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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, così composto: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Lucia Angela Marletta Giudice dott.ssa Marzia Maffei Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1017/2023 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Lucantonio Parte_1 C.F._1
CAPALBO nel cui studio in Acri, Via Vincenzo Padula 156/1 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Carmelo Bozzo nel cui studio in Cosenza, Via Benito Falvo è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2
p.l.r.p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' , giusta procura CP_2
in atti;
parte convenuta
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI rese in data 18 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'odierna attrice in data 14 luglio 2020 depositava presso la cancelleria della Corte d'Appello di
Catanzaro – Sez. Lavoro, ricorso in appello avverso la sentenza n. 2063/2019 emessa in data
02.12.2019, dal Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n. 4008/2018 R.G.A.C., non notificata, che aveva rigettato il ricorso presentato avverso l'intimazione di pagamento n.
03420189004070519/00, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Con ordinanza emessa in camera di consiglio e comunicata a mezzo pec in data 24 novembre 2022, la Corte D'Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro, cosi disponeva: “Rilevato che l'appellante ha proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento postale relativo alla notificazione in data
18.11.2014 del preavviso di fermo ammnistrativo;
• Ritenuto che il documento impugnato è rilevante ai fini della decisione;
• Ritenuto che pertanto ai sensi dell'art. 355 cpc va disposta la sospensione del giudizio e fissato alle parti il termine perentorio entro il quale riassumere la causa di falso davanti al Tribunale civile di Cosenza;
p.q.m.
-sospende il giudizio;
-assegna alle parti il termine perentorio di mesi tre, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per riassumere la causa di falso davanti al Tribunale civile di Cosenza.”
In ossequio al provvedimento della Corte d'Appello - Sez. Lavoro, ha quindi Parte_1
riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento relativo al preavviso di fermo notificato in data 18.11.2014 e, conseguentemente, la inutilizzabilità dell'atto medesimo ai fini del processo.
Si è costituita in giudizio l' che ha impugnato l'avversa domanda, Controparte_1 di cui ha eccepito l'inammissibilità, chiedendo altresì al Tribunale di dichiarare, comunque,
l'assenza di ogni responsabilità in capo all' e tenerla esente Controparte_3
da ogni condanna in relazione alla eventuale falsità accertata.
Ha resistito anche l' , che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva - dovendosi, CP_2
invece, ritenere legittimata a resistente in giudizio la quale CP_4 Controparte_5
autrice della presunta falsità - nonché l'inammissibilità della querela di falso stante l'omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
Autorizzata la presentazione della querela di falso, è stato ordinato all' Controparte_1
CP_ e/o all' di produrre entro l'inizio delle operazioni peritali il documento in originale impugnato: tale ordine non è stato assolto, non disponendo le parti dell'originale del detto documenti.
Effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 221 e ss c.p.c., è stata quindi svolta ctu grafologica sulla copia dell'atto impugnato, tesa a verificare la riferibilità all'apparente sottoscrittore della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il preavviso di fermo, di cui non è stata mai disconosciuta la conformità all'originale.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi riservata in decisione al Collegio all'udienza del 18 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, rileva quanto segue.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass.
24852/2006; 8500/2005).
Deve pertanto in via preliminare asseverarsi l'ammissibilità della proposta querela, che costituisce l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700
e 2702 c.c. (Cass. 18328/2022).
Del resto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. 19413/ 2017).
In tal modo, la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto (di qui l'infondatezza dell'eccezione formulata dall' ), ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, CP_2
comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. n. 8362 del 2000). Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. 18323/2007).
Più nello specifico, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr., Cass., 30 agosto 2007, n. 18323).
Ciò detto, “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso”
(Cass. 8718/2023).
E' appena il caso di ricordare come la copia di un documento abbia la stessa efficacia probatoria dell'originale se non sia tempestivamente e specificamente disconosciuta ex art. 2719 cod. civ.
(disconoscimento che, peraltro, “va operato – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”: Cass 24616 del 13.09.2024; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775). L'odierno procedimento deriva da una querela di falso proposta in appello avverso il documento in questione di cui non è stata disconosciuta la conformità all'originale bensì la veridicità della firma apposta sull'avviso di ricevimento.
La mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto (Cass. 32219/2018).
Nel caso che occupa è stato quindi demandato all'ausiliaria nominata, dott.ssa di Persona_1
accertare la riferibilità all'attrice della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica.
La ctu ha charito “dall'analisi del documento in copia, è stato possibile analizzare le caratteristiche
Generali ad eccezione della pressione, mentre relativamente alle Caratteristiche di Dettaglio non si
è riuscito ad individuare il punto preciso d'inizio degli ovali della lettera “a” ed il preciso movimento formativo di costruzione della lettera “K”. Nonostante i limiti su indicati la firma ha fatto emergere sufficienti elementi identificativi da mettere a confronto con la grafia autografa”.
Ed in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice ha affermato: “Come, infatti, si evidenzia da quanto scritto a pag. 29, dalle analisi della firma in verifica (CTU pag. 5/9) e dai confronti (CTU pag. 20/28), ad eccezione della pressione, è stato possibile analizzare tutte le restanti Caratteristiche Generali, così come, per quelle di Dettaglio è stato possibile analizzare tutti gli altri elementi grafici. Come dimostrato, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti riportati da pag. 20 a pag.28 a cui si rimanda per un immediato riscontro, sono emerse concordanze sia delle Caratteristiche Generali che di Dettaglio determinando la riferibilità della firma in verifica alla mano della sig.ra . Se anche la lettera “K” risultasse vergata Parte_2 in maniera diversa, come specificato dalla sottoscritta a pag. 29 della bozza, “rimarrebbe, comunque, un solo dato formale che troverebbe facile giustificazione nella casualità” e nulla cambierebbe rispetto alle risultanze degli accertamenti tecniciLa scrivente ribadisce, come già spiegato, di non aver esplicitato alcun dubbio né incertezze sul giudizio finale. Da un punto di vista tecnico la sottoscritta può affermare che i protocolli della Grafologia Forense prevedono la periziabilità di fotocopie”. (pag. 29 e ss. ctu).
In sintesi “Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia autografa della sig.ra , hanno trovato riscontri con quelle rilevate dalla firma in verifica. Dal Parte_1
confronto tra la firma in verifica e la grafia autografa, sono emerse, infatti, concordanze specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati da pag.20 a pag. 28. Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le Caratteristiche Generali sia quelle di Dettaglio, determinando la riferibilità della firma alla mano della sig.ra . Parte_1
Il movimento formativo di costruzione della lettera “K” della firma in verifica, come già detto, non
è chiaramente individuabile;
da quello che appare dalla fotocopia sembrerebbe diverso rispetto a quello che si evince dalla grafia autografa. Se anche così fosse, rimarrebbe, comunque, un solo dato formale che troverebbe facile giustificazione nella casualità”.
Gli esiti dell'accertamento peritale vanno posti a fondamento della decisione in quanto sorretti da rituali e compiute indagini e da osservazioni e motivazioni immuni da vizi logici o contraddizioni, che non sono state adeguatamente resistite dalle osservazioni critiche di parte.
In difetto di altre prove della asserita falsità del documento impugnato (invero neppure allegate), la querela di falso deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi secondo i parametri vigenti, scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta , mentre sono Controparte_1
CP_ compensate tra l'attrice e l' atteso il mancato assolvimento dell'ordine di esibizione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la querela di falso;
ordina la restituzione del documento impugnato e ordina alla cancelleria che sia fatta menzione della sentenza sulla copia dell'atto che tiene luogo dell'originale; condanna la querelante al pagamento di una pena pecuniaria di € 2,00; condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 in favore dell' , oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Controparte_1
compensa le spese di lite tra parte attrice e la convenuta;
CP_2
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 18/05/2025
La Presidente La Giudice rel.
Rosangela Viteritti Marzia Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, così composto: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Lucia Angela Marletta Giudice dott.ssa Marzia Maffei Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1017/2023 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Lucantonio Parte_1 C.F._1
CAPALBO nel cui studio in Acri, Via Vincenzo Padula 156/1 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Carmelo Bozzo nel cui studio in Cosenza, Via Benito Falvo è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2
p.l.r.p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' , giusta procura CP_2
in atti;
parte convenuta
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI rese in data 18 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'odierna attrice in data 14 luglio 2020 depositava presso la cancelleria della Corte d'Appello di
Catanzaro – Sez. Lavoro, ricorso in appello avverso la sentenza n. 2063/2019 emessa in data
02.12.2019, dal Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n. 4008/2018 R.G.A.C., non notificata, che aveva rigettato il ricorso presentato avverso l'intimazione di pagamento n.
03420189004070519/00, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Con ordinanza emessa in camera di consiglio e comunicata a mezzo pec in data 24 novembre 2022, la Corte D'Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro, cosi disponeva: “Rilevato che l'appellante ha proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento postale relativo alla notificazione in data
18.11.2014 del preavviso di fermo ammnistrativo;
• Ritenuto che il documento impugnato è rilevante ai fini della decisione;
• Ritenuto che pertanto ai sensi dell'art. 355 cpc va disposta la sospensione del giudizio e fissato alle parti il termine perentorio entro il quale riassumere la causa di falso davanti al Tribunale civile di Cosenza;
p.q.m.
-sospende il giudizio;
-assegna alle parti il termine perentorio di mesi tre, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per riassumere la causa di falso davanti al Tribunale civile di Cosenza.”
In ossequio al provvedimento della Corte d'Appello - Sez. Lavoro, ha quindi Parte_1
riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento relativo al preavviso di fermo notificato in data 18.11.2014 e, conseguentemente, la inutilizzabilità dell'atto medesimo ai fini del processo.
Si è costituita in giudizio l' che ha impugnato l'avversa domanda, Controparte_1 di cui ha eccepito l'inammissibilità, chiedendo altresì al Tribunale di dichiarare, comunque,
l'assenza di ogni responsabilità in capo all' e tenerla esente Controparte_3
da ogni condanna in relazione alla eventuale falsità accertata.
Ha resistito anche l' , che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva - dovendosi, CP_2
invece, ritenere legittimata a resistente in giudizio la quale CP_4 Controparte_5
autrice della presunta falsità - nonché l'inammissibilità della querela di falso stante l'omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
Autorizzata la presentazione della querela di falso, è stato ordinato all' Controparte_1
CP_ e/o all' di produrre entro l'inizio delle operazioni peritali il documento in originale impugnato: tale ordine non è stato assolto, non disponendo le parti dell'originale del detto documenti.
Effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 221 e ss c.p.c., è stata quindi svolta ctu grafologica sulla copia dell'atto impugnato, tesa a verificare la riferibilità all'apparente sottoscrittore della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il preavviso di fermo, di cui non è stata mai disconosciuta la conformità all'originale.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi riservata in decisione al Collegio all'udienza del 18 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, rileva quanto segue.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass.
24852/2006; 8500/2005).
Deve pertanto in via preliminare asseverarsi l'ammissibilità della proposta querela, che costituisce l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700
e 2702 c.c. (Cass. 18328/2022).
Del resto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. 19413/ 2017).
In tal modo, la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto (di qui l'infondatezza dell'eccezione formulata dall' ), ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, CP_2
comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. n. 8362 del 2000). Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. 18323/2007).
Più nello specifico, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr., Cass., 30 agosto 2007, n. 18323).
Ciò detto, “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso”
(Cass. 8718/2023).
E' appena il caso di ricordare come la copia di un documento abbia la stessa efficacia probatoria dell'originale se non sia tempestivamente e specificamente disconosciuta ex art. 2719 cod. civ.
(disconoscimento che, peraltro, “va operato – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”: Cass 24616 del 13.09.2024; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775). L'odierno procedimento deriva da una querela di falso proposta in appello avverso il documento in questione di cui non è stata disconosciuta la conformità all'originale bensì la veridicità della firma apposta sull'avviso di ricevimento.
La mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto (Cass. 32219/2018).
Nel caso che occupa è stato quindi demandato all'ausiliaria nominata, dott.ssa di Persona_1
accertare la riferibilità all'attrice della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica.
La ctu ha charito “dall'analisi del documento in copia, è stato possibile analizzare le caratteristiche
Generali ad eccezione della pressione, mentre relativamente alle Caratteristiche di Dettaglio non si
è riuscito ad individuare il punto preciso d'inizio degli ovali della lettera “a” ed il preciso movimento formativo di costruzione della lettera “K”. Nonostante i limiti su indicati la firma ha fatto emergere sufficienti elementi identificativi da mettere a confronto con la grafia autografa”.
Ed in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice ha affermato: “Come, infatti, si evidenzia da quanto scritto a pag. 29, dalle analisi della firma in verifica (CTU pag. 5/9) e dai confronti (CTU pag. 20/28), ad eccezione della pressione, è stato possibile analizzare tutte le restanti Caratteristiche Generali, così come, per quelle di Dettaglio è stato possibile analizzare tutti gli altri elementi grafici. Come dimostrato, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti riportati da pag. 20 a pag.28 a cui si rimanda per un immediato riscontro, sono emerse concordanze sia delle Caratteristiche Generali che di Dettaglio determinando la riferibilità della firma in verifica alla mano della sig.ra . Se anche la lettera “K” risultasse vergata Parte_2 in maniera diversa, come specificato dalla sottoscritta a pag. 29 della bozza, “rimarrebbe, comunque, un solo dato formale che troverebbe facile giustificazione nella casualità” e nulla cambierebbe rispetto alle risultanze degli accertamenti tecniciLa scrivente ribadisce, come già spiegato, di non aver esplicitato alcun dubbio né incertezze sul giudizio finale. Da un punto di vista tecnico la sottoscritta può affermare che i protocolli della Grafologia Forense prevedono la periziabilità di fotocopie”. (pag. 29 e ss. ctu).
In sintesi “Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia autografa della sig.ra , hanno trovato riscontri con quelle rilevate dalla firma in verifica. Dal Parte_1
confronto tra la firma in verifica e la grafia autografa, sono emerse, infatti, concordanze specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati da pag.20 a pag. 28. Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le Caratteristiche Generali sia quelle di Dettaglio, determinando la riferibilità della firma alla mano della sig.ra . Parte_1
Il movimento formativo di costruzione della lettera “K” della firma in verifica, come già detto, non
è chiaramente individuabile;
da quello che appare dalla fotocopia sembrerebbe diverso rispetto a quello che si evince dalla grafia autografa. Se anche così fosse, rimarrebbe, comunque, un solo dato formale che troverebbe facile giustificazione nella casualità”.
Gli esiti dell'accertamento peritale vanno posti a fondamento della decisione in quanto sorretti da rituali e compiute indagini e da osservazioni e motivazioni immuni da vizi logici o contraddizioni, che non sono state adeguatamente resistite dalle osservazioni critiche di parte.
In difetto di altre prove della asserita falsità del documento impugnato (invero neppure allegate), la querela di falso deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi secondo i parametri vigenti, scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta , mentre sono Controparte_1
CP_ compensate tra l'attrice e l' atteso il mancato assolvimento dell'ordine di esibizione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la querela di falso;
ordina la restituzione del documento impugnato e ordina alla cancelleria che sia fatta menzione della sentenza sulla copia dell'atto che tiene luogo dell'originale; condanna la querelante al pagamento di una pena pecuniaria di € 2,00; condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 in favore dell' , oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Controparte_1
compensa le spese di lite tra parte attrice e la convenuta;
CP_2
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 18/05/2025
La Presidente La Giudice rel.
Rosangela Viteritti Marzia Maffei