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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1297/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gregorio D'Ippona - Via Aldo Moro 89853 San Gregorio D'Ippona VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230005715772000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 9.10.2025 la cartella di pagamento n° 13920230005715772000 per TARES anno 2013 a lui notificata in data 16.07.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO e del Comune di San Gregorio d'Ipponia, sulla base dei seguenti motivi:
1. NULLITÀ PER INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
2. NULLITÀ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PER AVVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO IVI
CONTENUTO.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione della cartella impugnata per decorso del termine di notifica di cui all'art. 25, c. 1, lett. a) del d.P.R. n. 602/1973 e compensarsi le spese del giudizio.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di San Gregorio d'Ipponia, nonostante la regolarità della notificazione.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Intanto, non si può dare seguito all'istanza avanzata dal Concessionario di declaratoria di estinzione del giudizio, a fronte della circostanza che non è stato emesso alcun provvedimento di sgravio/annullamento in autotutela;
anzi, dall'estratto di ruolo prodotto quale allegato n. 2 emerge il credito residuo pari a quello portato dalla cartella.
Il ricorso va quindi valutato nel merito e, come detto, è fondato.
La ragione per la quale è fondato, però, non è quella individuata dalla resistente, ossia l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, peraltro motivo mai proposto in ricorso.
In realtà, ciò che rileva nel caso di specie è l'omessa prova in giudizio della notificazione dell'atto presupposto
(ossia l'avviso di accertamento), come eccepito al primo motivo di ricorso dal difensore del ricorrente.
Da ciò discende anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto – non essendovi la prova della notifica di un atto presupposto – non vi è la prova dell'interruzione del termine di prescrizione che nell'anno 2025 è ampiamente decorso rispetto ad un'imposta dell'anno 2013, essendo lo stesso quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate CO al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 143,00. Nulla per il
Comune di San Gregorio d'Ippona, non costituito in giudizio. VI Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1297/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gregorio D'Ippona - Via Aldo Moro 89853 San Gregorio D'Ippona VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230005715772000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 9.10.2025 la cartella di pagamento n° 13920230005715772000 per TARES anno 2013 a lui notificata in data 16.07.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO e del Comune di San Gregorio d'Ipponia, sulla base dei seguenti motivi:
1. NULLITÀ PER INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
2. NULLITÀ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PER AVVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO IVI
CONTENUTO.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione della cartella impugnata per decorso del termine di notifica di cui all'art. 25, c. 1, lett. a) del d.P.R. n. 602/1973 e compensarsi le spese del giudizio.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di San Gregorio d'Ipponia, nonostante la regolarità della notificazione.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Intanto, non si può dare seguito all'istanza avanzata dal Concessionario di declaratoria di estinzione del giudizio, a fronte della circostanza che non è stato emesso alcun provvedimento di sgravio/annullamento in autotutela;
anzi, dall'estratto di ruolo prodotto quale allegato n. 2 emerge il credito residuo pari a quello portato dalla cartella.
Il ricorso va quindi valutato nel merito e, come detto, è fondato.
La ragione per la quale è fondato, però, non è quella individuata dalla resistente, ossia l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, peraltro motivo mai proposto in ricorso.
In realtà, ciò che rileva nel caso di specie è l'omessa prova in giudizio della notificazione dell'atto presupposto
(ossia l'avviso di accertamento), come eccepito al primo motivo di ricorso dal difensore del ricorrente.
Da ciò discende anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto – non essendovi la prova della notifica di un atto presupposto – non vi è la prova dell'interruzione del termine di prescrizione che nell'anno 2025 è ampiamente decorso rispetto ad un'imposta dell'anno 2013, essendo lo stesso quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate CO al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 143,00. Nulla per il
Comune di San Gregorio d'Ippona, non costituito in giudizio. VI Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio