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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11780 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 12862/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12862 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
RT OG ZI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Andrea D'Isernia, n. 38;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Marino presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via di Napoli, n. 21;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 13/06/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in Napoli il 10/12/2005; che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nate le figlie e (nate a Castel Per_1 Per_2
TU il 09/08/2008), minorenni;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita, munito di autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 29/05/2023; che la separazione tra le parti perdurava ininterrottamente;
che il ricorrente al momento della separazione, oltre ad essere impiegato presso la società aveva la Parte_2 possibilità di arrotondare le entrate economiche anche con quelle derivanti dall'attività di cronometrista negli sport a tempo per la Federazione Cronometristi;
che, tuttavia, per una problematica urologica manifestatasi nel giugno 2024, che gli aveva determinato una minzione frequentissima, nonché per un incremento della ipertensione arteriosa, non compatibile con lo stress emotivo connesso al dover determinare i vincitori negli sport a tempo, da quel momento, tale attività era divenuta assolutamente residuale e sporadica, procurando al ricorrente una riduzione di entrate pari ad € 500,00 mensili;
che il sig. aveva potuto Parte_1 obbligarsi all'epoca della separazione per € 800,00 mensili come mantenimento per le figlie in ragione delle entrate come cronometrista;
che le sue capacità reddituali si erano pertanto ridotte, tanto che gli era stato impossibile procurarsi un alloggio autonomo, vivendo ancora presso i genitori;
che la resistente era autonoma economicamente, impiegata come segretaria presso i Centri Diagnostici Varelli, e percepiva un'ulteriore entrata derivante dall'attività lavorativa che svolgeva nel fine settimana e nei giorni di maggiore affluenza presso una ricevitoria sita in Napoli, oltre a percepire la quota parte del canone dell'immobile di Pianura;
che la situazione economica delle parti risultava profondamente modificata rispetto al momento della separazione e l'attuale ripartizione dell'onere di mantenimento delle figlie non rispecchiava più un'equa distribuzione delle rispettive possibilità economiche. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- Confermare l'affido condiviso delle minori nata a [...] il [...] e nata a [...]_1 Per_2
TU (CE) il 09/08/2008, con residenza privilegiata presso la madre;
-
Confermare il diritto di visita così come in separazione, ossia così caratterizzato: Il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie due volte a settimana (martedì e giovedì)
2 dall'uscita di scuola fino alle 21.00 e fine settimane alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00 , in caso di periodo non scolastico il diritto di visita inizierà alle ore 14,00; Le festività natalizie saranno così concordate: il padre potrà tenere le figlie con sé i giorni del 24 o 25 dicembre di ogni anno alternandosi con la madre e così dicasi per il 31 dicembre e 1° gennaio. Lo stesso valga per il giorno dell'Epifania. Almeno 4 giorni consecutivi con il padre o dal 27 dicembre al 30 dicembre o dal 2 gennaio al 5 gennaio;
Per il periodo pasquale le minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì in
Albis; Nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con le minori un periodo di quindici giorni consecutivi, sia nel mese di luglio che di agosto, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 marzo di ogni anno. - Modificare le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, riconoscendo in favore della prole, a carico del ricorrente, l'importo di euro 500,00 mensili complessivi (€.250,00 per ciascuna figlia), da versarsi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e decorrenza dalla domanda giudiziale;
- Disporre che per le spese straordinarie occorrenti alle figlie minori ciascun coniuge contribuirà al 50%. In ordine alle modalità e il tipo di spese fare riferimento al Protocollo d'intesa tra il tribunale di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli prot. numero 1593 del 07/03/2018; - Porre le spese del giudizio a carico del resistente.”
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 02/12/2025, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data
31/10/2025, si costituiva in giudizio , la quale esponeva che il Controparte_1 ricorrente era un ingegnere inquadrato come impiegato di livello 7 presso la
“ ”, era Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'A.s.d. “Associazione Parte_2
Cronometristi”, era “responsabile di Tabellone” allo Stadio Persona_3 ed era comproprietario con la sig.ra di un immobile sito in
[...] CP_1
Pianura, di cui percepiva il 50% del canone di locazione;
che lo stesso continuava ad esercitare l'attività di cronometrista, registrandosi numerose sue partecipazioni ad eventi nel mese di Maggio 2025 e nel mese di Luglio 2025; che la resistente lavorava soltanto come segretaria presso il centro Varelli, mentre la ricevitoria era un'attività commerciale di amici comuni ai coniugi, ove, nel corso del matrimonio, la sporadicamente aveva aiutato nelle gestione dei conti a fine mese, ma, CP_1
3 a seguito della separazione e per il clima di conflitto tra i coniugi, lo stesso proprietario aveva allentato i rapporti con entrambi;
che l'assegno di mantenimento delle figlie, previsto dalle condizioni di separazione, risultava insufficiente date le maggiori esigenze delle stesse, studentesse vicine alla maggiore età. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- confermare l'affido condiviso delle minori e Per_2 Per_1 ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Nino Bixio n.70, alla signora che ci vivrà insieme alle figlie. In via riconvenzionale, - Controparte_1 disporre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento Parte_1 delle figlie un assegno mensile non inferiore ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ogni figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 del mese, in forma anticipata;
- disporre le spese extra e straordinarie
- spese mediche nonché di istruzione tasse scolastiche, libri e materiale didattico, eventuali lezioni private, tasse universitarie, specializzazioni, corsi post universitari, master, viaggi studio;
sportive (da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizione, retta, equipaggiamento, eventuali gare, tornei e saggi); le spese ludico – ricreative (da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i regali per partecipare alle feste, le uscite i viaggi e le vacanze-. da affrontare per i figli in base alle condizioni reddituali delle parti, o nella misura del 70% a carico del ricorrente e il 30% a carico della resistente, spese che saranno affrontate previo accordo scritto tra le parti;
- Fare ordine al Sig. di depositare in atti idonea Parte_1 documentazione fiscale e relativa all'ultimo triennio, in copia conforme all'originale, rilasciata dagli uffici competenti così come presso gli stessi depositata. - In caso di evidente discrasia tra i redditi dichiarati dal Sig. e la effettiva capacità Parte_1 economico-patrimoniale, disporre, ai sensi dell'art. 5, comma 9 L. div., indagini di polizia tributaria allo scopo di accertare l'entità dei redditi dichiarati o sommersi del
Sig. , la titolarità in capo alla medesima di beni immobili o mobili Parte_1 registrati, la titolarità o la disponibilità di conti correnti bancari e/o postali, di titoli di credito e/o carte di credito e/o carte bancomat con allegazione della movimentazione relativa agli ultimi tre anni. - Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
4 Le parti depositavano memorie ex art. 473 bis 17 cpc e, all'udienza di prima comparizione del 02/12/2025, si procedeva al libero interrogatorio delle stesse.
Veniva sentito il ricorrente, , il quale dichiarava: “Mi riporto al Parte_1 ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Ho proposto ricorso perché, come è scritto appunto nel mio ricorso, a causa di problemi cardiaci e pressori ho dovuto ridurre di molto la mia attività come cronometrista. Preciso che non partecipo più, per mia scelta legata alle condizioni di salute, alle attività di cronometrista out door, come corse campestri o rally, mentre se vengo chiamato dall'associazione di cui faccio parte per fare elaborazione dati per gare che si svolgono all'interno do la mia disponibilità. ADR:
Per occuparmi del tabellone allo stadio non vengo retribuito ma ho la Per_3 possibilità di seguire la partita senza pagare il biglietto. L'associazione dei cronometristi durante l'anno mi bonifica il rimborso spese mentre il bonifico che viene effettuato alla fine del mese di dicembre dell'anno in corso è riferito agli effettivi compensi, alla diaria che equivale al compenso per l'attività svolta. L'ultima volta che ho prestato la mia opera è stato il 9 novembre 2025. I rapporti con le mie figlie sono sempre stati buoni e si sono incrinati durante la separazione;
con mia figlia Per_1 va meglio, con la gemella c'è più difficoltà nel mantenere la relazione ed Per_2 una comunicazione aperta. So che attraversano un periodo complicato legato all'età
e alla situazione familiare;
io cerco di fare quello che posso e di essere sempre disponibile, anche economicamente, e cerco di essere presente anche per ogni qualsiasi loro esigenza. Posso dire che la riduzione della mia attività di cronometrista equivale a meno della metà di quello che facevo in precedenza, in particolare al momento in cui è stato raggiunto l'accordo separativo. Io non mi sono mai sottratto al pagamento delle spese mediche, come documentato in atti, anche se in costanza di vita familiare le spese mediche erano davvero poche perché, grazie al lavoro della sig.ra segretaria amministrativa in un centro di analisi diagnostiche, gli CP_1 importi che pagavamo erano effettivamente molto bassi. Io abito in casa con mia madre e contribuisco alle spese di casa.” A domanda del difensore della resistente, il ricorrente dichiarava: “La mia patologia consiste in alti livelli di omocisteina che determinano un aumento significativo del 65% di eventi ischemici;
già in passato ho sofferto di una TIA;
assumo farmaci betabloccanti e regolatori della pressione sanguigna al fine di contenere i predetti rischi.”
5 Veniva sentita la resistente, , la quale dichiarava: “Mi riporto alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e ne chiedo l'accoglimento. Il periodo dopo la separazione è stato molto difficile e complicato, soprattutto per le nostre figlie. Prima della separazione, io non avevo alcuna cognizione delle risorse patrimoniali del
[...]
che le gestiva in autonomia e quando c'è stato bisogno di un aiuto per le Pt_1 esigenze delle ragazze (cellulare, dotazioni informatiche, vacanze) è sempre intervenuto il padre del sig. , che è stato una figura importante della Parte_1 nostra famiglia, molto affettuoso sia con me che con le nipoti. Le mie figlie frequentano il liceo, entrambe allo scientifico;
sono molto brave a scuola e non danno alcun problema. Non è vero che io arrotondo il mio stipendio lavorando in un centro scommesse;
si tratta dell'attività di cari amici di famiglia dove ho trascorso qualche sabato pomeriggio quando, dopo la separazione, le ragazze stavano con il padre ed io soffrivo di solitudine. ADR: Percepisco circa € 400 a titolo di assegno unico per le mie figlie che sono accreditati su due fondi che sono riservati alle ragazze e fino alla loro maggiore età intestati a me per garantire loro gli studi universitari.”
All'esito, le parti, dopo ampia discussione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in relazione ai termini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano:
“- conferma delle statuizioni relative all'affido condiviso delle figlie minori diciassettenni e ai tempi di permanenza delle predette presso il padre;
- conferma dell'importo già stabilito in sede di negoziazione assistita del contributo al mantenimento per le figlie da parte del sig. nell'importo di € 800,00 Parte_1 con aggiornamento ISTAT secondo legge, con conferma della contribuzione al 50% con riferimento alle spese straordinarie per la prole come da Protocollo del Tribunale di Napoli e del COA vigente;
- percezione dell'assegno unico, che attualmente ammonta a circa € 400, nella misura del 100% al genitore collocatario, sig.ra ” CP_1
Le difese delle parti, visto il raggiungimento dell'accordo da parte dei loro assistiti, chiedevano che il Giudice riservasse la causa in decisione al Collegio, statuendo in conformità dell'accordo raggiunto, compensando le spese. Il Giudice relatore provvedeva in conformità, riservava la causa in decisione al Collegio con atti al PM per le sue conclusioni.
6 In data 09/12/2025, il PM chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinarsi i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Spese compensate in ragione del raggiungimento dell'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
in Napoli il 10/12/2005 (atto n. 264, parte II, s. A, sez. W, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2005);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• spese compensate.
7 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12862 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
RT OG ZI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Andrea D'Isernia, n. 38;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Marino presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via di Napoli, n. 21;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 13/06/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in Napoli il 10/12/2005; che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nate le figlie e (nate a Castel Per_1 Per_2
TU il 09/08/2008), minorenni;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita, munito di autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 29/05/2023; che la separazione tra le parti perdurava ininterrottamente;
che il ricorrente al momento della separazione, oltre ad essere impiegato presso la società aveva la Parte_2 possibilità di arrotondare le entrate economiche anche con quelle derivanti dall'attività di cronometrista negli sport a tempo per la Federazione Cronometristi;
che, tuttavia, per una problematica urologica manifestatasi nel giugno 2024, che gli aveva determinato una minzione frequentissima, nonché per un incremento della ipertensione arteriosa, non compatibile con lo stress emotivo connesso al dover determinare i vincitori negli sport a tempo, da quel momento, tale attività era divenuta assolutamente residuale e sporadica, procurando al ricorrente una riduzione di entrate pari ad € 500,00 mensili;
che il sig. aveva potuto Parte_1 obbligarsi all'epoca della separazione per € 800,00 mensili come mantenimento per le figlie in ragione delle entrate come cronometrista;
che le sue capacità reddituali si erano pertanto ridotte, tanto che gli era stato impossibile procurarsi un alloggio autonomo, vivendo ancora presso i genitori;
che la resistente era autonoma economicamente, impiegata come segretaria presso i Centri Diagnostici Varelli, e percepiva un'ulteriore entrata derivante dall'attività lavorativa che svolgeva nel fine settimana e nei giorni di maggiore affluenza presso una ricevitoria sita in Napoli, oltre a percepire la quota parte del canone dell'immobile di Pianura;
che la situazione economica delle parti risultava profondamente modificata rispetto al momento della separazione e l'attuale ripartizione dell'onere di mantenimento delle figlie non rispecchiava più un'equa distribuzione delle rispettive possibilità economiche. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- Confermare l'affido condiviso delle minori nata a [...] il [...] e nata a [...]_1 Per_2
TU (CE) il 09/08/2008, con residenza privilegiata presso la madre;
-
Confermare il diritto di visita così come in separazione, ossia così caratterizzato: Il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie due volte a settimana (martedì e giovedì)
2 dall'uscita di scuola fino alle 21.00 e fine settimane alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00 , in caso di periodo non scolastico il diritto di visita inizierà alle ore 14,00; Le festività natalizie saranno così concordate: il padre potrà tenere le figlie con sé i giorni del 24 o 25 dicembre di ogni anno alternandosi con la madre e così dicasi per il 31 dicembre e 1° gennaio. Lo stesso valga per il giorno dell'Epifania. Almeno 4 giorni consecutivi con il padre o dal 27 dicembre al 30 dicembre o dal 2 gennaio al 5 gennaio;
Per il periodo pasquale le minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì in
Albis; Nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con le minori un periodo di quindici giorni consecutivi, sia nel mese di luglio che di agosto, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 30 marzo di ogni anno. - Modificare le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, riconoscendo in favore della prole, a carico del ricorrente, l'importo di euro 500,00 mensili complessivi (€.250,00 per ciascuna figlia), da versarsi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e decorrenza dalla domanda giudiziale;
- Disporre che per le spese straordinarie occorrenti alle figlie minori ciascun coniuge contribuirà al 50%. In ordine alle modalità e il tipo di spese fare riferimento al Protocollo d'intesa tra il tribunale di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli prot. numero 1593 del 07/03/2018; - Porre le spese del giudizio a carico del resistente.”
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 02/12/2025, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data
31/10/2025, si costituiva in giudizio , la quale esponeva che il Controparte_1 ricorrente era un ingegnere inquadrato come impiegato di livello 7 presso la
“ ”, era Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'A.s.d. “Associazione Parte_2
Cronometristi”, era “responsabile di Tabellone” allo Stadio Persona_3 ed era comproprietario con la sig.ra di un immobile sito in
[...] CP_1
Pianura, di cui percepiva il 50% del canone di locazione;
che lo stesso continuava ad esercitare l'attività di cronometrista, registrandosi numerose sue partecipazioni ad eventi nel mese di Maggio 2025 e nel mese di Luglio 2025; che la resistente lavorava soltanto come segretaria presso il centro Varelli, mentre la ricevitoria era un'attività commerciale di amici comuni ai coniugi, ove, nel corso del matrimonio, la sporadicamente aveva aiutato nelle gestione dei conti a fine mese, ma, CP_1
3 a seguito della separazione e per il clima di conflitto tra i coniugi, lo stesso proprietario aveva allentato i rapporti con entrambi;
che l'assegno di mantenimento delle figlie, previsto dalle condizioni di separazione, risultava insufficiente date le maggiori esigenze delle stesse, studentesse vicine alla maggiore età. Tanto premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- confermare l'affido condiviso delle minori e Per_2 Per_1 ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Nino Bixio n.70, alla signora che ci vivrà insieme alle figlie. In via riconvenzionale, - Controparte_1 disporre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento Parte_1 delle figlie un assegno mensile non inferiore ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ogni figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 del mese, in forma anticipata;
- disporre le spese extra e straordinarie
- spese mediche nonché di istruzione tasse scolastiche, libri e materiale didattico, eventuali lezioni private, tasse universitarie, specializzazioni, corsi post universitari, master, viaggi studio;
sportive (da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizione, retta, equipaggiamento, eventuali gare, tornei e saggi); le spese ludico – ricreative (da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i regali per partecipare alle feste, le uscite i viaggi e le vacanze-. da affrontare per i figli in base alle condizioni reddituali delle parti, o nella misura del 70% a carico del ricorrente e il 30% a carico della resistente, spese che saranno affrontate previo accordo scritto tra le parti;
- Fare ordine al Sig. di depositare in atti idonea Parte_1 documentazione fiscale e relativa all'ultimo triennio, in copia conforme all'originale, rilasciata dagli uffici competenti così come presso gli stessi depositata. - In caso di evidente discrasia tra i redditi dichiarati dal Sig. e la effettiva capacità Parte_1 economico-patrimoniale, disporre, ai sensi dell'art. 5, comma 9 L. div., indagini di polizia tributaria allo scopo di accertare l'entità dei redditi dichiarati o sommersi del
Sig. , la titolarità in capo alla medesima di beni immobili o mobili Parte_1 registrati, la titolarità o la disponibilità di conti correnti bancari e/o postali, di titoli di credito e/o carte di credito e/o carte bancomat con allegazione della movimentazione relativa agli ultimi tre anni. - Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
4 Le parti depositavano memorie ex art. 473 bis 17 cpc e, all'udienza di prima comparizione del 02/12/2025, si procedeva al libero interrogatorio delle stesse.
Veniva sentito il ricorrente, , il quale dichiarava: “Mi riporto al Parte_1 ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Ho proposto ricorso perché, come è scritto appunto nel mio ricorso, a causa di problemi cardiaci e pressori ho dovuto ridurre di molto la mia attività come cronometrista. Preciso che non partecipo più, per mia scelta legata alle condizioni di salute, alle attività di cronometrista out door, come corse campestri o rally, mentre se vengo chiamato dall'associazione di cui faccio parte per fare elaborazione dati per gare che si svolgono all'interno do la mia disponibilità. ADR:
Per occuparmi del tabellone allo stadio non vengo retribuito ma ho la Per_3 possibilità di seguire la partita senza pagare il biglietto. L'associazione dei cronometristi durante l'anno mi bonifica il rimborso spese mentre il bonifico che viene effettuato alla fine del mese di dicembre dell'anno in corso è riferito agli effettivi compensi, alla diaria che equivale al compenso per l'attività svolta. L'ultima volta che ho prestato la mia opera è stato il 9 novembre 2025. I rapporti con le mie figlie sono sempre stati buoni e si sono incrinati durante la separazione;
con mia figlia Per_1 va meglio, con la gemella c'è più difficoltà nel mantenere la relazione ed Per_2 una comunicazione aperta. So che attraversano un periodo complicato legato all'età
e alla situazione familiare;
io cerco di fare quello che posso e di essere sempre disponibile, anche economicamente, e cerco di essere presente anche per ogni qualsiasi loro esigenza. Posso dire che la riduzione della mia attività di cronometrista equivale a meno della metà di quello che facevo in precedenza, in particolare al momento in cui è stato raggiunto l'accordo separativo. Io non mi sono mai sottratto al pagamento delle spese mediche, come documentato in atti, anche se in costanza di vita familiare le spese mediche erano davvero poche perché, grazie al lavoro della sig.ra segretaria amministrativa in un centro di analisi diagnostiche, gli CP_1 importi che pagavamo erano effettivamente molto bassi. Io abito in casa con mia madre e contribuisco alle spese di casa.” A domanda del difensore della resistente, il ricorrente dichiarava: “La mia patologia consiste in alti livelli di omocisteina che determinano un aumento significativo del 65% di eventi ischemici;
già in passato ho sofferto di una TIA;
assumo farmaci betabloccanti e regolatori della pressione sanguigna al fine di contenere i predetti rischi.”
5 Veniva sentita la resistente, , la quale dichiarava: “Mi riporto alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e ne chiedo l'accoglimento. Il periodo dopo la separazione è stato molto difficile e complicato, soprattutto per le nostre figlie. Prima della separazione, io non avevo alcuna cognizione delle risorse patrimoniali del
[...]
che le gestiva in autonomia e quando c'è stato bisogno di un aiuto per le Pt_1 esigenze delle ragazze (cellulare, dotazioni informatiche, vacanze) è sempre intervenuto il padre del sig. , che è stato una figura importante della Parte_1 nostra famiglia, molto affettuoso sia con me che con le nipoti. Le mie figlie frequentano il liceo, entrambe allo scientifico;
sono molto brave a scuola e non danno alcun problema. Non è vero che io arrotondo il mio stipendio lavorando in un centro scommesse;
si tratta dell'attività di cari amici di famiglia dove ho trascorso qualche sabato pomeriggio quando, dopo la separazione, le ragazze stavano con il padre ed io soffrivo di solitudine. ADR: Percepisco circa € 400 a titolo di assegno unico per le mie figlie che sono accreditati su due fondi che sono riservati alle ragazze e fino alla loro maggiore età intestati a me per garantire loro gli studi universitari.”
All'esito, le parti, dopo ampia discussione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo in relazione ai termini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano:
“- conferma delle statuizioni relative all'affido condiviso delle figlie minori diciassettenni e ai tempi di permanenza delle predette presso il padre;
- conferma dell'importo già stabilito in sede di negoziazione assistita del contributo al mantenimento per le figlie da parte del sig. nell'importo di € 800,00 Parte_1 con aggiornamento ISTAT secondo legge, con conferma della contribuzione al 50% con riferimento alle spese straordinarie per la prole come da Protocollo del Tribunale di Napoli e del COA vigente;
- percezione dell'assegno unico, che attualmente ammonta a circa € 400, nella misura del 100% al genitore collocatario, sig.ra ” CP_1
Le difese delle parti, visto il raggiungimento dell'accordo da parte dei loro assistiti, chiedevano che il Giudice riservasse la causa in decisione al Collegio, statuendo in conformità dell'accordo raggiunto, compensando le spese. Il Giudice relatore provvedeva in conformità, riservava la causa in decisione al Collegio con atti al PM per le sue conclusioni.
6 In data 09/12/2025, il PM chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinarsi i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Spese compensate in ragione del raggiungimento dell'accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
in Napoli il 10/12/2005 (atto n. 264, parte II, s. A, sez. W, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2005);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• spese compensate.
7 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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