulla la cartella di pagamento impugnata.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno ex art 96 cpc avanzata dal ricorrente, preso atto che il ruolo è stato reso esecutivo in data 25.08.2020 e consegnato il 10.09.2020, poco prima del deposito della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento, rilevato che dagli atti di causa non si rileva alcuna mala fede o colpa grave da parte dell'Agente della Riscossione, che ha emesso l'atto impugnato, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 del codice di procedura civile va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento opposta. Condanna l' Agenzia delle
Entrate – Riscossione, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 278,00 oltre c. u. e accessori di legge, importi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Caltanissetta, 9 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico Emanuela Maria Petix
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX UE RI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_3 Studio Legale Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione N. 79/c 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200006630020000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
In via principale 1) accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato per difetto del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 658/02/2020 passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione;
2) accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'ulteriore effetto, dichiarare la nullità ovvero annullare la cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato.
In via subordinata:
3) accogliere il terzo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero annullare la cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato;
4) accogliere il quarto motivo di ricorso e ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 Legge 212/2000 per mancata motivazione sugli interessi di mora applicati e, per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero annullare la cartella di pagamento limitatamente al ruolo n. 2020/001911 in essa incorporato;
5) in ogni caso, condannare d'ufficio - ai sensi e per l'effetto dell'art. 96, comma 3, c.p.c. - parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una somma di denaro equitativamente determinata per tutte le motivazioni innanzi esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Resistente/ADER: Chiede che l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia così giudicare:
In via preliminare:
- disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di
Serradifalco ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n.
112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio del predetto ente impositore laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
-
nel merito:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
Sempre nel merito:
- respingere, in quanto insussistenti i relativi profili e presupposti, la domanda di risarcimento del danno come avanzata giacché infondata in fatto e diritto;
nel merito e in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta il sig. Ricorrente_1
, elettivamente domiciliato a Serradifalco in Indirizzo_1 s.n.c. presso lo studio dell'avv. Difensore_3 che lo rappresenta e difende, ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2020 0006630020 000 notificata da ADER in data 09.01.2024, limitatamente al ruolo n. 2020/001911 afferente la TARI Comune di Serradifalco anno d'imposta 2013, oggetto dell'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
TARI n.77 prt.6945 emesso dal Comune di Serradifalco il 02.08.2018.
La difesa con il ricorso, notificato in data 08.03.2024 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, eccepiva :
I – La nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 658/02/2020 passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione.
II – La prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
III – La nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento - Violazione e falsa applicazione art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007.
IV- La nullità della cartella per violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione e 7 Legge 212/2000 per mancata motivazione sugli interessi di mora applicati.
In conclusione l' odierno ricorrente chiedeva oltre l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella, la condanna dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex art. 96, comma 3, cpc, al pagamento in suo favore, di una somma equitativamente determinata.
L'ADER con la costituzione in giudizio del 20.11.2024, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente Comune di Serradifalco quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Rilevato che lo stesso non risulta parte del processo ed anche per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole della lite (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. 112/1999), chiedeva all'On.le Corte adita di voler disporre ogni più opportuno provvedimento per consentire l'adempimento in questione nel rispetto delle tempistiche di legge.
In ogni caso, per quanto di necessità, per le ragioni sopra esposte, l'Agente della riscossione comunicava e documentava che lo scritto difensivo, unitamente all'atto introduttivo di lite, è stato notificato all'ente impositore sopra indicato anche al fine della litis denuntiatio e per vocazione diretta in giudizio ex art 14 del
Dlgs 546/92 e 39 del D.lgs n.112/99, con invito allo stesso a costituirsi in questo processo a tutela dei propri atti e incombenti e a salvaguardia della pretesa di cui all'atto opposto. L'ente della riscossione sottolineava come alcuna presunta prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impugnato si sia realizzata successivamente alla notifica della cartella di pagamento in questione. Osservava ancora l'infondatezza e l'insussistenza delle eccezioni relative all'asserita omessa indicazione del responsabile del procedimento della cartella di pagamento e al presunto difetto di motivazione.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno, precisava che l'azione della Agenzia delle Entrate –
Riscossione, non ha violato alcuna norma e si deve quindi considerare legittima;
chiedeva quindi il rigetto della domanda aquiliana svolta dall'attore nei confronti dell'Agente della Riscossione.
In data 29.01.2026 la difesa depositava memorie illustrative con le quali , nell'evidenziare la tardiva costituzione dell'ADER e la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, insisteva nei motivi di ricorso e nella richiesta di condanna per lite temeraria.
All'odierna udienza il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via pregiudiziale, si ribadisce il principio consolidato, più volte statuito dalla Suprema Corte a tutela del contribuente, secondo cui non esiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed
Ente impositore quando vengono contestati vizi che inficiano la pretesa tributaria alla base della cartella.
Ed invero, l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 non prevede che il Giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, come avviene nei casi di litisconsorzio necessario previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, quanto piuttosto che , quando l'Agente della riscossione sia citato in giudizio per questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità dei propri atti esecutivi (come nel caso di contestazioni sulla pretesa tributaria stessa), debba chiamare in causa l'Ente creditore. In mancanza, l'Agente risponde delle conseguenze della lite.
Dunque nel procedimento in discussione, legittimamente il ricorrente ha evocato in giudizio unicamente l'ADER, Agente che peraltro costituitosi tardivamente in data 20.11.2024, oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica del ricorso, risulta decaduto dal diritto di chiamare in causa l'Ente impositore Comune di Serradifalco.
In diritto, la Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata con l'eccezione di nullità della cartella opposta “per difetto del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo annullato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 658/02/2020 passata in autorità di cosa giudicata per mancata impugnazione”.
Ed invero, vista ed esaminata la documentazione agli atti, si prende atto che all'udienza del 10.07.2020 con la sentenza n. 658/02/2020 depositata il 19.10.2020 e passata in giudicato per mancata impugnazione,
l'allora CTP di Caltanissetta ha annullato l'avviso di accertamento TARI Comune di Serradifalco n.77, relativo all'anno d'imposta 2013, unico atto sotteso alla cartella di pagamento oggi in discussione.
Orbene, questo Giudice continua a far proprio il principio, pienamente condiviso, sancito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 33318 depositata il 17 dicembre 2019, in tema di legittimità della cartella di pagamento statuendo che “In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo ad esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria”.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dei ricorrenti dando continuità al proprio orientamento in base al quale “la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24092/2014), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio” .
La Cassazione, quindi, ha affermato che una sentenza, anche se non passata in giudicato, ha sempre l'effetto di annullare l'atto e la pretesa tributaria. Precisamente: “Se il ricorso viene accolto, (…), le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio hanno perso definitivamente il presupposto legittimante e sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione “elastica”, tale da farle reviviscere a seguito della riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo, come dovrebbe affermarsi in caso contrario” (Cass. n. 33318/2019).
D'altra parte, nel processo tributario, le sentenze di primo grado (incluse quelle che annullano un atto) sono immediatamente esecutive per legge, ai sensi dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza,
l'annullamento, sebbene non definitivo, priva temporaneamente l'avviso di accertamento della sua efficacia di titolo esecutivo.
A maggio ragione nella fattispecie, in presenza di una sentenza già passata in giudicato, come comprovato dalla certificazione in sentenza.
In ragione di quanto argomentato, la Corte in composizione monocratica, ritenuti assorbiti gli altri motivi di contestazione, giudica la cartella opposta illegittima per assenza del titolo esecutivo ( avviso di accertamento
TARI Comune di Serradifalco n.83, anno d'imposta 2014), annullato dalla sentenza di primo grado n.658/02/2020 del 10.07.2020, depositata il 19.10.2020 e passata in giudicato, conseguentemente in accoglimento del ricorso annulla la cartella di pagamento impugnata.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno ex art 96 cpc avanzata dal ricorrente, preso atto che il ruolo è stato reso esecutivo in data 25.08.2020 e consegnato il 10.09.2020, poco prima del deposito della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento, rilevato che dagli atti di causa non si rileva alcuna mala fede o colpa grave da parte dell'Agente della Riscossione, che ha emesso l'atto impugnato, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 del codice di procedura civile va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento opposta. Condanna l' Agenzia delle
Entrate – Riscossione, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 278,00 oltre c. u. e accessori di legge, importi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Caltanissetta, 9 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico Emanuela Maria Petix