Decreto cautelare 5 settembre 2022
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2022
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2022, proposto da
TH HI, RI OR, AN UC, RO CO, EM RA, CO ST, ZO TO, CR RU, OS NG, IA BR, NG AN, UD RI IA TO, MA PA, DA LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Armando Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sulmona, corso Ovidio, n. 238;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi De Meis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Iliad Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. RI Pomero in L'Aquila, via Cerritola, n. 8;
per l'annullamento,
- del provvedimento autorizzativo formatosi, anche eventualmente nelle forme del silenzio – assenso, in ordine alla installazione ed edificazione dell'antenna telefonica da parte di Iliad SpA presso la località di Cologna Spiaggia in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Nazionale Adriatica n. 67/68 e tutti gli altri atti allo stesso presupposti, conseguenti, e comunque connessi, in quanto illegittimi ed ingiusti, tra i quali l'atto di significazione Iliad S.p.A. del 30.08.2022 prot. 51916.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roseto degli Abruzzi e di Iliad Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI OL;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti residenti nel Comune di Roseto degli Abruzzi, impugnano l’autorizzazione implicita conseguita da Iliad S.p.a. su istanza del 28.12.2021, all’installazione, nei pressi delle loro abitazioni, di un impianto di telefonia mobile.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1_ violazione di legge: artt. 11 e 12 della l.r. Abruzzo n. 45/2004; art. 32 cost. eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa ; il Comune di Roseto non ha approvato il regolamento previsto (cd. piano antenne) dall’art. 11 della l.r. n. 45/2004, non ha individuato nel PRG i siti ove poter localizzare le antenne, tenendo conto del divieto posto dall’art. 12 della l.r. n. 45/2004, ma ha permesso che si formasse il silenzio assenso sull’istanza della controinteressata, pur avendo approvato, in sede consiliare a maggio 2022, una mozione finalizzata ad impedire la realizzazione dell’opera nelle more dell’approvazione definitiva del piano delle antenne; inoltre l’intervento ricade in zona agricola di valore naturale o paesistico che non tollera l’impatto visivo della struttura;
2_ carenza /inadeguatezza del titolo edilizio assentito. violazione di legge art. 20, co. 8 l. 380/2001 (t.u. edilizia) ; la controinteressata avrebbe realizzato l’impianto, senza aver richiesto né ottenuto il permesso di costruire, necessario per le antenne di potenza maggiore di 20 watt, né l’autorizzazione sismica.
Resistono il Comune di Roseto degli Abruzzi e Iliad S.p.a. che ha eccepito il difetto di legittimazione e carenza d’interesse dei ricorrenti.
All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il Collegio si astiene dall’esaminare le eccezioni preliminari perché il ricorso è infondato nel merito.
Occorre premettere che gli impianti di ricezione e trasmissione di radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003 di attuazione della direttiva 2002/19/CE) costituiscono infrastrutture che la legge equipara ad opere di urbanizzazione primaria (d.P.R. n. 380/2001), collocabili in ogni parte del territorio, salvo eccezioni motivate dalla tutela di interessi sensibili, affinché sia favorita la massima diffusione dei sistemi di accesso all'informazione e alla partecipazione attiva alla vita civile.
Si è quindi previsto un procedimento concentrato e semplificato di autorizzazione unica (art. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di nuovi impianti) per favorire la diffusione sul territorio della rete di dei servizi di comunicazione elettronica da parte di più operatori.
Le attribuzioni dei Comuni in questa materia sono regolate dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 che dispone: “ I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43,44,45,46,47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
Le norme di dettaglio della l. n. 36/2001 sono state dettate dalla Regione Abruzzo con l. n. 45/2004 il cui art. 11, intitolato “ Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile ”, stabilisce:
- “ Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi ” (comma 1 secondo periodo);
- “ Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato della localizzazione degli apparati e della documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8 ” (comma 1 quarto e quinto periodo);
La tesi dei ricorrenti, che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione degli impianti alla preventiva approvazione, ex art. 11 l.r. n. 45/2004, del regolamento comunale, del programma annuale, e della variante al PGR che sulla base del regolamento individui i siti destinati alla localizzazione degli impianti, non tiene conto del limite inderogabile posto dal citato art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001 alla potestà regolamentare e di pianificazione dei Comuni tenuta al “ rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43,44,45,46,47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ”.
Pertanto, una lettura dell'art. 11 della l.r. Abruzzo n. 45/2004 conforme al d.lgs. n. 259/2003 impone di ritenere non ostative al conseguimento delle autorizzazioni le norme regionali in materia di pianificazione del territorio e di programmazione degli insediamenti radiomobili né la mancata adozione delle stesse, restando altrimenti illegittimamente vanificata la stessa possibilità di formazione del titolo abilitativo per silentium prevista dalla normativa nazionale (Cons. St., Sez. III, 22 agosto 2020, n. 5172).
Non ha quindi alcuna rilevanza il fatto che il Consiglio del Comune di Roseto degli Abruzzi avesse votato una mozione per impedire – illegittimamente per quanto detto - la realizzazione di impianti di telefonia mobile nelle more dell’approvazione del regolamento comunale.
Il fatto che l’impianto non sia assistito dal permesso di costruire è smentito dalla speciale disciplina dettata dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 che subordina la realizzazione degli impianti di potenza non superiore a 20 watt alla presentazione di una SCIA, mentre per quelli di potenza superiore prevede un procedimento unico di autorizzazione espressa o implicita (per silenzio assenso) nel quale confluiscono “ tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati ” (commi 6 bis e 10).
Ne consegue che il silenzio assenso sopravvenuto all’istanza della ricorrente comprende anche il titolo edilizio anche in considerazione del fatto che gli impianti radio mobile sono compatibili, ai sensi del comma 4 dell’art. 43 del d.lgs. n. 259/2003, con ogni destinazione urbanistica se non ricorrono esigenze di tutela di beni architettonici, paesistici, etc., o non emerga un conflitto con disposizioni specifiche afferenti altri interessi pubblici rilevanti.
Nel caso di specie, sull’area di insediamento dell’impianto non gravano vincoli paesaggistici o ambientali e non si pone quindi alcuna esigenza di ponderazione di interessi pubblici concorrenti.
È inoltre irrilevante la destinazione impressa all’area - compresa in zona di PRG E2, agricoltura di valore naturale e paesistico – perché si tratta di un vincolo conformativo di tipo urbanistico che non pone limitazioni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria quali sono gli impianti di ricezione e trasmissione di radiofrequenze.
È infine smentita l’asserita mancanza dell’autorizzazione di competenza del Servizio del genio civile; la nota del 23.6.2022 del competente Servizio provinciale di Teramo, con specifico riferimento al “Progetto di installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. TE64026_05- Cologna Spiaggia- Via Nazionale Adriatica 67, Roseto degli Abruzzi ”, attesta l’esito positivo “ del controllo sulla progettazione degli interventi oggetto di deposito simico ”.
Il ricorso pertanto è respinto.
La rilevanza dell’interesse personale dei ricorrenti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
RI OL, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OL | AN NZ |
IL SEGRETARIO