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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7253/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18/12/2024 da:
, c.f. assistito e difeso dalle avv.sse Francesca Parte_1 C.F._1
Giulia ARTONI e Federica PISTORELLO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. assistita e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv. Giorgio GALASSO e Eglis Emelis AVILES, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025; per la resistente: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso che dall'unione more uxorio con Pt_1
la signora è nata a [...] la minore , riconosciuta da entrambi i genitori e di CP_2 Persona_1 cittadinanza italiana e cubana (doc. 2 ricorrente), ha domandato l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e in via preliminare il divieto di espatrio della figlia senza il formale consenso di entrambi i genitori, deducendo che sussiste il rischio di sottrazione internazionale della figlia, avendo la madre espresso la volontà di ritornare a Cuba (dove vive unitamente alla stessa), scelta alla quale egli si è opposto dandone segnalazione alle competenti autorità (doc. 5, 6 ricorrente); nel merito, ha poi chiesto l'affido congiunto con collocamento prevalente presso di sé della minore e fissazione della sua residenza a Milano ovvero, in subordine, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale abiterà in provincia di Bergamo, e la regolamentazione delle visite.
La decisione sulle questioni sollevate in via preliminare dal ricorrente, avendo carattere di urgenza, è stata trattata nell'ambito del sub procedimento n. 7253-1/2024 R.G. e definita, nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 21 gennaio 2025 che ha disposto l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice tutelare, dinanzi al quale era già pendente un procedimento promosso dalla mamma e avente ad oggetto l'espatrio della minore, con riserva di liquidazione delle spese di lite alla definizione del giudizio principale.
Regolarmente costituitasi nel giudizio di merito, la signora ha preliminarmente eccepito CP_2
l'incompetenza giurisdizionale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Cuba, luogo di residenza abituale della minore, come già rilevato dal Giudice relatore col decreto di fissazione di udienza, e ha chiesto nel merito, ove si ritenesse diversamente, l'affido esclusivo della minore, considerata l'inadeguatezza della condotta genitoriale del padre che, opponendosi al rientro della minore a Cuba, ha di fatto arrecato pregiudizio alla figlia oltre che alla stessa.
Con decreto del 13 marzo 2025, aderendo all'istanza della resistente, è stata disposta un'anticipazione della causa con riduzione dei termini ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nelle more, il padre ha domandato ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. di autorizzarlo, anche senza il consenso materno, ad iscrivere la figlia all'esame di passaggio alla seconda classe della scuola primaria e alla scelta del pediatra, istanze sulle quali il Giudice relatore ha riservato la decisione all'esito dell'udienza di prima comparizione e previa instaurazione del contraddittorio con la controparte.
All'udienza dell'8 aprile 2025, il ricorrente, comparso personalmente, è stato liberamente sentito sui fatti di causa, mentre la resistente non è comparsa, rilasciando procura ai propri avvocati, che hanno domandato la rimessione in decisione della causa, alla quale controparte si è opposta insistendo, in ogni caso, per l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, rendendosi preliminarmente necessario risolvere la questione, già sollevata ex officio col decreto di fissazione di udienza e avente carattere pregiudiziale, sulla competenza giurisdizionale del Tribunale adito a decidere della presente controversia.
Tanto premesso, deve essere affermata l'incompetenza giurisdizionale del Giudice italiano a decidere sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore del Giudice dello Stato cubano, ove risiede abitualmente con la mamma, secondo la regola generale adottata dalla Persona_1
normativa interna, internazionale ed europea, in virtù della quale il criterio che radica la competenza a decidere su tali controversie spetta allo Stato di abituale residenza del minore che, in forza del principio di prossimità che ispira la materia, si reputa il più idoneo a decidere e valutare il best interest della prole.
Il criterio consente infatti al giudice che è più vicino al minore e che meglio conosce la realtà del posto di assumere le decisioni che siano le migliori possibili a salvaguardia “della continuità affettivo- relazionale del minore” stesso (Cass. 16648/2014; C.d.G. 5 ottobre 2010, 96/10), in quanto il fine perseguito è assicurare la realizzazione del suo interesse superiore, principio cardine che permea l'intero complesso del diritto minorile e che deve essere sempre oggetto di “primaria considerazione”, ai sensi delle disposizioni di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Nel caso di specie, la transnazionalità della fattispecie impone di accertare la competenza giurisdizionale del Tribunale adito secondo le disposizioni dettate dalla Convezione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia e da Cuba e destinata a prevalere rispetto alla legislazione di diritto internazionale privato italiana n. 218/995 (Cass., sez. un., 8 giugno 2023, n. 16288), mirando proprio a superare le difficoltà determinatesi nell'applicazione della precedente convenzione del 1961 che prevedeva la competenza giurisdizionale concorrente del giudice della residenza abituale del minore e del giudice dello Stato di cittadinanza, con prevalenza, in caso di conflitti, di quest'ultimo.
In altri termini, l'adozione del criterio della residenza abituale consiste nel minimizzare l'eventualità della competenza giurisdizionale concorrente di giudici di Stati diversi e si riferisce a tutte le misure di protezione del minore, ivi comprese dunque quelle concernenti responsabilità genitoriale, affidamento e visita (Cass., sez. un., 16 maggio 2023, n. 13438).
Pare opportuno procedere, dunque, ad una ricostruzione della normativa pattizia che, all'art. 5, comma 1, detta il criterio generale secondo cui Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello
Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Lo stesso articolo 5, al secondo comma, dispone che: Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello
Stato della nuova residenza.
In via eccezionale, la Convezione prevede poi che Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'articolo 5. 2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata
(art. 6).
D'interesse è infine il disposto dell'art. 7 che così recita: In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno
a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Esclusa l'applicazione al caso di specie degli articoli 6 e 7, deve trovare attuazione la regola generale che, radicando la competenza in capo allo Stato di residenza abituale del minore, richiede un approfondimento sul significato che tale locuzione assume nel panorama nazionale ed internazionale.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, in carenza di una nozione di “residenza abituale”, ha interpretato tale criterio, aderendo alla lettura offerta dalla Corte di Giustizia Europea, e ha affermato che la residenza abituale va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1527; Cass. civ., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22238), di talché occorre avere riguardo non solo alle risultanze anagrafiche, ma al modus vivendi del minore, al suo effettivo radicamento in un ambiente di vita, caratterizzato da relazioni, abitudini, interessi, quotidianità, alla condizione di stabilità complessiva, all'effettivo inserimento nel contesto sociale in cui si sviluppa la sua personalità, essendo il luogo in cui risiede elemento centrale della vita (cfr. Cass., sez. un., 10 febbraio 2017 n. 3555; Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, C.d.G. 2010, 497/10, Cass., sez. un.,
19 aprile 2021, n. 10243). Con riguardo all'ipotesi in cui il trasferimento e il conseguente cambio di residenza sia avvenuto in un momento particolarmente prossimo all'instaurazione della controversia, le Sezioni Unite, nella decisione n. 32359 del 13 dicembre 2018, hanno escluso la competenza dello Stato di nuova residenza abituale, se realizzata sulla base di una autorizzazione al trasferimento solo temporanea.
Si rende pertanto necessario verificare, in via preliminare, che il trasferimento stesso non sia stato preordinato solo a distogliere il procedimento dal suo giudice naturale, ma al contrario che si tratti di un mutamento attuato con l'intento di una stabilizzazione e sul presupposto della sopravvenuta inidoneità alla permanenza della precedente residenza perché non più conforme all'interesse dei minori (Cass. 26 maggio 2022, n.17089).
In linea con questo orientamento, più di recente: Proprio con riferimento al caso in cui vi sia stato un trasferimento recente, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27358 del 17/11/2017, un una fattispecie in cui era stato avviato un procedimento ex art. 709 ter c.p.c. (in relazione al quale si applica lo stesso criterio determinativo della competenza), ha evidenziato che, nell'individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti
o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro
d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale (Cass. 2 novembre 2023, n. 30430).
Ne consegue che La nozione di "residenza abituale" implica una valutazione di fatto, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino (Cass. 2 novembre
2023, n. 30430; Cass. 30 ottobre 2024, n. 27998).
Venendo al caso di specie e avuto riguardo agli elementi di fatto che connotano la fattispecie, si osserva che:
- , di cittadinanza italiana e cubana, è nata a [...] il [...] (doc. 2 Persona_1
ricorrente);
- dal certificato di residenza storico risulta che la minore ha vissuto in Italia dal 29 maggio 2019 fino al 15 maggio 2020; - successivamente, su accordo di entrambi i genitori, si è trasferita a unitamente alla CP_3
mamma, con la quale vive (doc. 3 ricorrente);
- dal 10 marzo 2023 è iscritta all'anagrafe nazionale della popolazione residente all'estero (doc.
6 resistente);
- come attestato dal Console Generale di Cuba, la minore ha ivi frequentato la scuola primaria
, dove ha terminato l'asilo, e attualmente è iscritta alla prima elementare (doc. 2, 3 Per_2
resistente);
- ha inoltre accesso al sistema sanitario pubblico cubano (doc. 2 resistente);
- il 24 giugno 2024, è partita da Cuba per trascorrere le vacanze estive in Italia Persona_1 col papà e i familiari, con biglietto di rientro già prenotato per l'8 settembre 2024 (doc. 7 resistente);
- a seguito dell'opposizione manifestata dal padre, le è stato impedito il rientro a Cuba e in questi mesi ha vissuto in Italia con la mamma, dove ha anche iniziato la scuola (doc. 5, 6 ricorrente).
Dalle circostanze esposte, si evince che la minore, dell'età di sei anni, ha vissuto continuativamente a Cuba da quando è nata fino al 2019 e poi nuovamente dal 2020, allorché aveva appena due anni, al mese di giugno 2024, essendo solita trascorrere in Italia i soli periodi di vacanza estiva e, talvolta, delle festività Natalizie, com'era avvenuto nel 2023, quando si è recata dal papà nel mese di giugno e nuovamente nel mese di dicembre dello stesso anno, e com'è avvenuto anche nel 2024, quando
è partita con la mamma da Cuba per trascorrere l'estate in compagnia del genitore e degli altri Per_1
parenti che qui vivono per poi farvi rientro a settembre, quando avrebbe dovuto iniziare la scuola elementare, alla quale era già stata regolarmente iscritta (doc. 2 resistente).
Ebbene, il rifiuto opposto dal ricorrente rispetto al ritorno della figlia a Cuba e la permanenza in Italia della stessa dal mese di giugno dello scorso anno fino ad oggi, ovvero per circa cinque mesi, non consentono, ad avviso di questo Tribunale, di radicare la competenza giurisdizionale del Tribunale adito determinando un trasferimento della residenza abituale della minore da Cuba all'Italia.
In particolare, questo Collegio non ritiene di condividere la tesi del ricorrente, secondo cui la competenza spetterebbe al Tribunale di Bergamo, perché si trova in Italia da cinque Persona_1
mesi, ha la cittadinanza italiana, frequenta la scuola primaria a Bergamo, la sua famiglia vive a Milano
e a Bergamo, parla perfettamente lo spagnolo e l'italiano e ha instaurato relazioni amicali significative anche con i propri pari.
Appare infatti evidente che il quadro delineato dal padre non possa essere rappresentativo delle abitudini, delle condizioni di vita e dell'ambiente sociale e relazionale nel quale la figlia ha vissuto stabilmente ma ritraggano la situazione attualmente in essere, venutasi a creare a seguito del trasferimento temporaneo della minore per la sola estate e non riconducibile ad un progetto di vita stabile, essendo già stato previsto il rientro a Cuba di con la mamma e la sua iscrizione alla Per_1 scuola elementare (v. doc. 2 e 7 resistente), bensì ad un periodo transitorio conseguito dal mancato consenso espresso dal papà rispetto all'espatrio della figlia.
Va da sé che, ove questo Tribunale affermasse la propria competenza giurisdizionale sulla base degli elementi illustrati, si finirebbe col sottrarre la potestas decidendi al giudice naturale (cfr. Cass. 26 maggio 2022, n.17089; Cass. 2 novembre 2023, n. 30430) che, in forza dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja, è da individuarsi nel giudice cubano, in quanto è a Cuba che la minore risiede abitualmente.
Invero, Cuba, oltre ad essere il suo luogo di nascita, è il luogo in cui ha dimorato abitualmente Per_1
dal 2020 al 2024 e, dunque, per il maggior tempo della sua esistenza, dove ha frequentato la scuola e si è inserita con stabilità, instaurando relazioni, abitudini, quotidianità, relazioni e il centro dei propri legami, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione (Cass., 23 gennaio 2013, n.
1527; Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238), elementi tali da creare un legame effettivo della stessa con lo stato cubano, non sradicabile in favore dell'Italia in relazione alle circostanze del caso concreto e delle motivazioni sopra esposte.
Il profilo attinente alla carenza di giurisdizione del Tribunale adito si ritiene pertanto assorbente rispetto alle questioni dedotte in causa relative sia alla responsabilità genitoriale, sia alle istanze avanzate dal padre ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. (cfr. Corte d'Appello di Milano, 18 aprile 2024).
Per scrupolo, si precisa che, benché le parti non abbiano formulato alcuna domanda sul punto, anche la decisione sul mantenimento della minore resterebbe assorbita, in virtù della connessione esistente tra questa e la domanda sulla responsabilità genitoriale (cfr. Cass., sez. un., 21 dicembre 2020, n.
29171).
Spetterà altresì al Giudice competente ogni valutazione in ordine alle condizioni economico-sociali dello Stato cubano, al divieto di ingresso a Cuba del ricorrente, al possibile pregiudizio che ne deriverebbe per la minore anche per la distanza dal padre e dalla rete familiare di entrambi i genitori.
Assunta l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale adito, si ritiene di poter accogliere la richiesta di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata dal padre, invocando allo scopo il disposto dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja del 1996.
In particolare, devono essere adottate le misure di protezione necessarie ed urgenti per garantire a
, la quale attualmente si trova in Italia, la possibilità di mantenere un rapporto stabile e Persona_1
continuativo col papà una volta rientrata a Cuba e, a tal fine, considerata la distanza esistente tra lo
Stato di residenza del signor e lo Stato di residenza della bambina, si ritiene necessario Pt_1
garantire al genitore il diritto di mantenere contatti quotidiani con la minore mediante chiamata o videochiamata e di vedere e tenere con sé la figlia, durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto di ogni anno. Si precisa che le misure adottate saranno destinate a perdere efficacia non appena le autorità competenti dello Stato di residenza abituale della minore avranno adottato le misure imposte dalla situazione (art. 11, co. 2 Convenzione dell'Aja del 1996).
Da ultimo, questo Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per procedere all'ascolto della minore, tenuto conto del considerevole lasso di tempo che intercorre tra l'età della stessa (6 anni) e i
12 anni, soglia al di sotto della quale il legislatore presume che il discernimento - che è presupposto dell'ascolto - non sia maturato (v, Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Anche le spese del sub procedimento vengono poste integralmente a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe dei procedimenti cautelari per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Data la richiesta formulata dai difensori della resistente, va disposta la distrazione delle spese di lite in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cuba;
2. dispone in via d'urgenza che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia minore Pt_1
durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto di ogni anno;
3. dispone in via d'urgenza che il padre possa contattare quotidianamente la figlia minore mediante chiamata o videochiamata;
4. dichiara assorbita ogni altra domanda;
5. avvisa le parti che gli effetti delle misure adottate cesseranno non appena le autorità competenti dello Stato di residenza abituale della minore avranno adottato le misure imposte dalla situazione;
6. pone a carico del ricorrente l'obbligo di rimborsare alla residente le spese di lite, che liquida in 2.906 euro per il procedimento di merito e in 1.615 euro per il sub procedimento, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori della stessa.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18/12/2024 da:
, c.f. assistito e difeso dalle avv.sse Francesca Parte_1 C.F._1
Giulia ARTONI e Federica PISTORELLO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. assistita e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv. Giorgio GALASSO e Eglis Emelis AVILES, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025; per la resistente: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso che dall'unione more uxorio con Pt_1
la signora è nata a [...] la minore , riconosciuta da entrambi i genitori e di CP_2 Persona_1 cittadinanza italiana e cubana (doc. 2 ricorrente), ha domandato l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e in via preliminare il divieto di espatrio della figlia senza il formale consenso di entrambi i genitori, deducendo che sussiste il rischio di sottrazione internazionale della figlia, avendo la madre espresso la volontà di ritornare a Cuba (dove vive unitamente alla stessa), scelta alla quale egli si è opposto dandone segnalazione alle competenti autorità (doc. 5, 6 ricorrente); nel merito, ha poi chiesto l'affido congiunto con collocamento prevalente presso di sé della minore e fissazione della sua residenza a Milano ovvero, in subordine, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale abiterà in provincia di Bergamo, e la regolamentazione delle visite.
La decisione sulle questioni sollevate in via preliminare dal ricorrente, avendo carattere di urgenza, è stata trattata nell'ambito del sub procedimento n. 7253-1/2024 R.G. e definita, nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 21 gennaio 2025 che ha disposto l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice tutelare, dinanzi al quale era già pendente un procedimento promosso dalla mamma e avente ad oggetto l'espatrio della minore, con riserva di liquidazione delle spese di lite alla definizione del giudizio principale.
Regolarmente costituitasi nel giudizio di merito, la signora ha preliminarmente eccepito CP_2
l'incompetenza giurisdizionale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Cuba, luogo di residenza abituale della minore, come già rilevato dal Giudice relatore col decreto di fissazione di udienza, e ha chiesto nel merito, ove si ritenesse diversamente, l'affido esclusivo della minore, considerata l'inadeguatezza della condotta genitoriale del padre che, opponendosi al rientro della minore a Cuba, ha di fatto arrecato pregiudizio alla figlia oltre che alla stessa.
Con decreto del 13 marzo 2025, aderendo all'istanza della resistente, è stata disposta un'anticipazione della causa con riduzione dei termini ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nelle more, il padre ha domandato ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. di autorizzarlo, anche senza il consenso materno, ad iscrivere la figlia all'esame di passaggio alla seconda classe della scuola primaria e alla scelta del pediatra, istanze sulle quali il Giudice relatore ha riservato la decisione all'esito dell'udienza di prima comparizione e previa instaurazione del contraddittorio con la controparte.
All'udienza dell'8 aprile 2025, il ricorrente, comparso personalmente, è stato liberamente sentito sui fatti di causa, mentre la resistente non è comparsa, rilasciando procura ai propri avvocati, che hanno domandato la rimessione in decisione della causa, alla quale controparte si è opposta insistendo, in ogni caso, per l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, rendendosi preliminarmente necessario risolvere la questione, già sollevata ex officio col decreto di fissazione di udienza e avente carattere pregiudiziale, sulla competenza giurisdizionale del Tribunale adito a decidere della presente controversia.
Tanto premesso, deve essere affermata l'incompetenza giurisdizionale del Giudice italiano a decidere sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore del Giudice dello Stato cubano, ove risiede abitualmente con la mamma, secondo la regola generale adottata dalla Persona_1
normativa interna, internazionale ed europea, in virtù della quale il criterio che radica la competenza a decidere su tali controversie spetta allo Stato di abituale residenza del minore che, in forza del principio di prossimità che ispira la materia, si reputa il più idoneo a decidere e valutare il best interest della prole.
Il criterio consente infatti al giudice che è più vicino al minore e che meglio conosce la realtà del posto di assumere le decisioni che siano le migliori possibili a salvaguardia “della continuità affettivo- relazionale del minore” stesso (Cass. 16648/2014; C.d.G. 5 ottobre 2010, 96/10), in quanto il fine perseguito è assicurare la realizzazione del suo interesse superiore, principio cardine che permea l'intero complesso del diritto minorile e che deve essere sempre oggetto di “primaria considerazione”, ai sensi delle disposizioni di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Nel caso di specie, la transnazionalità della fattispecie impone di accertare la competenza giurisdizionale del Tribunale adito secondo le disposizioni dettate dalla Convezione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia e da Cuba e destinata a prevalere rispetto alla legislazione di diritto internazionale privato italiana n. 218/995 (Cass., sez. un., 8 giugno 2023, n. 16288), mirando proprio a superare le difficoltà determinatesi nell'applicazione della precedente convenzione del 1961 che prevedeva la competenza giurisdizionale concorrente del giudice della residenza abituale del minore e del giudice dello Stato di cittadinanza, con prevalenza, in caso di conflitti, di quest'ultimo.
In altri termini, l'adozione del criterio della residenza abituale consiste nel minimizzare l'eventualità della competenza giurisdizionale concorrente di giudici di Stati diversi e si riferisce a tutte le misure di protezione del minore, ivi comprese dunque quelle concernenti responsabilità genitoriale, affidamento e visita (Cass., sez. un., 16 maggio 2023, n. 13438).
Pare opportuno procedere, dunque, ad una ricostruzione della normativa pattizia che, all'art. 5, comma 1, detta il criterio generale secondo cui Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello
Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Lo stesso articolo 5, al secondo comma, dispone che: Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello
Stato della nuova residenza.
In via eccezionale, la Convezione prevede poi che Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'articolo 5. 2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata
(art. 6).
D'interesse è infine il disposto dell'art. 7 che così recita: In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno;
o b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno
a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Esclusa l'applicazione al caso di specie degli articoli 6 e 7, deve trovare attuazione la regola generale che, radicando la competenza in capo allo Stato di residenza abituale del minore, richiede un approfondimento sul significato che tale locuzione assume nel panorama nazionale ed internazionale.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, in carenza di una nozione di “residenza abituale”, ha interpretato tale criterio, aderendo alla lettura offerta dalla Corte di Giustizia Europea, e ha affermato che la residenza abituale va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1527; Cass. civ., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22238), di talché occorre avere riguardo non solo alle risultanze anagrafiche, ma al modus vivendi del minore, al suo effettivo radicamento in un ambiente di vita, caratterizzato da relazioni, abitudini, interessi, quotidianità, alla condizione di stabilità complessiva, all'effettivo inserimento nel contesto sociale in cui si sviluppa la sua personalità, essendo il luogo in cui risiede elemento centrale della vita (cfr. Cass., sez. un., 10 febbraio 2017 n. 3555; Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, C.d.G. 2010, 497/10, Cass., sez. un.,
19 aprile 2021, n. 10243). Con riguardo all'ipotesi in cui il trasferimento e il conseguente cambio di residenza sia avvenuto in un momento particolarmente prossimo all'instaurazione della controversia, le Sezioni Unite, nella decisione n. 32359 del 13 dicembre 2018, hanno escluso la competenza dello Stato di nuova residenza abituale, se realizzata sulla base di una autorizzazione al trasferimento solo temporanea.
Si rende pertanto necessario verificare, in via preliminare, che il trasferimento stesso non sia stato preordinato solo a distogliere il procedimento dal suo giudice naturale, ma al contrario che si tratti di un mutamento attuato con l'intento di una stabilizzazione e sul presupposto della sopravvenuta inidoneità alla permanenza della precedente residenza perché non più conforme all'interesse dei minori (Cass. 26 maggio 2022, n.17089).
In linea con questo orientamento, più di recente: Proprio con riferimento al caso in cui vi sia stato un trasferimento recente, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27358 del 17/11/2017, un una fattispecie in cui era stato avviato un procedimento ex art. 709 ter c.p.c. (in relazione al quale si applica lo stesso criterio determinativo della competenza), ha evidenziato che, nell'individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti
o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro
d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale (Cass. 2 novembre 2023, n. 30430).
Ne consegue che La nozione di "residenza abituale" implica una valutazione di fatto, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino (Cass. 2 novembre
2023, n. 30430; Cass. 30 ottobre 2024, n. 27998).
Venendo al caso di specie e avuto riguardo agli elementi di fatto che connotano la fattispecie, si osserva che:
- , di cittadinanza italiana e cubana, è nata a [...] il [...] (doc. 2 Persona_1
ricorrente);
- dal certificato di residenza storico risulta che la minore ha vissuto in Italia dal 29 maggio 2019 fino al 15 maggio 2020; - successivamente, su accordo di entrambi i genitori, si è trasferita a unitamente alla CP_3
mamma, con la quale vive (doc. 3 ricorrente);
- dal 10 marzo 2023 è iscritta all'anagrafe nazionale della popolazione residente all'estero (doc.
6 resistente);
- come attestato dal Console Generale di Cuba, la minore ha ivi frequentato la scuola primaria
, dove ha terminato l'asilo, e attualmente è iscritta alla prima elementare (doc. 2, 3 Per_2
resistente);
- ha inoltre accesso al sistema sanitario pubblico cubano (doc. 2 resistente);
- il 24 giugno 2024, è partita da Cuba per trascorrere le vacanze estive in Italia Persona_1 col papà e i familiari, con biglietto di rientro già prenotato per l'8 settembre 2024 (doc. 7 resistente);
- a seguito dell'opposizione manifestata dal padre, le è stato impedito il rientro a Cuba e in questi mesi ha vissuto in Italia con la mamma, dove ha anche iniziato la scuola (doc. 5, 6 ricorrente).
Dalle circostanze esposte, si evince che la minore, dell'età di sei anni, ha vissuto continuativamente a Cuba da quando è nata fino al 2019 e poi nuovamente dal 2020, allorché aveva appena due anni, al mese di giugno 2024, essendo solita trascorrere in Italia i soli periodi di vacanza estiva e, talvolta, delle festività Natalizie, com'era avvenuto nel 2023, quando si è recata dal papà nel mese di giugno e nuovamente nel mese di dicembre dello stesso anno, e com'è avvenuto anche nel 2024, quando
è partita con la mamma da Cuba per trascorrere l'estate in compagnia del genitore e degli altri Per_1
parenti che qui vivono per poi farvi rientro a settembre, quando avrebbe dovuto iniziare la scuola elementare, alla quale era già stata regolarmente iscritta (doc. 2 resistente).
Ebbene, il rifiuto opposto dal ricorrente rispetto al ritorno della figlia a Cuba e la permanenza in Italia della stessa dal mese di giugno dello scorso anno fino ad oggi, ovvero per circa cinque mesi, non consentono, ad avviso di questo Tribunale, di radicare la competenza giurisdizionale del Tribunale adito determinando un trasferimento della residenza abituale della minore da Cuba all'Italia.
In particolare, questo Collegio non ritiene di condividere la tesi del ricorrente, secondo cui la competenza spetterebbe al Tribunale di Bergamo, perché si trova in Italia da cinque Persona_1
mesi, ha la cittadinanza italiana, frequenta la scuola primaria a Bergamo, la sua famiglia vive a Milano
e a Bergamo, parla perfettamente lo spagnolo e l'italiano e ha instaurato relazioni amicali significative anche con i propri pari.
Appare infatti evidente che il quadro delineato dal padre non possa essere rappresentativo delle abitudini, delle condizioni di vita e dell'ambiente sociale e relazionale nel quale la figlia ha vissuto stabilmente ma ritraggano la situazione attualmente in essere, venutasi a creare a seguito del trasferimento temporaneo della minore per la sola estate e non riconducibile ad un progetto di vita stabile, essendo già stato previsto il rientro a Cuba di con la mamma e la sua iscrizione alla Per_1 scuola elementare (v. doc. 2 e 7 resistente), bensì ad un periodo transitorio conseguito dal mancato consenso espresso dal papà rispetto all'espatrio della figlia.
Va da sé che, ove questo Tribunale affermasse la propria competenza giurisdizionale sulla base degli elementi illustrati, si finirebbe col sottrarre la potestas decidendi al giudice naturale (cfr. Cass. 26 maggio 2022, n.17089; Cass. 2 novembre 2023, n. 30430) che, in forza dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja, è da individuarsi nel giudice cubano, in quanto è a Cuba che la minore risiede abitualmente.
Invero, Cuba, oltre ad essere il suo luogo di nascita, è il luogo in cui ha dimorato abitualmente Per_1
dal 2020 al 2024 e, dunque, per il maggior tempo della sua esistenza, dove ha frequentato la scuola e si è inserita con stabilità, instaurando relazioni, abitudini, quotidianità, relazioni e il centro dei propri legami, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione (Cass., 23 gennaio 2013, n.
1527; Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238), elementi tali da creare un legame effettivo della stessa con lo stato cubano, non sradicabile in favore dell'Italia in relazione alle circostanze del caso concreto e delle motivazioni sopra esposte.
Il profilo attinente alla carenza di giurisdizione del Tribunale adito si ritiene pertanto assorbente rispetto alle questioni dedotte in causa relative sia alla responsabilità genitoriale, sia alle istanze avanzate dal padre ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c. (cfr. Corte d'Appello di Milano, 18 aprile 2024).
Per scrupolo, si precisa che, benché le parti non abbiano formulato alcuna domanda sul punto, anche la decisione sul mantenimento della minore resterebbe assorbita, in virtù della connessione esistente tra questa e la domanda sulla responsabilità genitoriale (cfr. Cass., sez. un., 21 dicembre 2020, n.
29171).
Spetterà altresì al Giudice competente ogni valutazione in ordine alle condizioni economico-sociali dello Stato cubano, al divieto di ingresso a Cuba del ricorrente, al possibile pregiudizio che ne deriverebbe per la minore anche per la distanza dal padre e dalla rete familiare di entrambi i genitori.
Assunta l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale adito, si ritiene di poter accogliere la richiesta di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata dal padre, invocando allo scopo il disposto dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja del 1996.
In particolare, devono essere adottate le misure di protezione necessarie ed urgenti per garantire a
, la quale attualmente si trova in Italia, la possibilità di mantenere un rapporto stabile e Persona_1
continuativo col papà una volta rientrata a Cuba e, a tal fine, considerata la distanza esistente tra lo
Stato di residenza del signor e lo Stato di residenza della bambina, si ritiene necessario Pt_1
garantire al genitore il diritto di mantenere contatti quotidiani con la minore mediante chiamata o videochiamata e di vedere e tenere con sé la figlia, durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto di ogni anno. Si precisa che le misure adottate saranno destinate a perdere efficacia non appena le autorità competenti dello Stato di residenza abituale della minore avranno adottato le misure imposte dalla situazione (art. 11, co. 2 Convenzione dell'Aja del 1996).
Da ultimo, questo Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per procedere all'ascolto della minore, tenuto conto del considerevole lasso di tempo che intercorre tra l'età della stessa (6 anni) e i
12 anni, soglia al di sotto della quale il legislatore presume che il discernimento - che è presupposto dell'ascolto - non sia maturato (v, Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Anche le spese del sub procedimento vengono poste integralmente a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe dei procedimenti cautelari per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
Data la richiesta formulata dai difensori della resistente, va disposta la distrazione delle spese di lite in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cuba;
2. dispone in via d'urgenza che il signor possa vedere e tenere con sé la figlia minore Pt_1
durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto di ogni anno;
3. dispone in via d'urgenza che il padre possa contattare quotidianamente la figlia minore mediante chiamata o videochiamata;
4. dichiara assorbita ogni altra domanda;
5. avvisa le parti che gli effetti delle misure adottate cesseranno non appena le autorità competenti dello Stato di residenza abituale della minore avranno adottato le misure imposte dalla situazione;
6. pone a carico del ricorrente l'obbligo di rimborsare alla residente le spese di lite, che liquida in 2.906 euro per il procedimento di merito e in 1.615 euro per il sub procedimento, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori della stessa.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo