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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 157/2025, avente ad oggetto: “RICORSO PER LA REVISIONE
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI EX ART. 337 QUINQUIES C.C.
CON RICHIESTA EX ART. 473 BIS 15 C.P.C.”, iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi, promosso da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Graziella Putzu (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Piazza Regina Margherita, angolo Via Fausania nr.
3;
pagina 1 di 11 parte ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._3
Piave nr. 40;
parte resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed indifferibile: Pronunciare, inaudita altera parte, ex art 473 bis 15 c.p.c. i seguenti provvedimenti indifferibili, in ragione della presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il figlio poiché la convocazione delle parti nei termini di legge _1 potrebbe compromettere l'attuazione del provvedimento;
ciò anche in forza di quanto meglio descritto in narrativa nonché delle allegazioni circa la condotta assolutamente inaffidabile del RE nei confronti del minore e la sua assenza prolungata per numerosi anni, che trovano puntuale riscontro nelle risultanze documentali in atti. Più specificamente: a) ordinare che il resistente, a tutela della serenità e del benessere del figlio, debba, almeno per la durata di un anno, eventualmente prorogabile, evitare di andare nei luoghi abitualmente frequentati dalla SI e dal figlio (tra gli altri, ad Pt_1
esempio, casa, scuola, palestra) ed evitare di avvicinarsi, a meno di metri 5.000, al figlio. b) autorizzare il sottoscritto procuratore a richiedere all'ufficio competente il certificato del casellario giudiIArio e carichi pendenti del SInor onde consentirne l'esibizione in udienza, ai CP_1 sensi dell'art. 210 c.p.c. In via principale: c) revocare l'affidamento condiviso e per l'effetto affidare in via esclusiva e rafforzata il minore alla madre con collocamento e residenza _1 Parte_1 presso l'abitazione della medesima. d) Ordinare al resistente, a tutela della serenità e del benessere
pagina 2 di 11 del figlio, almeno per la durata di un anno, eventualmente prorogabile, di evitare di andare nei luoghi abitualmente frequentati dalla SI e dal figlio (tra gli altri, ad esempio, casa, scuola, Pt_1
palestra) e di avvicinamento, a meno di metri 5.000, al figlio. e) Ordinare al resistente, al fine di escludere categoricamente qualunque tipo di abuso o dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol, di sottoporsi per l'intera durata del procedimento ad un costante monitoraggio da parte del SERD di
Olbia, il quale relazionerà periodicamente a questo Tribunale. Per l'effetto ordinare al di CP_1
prendere immediatamente contatto con la struttura sanitaria pubblica SERD per la presa in carico diretta ad attivare e calendarizzare, possibilmente nei giorni di lunedì e giovedì, i test tossicologici per alcol e sostanze stupefacenti con relazione sugli esiti da depositare in Cancelleria. f) Solo all'esito positivo di detto percorso e piena ed esplicita disponibilità dello stesso minore, attribuire al RE il diritto di incontrare il figlio esclusivamente con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti, presso gli stessi, in giorni ed orari da concordarsi con i Servizi Sociali e la madre ricorrente. g) Prendere atto dell'impegno della ricorrente, in considerazione dello stato di disoccupazione del SInor di provvedere al mantenimento diretto del figlio , ponendo a CP_1 _1 disposizione l'importo di euro 500,00. L'eventuale assegno familiare spetterà per intero alla parte ricorrente in aggiunta alla predetta somma. h) Stabilire che la SI abbia facoltà in Parte_1
via autonoma ed esclusiva di assumere le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna autorizzazione dell'altro genitore o dell'Autorità GiudiIAria. i) Con vittoria di spese, diritti e onorari (…)”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di avere iniIAto una relazione sentimentale con il resistente nel 2012, sfociata in una convivenza e che, dalla loro unione, il 6 marzo 2013 nasceva un figlio, ; Persona_2
- che le sopraggiunte incomprensioni tra le parti, e le rispettive differenze caratteriali, rendevano la prosecuzione della convivenza intollerabile;
- che, nel settembre del 2020, per la ricorrente si prospettava una proficua opportunità di lavoro in
Svizzera, con conseguente necessità di trasferimento, almeno temporaneo;
- che, stante l'opposizione del al cambio di residenza del minore, le parti sottoscrivevano un CP_1 ricorso congiunto per l'affidamento di , che prevedeva il collocamento temporaneo del minore _1
presso il RE, omologato dall'intestato Tribunale con provvedimento cronol. 1465/2021 del
25/02/2021, RG n. 105/2019;
pagina 3 di 11 - che, durante il periodo di permanenza della ricorrente in Svizzera, il RE teneva con sé per _1
tre mesi, per poi affidarlo, sempre con maggiore frequenza, al nonno materno, sino a disinteressarsene completamente, al punto che era il minore a richiedere di potersi stabilire dal nonno materno;
- che, venute meno le restrizioni per gli spostamenti, correlate all'emergenza pandemica, nel gennaio
2021 la ricorrente riusciva a rientrare sul territorio nazionale insieme al figlio che, nel frattempo, si era recato in Svizzera per le vacanze di Natale e che, da quel momento, permaneva esclusivamente _1
presso la madre, che provvedeva a tutte le esigenze correlate alla sua crescita;
- che, negli ultimi quattro anni, il non frequentava il figlio, limitando i contatti con a CP_1 _1
sporadiche telefonate, dalle quali spesso si percepiva lo stato di alterazione del resistente, per l'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti;
- che il teneva condotte diseducative nei confronti del minore, come meglio descritte nel CP_1
ricorso, omettendo altresì di contribuire al mantenimento del figlio, e mostrando disinteresse rispetto ad ogni aspetto inerente alla sua crescita, con conseguente sussistenza dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre.
Ritenuto doversi instaurare il contraddittorio tra le parti, il Giudice Relatore fissava udienza l'8 maggio
2025, alla quale presenIAva unicamente la ricorrente, che produceva documentazione acclarante l'irreperibilità della parte resistente, nei confronti della quale veniva dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva assunta a quell'udienza, con successiva ordinanza dell'11 maggio 2025, il
Giudice Relatore adottava i seguenti provvedimenti, provvisori ed urgenti: “DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione presso la residenza della Persona_2 Parte_1 medesima;
INCARICA il Servizio Sociale del Comune di Olbia, affinché esplichi un'indagine socio- familiare, secondo quanto analiticamente prescritto in parte motiva;
DISPONE che eventuali incontri RE/figlio potranno avvenire solo in forma monitorata e protetta, secondo quanto indicato in parte motiva;
DISPONE, a cura della Cancelleria, la trasmissione al Servizio Sociale incaricato degli atti introduttivi del giudizio”. Contestualmente, disponeva il prosieguo del giudizio per l'istruttoria.
All'udienza del 10 luglio 2025 si procedeva all'ascolto del figlio minore delle parti, . Persona_2
All'esito, parte ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione, richiamandosi alle conclusioni già dedotte nei rispettivi atti difensivi, chiedendo conferma dei provvedimenti già adottati in via provvisoria ed urgente, e rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
***** pagina 4 di 11 Il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente possano essere accolte, nei termini che seguono.
In punto affidamento, collocamento della prole, e diritto di visita del genitore non collocatario, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria del presente procedimento consentono di confermare quanto già disposto dal Giudice Relatore, nell'interesse della prole, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ebbene, parte resistente è rimasta irreperibile nel corso di tutto il procedimento, cosicché i Servizi
Sociali incaricati non hanno potuto adempiere a quanto richiesto dal Tribunale, limitatamente alla parte del conferimento dell'incarico in cui si è richiesto di esprimere una valutazione sul CP_1
La relazione prodotta in atti dal Servizio Sociale di Olbia conferma le allegazioni della ricorrente, nel momento in cui gli operatori del Servizio incaricato hanno rilevato che l'assenza del resistente dalla vita del figlio “emerge anche nei rapporti con il Servizio sociale, infatti sia la raccomandata per posta ordinaria che la convocazione per il tramite dei messi non ha raggiunto il destinatario, perché sconosciuto all'indirizzo; pertanto, segnalo la difficoltà di esprimere valutazioni professionali sull'adeguatezza genitoriale del SI.re , il quale non può essere contattato. Tuttavia, tale CP_1
riscontro, conferma quanto affermato dalla SI.ra e dallo stesso , in merito al disinteresse Pt_1 _1 del SI.re nei confronti del proprio figlio”. Emerge altresì il rifiuto del minore nei CP_1
confronti della figura paterna, le cui condotte hanno avuto riflessi pregiudizievoli sulla vita del figlio:
, conosciuto personalmente in occasione della visita domiciliare, riferisce che non intende _1 trattenere rapporti con il RE non riconoscendolo quale figura di riferimento (….) aldilà dell'aspetto materiale ed economico, , a causa dell'assenza dell'altro genitore esercente la responsabilità _1
genitoriale, ha perso diverse opportunità di crescita, quali ad esempio viaggi con la famiglia e scolastici a causa del mancato consenso del SI.re ”. CP_1
Tali circostanze risultano confermate anche dalla lettura della relazione scolastica, nel momento in cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto frequentato da ha rilevato che “(…) la figura paterna è _1
risultata totalmente assente nella gestione scolastica: non ha mai partecipato agli incontri scuola- famiglia, né firmato documenti ufficiali (autorizzazione uscita autonoma, autorizzazione uscite didattiche, liberatoria immagini, patto di corresponsabilità, giustificazioni assenze). In segreteria non sono noti il recapito telefonico, la residenza o il domicilio del RE;
pertanto, l'unica referente genitoriale per la scuola è stata la madre. Tale mancanza ha avuto ripercussioni dirette sull'alunno, che non ha potuto partecipare ad alcune attività extracurricolari, tra cui 'Correre insieme per
l'autismo' e al viaggio d'istruzione, vissute con evidente dispiacere. L'esclusione da quest'ultima
pagina 5 di 11 esperienza ha avuto un impatto emotivo visibile e ha rappresentato una significativa occasione mancata di formazione, integrazione e crescita personale”.
Dalla predetta documentazione emerge, invero, che l'unica figura genitoriale che, da sempre, rappresenta il punto di riferimento del minore, per qualsiasi tipo di esigenza e supporto materiale, morale ed educativo, è da individuarsi nella madre che, insieme al nonno materno, provvedono a soddisfare ogni bisogno correlato alla crescita di . _1
In particolare, il Dott. Assistente Sociale presso il Comune di Olbia, ha relazionato quanto Tes_1 segue: “(…) vive con la madre in via Petra Niedda 2 ad Olbia in un signorile _1 Parte_1 appartamento sito sopra il capannone dell'azienda di famiglia. Infatti, il nonno materno di , _1
è titolare di una falegnameria che produce mobilio su misura, al cui interno, oltre Persona_3
alla stessa , lavorano diversi collaboratori. Il nonno di , conosciuto personalmente, si Pt_1 _1
mostra attento alle esigenze del nipote verso il quale mostra affetto incondizionato e pieno supporto alla figlia ed è anch'esso domiciliato in un appartamento sopra la falegnameria (…) AC (…) Pt_1
non intende trattenere rapporti con il RE non riconoscendolo quale figura di riferimento;
al contrario, racconta con piacere delle esperienze vissute con il nonno paterno, (…) Persona_3
Dall'analisi della situazione emerge la compresenza di fattori di rischio e protettivi. Tra i primi si segnalano la famiglia monogenitoriale e l'assenza del RE;
tuttavia, tali fattori sono compensati dai fattori protettivi: adeguata condizione socio-economica, il rendimento scolastico è buono, la rete famigliare allargata è presente e trova nella madre e nel nonno materno, il SI.re _1 [...]
, ottimi riferimenti valoriali e educativi. Pertanto, anche in riferimento alla pubblicistica di Per_3
settore, è possibile affermare che non sono emerse criticità genitoriali da parte della SI.ra , Pt_1
mentre non è possibile esprimere alcuna valutazione professionale sul SI.re poiché CP_1
irreperibile (…)”.
Anche il personale scolastico ha rilevato che “Nel corso dell'anno scolastico, la madre ha rappresentato in modo costante e significativo la figura familiare di riferimento, risultando di fatto
l'unica interlocutrice. Si è dimostrata puntualmente presente, attenta e collaborativa rispetto a tutte le richieste della scuola. Ha seguito con impegno l'andamento scolastico del figlio, curando personalmente il suo ritiro all'uscita da scuola, giustificando tempestivamente le assenze e richiedendo colloqui con i docenti anche al di fuori del calendario previsto, dimostrando un autentico interesse nel comprenderne difficoltà e potenIAlità (…)”.
Quanto sopraesposto trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni del minore, dalle quali si evincono numerosi episodi di condotte diseducative perpetrate dal RE, determinanti non solo l'allontanamento pagina 6 di 11 emotivo del minore dalla figura paterna, ma altresì la percezione di quest'ultima come un fattore di rischio, piuttosto che di protezione. È apparsa ferma, e consapevole, la volontà di di non _1
riprendere una frequentazione RE-figlio che, secondo la visione del minore, sarebbe per il medesimo fonte di pregiudizio;
inoltre, la protratta assenza del resistente (insieme al suo nucleo familiare) dalla vita del figlio, ha radicato in la convinzione che il RE, ed i parenti di quest'ultimo, non _1
abbiano alcuna intenzione di ripristinare un rapporto con lui. ha altresì confermato che il centro _1
dei propri affetti è rappresentato esclusivamente dal nucleo familiare materno, quindi dalla ricorrente e dal nonno, da sempre uniche figure di riferimento e supporto educativo e morale. In particolare , _1 che ha affrontato l'ascolto con maturità ed è apparso, in quell'occasione, lucido e consapevole, ha dichiarato quanto segue: “(…) Ad Olbia vivo in zona industriale, vivo con mia mamma, e vicino c'è la casa del nonno. Con la mamma sto molto bene (…) L'ultima volta che ho avuto rapporti con mio babbo è stato quattro anni fa, nel senso che io sono stato a casa con lui, perché c'era il CO;
infatti, stavo da lui, ma volevo andare da mamma, che in quel momento era andata in Svizzera per lavoro, ed anche lei non poteva tornare, anche se voleva farlo. Quando stavo dal babbo la mia giornata era questa: mi svegliavo, facevo colazione, tornavo in camera, pranzavo e tornavo in camera, cenavo e tornavo in camera, sempre così, non ci parlavamo tanto, solo durante i pasti. Avevo circa sei anni. Io iniIAlmente dovevo stare da lui poco, poi è arrivato il CO e sono dovuto rimanere. Una volta passato il periodo del CO sono subito andato dal nonno, e poi è tornata anche mamma. Quando sono tornato dal nonno ero contento. Da quel momento, io PÀ non l'ho più chiamato. Neanche lui mi ha più cercato, credo che non abbia voglia di vedermi perché, quando ci andavo, lui non mi parlava. A me poi passava la voglia perché mi portava in questi capannoni tutto il giorno, dalle 9 del mattino alle
9 di sera. C'erano buste dell'MD per terra. C'erano delle scale, il pavimento che si illuminava, e delle altre stanze, che non ho mai visto. Poi c'erano queste buste per terra, tipo quelle del supermercato, Part con il logo dell' Quando andavamo in quei posti c'erano i suoi fratelli ed i suoi amici. Lui mi aveva preso una bici, e quando stavamo lì mi lasciava andare in campagna con la bici;
i capannoni erano in campagna, ma non ricordo precisamente dove. Erano più capannoni, ne avrò visti tre, tutti uguali. Mio RE mi diceva che doveva andarci per lavoro, io chiedevo di tornare da mamma, e lui mi diceva che mi ci avrebbe portato la sera. Lui mi portava solo lì. Io ne avevo parlato alla mamma, le avevo detto che non volevo più andarci, e lei non mi ci ha fatto più andare. Io poi ho rivisto mio RE due anni fa, per il mio compleanno. Mia IA ha chiamato mia madre, perché voleva vedermi;
io sono andato a pranzo con la IA, poi è arrivato mio RE dieci minuti e mi ha dato una busta con dei pantaloni e felpe che faceva lui, ma io non li ho messi perché erano bruttissimi. C'era la faccia di un manichino con la sigaretta in bocca e la faccia tatuata, gli stessi manichini che aveva nei capannoni.
pagina 7 di 11 Mio RE si è fermato giusto cinque minuti, non ha pranzato con noi. Da quel momento, io mio RE non l'ho più visto, né sentito. Io non ho voglia di ricostruire alcun rapporto con mio RE, nemmeno con l'intervento dei Servizi Sociali, altrimenti rifaccio la fine che avevo fatto, di stare tutti i giorni nei capannoni. Non penso che mio RE possa cambiare, è sempre stato così, poi adesso, secondo me, è ancora peggio, peggiorava di anno in anno. I miei nonni paterni li ho conosciuti, sono stato più con loro che con lui, però anche loro non li sento più e, secondo me, neanche loro hanno voglia di vedermi.
Anche mia IA non la sento più. Mio RE adesso non lo so dove vive, mentre i miei nonni ed i fratelli di mio RE stanno tutti in una casa, che si trova ad Olbia. Io sto bene con la mamma, e con il nonno, non sento la mancanza di mio RE. Se dovessi lasciare un messaggio in una bottiglia ai miei genitori, direi che voglio bene soltanto a mamma, ed a PÀ no”.
Le dichiarazioni del minore rappresentano un'ulteriore conferma delle allegazioni della ricorrente e, insieme agli altri elementi acquisiti del corso dell'istruttoria, portano questo Collegio a ritenere la sussistenza dei presupposti che consentono di derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in favore dell'affidamento super esclusivo di alla madre, stante la compresenza dei seguenti _1
fattori: da un lato, inidoneità educativa e gravi carenze manifestate dalla figura paterna, particolarmente pregiudizievoli nei confronti del minore;
dall'altro lato, assoluta idoneità del genitore affidatario,
l'unico che, da sempre, provvede alle esigenze di vita del minore, e rappresenta il centro dei suoi affetti.
D'altra parte, dal certificato dei carichi pendenti inerente al insieme al Certificato del CP_1
Casellario giudiIAle prodotti in atti, si evincono numerosi episodi di guida in stato di ebrezza, che non possono che confermare elementi negativi in relazione alla personalità del resistente, il quale appare non incline al rispetto delle regole, evidenIAndo una potenIAle dipendenza dall'alcool, oltreché una mancata consapevolezza del rischio, e delle conseguenze delle proprie azioni.
Pertanto, in via definitiva, occorre disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre, con _1
collocazione presso la residenza della medesima, come richiesto dalla ricorrente.
Alla dunque, come già chiarito nella precedente ordinanza, spetterà la facoltà di adottare, in via Pt_1
esclusiva, le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, scolastiche, ludiche, sportive, richiesta di passaporto e documenti validi per l'espatrio etc.…).
Anche con riferimento alle visite RE-figlio, il Collegio ritiene doversi confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero che tali incontri potranno avvenire qualora il RE dovesse farsi avanti, e palesare una volontà in tal senso, e solo se acconsentirà. _1
pagina 8 di 11 In tal caso, gli incontri potranno avvenire soltanto in forma protetta, con conseguente attivazione dei
Servizi Sociali territorialmente competenti che, previa valutazione psicologica e sociale della parte resistente, nonché verifica in ordine all'utilità ed all'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva del minore, tale da escluderne possibili interferenze negative, predisporranno un calendario di incontri protetti e monitorati RE/figlio, che terrà conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze di . _1
Rispetto al contributo al mantenimento in favore del figlio , occorre rilevare che quanto dedotto _1 dalla ricorrente, in ordine alla messa a disposizione di € 500,00 mensili a tale titolo, risulta inconferente, ed assorbita nella disposizione relativa all'affido super esclusivo, con collocazione del minore presso la madre, disposizione che, di fatto, implica che dovrà essere quest'ultima a provvedere a tutto ciò che comporta il mantenimento diretto in favore della prole convivente con il genitore collocatario.
Occorre, a questo punto, anche in assenza di domanda di parte, disporre un contributo al mantenimento indiretto in favore di , a carico del RE, genitore non collocatario. Questo in quanto, secondo il _1
combinato disposto degli artt. 30 della Costituzione e 337 ter c.c., l'obbligo di mantenere i figli spetta ad entrambi i genitori, che vi provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito. La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli: la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorIAto deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”.
Pertanto, in assenza di tale prova da parte del resistente, che è rimasto contumace, si ritiene doversi disporre, a carico del a titolo di mantenimento indiretto in favore del figlio minore, l'importo CP_1 pari ad € 150,00 mensili, per il periodo in cui il resistente rimarrà privo di un'occupazione lavorativa.
Quando il reperirà un lavoro, tenuto conto che, allo stato, si prevede che i tempi di permanenza CP_1
del minore saranno esclusivamente presso la madre, e considerate le esigenze correlate alla crescita del minore, si ritiene equo disporre a carico del resistente l'importo mensile di € 500,00. Tali importi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, dovranno essere versati dal resistente entro il giorno
5 di ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente.
pagina 9 di 11 Restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la crescita del minore, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
L'assegno unico ed universale , se sussistente, dovrà essere percepito dalla ricorrente nella misura CP_2
del 100%, nella sua qualità di genitore affidatario (super) esclusivo, nonché collocatario della prole minore.
Con riferimento alle ulteriori richieste svolte dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, relativamente alle disposizioni in ordine al divieto di avvicinamento del RE ai luoghi abitualmente frequentati dalla e dal figlio, già rigettate in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti per quanto motivato con Pt_1
l'ordinanza dell'11 maggio 2025 (che si richiama integralmente in questa sede), occorre rilevare che la ricorrente non ha allegato, nel corso del procedimento, elementi tali da fare ritenere la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 473 bis 69 ss c.p.c., né tali elementi sono emersi dalle relazioni del Servizio
Sociale incaricato, o del personale scolastico. Del resto, la condotta processuale della ricorrente che, oltre a non avere coltivato ed istruito la predetta domanda nel corso del procedimento, non l'ha specificamente rinnovata all'udienza che precede, nel momento in cui ha chiesto la conferma dei provvedimenti già adottati in via provvisoria ed urgente, si ritiene possa essere interpretata quale rinuncia alla stessa.
Con riferimento alle spese di lite, vista la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti in causa, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione Persona_2 Parte_1
presso la residenza della medesima;
DISPONE che eventuali incontri RE/figlio potranno avvenire solo in forma monitorata e protetta, secondo quanto indicato in parte motiva;
pagina 10 di 11 PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio CP_1
minore, l'importo pari ad € 150,00 mensili, per il periodo in cui il medesimo resterà privo di un'occupazione lavorativa;
quanto reperirà un lavoro, il resistente, a tale titolo, dovrà corrispondere l'importo di € 500,00 mensili. Tali importi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, dovranno essere versati dal resistente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita del minore, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
L'assegno unico ed universale , se sussistente, dovrà essere percepito dalla ricorrente nella misura CP_2
del 100%, quale genitore affidatario (super) esclusivo, nonché collocatario della prole minore;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 16 luglio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 157/2025, avente ad oggetto: “RICORSO PER LA REVISIONE
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI EX ART. 337 QUINQUIES C.C.
CON RICHIESTA EX ART. 473 BIS 15 C.P.C.”, iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi, promosso da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Graziella Putzu (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Piazza Regina Margherita, angolo Via Fausania nr.
3;
pagina 1 di 11 parte ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._3
Piave nr. 40;
parte resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed indifferibile: Pronunciare, inaudita altera parte, ex art 473 bis 15 c.p.c. i seguenti provvedimenti indifferibili, in ragione della presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il figlio poiché la convocazione delle parti nei termini di legge _1 potrebbe compromettere l'attuazione del provvedimento;
ciò anche in forza di quanto meglio descritto in narrativa nonché delle allegazioni circa la condotta assolutamente inaffidabile del RE nei confronti del minore e la sua assenza prolungata per numerosi anni, che trovano puntuale riscontro nelle risultanze documentali in atti. Più specificamente: a) ordinare che il resistente, a tutela della serenità e del benessere del figlio, debba, almeno per la durata di un anno, eventualmente prorogabile, evitare di andare nei luoghi abitualmente frequentati dalla SI e dal figlio (tra gli altri, ad Pt_1
esempio, casa, scuola, palestra) ed evitare di avvicinarsi, a meno di metri 5.000, al figlio. b) autorizzare il sottoscritto procuratore a richiedere all'ufficio competente il certificato del casellario giudiIArio e carichi pendenti del SInor onde consentirne l'esibizione in udienza, ai CP_1 sensi dell'art. 210 c.p.c. In via principale: c) revocare l'affidamento condiviso e per l'effetto affidare in via esclusiva e rafforzata il minore alla madre con collocamento e residenza _1 Parte_1 presso l'abitazione della medesima. d) Ordinare al resistente, a tutela della serenità e del benessere
pagina 2 di 11 del figlio, almeno per la durata di un anno, eventualmente prorogabile, di evitare di andare nei luoghi abitualmente frequentati dalla SI e dal figlio (tra gli altri, ad esempio, casa, scuola, Pt_1
palestra) e di avvicinamento, a meno di metri 5.000, al figlio. e) Ordinare al resistente, al fine di escludere categoricamente qualunque tipo di abuso o dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol, di sottoporsi per l'intera durata del procedimento ad un costante monitoraggio da parte del SERD di
Olbia, il quale relazionerà periodicamente a questo Tribunale. Per l'effetto ordinare al di CP_1
prendere immediatamente contatto con la struttura sanitaria pubblica SERD per la presa in carico diretta ad attivare e calendarizzare, possibilmente nei giorni di lunedì e giovedì, i test tossicologici per alcol e sostanze stupefacenti con relazione sugli esiti da depositare in Cancelleria. f) Solo all'esito positivo di detto percorso e piena ed esplicita disponibilità dello stesso minore, attribuire al RE il diritto di incontrare il figlio esclusivamente con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti, presso gli stessi, in giorni ed orari da concordarsi con i Servizi Sociali e la madre ricorrente. g) Prendere atto dell'impegno della ricorrente, in considerazione dello stato di disoccupazione del SInor di provvedere al mantenimento diretto del figlio , ponendo a CP_1 _1 disposizione l'importo di euro 500,00. L'eventuale assegno familiare spetterà per intero alla parte ricorrente in aggiunta alla predetta somma. h) Stabilire che la SI abbia facoltà in Parte_1
via autonoma ed esclusiva di assumere le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna autorizzazione dell'altro genitore o dell'Autorità GiudiIAria. i) Con vittoria di spese, diritti e onorari (…)”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava:
- di avere iniIAto una relazione sentimentale con il resistente nel 2012, sfociata in una convivenza e che, dalla loro unione, il 6 marzo 2013 nasceva un figlio, ; Persona_2
- che le sopraggiunte incomprensioni tra le parti, e le rispettive differenze caratteriali, rendevano la prosecuzione della convivenza intollerabile;
- che, nel settembre del 2020, per la ricorrente si prospettava una proficua opportunità di lavoro in
Svizzera, con conseguente necessità di trasferimento, almeno temporaneo;
- che, stante l'opposizione del al cambio di residenza del minore, le parti sottoscrivevano un CP_1 ricorso congiunto per l'affidamento di , che prevedeva il collocamento temporaneo del minore _1
presso il RE, omologato dall'intestato Tribunale con provvedimento cronol. 1465/2021 del
25/02/2021, RG n. 105/2019;
pagina 3 di 11 - che, durante il periodo di permanenza della ricorrente in Svizzera, il RE teneva con sé per _1
tre mesi, per poi affidarlo, sempre con maggiore frequenza, al nonno materno, sino a disinteressarsene completamente, al punto che era il minore a richiedere di potersi stabilire dal nonno materno;
- che, venute meno le restrizioni per gli spostamenti, correlate all'emergenza pandemica, nel gennaio
2021 la ricorrente riusciva a rientrare sul territorio nazionale insieme al figlio che, nel frattempo, si era recato in Svizzera per le vacanze di Natale e che, da quel momento, permaneva esclusivamente _1
presso la madre, che provvedeva a tutte le esigenze correlate alla sua crescita;
- che, negli ultimi quattro anni, il non frequentava il figlio, limitando i contatti con a CP_1 _1
sporadiche telefonate, dalle quali spesso si percepiva lo stato di alterazione del resistente, per l'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti;
- che il teneva condotte diseducative nei confronti del minore, come meglio descritte nel CP_1
ricorso, omettendo altresì di contribuire al mantenimento del figlio, e mostrando disinteresse rispetto ad ogni aspetto inerente alla sua crescita, con conseguente sussistenza dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre.
Ritenuto doversi instaurare il contraddittorio tra le parti, il Giudice Relatore fissava udienza l'8 maggio
2025, alla quale presenIAva unicamente la ricorrente, che produceva documentazione acclarante l'irreperibilità della parte resistente, nei confronti della quale veniva dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva assunta a quell'udienza, con successiva ordinanza dell'11 maggio 2025, il
Giudice Relatore adottava i seguenti provvedimenti, provvisori ed urgenti: “DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione presso la residenza della Persona_2 Parte_1 medesima;
INCARICA il Servizio Sociale del Comune di Olbia, affinché esplichi un'indagine socio- familiare, secondo quanto analiticamente prescritto in parte motiva;
DISPONE che eventuali incontri RE/figlio potranno avvenire solo in forma monitorata e protetta, secondo quanto indicato in parte motiva;
DISPONE, a cura della Cancelleria, la trasmissione al Servizio Sociale incaricato degli atti introduttivi del giudizio”. Contestualmente, disponeva il prosieguo del giudizio per l'istruttoria.
All'udienza del 10 luglio 2025 si procedeva all'ascolto del figlio minore delle parti, . Persona_2
All'esito, parte ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione, richiamandosi alle conclusioni già dedotte nei rispettivi atti difensivi, chiedendo conferma dei provvedimenti già adottati in via provvisoria ed urgente, e rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
***** pagina 4 di 11 Il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente possano essere accolte, nei termini che seguono.
In punto affidamento, collocamento della prole, e diritto di visita del genitore non collocatario, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria del presente procedimento consentono di confermare quanto già disposto dal Giudice Relatore, nell'interesse della prole, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ebbene, parte resistente è rimasta irreperibile nel corso di tutto il procedimento, cosicché i Servizi
Sociali incaricati non hanno potuto adempiere a quanto richiesto dal Tribunale, limitatamente alla parte del conferimento dell'incarico in cui si è richiesto di esprimere una valutazione sul CP_1
La relazione prodotta in atti dal Servizio Sociale di Olbia conferma le allegazioni della ricorrente, nel momento in cui gli operatori del Servizio incaricato hanno rilevato che l'assenza del resistente dalla vita del figlio “emerge anche nei rapporti con il Servizio sociale, infatti sia la raccomandata per posta ordinaria che la convocazione per il tramite dei messi non ha raggiunto il destinatario, perché sconosciuto all'indirizzo; pertanto, segnalo la difficoltà di esprimere valutazioni professionali sull'adeguatezza genitoriale del SI.re , il quale non può essere contattato. Tuttavia, tale CP_1
riscontro, conferma quanto affermato dalla SI.ra e dallo stesso , in merito al disinteresse Pt_1 _1 del SI.re nei confronti del proprio figlio”. Emerge altresì il rifiuto del minore nei CP_1
confronti della figura paterna, le cui condotte hanno avuto riflessi pregiudizievoli sulla vita del figlio:
, conosciuto personalmente in occasione della visita domiciliare, riferisce che non intende _1 trattenere rapporti con il RE non riconoscendolo quale figura di riferimento (….) aldilà dell'aspetto materiale ed economico, , a causa dell'assenza dell'altro genitore esercente la responsabilità _1
genitoriale, ha perso diverse opportunità di crescita, quali ad esempio viaggi con la famiglia e scolastici a causa del mancato consenso del SI.re ”. CP_1
Tali circostanze risultano confermate anche dalla lettura della relazione scolastica, nel momento in cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto frequentato da ha rilevato che “(…) la figura paterna è _1
risultata totalmente assente nella gestione scolastica: non ha mai partecipato agli incontri scuola- famiglia, né firmato documenti ufficiali (autorizzazione uscita autonoma, autorizzazione uscite didattiche, liberatoria immagini, patto di corresponsabilità, giustificazioni assenze). In segreteria non sono noti il recapito telefonico, la residenza o il domicilio del RE;
pertanto, l'unica referente genitoriale per la scuola è stata la madre. Tale mancanza ha avuto ripercussioni dirette sull'alunno, che non ha potuto partecipare ad alcune attività extracurricolari, tra cui 'Correre insieme per
l'autismo' e al viaggio d'istruzione, vissute con evidente dispiacere. L'esclusione da quest'ultima
pagina 5 di 11 esperienza ha avuto un impatto emotivo visibile e ha rappresentato una significativa occasione mancata di formazione, integrazione e crescita personale”.
Dalla predetta documentazione emerge, invero, che l'unica figura genitoriale che, da sempre, rappresenta il punto di riferimento del minore, per qualsiasi tipo di esigenza e supporto materiale, morale ed educativo, è da individuarsi nella madre che, insieme al nonno materno, provvedono a soddisfare ogni bisogno correlato alla crescita di . _1
In particolare, il Dott. Assistente Sociale presso il Comune di Olbia, ha relazionato quanto Tes_1 segue: “(…) vive con la madre in via Petra Niedda 2 ad Olbia in un signorile _1 Parte_1 appartamento sito sopra il capannone dell'azienda di famiglia. Infatti, il nonno materno di , _1
è titolare di una falegnameria che produce mobilio su misura, al cui interno, oltre Persona_3
alla stessa , lavorano diversi collaboratori. Il nonno di , conosciuto personalmente, si Pt_1 _1
mostra attento alle esigenze del nipote verso il quale mostra affetto incondizionato e pieno supporto alla figlia ed è anch'esso domiciliato in un appartamento sopra la falegnameria (…) AC (…) Pt_1
non intende trattenere rapporti con il RE non riconoscendolo quale figura di riferimento;
al contrario, racconta con piacere delle esperienze vissute con il nonno paterno, (…) Persona_3
Dall'analisi della situazione emerge la compresenza di fattori di rischio e protettivi. Tra i primi si segnalano la famiglia monogenitoriale e l'assenza del RE;
tuttavia, tali fattori sono compensati dai fattori protettivi: adeguata condizione socio-economica, il rendimento scolastico è buono, la rete famigliare allargata è presente e trova nella madre e nel nonno materno, il SI.re _1 [...]
, ottimi riferimenti valoriali e educativi. Pertanto, anche in riferimento alla pubblicistica di Per_3
settore, è possibile affermare che non sono emerse criticità genitoriali da parte della SI.ra , Pt_1
mentre non è possibile esprimere alcuna valutazione professionale sul SI.re poiché CP_1
irreperibile (…)”.
Anche il personale scolastico ha rilevato che “Nel corso dell'anno scolastico, la madre ha rappresentato in modo costante e significativo la figura familiare di riferimento, risultando di fatto
l'unica interlocutrice. Si è dimostrata puntualmente presente, attenta e collaborativa rispetto a tutte le richieste della scuola. Ha seguito con impegno l'andamento scolastico del figlio, curando personalmente il suo ritiro all'uscita da scuola, giustificando tempestivamente le assenze e richiedendo colloqui con i docenti anche al di fuori del calendario previsto, dimostrando un autentico interesse nel comprenderne difficoltà e potenIAlità (…)”.
Quanto sopraesposto trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni del minore, dalle quali si evincono numerosi episodi di condotte diseducative perpetrate dal RE, determinanti non solo l'allontanamento pagina 6 di 11 emotivo del minore dalla figura paterna, ma altresì la percezione di quest'ultima come un fattore di rischio, piuttosto che di protezione. È apparsa ferma, e consapevole, la volontà di di non _1
riprendere una frequentazione RE-figlio che, secondo la visione del minore, sarebbe per il medesimo fonte di pregiudizio;
inoltre, la protratta assenza del resistente (insieme al suo nucleo familiare) dalla vita del figlio, ha radicato in la convinzione che il RE, ed i parenti di quest'ultimo, non _1
abbiano alcuna intenzione di ripristinare un rapporto con lui. ha altresì confermato che il centro _1
dei propri affetti è rappresentato esclusivamente dal nucleo familiare materno, quindi dalla ricorrente e dal nonno, da sempre uniche figure di riferimento e supporto educativo e morale. In particolare , _1 che ha affrontato l'ascolto con maturità ed è apparso, in quell'occasione, lucido e consapevole, ha dichiarato quanto segue: “(…) Ad Olbia vivo in zona industriale, vivo con mia mamma, e vicino c'è la casa del nonno. Con la mamma sto molto bene (…) L'ultima volta che ho avuto rapporti con mio babbo è stato quattro anni fa, nel senso che io sono stato a casa con lui, perché c'era il CO;
infatti, stavo da lui, ma volevo andare da mamma, che in quel momento era andata in Svizzera per lavoro, ed anche lei non poteva tornare, anche se voleva farlo. Quando stavo dal babbo la mia giornata era questa: mi svegliavo, facevo colazione, tornavo in camera, pranzavo e tornavo in camera, cenavo e tornavo in camera, sempre così, non ci parlavamo tanto, solo durante i pasti. Avevo circa sei anni. Io iniIAlmente dovevo stare da lui poco, poi è arrivato il CO e sono dovuto rimanere. Una volta passato il periodo del CO sono subito andato dal nonno, e poi è tornata anche mamma. Quando sono tornato dal nonno ero contento. Da quel momento, io PÀ non l'ho più chiamato. Neanche lui mi ha più cercato, credo che non abbia voglia di vedermi perché, quando ci andavo, lui non mi parlava. A me poi passava la voglia perché mi portava in questi capannoni tutto il giorno, dalle 9 del mattino alle
9 di sera. C'erano buste dell'MD per terra. C'erano delle scale, il pavimento che si illuminava, e delle altre stanze, che non ho mai visto. Poi c'erano queste buste per terra, tipo quelle del supermercato, Part con il logo dell' Quando andavamo in quei posti c'erano i suoi fratelli ed i suoi amici. Lui mi aveva preso una bici, e quando stavamo lì mi lasciava andare in campagna con la bici;
i capannoni erano in campagna, ma non ricordo precisamente dove. Erano più capannoni, ne avrò visti tre, tutti uguali. Mio RE mi diceva che doveva andarci per lavoro, io chiedevo di tornare da mamma, e lui mi diceva che mi ci avrebbe portato la sera. Lui mi portava solo lì. Io ne avevo parlato alla mamma, le avevo detto che non volevo più andarci, e lei non mi ci ha fatto più andare. Io poi ho rivisto mio RE due anni fa, per il mio compleanno. Mia IA ha chiamato mia madre, perché voleva vedermi;
io sono andato a pranzo con la IA, poi è arrivato mio RE dieci minuti e mi ha dato una busta con dei pantaloni e felpe che faceva lui, ma io non li ho messi perché erano bruttissimi. C'era la faccia di un manichino con la sigaretta in bocca e la faccia tatuata, gli stessi manichini che aveva nei capannoni.
pagina 7 di 11 Mio RE si è fermato giusto cinque minuti, non ha pranzato con noi. Da quel momento, io mio RE non l'ho più visto, né sentito. Io non ho voglia di ricostruire alcun rapporto con mio RE, nemmeno con l'intervento dei Servizi Sociali, altrimenti rifaccio la fine che avevo fatto, di stare tutti i giorni nei capannoni. Non penso che mio RE possa cambiare, è sempre stato così, poi adesso, secondo me, è ancora peggio, peggiorava di anno in anno. I miei nonni paterni li ho conosciuti, sono stato più con loro che con lui, però anche loro non li sento più e, secondo me, neanche loro hanno voglia di vedermi.
Anche mia IA non la sento più. Mio RE adesso non lo so dove vive, mentre i miei nonni ed i fratelli di mio RE stanno tutti in una casa, che si trova ad Olbia. Io sto bene con la mamma, e con il nonno, non sento la mancanza di mio RE. Se dovessi lasciare un messaggio in una bottiglia ai miei genitori, direi che voglio bene soltanto a mamma, ed a PÀ no”.
Le dichiarazioni del minore rappresentano un'ulteriore conferma delle allegazioni della ricorrente e, insieme agli altri elementi acquisiti del corso dell'istruttoria, portano questo Collegio a ritenere la sussistenza dei presupposti che consentono di derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in favore dell'affidamento super esclusivo di alla madre, stante la compresenza dei seguenti _1
fattori: da un lato, inidoneità educativa e gravi carenze manifestate dalla figura paterna, particolarmente pregiudizievoli nei confronti del minore;
dall'altro lato, assoluta idoneità del genitore affidatario,
l'unico che, da sempre, provvede alle esigenze di vita del minore, e rappresenta il centro dei suoi affetti.
D'altra parte, dal certificato dei carichi pendenti inerente al insieme al Certificato del CP_1
Casellario giudiIAle prodotti in atti, si evincono numerosi episodi di guida in stato di ebrezza, che non possono che confermare elementi negativi in relazione alla personalità del resistente, il quale appare non incline al rispetto delle regole, evidenIAndo una potenIAle dipendenza dall'alcool, oltreché una mancata consapevolezza del rischio, e delle conseguenze delle proprie azioni.
Pertanto, in via definitiva, occorre disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre, con _1
collocazione presso la residenza della medesima, come richiesto dalla ricorrente.
Alla dunque, come già chiarito nella precedente ordinanza, spetterà la facoltà di adottare, in via Pt_1
esclusiva, le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, scolastiche, ludiche, sportive, richiesta di passaporto e documenti validi per l'espatrio etc.…).
Anche con riferimento alle visite RE-figlio, il Collegio ritiene doversi confermare quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero che tali incontri potranno avvenire qualora il RE dovesse farsi avanti, e palesare una volontà in tal senso, e solo se acconsentirà. _1
pagina 8 di 11 In tal caso, gli incontri potranno avvenire soltanto in forma protetta, con conseguente attivazione dei
Servizi Sociali territorialmente competenti che, previa valutazione psicologica e sociale della parte resistente, nonché verifica in ordine all'utilità ed all'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva del minore, tale da escluderne possibili interferenze negative, predisporranno un calendario di incontri protetti e monitorati RE/figlio, che terrà conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze di . _1
Rispetto al contributo al mantenimento in favore del figlio , occorre rilevare che quanto dedotto _1 dalla ricorrente, in ordine alla messa a disposizione di € 500,00 mensili a tale titolo, risulta inconferente, ed assorbita nella disposizione relativa all'affido super esclusivo, con collocazione del minore presso la madre, disposizione che, di fatto, implica che dovrà essere quest'ultima a provvedere a tutto ciò che comporta il mantenimento diretto in favore della prole convivente con il genitore collocatario.
Occorre, a questo punto, anche in assenza di domanda di parte, disporre un contributo al mantenimento indiretto in favore di , a carico del RE, genitore non collocatario. Questo in quanto, secondo il _1
combinato disposto degli artt. 30 della Costituzione e 337 ter c.c., l'obbligo di mantenere i figli spetta ad entrambi i genitori, che vi provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito. La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli: la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorIAto deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”.
Pertanto, in assenza di tale prova da parte del resistente, che è rimasto contumace, si ritiene doversi disporre, a carico del a titolo di mantenimento indiretto in favore del figlio minore, l'importo CP_1 pari ad € 150,00 mensili, per il periodo in cui il resistente rimarrà privo di un'occupazione lavorativa.
Quando il reperirà un lavoro, tenuto conto che, allo stato, si prevede che i tempi di permanenza CP_1
del minore saranno esclusivamente presso la madre, e considerate le esigenze correlate alla crescita del minore, si ritiene equo disporre a carico del resistente l'importo mensile di € 500,00. Tali importi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, dovranno essere versati dal resistente entro il giorno
5 di ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente.
pagina 9 di 11 Restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la crescita del minore, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
L'assegno unico ed universale , se sussistente, dovrà essere percepito dalla ricorrente nella misura CP_2
del 100%, nella sua qualità di genitore affidatario (super) esclusivo, nonché collocatario della prole minore.
Con riferimento alle ulteriori richieste svolte dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, relativamente alle disposizioni in ordine al divieto di avvicinamento del RE ai luoghi abitualmente frequentati dalla e dal figlio, già rigettate in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti per quanto motivato con Pt_1
l'ordinanza dell'11 maggio 2025 (che si richiama integralmente in questa sede), occorre rilevare che la ricorrente non ha allegato, nel corso del procedimento, elementi tali da fare ritenere la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 473 bis 69 ss c.p.c., né tali elementi sono emersi dalle relazioni del Servizio
Sociale incaricato, o del personale scolastico. Del resto, la condotta processuale della ricorrente che, oltre a non avere coltivato ed istruito la predetta domanda nel corso del procedimento, non l'ha specificamente rinnovata all'udienza che precede, nel momento in cui ha chiesto la conferma dei provvedimenti già adottati in via provvisoria ed urgente, si ritiene possa essere interpretata quale rinuncia alla stessa.
Con riferimento alle spese di lite, vista la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti in causa, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione Persona_2 Parte_1
presso la residenza della medesima;
DISPONE che eventuali incontri RE/figlio potranno avvenire solo in forma monitorata e protetta, secondo quanto indicato in parte motiva;
pagina 10 di 11 PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio CP_1
minore, l'importo pari ad € 150,00 mensili, per il periodo in cui il medesimo resterà privo di un'occupazione lavorativa;
quanto reperirà un lavoro, il resistente, a tale titolo, dovrà corrispondere l'importo di € 500,00 mensili. Tali importi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, dovranno essere versati dal resistente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita del minore, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
L'assegno unico ed universale , se sussistente, dovrà essere percepito dalla ricorrente nella misura CP_2
del 100%, quale genitore affidatario (super) esclusivo, nonché collocatario della prole minore;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 16 luglio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 11 di 11