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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11622 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15609/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello R.G. n. 15609/2023
TRA
in p.l.r.p.t., nella persona del sig. , p.iva Parte_1 Parte_2
, con sede legale in Napoli (Na), al Centro Direzionale - via G. Porzio - is. G1 n. 4, c.a.p. P.IVA_1
P.IVA_
, elett.te dom.ta presso l'avv. Raffaela Granata, c.f. che la rapp.ta e C.F._1
difende, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la parte elegge domicilio digitale nonché Email_1
dichiara, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di ricevere comunicazioni e notifiche.
- APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 nata a [...] il [...] C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano n. 94 presso lo studio dell'Avv. Luigi Matrullo (C.F.
) che la rappresenta e difende e che dichiara di volere ricevere tutte le C.F._3
comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 081.0389054 o all'indirizzo p.e.c.
Email_2
- APPELLATA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: l'appellata concludeva “Voglia di illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado che a sua volta conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare domande riconvenzionali, eccezioni avversarie in quanto destituite di qualsiasi fondamento giuridico;
-- Per l'effetto condannare l'appellante società alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellante concludeva “1) In via preliminare, accertare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra la soc. in p.L.R.p.t, e la dott.ssa e, pertanto, Parte_1 CP_1
dichiarare non dovuta la somma per inesistenza assoluta del rapporto contrattuale sottostante;
2) Per
l'effetto, respingere, siccome inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate, le domande spiegate dalla dott.ssa nei confronti della soc. 3) Conseguentemente, CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo per la somma di € 855,04, emesso a preteso titolo di saldo per l'opera professionale della consulente del lavoro dott.ssa per il mancato pagamento della Controparte_1
fattura n. 111 del 15.09.2014, oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo nonché le spese di procedura pari ad € 31,50 per spese vive ed € 225,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa;
4) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, diritti, onorari e CPA, come per legge”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte La (in seguito anche solo , ha appellato la sentenza n. 26256 del 2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in cancelleria in data 23.05.2023 e notificata in data
06.06.2023, relativa al giudizio iscritto al numero 32608/2017 RG, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 9302/2016. Oggetto del decreto è il pagamento della somma di € 855,04 quale saldo dovuto per l'opera professionale svolta dalla consulente del lavoro dott.ssa Controparte_1
(mancato pagamento della fattura n. 111 del 15.09.2014), oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo nonché le spese di procedura pari ad € 31,50 per spese vive ed € 225,00 per competenze oltre spese generali, iva e c.p.a..
La società appellante ha impugnato la sentenza ritenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali, incorrendo in un travisamento del fatto e delle emergenze istruttorie e documentali. Nel caso de quo il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che nessun contratto è
stato stipulato tra la società appellante e l'odierna appellata, atteso che manca il requisito fondamentale dell'accordo. La nella citazione ha ribadito che la contabilità e la gestione Parte_1
dei dipendenti (consulenza in materia di lavoro) della società è stata da affidata esclusivamente, da oltre
10 anni, al dott. commercialista dott. a cui ha sempre versato, con assegni e/o Controparte_2
bonifici prodotti in atti, quanto richiesto e specificato da ogni singola fattura, incluso l'anno 2014.
Si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello infondato in diritto ed in fatto.
La causa è stata rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la sua ricostruzione, non essendo stato trasmesso dalla cancelleria del giudice di pace. Infine, è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi.
Si rileva, in via pregiudiziale, l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342
c.p.c., l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli pagina 3 di 7 argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata nonché la specificazione delle modifiche richieste al Giudice in grado d'appello.
Va inoltre rilevata la tempestività dell'appello e disattesa l'eccepita inammissibilità dello stesso per decorrenza del termine per proporre impugnazione. L'appellata, facendo decorrere i termini dell'impugnazione dalla pec con la quale veniva richiesto il pagamento di quanto oggetto della pronuncia del GdP, rileva la tardività dell'appello proposto oltre il termine di 30 giorni. Invero, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, perché il termine breve decorra è necessario che la notifica abbia un contenuto non equivoco, nello specifico la Cassazione civile sez. II - 01/08/2023, n.
23396 ha statuito “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni,
occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro,
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)”. Pertanto, non può ritenersi che il termine decorra dalla comunicazione del 25.05.2023.
Venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Lungi dall'accertare, in questa sede, l'effettiva esecuzione dell'attività professionale, occorre valutare tale attività a quale rapporto giuridico faccia capo e, dunque, se l'odierna appellante possa essere destinataria della pretesa creditoria.
Il principio da cui origina la decisione del GdP è condivisibile laddove sedimentata giurisprudenza si è
pronunciata sulla dimostrabilità della sussistenza del rapporto d'opera professionale mediante qualsiasi pagina 4 di 7 mezzo, non necessitando di un contratto scritto;
ciononostante, nel caso di specie, la suddetta prova non
è stata raggiunta.
Va disattesa la decisione del GdP nella misura in cui egli ha ritenuto provata la sussistenza di un rapporto diretto tra le parti sulla base delle e-mail prodotte in atti e della contraddittorietà della testimonianza del teste di parte opponente.
Vero è che le e-mail sarebbero idonee a provare la sussistenza di un rapporto professionale, tuttavia nel caso di specie, non risultano sufficienti se inserite nel più ampio quadro probatorio che è venuto a profilarsi nel giudizio. In primo luogo, oltre alle e-mail, vanno analizzati i pagamenti documentati, tutti indirizzati al dott. e riguardanti anche attività legate alla consulenza del lavoro (buste paga e CP_2
adempimenti, modello 770/2013, buste paga cud e adempimenti inail…); tali atti letti alla luce della e mail del 29.09.2015 in cui la dott.ssa precisando di svolgere da anni l'attività, richiede CP_1
Parte direttamente alla il pagamento della sola fattura oggetto di controversia in quanto il dott. CP_2
non intende più fare da intermediario, consentono di dare una lettura chiara dei rapporti tra le parti,
sostanzialmente difforme da quanto ricostruito dal GdP. In particolare, dagli atti emerge che il mandato professionale era stato conferito al dott. , e non anche alla sebbene parte CP_2 CP_1
dell'attività inerente alla redazione materiale degli adempimenti del lavoro sia stata svolta anche dalla
CP_1
Manca, invero, negli atti documentazione (quali fatture e pagamenti) dalla quale ricavare un rapporto
Parte diretto con la (la consulente appellata che deduce di aver svolto per anni la propria attività in
Parte favore della in rapporto diretto con quest'ultima, non ha prodotto, come sarebbe stato suo onere,
le fatture e i relativi pagamenti per le attività svolte già in precedenza, evidentemente già saldate stante la richiesta del pagamento della sola fattura 111/2014). In assenza di tali ulteriori prove, non può
Parte presumersi l'esistenza di un rapporto diretto tra la società e la dott.ssa quanto piuttosto CP_1
un rapporto tra quest'ultima e il dott. . CP_2
pagina 5 di 7 A ciò si aggiunga che le testimonianze raccolte in primo grado non contribuiscono a provare l'esistenza di tale rapporto poiché è la stessa teste di parte opposta, nel verbale dell'udienza del 26.4.21, ad affermare “ADR non ricordo se le stesse (ndr le attività) erano state conferite direttamente alla dott.ssa o terzi dai quali la dott.ssa aveva sub mandati”. CP_1 CP_1
Né si ravvisa la denunciata contraddittorietà nella testimonianza del teste di parte opponente, laddove egli nega l'esistenza di un rapporto diretto tra la società e la dott.ssa pur essendovi CP_1
corrispondenza e-mail con quest'ultima. Invero, si ribadisce, la corrispondenza non conferma di per sé
l'esistenza del rapporto diretto, a maggior ragione perché la suddetta corrispondenza è spesso intercorsa coinvolgendo anche il dott. , anzi più di frequente le e-mail sono state scambiate tra i due CP_2
professionisti e trasmesse alla società solo in copia conoscenza (all. e-mail del 17.03.2016; 18.03.2016;
11.09.2015).
Tanto esposto, accertata l'insussistenza di un rapporto di prestazione d'opera intercorrente tra la
[...]
e la dott.ssa la sentenza n. 26256 del 2023 va riformata;
a tale riforma Parte_1 CP_1
consegue l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 9302/2016 e, per l'effetto, la revoca di quest'ultimo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione 12 civile, in persona del giudice dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli
n.26256/2023, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.9302/2016;
pagina 6 di 7 2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.9302/2016 ;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che Controparte_1
liquida in € 91,50 per esborsi del grado di appello (oltre contributo unificato e marca da bollo del primo grado se corrisposti) ed € 965,00 per compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello R.G. n. 15609/2023
TRA
in p.l.r.p.t., nella persona del sig. , p.iva Parte_1 Parte_2
, con sede legale in Napoli (Na), al Centro Direzionale - via G. Porzio - is. G1 n. 4, c.a.p. P.IVA_1
P.IVA_
, elett.te dom.ta presso l'avv. Raffaela Granata, c.f. che la rapp.ta e C.F._1
difende, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la parte elegge domicilio digitale nonché Email_1
dichiara, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., di ricevere comunicazioni e notifiche.
- APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 nata a [...] il [...] C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano n. 94 presso lo studio dell'Avv. Luigi Matrullo (C.F.
) che la rappresenta e difende e che dichiara di volere ricevere tutte le C.F._3
comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 081.0389054 o all'indirizzo p.e.c.
Email_2
- APPELLATA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: l'appellata concludeva “Voglia di illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado che a sua volta conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare domande riconvenzionali, eccezioni avversarie in quanto destituite di qualsiasi fondamento giuridico;
-- Per l'effetto condannare l'appellante società alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellante concludeva “1) In via preliminare, accertare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra la soc. in p.L.R.p.t, e la dott.ssa e, pertanto, Parte_1 CP_1
dichiarare non dovuta la somma per inesistenza assoluta del rapporto contrattuale sottostante;
2) Per
l'effetto, respingere, siccome inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate, le domande spiegate dalla dott.ssa nei confronti della soc. 3) Conseguentemente, CP_1 Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo per la somma di € 855,04, emesso a preteso titolo di saldo per l'opera professionale della consulente del lavoro dott.ssa per il mancato pagamento della Controparte_1
fattura n. 111 del 15.09.2014, oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo nonché le spese di procedura pari ad € 31,50 per spese vive ed € 225,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa;
4) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, diritti, onorari e CPA, come per legge”.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte La (in seguito anche solo , ha appellato la sentenza n. 26256 del 2023, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in cancelleria in data 23.05.2023 e notificata in data
06.06.2023, relativa al giudizio iscritto al numero 32608/2017 RG, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 9302/2016. Oggetto del decreto è il pagamento della somma di € 855,04 quale saldo dovuto per l'opera professionale svolta dalla consulente del lavoro dott.ssa Controparte_1
(mancato pagamento della fattura n. 111 del 15.09.2014), oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo nonché le spese di procedura pari ad € 31,50 per spese vive ed € 225,00 per competenze oltre spese generali, iva e c.p.a..
La società appellante ha impugnato la sentenza ritenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali, incorrendo in un travisamento del fatto e delle emergenze istruttorie e documentali. Nel caso de quo il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che nessun contratto è
stato stipulato tra la società appellante e l'odierna appellata, atteso che manca il requisito fondamentale dell'accordo. La nella citazione ha ribadito che la contabilità e la gestione Parte_1
dei dipendenti (consulenza in materia di lavoro) della società è stata da affidata esclusivamente, da oltre
10 anni, al dott. commercialista dott. a cui ha sempre versato, con assegni e/o Controparte_2
bonifici prodotti in atti, quanto richiesto e specificato da ogni singola fattura, incluso l'anno 2014.
Si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello infondato in diritto ed in fatto.
La causa è stata rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e successivamente per la sua ricostruzione, non essendo stato trasmesso dalla cancelleria del giudice di pace. Infine, è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi.
Si rileva, in via pregiudiziale, l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342
c.p.c., l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli pagina 3 di 7 argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata nonché la specificazione delle modifiche richieste al Giudice in grado d'appello.
Va inoltre rilevata la tempestività dell'appello e disattesa l'eccepita inammissibilità dello stesso per decorrenza del termine per proporre impugnazione. L'appellata, facendo decorrere i termini dell'impugnazione dalla pec con la quale veniva richiesto il pagamento di quanto oggetto della pronuncia del GdP, rileva la tardività dell'appello proposto oltre il termine di 30 giorni. Invero, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, perché il termine breve decorra è necessario che la notifica abbia un contenuto non equivoco, nello specifico la Cassazione civile sez. II - 01/08/2023, n.
23396 ha statuito “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni,
occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro,
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)”. Pertanto, non può ritenersi che il termine decorra dalla comunicazione del 25.05.2023.
Venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Lungi dall'accertare, in questa sede, l'effettiva esecuzione dell'attività professionale, occorre valutare tale attività a quale rapporto giuridico faccia capo e, dunque, se l'odierna appellante possa essere destinataria della pretesa creditoria.
Il principio da cui origina la decisione del GdP è condivisibile laddove sedimentata giurisprudenza si è
pronunciata sulla dimostrabilità della sussistenza del rapporto d'opera professionale mediante qualsiasi pagina 4 di 7 mezzo, non necessitando di un contratto scritto;
ciononostante, nel caso di specie, la suddetta prova non
è stata raggiunta.
Va disattesa la decisione del GdP nella misura in cui egli ha ritenuto provata la sussistenza di un rapporto diretto tra le parti sulla base delle e-mail prodotte in atti e della contraddittorietà della testimonianza del teste di parte opponente.
Vero è che le e-mail sarebbero idonee a provare la sussistenza di un rapporto professionale, tuttavia nel caso di specie, non risultano sufficienti se inserite nel più ampio quadro probatorio che è venuto a profilarsi nel giudizio. In primo luogo, oltre alle e-mail, vanno analizzati i pagamenti documentati, tutti indirizzati al dott. e riguardanti anche attività legate alla consulenza del lavoro (buste paga e CP_2
adempimenti, modello 770/2013, buste paga cud e adempimenti inail…); tali atti letti alla luce della e mail del 29.09.2015 in cui la dott.ssa precisando di svolgere da anni l'attività, richiede CP_1
Parte direttamente alla il pagamento della sola fattura oggetto di controversia in quanto il dott. CP_2
non intende più fare da intermediario, consentono di dare una lettura chiara dei rapporti tra le parti,
sostanzialmente difforme da quanto ricostruito dal GdP. In particolare, dagli atti emerge che il mandato professionale era stato conferito al dott. , e non anche alla sebbene parte CP_2 CP_1
dell'attività inerente alla redazione materiale degli adempimenti del lavoro sia stata svolta anche dalla
CP_1
Manca, invero, negli atti documentazione (quali fatture e pagamenti) dalla quale ricavare un rapporto
Parte diretto con la (la consulente appellata che deduce di aver svolto per anni la propria attività in
Parte favore della in rapporto diretto con quest'ultima, non ha prodotto, come sarebbe stato suo onere,
le fatture e i relativi pagamenti per le attività svolte già in precedenza, evidentemente già saldate stante la richiesta del pagamento della sola fattura 111/2014). In assenza di tali ulteriori prove, non può
Parte presumersi l'esistenza di un rapporto diretto tra la società e la dott.ssa quanto piuttosto CP_1
un rapporto tra quest'ultima e il dott. . CP_2
pagina 5 di 7 A ciò si aggiunga che le testimonianze raccolte in primo grado non contribuiscono a provare l'esistenza di tale rapporto poiché è la stessa teste di parte opposta, nel verbale dell'udienza del 26.4.21, ad affermare “ADR non ricordo se le stesse (ndr le attività) erano state conferite direttamente alla dott.ssa o terzi dai quali la dott.ssa aveva sub mandati”. CP_1 CP_1
Né si ravvisa la denunciata contraddittorietà nella testimonianza del teste di parte opponente, laddove egli nega l'esistenza di un rapporto diretto tra la società e la dott.ssa pur essendovi CP_1
corrispondenza e-mail con quest'ultima. Invero, si ribadisce, la corrispondenza non conferma di per sé
l'esistenza del rapporto diretto, a maggior ragione perché la suddetta corrispondenza è spesso intercorsa coinvolgendo anche il dott. , anzi più di frequente le e-mail sono state scambiate tra i due CP_2
professionisti e trasmesse alla società solo in copia conoscenza (all. e-mail del 17.03.2016; 18.03.2016;
11.09.2015).
Tanto esposto, accertata l'insussistenza di un rapporto di prestazione d'opera intercorrente tra la
[...]
e la dott.ssa la sentenza n. 26256 del 2023 va riformata;
a tale riforma Parte_1 CP_1
consegue l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 9302/2016 e, per l'effetto, la revoca di quest'ultimo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e ss modificazioni, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione 12 civile, in persona del giudice dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli
n.26256/2023, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.9302/2016;
pagina 6 di 7 2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.9302/2016 ;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che Controparte_1
liquida in € 91,50 per esborsi del grado di appello (oltre contributo unificato e marca da bollo del primo grado se corrisposti) ed € 965,00 per compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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