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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12363/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12363/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MULE' DANIELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LIOTTA FABIO ( ) VIA CARCANO, 5 21047 SARONNO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CARCANO, 5 21047 SARONNO presso il difensore avv. MULE'
DANIELA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 CP_1
e elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 5 20122 MILANO presso lo studio
[...] dell'avv. Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio l'avv. Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21477/2021 emesso in data Controparte_1
14.12.2021 dal Tribunale di AN di pagamento in favore dell'opposta della somma di € 155.639,46 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e alle spese di procedura monitoria, importo capitale a titolo di compensi per l'attività di assistenza legale svolta in favore del de cuius Per_1
[...]
pagina 1 di 8 L'attore chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per violazione del disposto dell'art.
3-bis della l. 53/1994 e la conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c. e che fosse esclusa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, chiedeva la revoca del decreto opposto per carenza di legittimazione passiva dell'opponente o, in subordine, per infondatezza della pretesa creditoria e dichiarava ai sensi dell'art. 214, comma 2 c.p.c. dichiarava di non conoscere la scrittura del fascicolo monitorio denominata “
Riepilogo delle pratiche affidate e riconoscimento di debito” di cui al doc. a) fasc. mon. e disconosceva la conformità della copia prodotta con l'originale; in via ulteriormente subordinata, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e la conseguente revoca del decreto;
in estremo subordine, ove riconosciuta all'opponente la qualità di erede del padre e la sussistenza di un credito dell'opposta per le prestazioni professionali svolte in suo favore, chiedeva di dichiarare l'opponente tenuto al pagamento in proporzione alla quota ereditaria di un terzo;
con vittoria di spese e compensi.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e chiedeva in via pregiudiziale di dichiarare l'improcedibilità della citazione per mancato esperimento della mediazione prescritta ex d.lgs. 28/2010 per l'accertamento della qualità di erede di richiesto Parte_1 dall'opponente, trattandosi di vertenza di carattere prettamente successorio;
chiedeva, nel merito, di respingere le domande ed eccezioni avverse per infondatezza e di confermare il decreto ingiuntivo;
in subordine, in ipotesi di revoca del decreto opposto, chiedeva condannare il sig. al Parte_1
pagamento del debito ereditario per le prestazioni professionali quantificate nella scrittura sottoscritta dal de cuius oltre interessi legali dalla domanda al saldo ovvero, in subordine, quantificate in questa sede conformemente a tariffario forense, nella misura di 2/3 ovvero in subordine di 1/3; chiedeva di condannare il debitore al pagamento del debito ereditario pari alla liquidazione Parte_1
conforme a tariffario forense per le prestazioni professionali rese dalla convenuta in tutte le vertenze oggetto dell'elenco annesso all'azione monitoria al 31/03/2022 data del decesso del dott.
[...]
(debito ereditario) nella misura di 2/3 ovvero di 1/3 nonché quale debito originato Per_1 dall'1/04/2021 alla definizione del presente giudizio in capo al cliente per tutte quelle Parte_1
ulteriori prestazioni documentate in suo favore da liquidarsi conformemente a tariffario forense oltre contributo forfettario, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge oltre gli interessi legali dalla domanda
(diffida via pec 2021) al saldo;
in ulteriore subordine, chiedeva di condannare il debitore Pt_1
alla corresponsione del valore economico parametrato al tariffario forense o in subordine alla
[...]
misura di euro 160.000,00 (oltre spese generali iva e cpa per legge e interessi legali dal dovuto al saldo)
o quella diversa misura maggiore/minore risultante in corso di causa per tutte le prestazioni rese e pagina 2 di 8 documentate dal professionista a titolo di regresso/surroga quale coobbligata in solido col fratello a fronte del quale può pretendere i 2/3, in subordine 1/3; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del debitore al versamento dei 2/3 di tutti gli emolumenti ulteriori, spese vive sostenute dal coerede CP_1
sui beni ereditari per la loro conservazione, gestione nonché le spese della dichiarazione di
[...]
successione, imu, servizi energia elettrica, gas, etc. e annesse oltre le competenze professionali espletate (emergenti nel corso del processo per la gestione di tutte le spese, scadenze, gestionali contabili presi appositamente e messi al servizio dei beni ereditari etc.) oltre contributo forfettario,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge oltre gli interessi come da domanda, nella somma di euro
20.000,00 o quella maggiore/minore emergente in corso di giudizio;
con condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi. In sede di precisazione delle conclusioni l'avv. limitava la propria pretesa ad 1/3 dell'importo dei compensi professionali Pt_1
dovuti e non riproponeva la domanda riconvenzionale.
Istruita la causa con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
È infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, in quanto la presente causa ha ad oggetto il diritto dell'avv. ai compensi per l'attività professionale svolta in favore del padre, materia per Pt_1 la quale la mediazione è prescritta quale condizione di procedibilità solo a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre l'accertamento della qualità di erede di in capo Persona_1 all'odierno opponente è richiesto solo in via incidentale al fine di verificare la titolarità dell'obbligazione di pagamento.
In via preliminare, si è correttamente perfezionata la notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo opposto a un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all'odierno opponente per stessa ammissione del sig. In ogni caso, per il principio del pieno raggiungimento dello scopo Parte_1 ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, come chiaramente avvenuto nel caso di specie in cui l'ingiunto ha tempestivamente proposto opposizione con ampie difese nel merito. (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto l'odierno opponente non è mero chiamato all'eredità del padre avendo egli stesso riconosciuto la propria qualità di Persona_1
erede nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” datata 25.10.2021 relativa pagina 3 di 8 ad un intervento di ripristino di un immobile sito nel comune di Caldarola e facente parte dell'asse ereditario, integralmente riprodotta dalla convenuta opposta nella comparsa di risposta (documento e circostanze rimaste incontestate); egli ha inoltre dichiarato di non conoscere la sottoscrizione del de cuius ai sensi dell'art. 214 c.p.c. , facoltà per l'appunto concessa dal legislatore unicamente ad eredi ed aventi causa dell'apparente sottoscrittore ed ha eccepito in compensazione l'importo di euro 39.578,99 proveniente dal conto corrente di – e come tale facente parte della liquidità dell'asse Persona_1
– e oggetto di accredito asseritamente sine titulo sul conto corrente della sorella Controparte_1 difesa che presuppone anch'essa la qualità di erede in capo all'opponente ed evidentemente incompatibile con la qualità di mero chiamato all'eredità. Sussiste dunque la legittimazione passiva di benché non per la quota dei 2/3 del debito originariamente indicata dalla convenuta Parte_1
opposta; infatti, come già rilevato con la prima ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 648 c.p.c., del
30.6.2022, da intendersi qui integralmente richiamata, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c. ogni coerede contribuisce al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota ereditaria, non sussistendo alcun vincolo di solidarietà passiva tra gli eredi. Ne deriva che il sig. è Parte_1
chiamato a rispondere del pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati dall'avv. nei confronti del padre per la quota di un terzo (e non di due terzi), concorrendo all'eredità Pt_1
anche la sorella e la madre.
Sulla fondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria si osserva quanto segue.
La scrittura del 20.5.2017 intitolata “riepilogo delle pratiche affidate e riconoscimento di debito” (doc.
A opposta) è stata prodotta esclusivamente in fotocopia. In una fattispecie analoga la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (Cass. sentenza n. 33769/2019). Si tratta pertanto di un documento inutilizzabile nel presente giudizio e non suscettibile di verificazione, come infatti già rilevato con ordinanza del
30.6.2022 con la quale veniva nuovamente rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non ammessa la richiesta di verificazione con la seguente motivazione: “ … atteso che della copia del documento (A fasc. mon.) contente l'asserito riconoscimento di debito sono state disconosciute tanto la conformità all'originale quanto la sottoscrizione e, in mancanza di accordo pagina 4 di 8 scritto e/o di parere di congruità dell'Ordine, il credito per compensi professionali rimane illiquido, dovendo essere determinato dal giudice alla stregua dei parametri di legge.
Rilevato che parte convenuta opposta non ha prodotto l'originale del predetto documento né ha offerto di provare la sua conformità all'originale e, comunque, alcuna utile perizia calligrafica è esperibile su una fotocopia, rigetta la richiesta di verificazione.”
Deve ribadirsi, anche in sede decisoria, che l'istanza di verificazione formulata dalla convenuta non poteva trovare accoglimento, in assenza di produzione dell'originale della scrittura privata con la quale il sig. avrebbe asseritamente riconosciuto il proprio debito nei confronti della figlia, Persona_1
in quanto non è utilmente esperibile ctu grafologica su una riproduzione in fotocopia (che non consentirebbe accertamenti attendibili) e non avendo parte convenuta opposta richiesto di provare con altri mezzi (prova orale ecc.) né la conformità all'originale del documento in parola né l'avvenuta sottoscrizione dello stesso a mani proprie del padre;
l'avv. non ha chiesto l'ammissione di Pt_1
alcun mezzo istruttorio volto a dimostrare l'autenticità del contenuto del documento, limitandosi ad allegare alla memoria 1 alcune scritture di comparazione, inconferenti nella fattispecie, avendo a disposizione solo una riproduzione fotostatica della firma disconosciuta e come tale, si ripete, notoriamente non comparabile in termini scientificamente/metodologicamente accettabili.
Conseguenza dell'inutilizzabilità del documento è che parte opposta, non potendosi avvalere della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. aveva l'onere di allegare e di documentare le attività professionali svolte su incarico e nell'interesse del de cuius per le quali chiede il compenso ed in modo da consentirne al giudice la liquidazione alla stregua dei parametri di legge;
non ostandovi l'eccezione ex art. 2956 n. 2 e 2957 co. 2 c.c., trattandosi di prescrizione presuntiva che non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza, come nel caso di specie in cui l'opponente contesta che il professionista abbia dato prova dell'adempimento delle prestazioni rese, così negando il diritto al relativo compenso e contraddicendo l'assunto che si tratti di un'obbligazione di pagamento già assolta.
L'opposta ha prodotto nel giudizio copiosa documentazione che asseritamente attesterebbe l'attività di assistenza e consulenza legale che ella avrebbe svolto nel corso degli anni in favore del padre e riferita a procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e, poi, dinanzi alla Corte di
Cassazione. Tali procedure, tuttavia, sono state specificamente identificate con i numeri di R.G. ed elencate solo nelle memorie depositate, decorsi i termini istruttori, in luogo del sintetico schema sinottico di cui il giudice aveva autorizzato la produzione con finalità meramente conciliativa. Ed infatti nella comparsa di risposta, parte convenuta opposta non ha affatto illustrato nel dettaglio l'attività professionale a favore di confidando sulla scrittura di riconoscimento di Persona_1
pagina 5 di 8 debito nelle cui premesse però pure si dice solo che “le plurime prestazioni professionali…concernono una trentina di incarichi giudiziari e stragiudiziali afferenti a vertenze tributarie con Agenzia delle
Entrate e concessionario pendenti al 20.5.2017 e azionate avanti alla CTP, CTR, Cassazione sezione tributaria…”, rinviando ad un allegato A. Si tratta del doc. A2 depositato unitamente alla comparsa. Al fine di meglio comprendere la carenza e la confusione già in termini di allegazione si evidenzia, a titolo esemplificativo le incongruenze che emergono dal confronto dell'elenco di cui all'allegato A con gli elenchi delle attività dalla prima alla quinta parte depositati il 2 ottobre 2023 che indicano – con numerazione aggiunta qui dalla scrivente – i seguenti procedimenti: 1) procedimento R.G. 4398/2012 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con sentenza del 16.9.2014; 2) procedimento R.G. 7863/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN 3) procedimento R.G. 10359/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con ordinanza di riunione del 21.3.2014; 4) procedimento R.G. 10357/2013 dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con ordinanza di riunione del 21.3.2014; 5) procedimento
R.G. 2786/2015 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, conclusosi l'8.2.2016; 6) procedimento R.G. 21397/2016 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi il
13.7.2022; 7) procedimento R.G. 15698/2010 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
AN; 8) procedimento R.G. 10040/2011 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN;
9) procedimento R.G. 15743/2010 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN;
10) procedimento R.G. 6176/2012 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN;
11) procedimento R.G. 5945/2014 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con sentenza del
14.11.2022; 12) procedimento R.G. 13504/2011 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
AN; 13) procedimento R.G. 2020/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, conclusosi il 21.2.2014; 14) procedimento R.G. 22460/2014 dinanzi alla Corte di
Cassazione, conclusosi con sentenza del 13.7.2022; 15) procedimento R.G. 4042/2012 dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di AN;
16) procedimento R.G. 610/2014 dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, conclusosi il 26.5.2014; 17) procedimento R.G.
3302/2015 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con sentenza del 13.7.2022; 18) procedimento
R.G. 9431/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con sentenza del 23.6.2014; 19) procedimento R.G. 1296/2015 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, conclusosi il 3.6.2015; 20) procedimento R.G. 6253/2017 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con sentenza del 13.7.2022. Nemmeno il più attento sforzo ricostruttivo (che per esempio ha permesso di identificare come riportato nell'allegato A anche il proc. sub doc. 5 pur in mancanza del numero di R.G. ed in base al numero della sentenza 718/16 rinvenuto nella memoria “irrituale”)
pagina 6 di 8 consente di ritenere che vi sia una perfetta coincidenza delle procedure indicate nei due elenchi.
Nell'allegato A compaiono per es. gli R.G. 457/2016, RG 8758/2014, CTR RG 4445/2016 che non sono rinvenibili negli elenchi del 2 ottobre;
così come non è possibile comprendere i proc. sopraindicati ai numeri 10), 11), 12), 13), 15), 16), 18) e 19) a quali dei procedimenti di cui all'allegato A corrispondano o se non ne siano piuttosto esclusi (e quindi i relativi compensi non siano oggetto del riconoscimento di debito e della domanda monitoria).
Inoltre, per la mancanza di numerazione, tanto delle produzioni documentali allegate alla comparsa ed alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. quanto delle produzioni documentali depositate unitamente alle irrituali memorie in data 2 ottobre 2023 non è possibile verificarne l'identità e dunque la tempestività del deposito entro i termini istruttori, anche tenuto conto del fatto che molti dei documenti allegati in data 2 ottobre sono un aggregato di una pluralità di atti eterogenei. Ma anche laddove non ci fossero produzioni nuove, in mancanza di indicizzazione, non è evincibile una corrispondenza univoca dei ricorsi, delle memorie e degli atti allegati ai singoli procedimenti per i quali si chiede il compenso, neppure cercandone, con certosina pazienza, il collegamento in base ai numeri degli avvisi di accertamento impugnati, di fatto rendendone impossibile la liquidazione per difetto irredimibile di prova delle attività svolte per ciascuno dei procedimenti asseritamente patrocinati.
Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale che in molteplici pronunce ha stigmatizzato l'onere di allegazione e di prova dell'attore in senso sostanziale, con osservazioni che si fanno proprie e qui di seguito si riportano: “secondo il costante orientamento del giudice di legittimità,
l'assolvimento dell'onere della prova presuppone che sia stato anzitutto assolto l'onere di allegazione dei fatti e delle ragioni della domanda, in applicazione del principio dispositivo (tradizionalmente considerato uno dei più basilari principi del processo civile e tuttora pienamente valido nel processo civile ordinario), in forza del quale il giudice può e deve fondare la sua decisione soltanto sui fatti che siano stati dapprima tempestivamente allegati dalle parti e successivamente anche provati.
In mancanza di adeguata narrativa da parte dell'attore, per contro, resta escluso che spetti al giudice l'onere di selezionare i fatti costitutivi della pretesa azionata e tanto meno l'onere di ricercare tali fatti in una narrativa generica e apodittica, e tanto meno consultando e selezionando le produzioni offerte senza adeguata illustrazione della loro rilevanza”.
E quanto alla prova documentale, “Con riferimento specifico alle produzioni, già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, ha stabilito che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n.
pagina 7 di 8 10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre
2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione (non avendo il giudice alcun onere di esplorare produzioni indistinte), anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva (così anche Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4822 del
30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014; o tali principi sono confermati anche dalla sentenza 1616 del 29/3/2018 della Corte d'appello di AN (presidente e relatore dott. Vigorelli), che fra l'altro esclude l'ammissibilità, per la parte onerata della prova, di limitarsi a un richiamo generico a una massa documentale e osserva che (anche secondo Cass. Ordinanza 3022 del 08/02/2018, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1681 del 29/01/2015 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003) la parte che agisca per ottenere il compenso per le sue prestazioni ha l'onere di descrivere con precisione le attività asseritamente svolte, ricordando inoltre che l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte ma non si estende anche ai documenti, dal che discende che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità.”
Al mancato assolvimento da parte della convenuta opposta dell'onere di allegazione e di prova, non può che conseguire l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale, non riproposta nelle rassegnate conclusioni, deve intendersi rinunciata;
e, accolta l'opposizione, non vi è spazio per una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per l'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in €
406,50 per esborsi, euro 11.268,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
AN, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12363/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MULE' DANIELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LIOTTA FABIO ( ) VIA CARCANO, 5 21047 SARONNO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CARCANO, 5 21047 SARONNO presso il difensore avv. MULE'
DANIELA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 CP_1
e elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 5 20122 MILANO presso lo studio
[...] dell'avv. Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio l'avv. Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21477/2021 emesso in data Controparte_1
14.12.2021 dal Tribunale di AN di pagamento in favore dell'opposta della somma di € 155.639,46 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e alle spese di procedura monitoria, importo capitale a titolo di compensi per l'attività di assistenza legale svolta in favore del de cuius Per_1
[...]
pagina 1 di 8 L'attore chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per violazione del disposto dell'art.
3-bis della l. 53/1994 e la conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c. e che fosse esclusa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, chiedeva la revoca del decreto opposto per carenza di legittimazione passiva dell'opponente o, in subordine, per infondatezza della pretesa creditoria e dichiarava ai sensi dell'art. 214, comma 2 c.p.c. dichiarava di non conoscere la scrittura del fascicolo monitorio denominata “
Riepilogo delle pratiche affidate e riconoscimento di debito” di cui al doc. a) fasc. mon. e disconosceva la conformità della copia prodotta con l'originale; in via ulteriormente subordinata, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e la conseguente revoca del decreto;
in estremo subordine, ove riconosciuta all'opponente la qualità di erede del padre e la sussistenza di un credito dell'opposta per le prestazioni professionali svolte in suo favore, chiedeva di dichiarare l'opponente tenuto al pagamento in proporzione alla quota ereditaria di un terzo;
con vittoria di spese e compensi.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e chiedeva in via pregiudiziale di dichiarare l'improcedibilità della citazione per mancato esperimento della mediazione prescritta ex d.lgs. 28/2010 per l'accertamento della qualità di erede di richiesto Parte_1 dall'opponente, trattandosi di vertenza di carattere prettamente successorio;
chiedeva, nel merito, di respingere le domande ed eccezioni avverse per infondatezza e di confermare il decreto ingiuntivo;
in subordine, in ipotesi di revoca del decreto opposto, chiedeva condannare il sig. al Parte_1
pagamento del debito ereditario per le prestazioni professionali quantificate nella scrittura sottoscritta dal de cuius oltre interessi legali dalla domanda al saldo ovvero, in subordine, quantificate in questa sede conformemente a tariffario forense, nella misura di 2/3 ovvero in subordine di 1/3; chiedeva di condannare il debitore al pagamento del debito ereditario pari alla liquidazione Parte_1
conforme a tariffario forense per le prestazioni professionali rese dalla convenuta in tutte le vertenze oggetto dell'elenco annesso all'azione monitoria al 31/03/2022 data del decesso del dott.
[...]
(debito ereditario) nella misura di 2/3 ovvero di 1/3 nonché quale debito originato Per_1 dall'1/04/2021 alla definizione del presente giudizio in capo al cliente per tutte quelle Parte_1
ulteriori prestazioni documentate in suo favore da liquidarsi conformemente a tariffario forense oltre contributo forfettario, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge oltre gli interessi legali dalla domanda
(diffida via pec 2021) al saldo;
in ulteriore subordine, chiedeva di condannare il debitore Pt_1
alla corresponsione del valore economico parametrato al tariffario forense o in subordine alla
[...]
misura di euro 160.000,00 (oltre spese generali iva e cpa per legge e interessi legali dal dovuto al saldo)
o quella diversa misura maggiore/minore risultante in corso di causa per tutte le prestazioni rese e pagina 2 di 8 documentate dal professionista a titolo di regresso/surroga quale coobbligata in solido col fratello a fronte del quale può pretendere i 2/3, in subordine 1/3; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del debitore al versamento dei 2/3 di tutti gli emolumenti ulteriori, spese vive sostenute dal coerede CP_1
sui beni ereditari per la loro conservazione, gestione nonché le spese della dichiarazione di
[...]
successione, imu, servizi energia elettrica, gas, etc. e annesse oltre le competenze professionali espletate (emergenti nel corso del processo per la gestione di tutte le spese, scadenze, gestionali contabili presi appositamente e messi al servizio dei beni ereditari etc.) oltre contributo forfettario,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge oltre gli interessi come da domanda, nella somma di euro
20.000,00 o quella maggiore/minore emergente in corso di giudizio;
con condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi. In sede di precisazione delle conclusioni l'avv. limitava la propria pretesa ad 1/3 dell'importo dei compensi professionali Pt_1
dovuti e non riproponeva la domanda riconvenzionale.
Istruita la causa con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
È infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, in quanto la presente causa ha ad oggetto il diritto dell'avv. ai compensi per l'attività professionale svolta in favore del padre, materia per Pt_1 la quale la mediazione è prescritta quale condizione di procedibilità solo a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre l'accertamento della qualità di erede di in capo Persona_1 all'odierno opponente è richiesto solo in via incidentale al fine di verificare la titolarità dell'obbligazione di pagamento.
In via preliminare, si è correttamente perfezionata la notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo opposto a un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all'odierno opponente per stessa ammissione del sig. In ogni caso, per il principio del pieno raggiungimento dello scopo Parte_1 ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, come chiaramente avvenuto nel caso di specie in cui l'ingiunto ha tempestivamente proposto opposizione con ampie difese nel merito. (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto l'odierno opponente non è mero chiamato all'eredità del padre avendo egli stesso riconosciuto la propria qualità di Persona_1
erede nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” datata 25.10.2021 relativa pagina 3 di 8 ad un intervento di ripristino di un immobile sito nel comune di Caldarola e facente parte dell'asse ereditario, integralmente riprodotta dalla convenuta opposta nella comparsa di risposta (documento e circostanze rimaste incontestate); egli ha inoltre dichiarato di non conoscere la sottoscrizione del de cuius ai sensi dell'art. 214 c.p.c. , facoltà per l'appunto concessa dal legislatore unicamente ad eredi ed aventi causa dell'apparente sottoscrittore ed ha eccepito in compensazione l'importo di euro 39.578,99 proveniente dal conto corrente di – e come tale facente parte della liquidità dell'asse Persona_1
– e oggetto di accredito asseritamente sine titulo sul conto corrente della sorella Controparte_1 difesa che presuppone anch'essa la qualità di erede in capo all'opponente ed evidentemente incompatibile con la qualità di mero chiamato all'eredità. Sussiste dunque la legittimazione passiva di benché non per la quota dei 2/3 del debito originariamente indicata dalla convenuta Parte_1
opposta; infatti, come già rilevato con la prima ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 648 c.p.c., del
30.6.2022, da intendersi qui integralmente richiamata, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c. ogni coerede contribuisce al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota ereditaria, non sussistendo alcun vincolo di solidarietà passiva tra gli eredi. Ne deriva che il sig. è Parte_1
chiamato a rispondere del pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati dall'avv. nei confronti del padre per la quota di un terzo (e non di due terzi), concorrendo all'eredità Pt_1
anche la sorella e la madre.
Sulla fondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria si osserva quanto segue.
La scrittura del 20.5.2017 intitolata “riepilogo delle pratiche affidate e riconoscimento di debito” (doc.
A opposta) è stata prodotta esclusivamente in fotocopia. In una fattispecie analoga la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (Cass. sentenza n. 33769/2019). Si tratta pertanto di un documento inutilizzabile nel presente giudizio e non suscettibile di verificazione, come infatti già rilevato con ordinanza del
30.6.2022 con la quale veniva nuovamente rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non ammessa la richiesta di verificazione con la seguente motivazione: “ … atteso che della copia del documento (A fasc. mon.) contente l'asserito riconoscimento di debito sono state disconosciute tanto la conformità all'originale quanto la sottoscrizione e, in mancanza di accordo pagina 4 di 8 scritto e/o di parere di congruità dell'Ordine, il credito per compensi professionali rimane illiquido, dovendo essere determinato dal giudice alla stregua dei parametri di legge.
Rilevato che parte convenuta opposta non ha prodotto l'originale del predetto documento né ha offerto di provare la sua conformità all'originale e, comunque, alcuna utile perizia calligrafica è esperibile su una fotocopia, rigetta la richiesta di verificazione.”
Deve ribadirsi, anche in sede decisoria, che l'istanza di verificazione formulata dalla convenuta non poteva trovare accoglimento, in assenza di produzione dell'originale della scrittura privata con la quale il sig. avrebbe asseritamente riconosciuto il proprio debito nei confronti della figlia, Persona_1
in quanto non è utilmente esperibile ctu grafologica su una riproduzione in fotocopia (che non consentirebbe accertamenti attendibili) e non avendo parte convenuta opposta richiesto di provare con altri mezzi (prova orale ecc.) né la conformità all'originale del documento in parola né l'avvenuta sottoscrizione dello stesso a mani proprie del padre;
l'avv. non ha chiesto l'ammissione di Pt_1
alcun mezzo istruttorio volto a dimostrare l'autenticità del contenuto del documento, limitandosi ad allegare alla memoria 1 alcune scritture di comparazione, inconferenti nella fattispecie, avendo a disposizione solo una riproduzione fotostatica della firma disconosciuta e come tale, si ripete, notoriamente non comparabile in termini scientificamente/metodologicamente accettabili.
Conseguenza dell'inutilizzabilità del documento è che parte opposta, non potendosi avvalere della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. aveva l'onere di allegare e di documentare le attività professionali svolte su incarico e nell'interesse del de cuius per le quali chiede il compenso ed in modo da consentirne al giudice la liquidazione alla stregua dei parametri di legge;
non ostandovi l'eccezione ex art. 2956 n. 2 e 2957 co. 2 c.c., trattandosi di prescrizione presuntiva che non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza, come nel caso di specie in cui l'opponente contesta che il professionista abbia dato prova dell'adempimento delle prestazioni rese, così negando il diritto al relativo compenso e contraddicendo l'assunto che si tratti di un'obbligazione di pagamento già assolta.
L'opposta ha prodotto nel giudizio copiosa documentazione che asseritamente attesterebbe l'attività di assistenza e consulenza legale che ella avrebbe svolto nel corso degli anni in favore del padre e riferita a procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e, poi, dinanzi alla Corte di
Cassazione. Tali procedure, tuttavia, sono state specificamente identificate con i numeri di R.G. ed elencate solo nelle memorie depositate, decorsi i termini istruttori, in luogo del sintetico schema sinottico di cui il giudice aveva autorizzato la produzione con finalità meramente conciliativa. Ed infatti nella comparsa di risposta, parte convenuta opposta non ha affatto illustrato nel dettaglio l'attività professionale a favore di confidando sulla scrittura di riconoscimento di Persona_1
pagina 5 di 8 debito nelle cui premesse però pure si dice solo che “le plurime prestazioni professionali…concernono una trentina di incarichi giudiziari e stragiudiziali afferenti a vertenze tributarie con Agenzia delle
Entrate e concessionario pendenti al 20.5.2017 e azionate avanti alla CTP, CTR, Cassazione sezione tributaria…”, rinviando ad un allegato A. Si tratta del doc. A2 depositato unitamente alla comparsa. Al fine di meglio comprendere la carenza e la confusione già in termini di allegazione si evidenzia, a titolo esemplificativo le incongruenze che emergono dal confronto dell'elenco di cui all'allegato A con gli elenchi delle attività dalla prima alla quinta parte depositati il 2 ottobre 2023 che indicano – con numerazione aggiunta qui dalla scrivente – i seguenti procedimenti: 1) procedimento R.G. 4398/2012 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con sentenza del 16.9.2014; 2) procedimento R.G. 7863/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN 3) procedimento R.G. 10359/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con ordinanza di riunione del 21.3.2014; 4) procedimento R.G. 10357/2013 dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con ordinanza di riunione del 21.3.2014; 5) procedimento
R.G. 2786/2015 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, conclusosi l'8.2.2016; 6) procedimento R.G. 21397/2016 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi il
13.7.2022; 7) procedimento R.G. 15698/2010 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
AN; 8) procedimento R.G. 10040/2011 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN;
9) procedimento R.G. 15743/2010 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN;
10) procedimento R.G. 6176/2012 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN;
11) procedimento R.G. 5945/2014 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con sentenza del
14.11.2022; 12) procedimento R.G. 13504/2011 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
AN; 13) procedimento R.G. 2020/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, conclusosi il 21.2.2014; 14) procedimento R.G. 22460/2014 dinanzi alla Corte di
Cassazione, conclusosi con sentenza del 13.7.2022; 15) procedimento R.G. 4042/2012 dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di AN;
16) procedimento R.G. 610/2014 dinanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, conclusosi il 26.5.2014; 17) procedimento R.G.
3302/2015 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con sentenza del 13.7.2022; 18) procedimento
R.G. 9431/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AN, conclusosi con sentenza del 23.6.2014; 19) procedimento R.G. 1296/2015 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, conclusosi il 3.6.2015; 20) procedimento R.G. 6253/2017 dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi con sentenza del 13.7.2022. Nemmeno il più attento sforzo ricostruttivo (che per esempio ha permesso di identificare come riportato nell'allegato A anche il proc. sub doc. 5 pur in mancanza del numero di R.G. ed in base al numero della sentenza 718/16 rinvenuto nella memoria “irrituale”)
pagina 6 di 8 consente di ritenere che vi sia una perfetta coincidenza delle procedure indicate nei due elenchi.
Nell'allegato A compaiono per es. gli R.G. 457/2016, RG 8758/2014, CTR RG 4445/2016 che non sono rinvenibili negli elenchi del 2 ottobre;
così come non è possibile comprendere i proc. sopraindicati ai numeri 10), 11), 12), 13), 15), 16), 18) e 19) a quali dei procedimenti di cui all'allegato A corrispondano o se non ne siano piuttosto esclusi (e quindi i relativi compensi non siano oggetto del riconoscimento di debito e della domanda monitoria).
Inoltre, per la mancanza di numerazione, tanto delle produzioni documentali allegate alla comparsa ed alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. quanto delle produzioni documentali depositate unitamente alle irrituali memorie in data 2 ottobre 2023 non è possibile verificarne l'identità e dunque la tempestività del deposito entro i termini istruttori, anche tenuto conto del fatto che molti dei documenti allegati in data 2 ottobre sono un aggregato di una pluralità di atti eterogenei. Ma anche laddove non ci fossero produzioni nuove, in mancanza di indicizzazione, non è evincibile una corrispondenza univoca dei ricorsi, delle memorie e degli atti allegati ai singoli procedimenti per i quali si chiede il compenso, neppure cercandone, con certosina pazienza, il collegamento in base ai numeri degli avvisi di accertamento impugnati, di fatto rendendone impossibile la liquidazione per difetto irredimibile di prova delle attività svolte per ciascuno dei procedimenti asseritamente patrocinati.
Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questo Tribunale che in molteplici pronunce ha stigmatizzato l'onere di allegazione e di prova dell'attore in senso sostanziale, con osservazioni che si fanno proprie e qui di seguito si riportano: “secondo il costante orientamento del giudice di legittimità,
l'assolvimento dell'onere della prova presuppone che sia stato anzitutto assolto l'onere di allegazione dei fatti e delle ragioni della domanda, in applicazione del principio dispositivo (tradizionalmente considerato uno dei più basilari principi del processo civile e tuttora pienamente valido nel processo civile ordinario), in forza del quale il giudice può e deve fondare la sua decisione soltanto sui fatti che siano stati dapprima tempestivamente allegati dalle parti e successivamente anche provati.
In mancanza di adeguata narrativa da parte dell'attore, per contro, resta escluso che spetti al giudice l'onere di selezionare i fatti costitutivi della pretesa azionata e tanto meno l'onere di ricercare tali fatti in una narrativa generica e apodittica, e tanto meno consultando e selezionando le produzioni offerte senza adeguata illustrazione della loro rilevanza”.
E quanto alla prova documentale, “Con riferimento specifico alle produzioni, già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, ha stabilito che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n.
pagina 7 di 8 10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre
2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione (non avendo il giudice alcun onere di esplorare produzioni indistinte), anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva (così anche Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass. Sez. 2, sentenza n. 4822 del
30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014; o tali principi sono confermati anche dalla sentenza 1616 del 29/3/2018 della Corte d'appello di AN (presidente e relatore dott. Vigorelli), che fra l'altro esclude l'ammissibilità, per la parte onerata della prova, di limitarsi a un richiamo generico a una massa documentale e osserva che (anche secondo Cass. Ordinanza 3022 del 08/02/2018, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1681 del 29/01/2015 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003) la parte che agisca per ottenere il compenso per le sue prestazioni ha l'onere di descrivere con precisione le attività asseritamente svolte, ricordando inoltre che l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte ma non si estende anche ai documenti, dal che discende che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità.”
Al mancato assolvimento da parte della convenuta opposta dell'onere di allegazione e di prova, non può che conseguire l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale, non riproposta nelle rassegnate conclusioni, deve intendersi rinunciata;
e, accolta l'opposizione, non vi è spazio per una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per l'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in €
406,50 per esborsi, euro 11.268,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
AN, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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