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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 971 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Matteo Sances, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per P.IVA_1 legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
APPELLATA
e
, (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ornella
Rotino, come da mandato in atti
APPELLATA A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 16.2.24, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata dalla sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n 02420170001038702000, dell'avviso di accertamento n.
TVH01A101492/2014 e dell'intimazione di pagamento n. TVHIPPD0011020/2017, nonché, in accoglimento dell'opposizione, l'accertamento dell'annullamento delle somme intimate, la non debenza delle stesse e, per l'effetto, la declaratoria di nullità degli atti e delle relative pretese creditorie, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate in pendenza di giudizio e il risarcimento di tutti i danni consequenziali all'esecuzione degli atti in questione, oltre rivalutazione e interessi, anche anatocistici;
con vittoria di spese e compensi di lite.
di si costituiva in Controparte_3 CP_1 giudizio e chiedeva, in via preliminare, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Agente riscossore e il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti opposti e delle domande risarcitorie formulate dall'attore; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione,
[...]
non si costituiva in giudizio.” Controparte_2
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n.
946/2023 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e ha compensato per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
pag. 2/6 §1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario spiegando che nelle controversie sulla riscossione dei tributi: “spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale, se validamente avvenuta, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Per contro, alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, a prescindere dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici, nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria. Questi ultimi devono essere successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, ovvero posteriori all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità della citata notifica (v. Cass. Sez. Un. N. 21642 del 2021; n.
7822 del 2020)”;
- ciò premesso, il tribunale ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo insuperata - dai fatti portati alla sua attenzione, nella specie - la linea di demarcazione stabilita dalle
Sezioni Unite.
§ 2
Ha proposto appello e ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, fosse innanzitutto revocata la pronuncia con cui il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e che, nel merito, fosse accolta la domanda di accertamento negativo del credito di , previa declaratoria della sua Controparte_3 estinzione, a seguito del silenzio-assenso formatosi sulla istanza di annullamento in autotutela, avanzata dal contribuente con pec del 29.1.2020.
Si sono costituite ed Controparte_1 CP_1 [...]
ed hanno chiesto, in via preliminare, la conferma della Controparte_3 pronuncia impugnata con cui il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
nel merito, hanno domandato il rigetto dell'appello. pag. 3/6 In data 15.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Il secondo motivo di appello deve essere esaminato per primo, attenendo a questione pregiudiziale di rito, che precede logicamente e giuridicamente l'esame delle censure di merito.
Con la censura in esame l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
più precisamente, il primo giudice, dopo aver richiamato correttamente i principi sul riparto della giurisdizione ordinaria/tributaria, li avrebbe poi erroneamente applicati, fraintendendo la portata dell'eccezione di estinzione della pretesa creditoria di , formulata Controparte_3 da in opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
02420199001752229000, notificatagli il 15.1.2020.
Il motivo è fondato.
Con l'atto di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (dunque ad esecuzione non ancora iniziata) depositato in data 21.4.2021, ed introduttivo del primo grado del presente giudizio,
ha dedotto che la pretesa creditoria avanzata da con Parte_1 Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 02420199001752229000, del 15.1.2020, si era estinta (ai sensi dell'art. 1 commi 537 e ss. della legge n. 228/2012) a causa del silenzio assenso serbato dalla p.a. sulla istanza di annullamento in autotutela della suddetta intimazione di pagamento e degli atti sottostanti (cartella esattoriale n. 02420170001038702000, avviso di accertamento n. TVH01A101492/2014 e intimazione di pagamento n.
TVHIPPD0011020/2017) avanzata dal , con pec inviata ad Pt_1 Controparte_3
in data 29.1.2020 (con allegato il mod.SL1 contenente la richiesta di
[...] sospensione legale della riscossione).
La corte osserva, sul punto, che - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di pag. 4/6 Brindisi ed in ossequio ai sopra richiamati principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite della suprema Corte - la giurisdizione appartiene, nella specie, all'autorità giudiziaria ordinaria, posto che il fatto estintivo della pretesa creditoria di , Controparte_3 dedotto ed eccepito dal nel presente giudizio, si collocherebbe - ove dovesse Pt_1 essere positivamente accertato - a valle della notifica dell'intimazione di pagamento, con cui l'agente della riscossione ha rinnovato i precetti contenuti nella cartella esattoriale n. 02420170001038702000 e nell'avviso di accertamento n.
TVH01A101492/2014 (in parte rinominato con il n. TVHIPPD0011020/2017) e dunque, - a maggior ragione - a valle anche di tali atti pregressi.
L'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., disposta con la riforma Cartabia, vieta la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice per ragioni di giurisdizione, ed impone alla corte di decidere la controversia in unico grado.
§ 4 – L'opposizione all'esecuzione
L'unico motivo dell'opposizione è stato rubricato a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado come “Nullità degli atti impugnati derivante dalla mancata risposta dell di all'istanza ex art. 1 della legge n. 228/2012 (cd. Controparte_3 CP_1
Modello SL1)”
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non risponde al vero che sulla istanza di annullamento in autotutela e sospensione legale della riscossione, dallo stesso avanzata in data 29.1.2020, si sia formato il silenzio assenso.
L'istanza è stata prontamente riscontrata e respinta da con Controparte_3 nota del 26.2.2020 (in atti).
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, ritenuta la propria giurisdizione, in accoglimento del primo motivo d'appello, ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara sussistente la propria giurisdizione;
pag. 5/6 - rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del giudizio di appello che Controparte_2 liquida, per ciascuna delle appellate, in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
pag. 6/6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 971 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Matteo Sances, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per P.IVA_1 legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
APPELLATA
e
, (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ornella
Rotino, come da mandato in atti
APPELLATA A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 16.2.24, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata dalla sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n 02420170001038702000, dell'avviso di accertamento n.
TVH01A101492/2014 e dell'intimazione di pagamento n. TVHIPPD0011020/2017, nonché, in accoglimento dell'opposizione, l'accertamento dell'annullamento delle somme intimate, la non debenza delle stesse e, per l'effetto, la declaratoria di nullità degli atti e delle relative pretese creditorie, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate in pendenza di giudizio e il risarcimento di tutti i danni consequenziali all'esecuzione degli atti in questione, oltre rivalutazione e interessi, anche anatocistici;
con vittoria di spese e compensi di lite.
di si costituiva in Controparte_3 CP_1 giudizio e chiedeva, in via preliminare, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Agente riscossore e il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti opposti e delle domande risarcitorie formulate dall'attore; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione,
[...]
non si costituiva in giudizio.” Controparte_2
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n.
946/2023 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e ha compensato per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico dell'opponente.
pag. 2/6 §1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario spiegando che nelle controversie sulla riscossione dei tributi: “spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale, se validamente avvenuta, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Per contro, alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, a prescindere dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici, nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria. Questi ultimi devono essere successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, ovvero posteriori all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità della citata notifica (v. Cass. Sez. Un. N. 21642 del 2021; n.
7822 del 2020)”;
- ciò premesso, il tribunale ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo insuperata - dai fatti portati alla sua attenzione, nella specie - la linea di demarcazione stabilita dalle
Sezioni Unite.
§ 2
Ha proposto appello e ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, fosse innanzitutto revocata la pronuncia con cui il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e che, nel merito, fosse accolta la domanda di accertamento negativo del credito di , previa declaratoria della sua Controparte_3 estinzione, a seguito del silenzio-assenso formatosi sulla istanza di annullamento in autotutela, avanzata dal contribuente con pec del 29.1.2020.
Si sono costituite ed Controparte_1 CP_1 [...]
ed hanno chiesto, in via preliminare, la conferma della Controparte_3 pronuncia impugnata con cui il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
nel merito, hanno domandato il rigetto dell'appello. pag. 3/6 In data 15.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Il secondo motivo di appello deve essere esaminato per primo, attenendo a questione pregiudiziale di rito, che precede logicamente e giuridicamente l'esame delle censure di merito.
Con la censura in esame l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
più precisamente, il primo giudice, dopo aver richiamato correttamente i principi sul riparto della giurisdizione ordinaria/tributaria, li avrebbe poi erroneamente applicati, fraintendendo la portata dell'eccezione di estinzione della pretesa creditoria di , formulata Controparte_3 da in opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
02420199001752229000, notificatagli il 15.1.2020.
Il motivo è fondato.
Con l'atto di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (dunque ad esecuzione non ancora iniziata) depositato in data 21.4.2021, ed introduttivo del primo grado del presente giudizio,
ha dedotto che la pretesa creditoria avanzata da con Parte_1 Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 02420199001752229000, del 15.1.2020, si era estinta (ai sensi dell'art. 1 commi 537 e ss. della legge n. 228/2012) a causa del silenzio assenso serbato dalla p.a. sulla istanza di annullamento in autotutela della suddetta intimazione di pagamento e degli atti sottostanti (cartella esattoriale n. 02420170001038702000, avviso di accertamento n. TVH01A101492/2014 e intimazione di pagamento n.
TVHIPPD0011020/2017) avanzata dal , con pec inviata ad Pt_1 Controparte_3
in data 29.1.2020 (con allegato il mod.SL1 contenente la richiesta di
[...] sospensione legale della riscossione).
La corte osserva, sul punto, che - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di pag. 4/6 Brindisi ed in ossequio ai sopra richiamati principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite della suprema Corte - la giurisdizione appartiene, nella specie, all'autorità giudiziaria ordinaria, posto che il fatto estintivo della pretesa creditoria di , Controparte_3 dedotto ed eccepito dal nel presente giudizio, si collocherebbe - ove dovesse Pt_1 essere positivamente accertato - a valle della notifica dell'intimazione di pagamento, con cui l'agente della riscossione ha rinnovato i precetti contenuti nella cartella esattoriale n. 02420170001038702000 e nell'avviso di accertamento n.
TVH01A101492/2014 (in parte rinominato con il n. TVHIPPD0011020/2017) e dunque, - a maggior ragione - a valle anche di tali atti pregressi.
L'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., disposta con la riforma Cartabia, vieta la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice per ragioni di giurisdizione, ed impone alla corte di decidere la controversia in unico grado.
§ 4 – L'opposizione all'esecuzione
L'unico motivo dell'opposizione è stato rubricato a pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado come “Nullità degli atti impugnati derivante dalla mancata risposta dell di all'istanza ex art. 1 della legge n. 228/2012 (cd. Controparte_3 CP_1
Modello SL1)”
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non risponde al vero che sulla istanza di annullamento in autotutela e sospensione legale della riscossione, dallo stesso avanzata in data 29.1.2020, si sia formato il silenzio assenso.
L'istanza è stata prontamente riscontrata e respinta da con Controparte_3 nota del 26.2.2020 (in atti).
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, ritenuta la propria giurisdizione, in accoglimento del primo motivo d'appello, ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara sussistente la propria giurisdizione;
pag. 5/6 - rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del giudizio di appello che Controparte_2 liquida, per ciascuna delle appellate, in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
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