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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO AR CO, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 277/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Tuorto;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 23.01.2024, proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 357 2023 0002444134 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 4.709,14 a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per l'anno 2021, oltre accessori.
A sostegno dell'opposizione deduceva la sussistenza dei presupposti previsti per beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 20-22bis, della l. 178/2020 e rispetto al quale, la relativa istanza, presentata in data 21.09.2021, era stata illegittimamente respinta dal competente ufficio territoriale sull'assunto che il ricorrente era contestualmente titolare di un assegno ordinario di CP_1 invalidità dal 2007 e di una pensione di invalidità erogata da dal 2014, prestazioni CP_2 asseritamente incompatibili con lo sgravio richiesto.
Richiamata la circolare n. 124 del 6.08.2021, che invece escludeva l'incompatibilità sottesa al CP_1 diniego, concludeva per l'infondatezza della pretesa contributiva veicolata dall'avviso di addebito opposto e, quindi, per la revoca di quest'ultimo, vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' rilevando come in realtà l'accesso all'esonero contributivo richiesto da CP_1 controparte fosse stato inibito non dalla titolarità di prestazioni pensionistiche connesse alla invalidità ma dalla fruizione dell'indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, richiesto dal in data 11.02.2022. Pt_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa -celebrata con modalità a trattazione scritta -, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova premettere che, in un punto di distribuzione degli oneri probatori tra le parti, ai fini dell'applicazione di sgravi contributivi, l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore è a carico della parte istante (cfr. Cass., ex plurimis, sez. L, sentenza n. 5137 del 9.3.2006: “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”; in senso conforme, della stessa sezione, sentenza n. 19373 del 2004, ulteriormente confermata da Cass. 1157/2018).
Grava altresì sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto ai benefici contributivi, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., anche l'inesistenza di fatti negativi (cfr. Cass., 15 aprile 2002 n. 5427; 3 dicembre 2003 n. 18487; 13 dicembre 2004 n.
23229).
Nella specie, costituisce circostanza pacifica in causa che il motivo di diniego allo sgravio dall'art. 1, commi 20-22bis, della l. 178/2020 addotto dall' resistente a fondamento degli addebiti CP_3 contributivi per cui è causa, non sia rappresentato dalla titolarità da parte del di prestazioni Pt_1 pensionistiche connesse alla sua condizione di invalidità ma dall'avere lo stesso richiesto e beneficiato dell'indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207.
Il Tribunale non può esimersi però dal rilevare come l'istanza di accesso a tale forma di indennità sia stata presentata dal ricorrente soltanto l'11.02.2022, quindi in riferimento all'annualità successiva a quella per cui era stata proposta domanda di esonero contributivo per l'emergenza pandemica da
Covid 19 in data 21.09.2021. A quest'ultima data, insomma, non v'erano ragioni di incompatibilità che giustificassero il diniego allo sgravio, cui il ricorrente aveva in definitiva pieno diritto.
Ne discende, allora, la manifesta infondatezza delle pretese contributive incorporate nel titolo opposto e il pieno accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara che nulla è dovuto da all' in relazione ai crediti contributivi portati Parte_1 CP_1 dall'avviso di addebito n. 357 2023 0002444134 000;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre euro 49,00 a titolo di rimborso C.U., da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO AR CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO AR CO, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 277/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Tuorto;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 23.01.2024, proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 357 2023 0002444134 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 4.709,14 a titolo di contributi relativi alla Gestione Commercianti per l'anno 2021, oltre accessori.
A sostegno dell'opposizione deduceva la sussistenza dei presupposti previsti per beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 20-22bis, della l. 178/2020 e rispetto al quale, la relativa istanza, presentata in data 21.09.2021, era stata illegittimamente respinta dal competente ufficio territoriale sull'assunto che il ricorrente era contestualmente titolare di un assegno ordinario di CP_1 invalidità dal 2007 e di una pensione di invalidità erogata da dal 2014, prestazioni CP_2 asseritamente incompatibili con lo sgravio richiesto.
Richiamata la circolare n. 124 del 6.08.2021, che invece escludeva l'incompatibilità sottesa al CP_1 diniego, concludeva per l'infondatezza della pretesa contributiva veicolata dall'avviso di addebito opposto e, quindi, per la revoca di quest'ultimo, vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' rilevando come in realtà l'accesso all'esonero contributivo richiesto da CP_1 controparte fosse stato inibito non dalla titolarità di prestazioni pensionistiche connesse alla invalidità ma dalla fruizione dell'indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, richiesto dal in data 11.02.2022. Pt_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa -celebrata con modalità a trattazione scritta -, decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova premettere che, in un punto di distribuzione degli oneri probatori tra le parti, ai fini dell'applicazione di sgravi contributivi, l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore è a carico della parte istante (cfr. Cass., ex plurimis, sez. L, sentenza n. 5137 del 9.3.2006: “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”; in senso conforme, della stessa sezione, sentenza n. 19373 del 2004, ulteriormente confermata da Cass. 1157/2018).
Grava altresì sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto ai benefici contributivi, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., anche l'inesistenza di fatti negativi (cfr. Cass., 15 aprile 2002 n. 5427; 3 dicembre 2003 n. 18487; 13 dicembre 2004 n.
23229).
Nella specie, costituisce circostanza pacifica in causa che il motivo di diniego allo sgravio dall'art. 1, commi 20-22bis, della l. 178/2020 addotto dall' resistente a fondamento degli addebiti CP_3 contributivi per cui è causa, non sia rappresentato dalla titolarità da parte del di prestazioni Pt_1 pensionistiche connesse alla sua condizione di invalidità ma dall'avere lo stesso richiesto e beneficiato dell'indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207.
Il Tribunale non può esimersi però dal rilevare come l'istanza di accesso a tale forma di indennità sia stata presentata dal ricorrente soltanto l'11.02.2022, quindi in riferimento all'annualità successiva a quella per cui era stata proposta domanda di esonero contributivo per l'emergenza pandemica da
Covid 19 in data 21.09.2021. A quest'ultima data, insomma, non v'erano ragioni di incompatibilità che giustificassero il diniego allo sgravio, cui il ricorrente aveva in definitiva pieno diritto.
Ne discende, allora, la manifesta infondatezza delle pretese contributive incorporate nel titolo opposto e il pieno accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara che nulla è dovuto da all' in relazione ai crediti contributivi portati Parte_1 CP_1 dall'avviso di addebito n. 357 2023 0002444134 000;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre euro 49,00 a titolo di rimborso C.U., da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO AR CO