Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2025, proposto dalla Emmedue Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giannalberto Mazzei, PEC giannalbertomazzei@ordineavvocatiroma.org, e Cesare Fossati, PEC cesarefossati@ordineavvocatiroma.org, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., e Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza della Emmedue Solar S.r.l. del 4.7.2023, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 D.Lg.vo n. 152/2006, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,96 MW, nella località Cescarelle del comune di Vaglio di Basilicata e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, ricadenti anche nel Comune di Cancellara;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il Cons. AS RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 4.7.2023 la Emmedue Solar S.r.l. ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 D.Lg.vo n. 152/2006, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,96 MW, nella località Cescarelle del Comune di Vaglio di Basilicata e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, ricadenti anche nel Comune di Cancellara.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo aver rilevato la procedibilità della predetta istanza:
-in data 3.8.2023, ha pubblicato il primo avviso al pubblico;
-in data 24.5.2024 ha pubblicato il secondo avviso al pubblico;
-in data 22.7.2024 ha pubblicato il terzo avviso al pubblico;
-in data 2.7.2025 ha pubblicato il quarto avviso al pubblico.
Con atto prot. n. 10466 del 2.9.2024 il Ministero della Cultura ha espresso parere contrario, indicando le modifiche progettuali, che avrebbero consentito una valutazione positiva.
Pertanto, la Emmedue Solar S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 12.12.2025 e depositato il 15.12.2025, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura, i quali hanno:
-eccepito l’irricevibilità del ricorso, tenuto conto del termine procedimentale di 160 giorni, previsto dall’art. 25, comma 2 bis, D.lg.vo n. 152/2006, decorrente dal 4.7.2023, e del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del predetto termine procedimentale;
-dedotto l’infondatezza del ricorso, in quanto il progetto di cui è causa, rientrante tra quelli contemplati dall’art. 8, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006, non può ottenere una Sentenza, che obbliga l’Amministrazione a valutare il progetto della ricorrente, prima di quelli, considerati “prioritari” dal sesto periodo del comma 1 e dal comma 1 bis dello stesso art. 8 D.Lg.vo 152/2006.
Con memoria del 27.2.2026 la ricorrente ha replicato alla suddetta eccezione di irricevibilità ed alla predetta argomentazione difensiva dell’Amministrazione statale.
Nella Camera di Consiglio dell’11.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalle Amministrazione resistenti, tenuto conto della seguente scansione procedimentale dei progetti, come quello di cui è causa, contemplati dall’art. 8, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006:
-30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’istanza, per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e per l’acquisizione di pareri (cfr. art. 24, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006);
-15 giorni successivi, per la presentazione, da parte del proponente, delle proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (cfr. art. 24, comma 3, del D.Lg.vo n. 152/2006);
-10 giorni successivi per stabilire un termine, non superiore ad ulteriori 20 giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati (cfr. art. 24, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006);
-15 giorni, decorrenti dal nuovo avviso pubblico, per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri (cfr. art. 24, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006);
-la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS deve esprimersi “entro il termine di 30 dalla conclusione della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 24 e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23”, ed il provvedimento di VIA deve essere emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entro 30 giorni successivi, previa acquisizione, entro 20 giorni, del concerto con il Ministero della Cultura (cfr. art. 25, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006).
Pertanto, poiché, nella specie, deve tenersi conto dell’ultimo avviso al pubblico del 2.7.2025, cioè della data in cui è stata nuovamente pubblicata la documentazione, a cui vanno aggiunti i 160 giorni, stabiliti dal predetto art. 25, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006, deve ritenersi che, nella specie, il termine procedimentale è scaduto il 9.12.2025 e da ciò discende che il presente ricorso, notificato il 12.12.2025, è ammissibile, perché è stato notificato dopo la scadenza del predetto termine procedimentale entro il termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza di tale termine.
Nel merito il ricorso è fondato, in quanto l’art. 8, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 152/2006, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 153/2024 conv. nella L. n. 191/2024 ed entrato in vigore il 17.12.2024 (cfr. art. 1 della L. n. 191/2024), ha precisato che ai progetti del sesto periodo del comma 1 e del comma 1 bis dell’art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 “è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni”, specificando che “i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo”, con la puntualizzazione che “la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”.
Quest’ultima norma, sebbene, non essendo di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, si applica alla fattispecie in esame, anche se il termine procedimentale è scaduto prima della sua entrata in vigore, in quanto l’inerzia e/o il silenzio dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza amministrativa è un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. (sul punto cfr. Sentenze TAR Basilicata n. 173 del 10.3.2025, n. 292 del 12.5.2025, n. 376 del 23.6.2025 e n. 385 del 30.6.2025).
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso, concedendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero della Cultura il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui è causa.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore della ricorrente Emmedue Solar S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza al difensore della parte ricorrente, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA OL, Presidente
AS RA, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS RA | IA OL |
IL SEGRETARIO