Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della cartella per annullamento atto impositivo presupposto

    La sentenza che annulla l'atto impositivo fa venir meno il titolo su cui si fonda la pretesa tributaria, rendendo illegittima la cartella di pagamento, anche se quest'ultima non è ancora passata in giudicato.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di contestazione in ragione dell'accoglimento del primo motivo relativo alla nullità della cartella per difetto del titolo.

  • Altro
    Mancanza del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di contestazione in ragione dell'accoglimento del primo motivo relativo alla nullità della cartella per difetto del titolo.

  • Altro
    Mancata motivazione sugli interessi di mora

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di contestazione in ragione dell'accoglimento del primo motivo relativo alla nullità della cartella per difetto del titolo.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

    Non si rileva mala fede o colpa grave da parte dell'Agente della Riscossione nell'emissione dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 62
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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