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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/10/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 368/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 368/2025 R.G. promossa
1 da con sede in Carrara (MS), Viale Da Verrazano 11/A, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con l'Avv. MARCO GUIDI del Foro di Massa Carrara, presso il cui studio in
Massa, Via delle Mura Nord 10 è elettivamente domiciliata attrice contro
con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via L. Buzzi 6, in persona Controparte_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., con l'Avv. PIETRO CAIRE del Foro di
Vercelli, presso il cui studio in Casale Monferrato, Piazza Rattazzi 9 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: compravendita.
Conclusioni
(come da atto di citazione): Parte_1
“Piaccia a questo Ill.mo Giudicante, contraris rejectis:
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Revocare il decreto ingiuntivo n° 51/2025 RG 127/2025 Tribunale di Vercelli e per gli effetti condannare
, così come indicato ed individuato in atti, al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”
(come da foglio depositato l'8.10.2025): Controparte_1
“Rejectis contrariis,
In via principale:
Respinta l'opposizione avversaria, confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte ed in ogni caso, condannare
, corrente in Carrara (MS), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 [...]
c.f./p.iva , al pagamento di € 75.780,84 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 sul CP_2 P.IVA_1
2 capitale dalla domanda al saldo.
Si chiede altresì la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase monitoria.
In via istruttoria:
La difesa di , per puro tuziorismo e se del caso, chiede ammettersi, ove occorra, prova per testi sui seguenti CP_3
capitoli di prova:
1) Vero che gli importi indicati nelle fatture (all. b fascicolo monitorio) corrispondono a quelli pattuiti nell'offerta prodotti che mi si rammostra (doc. 1);
2) “Vero che tutte le forniture indicate nei documenti di trasporto che mi si rammostrano (all. c fascicolo monitorio) sono state effettuate presso il cantiere in Cecina Via Monti San Gabriele;
3) “Vero che sulle bolle di consegna (all. c fascicolo monitorio) è assente qualsivoglia nota di contestazione del prodotto che viceversa sono state sottoscritte in cantiere per accettazione della qualità e quantità del pro-dotto medesimo”;
4) “Vero che tutta la fornitura in cantiere si è svolta regolarmente ed anche il getto della platea di circa 600 mc si è svolto anch'esso regolarmente ed è terminato intorno alle 18.30 del 3/7/2024 come da fotogramma che mi si rammostra (doc. 4); 5) “Vero che anche le forniture effettuate per la realizzazione dei muri si sono svolte regolarmente”;
6) “Vero che il prelievo in contraddittorio eseguito in data 03.07.25 Cls C25/30 S5 durante la realizzazione della platea di fondazione ha dato come risultato medio alla rottura a 28 gg di 32.4 Mps confermando la resistenza del prodotto”;
7) “Vero che in persona del legale rappresentante sig. nel novembre 2024 ha fatto Parte_1 CP_2
richiesta di poter onorare il debi-to di € 86.780,84 mediante piano di rientro come da documento 3 che mi si rammostra;
8) “Vero che onorava unicamente la prima rata del piano di rientro di € 10.000,00 e gli interessi e spese Parte_1
per € 1.002,54”;
9) “Vero che ad oggi l'importo complessivo dovuto da ad € 75.780,84 come da decreto Controparte_4
ingiuntivo che mi si rammostra (all. a)”.
Motivi della decisione 3
Con atto di citazione notificato a il 14.3.2025 si è opposta al decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 51/2025 (R.G. 127/2025) emesso dal tribunale di Vercelli il 4.2.2025 per € 75.780,84 oltre interessi e spese in forza delle seguenti tre fatture insolute: 20240021561 del 31.7.2024;
20240024631 del 31.8.2024; 20240030923 del 31.10.2024.
I motivi di opposizione, sulla cui base sono state rassegnate le sopra trascritte conclusioni, sono i seguenti:
- insufficienza della fattura elettronica per ottenere decreto ingiuntivo;
- non corrispondenza del materiale consegnato – cemento da costruzioni – presso il cantiere di
Cecina (LI), Via Monti San Gabriele, con le caratteristiche tecniche previste in capitolato.
Con comparsa depositata il 19.6.2025 si è costituita , che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 1.7.2025 è stata confermata la prima udienza al 2.10.2025.
La convenuta ha depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC, omesse dall'attrice.
All'udienza 2.10.2025 nessuno è comparso, perciò è stato rinviato ex artt. 181/309 CPC al 7.10.2025. A quest'udienza sono comparse entrambe le parti. Il Giudice, accolta l'istanza ex art. 648 CPC e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 281 sexies CPC al 9.10.2025, quando, precisate le conclusioni e discussa la causa, questa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La causa viene ora in decisione.
***
Preliminarmente, va confermato il rigetto dell'istanza fatta dall'attrice all'udienza del 9.10.2025 dopo che aveva precisato le conclusioni, tendente alla concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali.
Primo, come già motivato al momento del rigetto dell'istanza, l'udienza era stata fissata ex art. 281 sexies CPC, pertanto, conosceva gli adempimenti a cui sarebbe stata tenuta. Parte_1
Secondo, subito dopo aver rigettato l'istanza, il Giudice ha invitato “l'Avv. Roselli alla discussione in base alla stessa disposizione”, e così è avvenuto. 4 Pertanto, l'attrice stessa, che aveva richiesto il rinvio per deposito di difese finali e rimessione della causa in decisione, per prima - invitata a farlo - ha dato corso alla discussione orale della causa, senza chiedere di fissare udienza successiva a quel fine, come pure è consentito dall'art. 281 sexies1 CPC.
Nel merito l'opposizione è manifestamente infondata perché:
1. documentale il titolo, ossia il contratto di vendita del 22.2.2024 (doc. 1 convenuta – cfr. CSU
13533/2001), a seguito del d. lgs. 164/2024 l'art. 6342 CPC annovera tra le prove scritte idonee ad ottenere decreto ingiuntivo “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro” anche “le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate”, prodotte dall'ingiungente già con il ricorso monitorio (docc. 1, 2, 3 ad esso allegati). Inoltre, a seguito di integrazione ex art. 640 CPC, depositò i documenti di trasporto (docc. 7, 8, Controparte_1
9), in nulla e per nulla contestati da Parte_1 Ritenere che l'art. 634 CPC “pone come elemento centrale la regolare tenuta delle scritture contabili ai fini
IVA, requisito ancora richiesto dalle normative vigenti, come confermato dalla L. n. 178/2020 e dal D.L. n.
41/2021” (pag. 4 atto di citazione), trascura la modifica normativa sopra indicata;
2. non vi è principio né offerta di prova sia del fatto che avrebbe provveduto “sin dalla Parte_1
consegna del cemento da costruzioni a lamentare la corrispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche tecniche prescritte in capitolato” (ibidem), come sarebbe stato “contestato più volte dall'attuale opponente a
(pag. 5), sia del fatto che “il materiale consegnato per la realizzazione dei pilastri e dei solai, Controparte_1
presentava una consistenza non consona alle caratteristiche richieste, ossia ad un calcestruzzo R300” (ibidem).
In particolare:
➢ non è dimostrato che il calcestruzzo consegnato avesse caratteristiche diverse da quelle pattuite. Anzi, scrivendo che “nel caso in cui il materiale consegnato non fosse consono alle prescrizioni di cui allo strutturale, si vedrebbe costretta all'abbattimento di quanto già gettato” (pag. 5 atto di Pt_1
citazione), l'attrice finisce per ammettere di non avere contezza che davvero vi sia difetto di 5 conformità (“nel caso in cui”);
➢ l'affermazione secondo cui la consistenza del calcestruzzo non sarebbe “consona alla caratteristiche richieste” è di una tale genericità che finisce per non allegare alcunché in concreto;
➢ non vi è prova del fatto che “venivano realizzate delle campionature da sottoporre agli esami del caso”.
In più, nonostante sia stato dedotto che al momento dell'atto di citazione le campionature già effettuate “non risultano ancora mature per le prove necessarie” (pag. 5), nulla è stato prodotto nel prosieguo del giudizio circa queste campionature e ai risultati delle eventuali “prove”;
➢ non vi è prova delle contestazioni, che sarebbero avvenute “sin dalla consegna”, sulle difformità del calcestruzzo.
Inoltre, non depositando alcuna memoria integrativa, ha lasciato incontestati, agli effetti Parte_1
ex art. 1152 CPC, tutti i fatti allegati da con le proprie difese e non ha formulato Controparte_1
istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza delle proprie allegazioni, peraltro genericissime: superfluo, quindi, oltre che per quanto sopra motivato, ammettere le istanze istruttorie della convenuta.
Per questi motivi
l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Spese di lite.
soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (dichiarato in atto di citazione in € 75.780,84) → scaglione: € 52.001,00 - € 260.000,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: minime per la semplicità della causa e assenza di questioni giuridiche dibattute, anche alla luce del mancato deposito di memorie integrative da parte dell'attrice.
La lite è temeraria, mossa da mala fede, cioè da scopo dilatorio, dimostrata da: 6
- il contenuto assolutamente generico dell'atto di citazione, non corredato da prove documentali, né da offerte o richieste di prova;
- il disinteresse alla causa mostrato da che, una volta avviatala, non ha depositato Parte_1 alcuna memoria integrativa;
- la mancata comparizione alla prima udienza;
- la costituzione del nuovo difensore solo dopo il primo rinvio ex artt. 181/309 CPC (il precedente difensore, Avv. Strenta, aveva comunicato la revoca del mandato a sé e la nomina dell'Avv. Guidi già il 1.7.2025, prima dello scadere dei termini per il deposito di memorie integrative);
- la richiesta di termini per deposito di difese finali avanzata all'udienza fissata ex art. 281 sexies
CPC e la discussione, alla stessa udienza, avvenuta con pressoché integrale richiamo all'atto di citazione (dimostrando così che la richiesta di rinvio aveva anch'essa mero fine dilatorio. Se davvero avesse avuto da esporre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle dell'atto introduttivo,
l'attrice le avrebbe illustrate nel corso della discussione orale).
La temerarietà, che ha costretto la convenuta a un giudizio a cui stessa si è dimostrata Parte_1 disinteressata e che ha aggravato inutilmente il carico di lavoro del tribunale, è sanzionata con la condanna ex art. 963 CPC a pagare a una somma equitativamente determinata in Controparte_1 misura pari all'importo liquidato a titolo di compensi in dispositivo. L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 49 DM 55/2014 prevede che “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.”. L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal Giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC.
Segue, infine, la condanna ex art. 964 CPC a pagare alla cassa delle ammende la somma determinata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 368/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 51/2025 (R.G. 127/2025) emesso dal tribunale di Vercelli il 4.2 onferma;
7 Parte_1 Controparte_1
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in €
4.200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA ex art. 963 CPC a pagare a € 4.200,00. Parte_1 Controparte_1
Conseguentemente, il compenso dovuto da agli Avv.ti Alessio Strenta e Marco Guidi, Parte_1
succedutisi in corso di causa, è ridotto ex art. 49 DM 55/2014 del 75% rispetto a quanto altrimenti spettante, come tra di loro pattuito;
- CONDANNA ex art. 964 CPC a pagare alla cassa delle ammende € 1.000,00. Parte_1
Vercelli, 13 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari