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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10726 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16345/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 16345/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 20 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16345 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui C.F._2 minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Longo
[...] C.F._4
Bifano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Conca D'Oro n. 289, come da mandato in atti
APPELLANTI
E
(P.I. , in persona del preposto alla Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in Italia e procuratore speciale sig. in forza di procura del notaio Controparte_2 di Milano depositata in data 5 novembre 2008 Repertorio n. 61216/13535, rappresentata Per_2
e difesa dall'avv.to Matteo Castioni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso giusta procura generale alle liti del 18.05.2020, a Email_1 rogito del notaio Rep. n. 18327 – Racc. n. 10798 Persona_3
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8878/24, nel procedimento n. R.G. 19417/22, depositata il 28.03.2024 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 20 novembre 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i Sig.ri e in proprio nonché Parte_1 Parte_2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
, rappresentati, in virtù degli artt. 317 c.p.c. e 1704 c.c., dalla società mandataria Parte_3
convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_4 [...]
, chiedendo condannarsi quest'ultima alla corresponsione della Controparte_1 compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari ad euro 250,00 ciascuno (per un totale di euro 1.000,00), in ragione della cancellazione del volo EJU/U21662, con tratta Napoli-
Nizza, del giorno 07/11/2021.
Si costituiva nel primo grado di giudizio , la quale Controparte_1 contestava l'atto di citazione, deducendo la non imputabilità della cancellazione al proprio inadempimento, in ragione della restrizione dello spazio aereo imposto dai controllori del traffico aereo, causata dalla sussistenza di un evento meteorologico imprevedibile ed eccezionale che aveva interessato lo scalo Milano Malpensa, che aveva portato il vettore a ritardare a cancellare numerosi voli nel corso della giornata.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 8878/24, depositata il 28.03.2024, rigettava la domanda proposta, in ragione della ritenuta carenza di legittimazione attiva della società
[...]
stante la nullità della procura, quale negozio di attuazione del mandato con Parte_4 rappresentanza, poiché ometteva di indicare i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria, in violazione del principio della necessaria determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto della procura.
e in proprio nonché nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sui figli minori e , proponevano, Persona_1 Parte_3 dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione all'azione della società mandataria, atteso che: (i) nel contratto di mandato l'oggetto della prestazione assegnata in cura e gestione al mandatario era ben delineato con i dati relativi al rappresentante, al volo, alla compagnia aerea, alla data del volo stesso ed ai diritti che si intendevano azionare
(“compensazione pecuniaria”, indennizzo e/o risarcimento); (ii) veniva, inoltre, conferita specifica procura al mandatario a nominare procuratori e difensori in sede giurisdizionale, nonché ad incassare direttamente le somme liquidate a titolo di competenze legali dalla compagnia aerea (in caso di transazione) o dal Giudice (in caso di proposizione di azione giudiziaria); (iii) dunque, agiva legittimamente quale mandataria con rappresentanza in forza dell'art. Parte_4
317 c.p.c. che, in deroga all'art. 77 c.p.c., consente al titolare del diritto di farsi rappresentare, esclusivamente nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, da persona anche sprovvista, relativamente al diritto azionato, della rappresentanza sostanziale;
(iv) peraltro, il Giudice di primo grado aveva rilevato d'ufficio il suddetto difetto di rappresentanza processuale, mai sollevato dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, omettendo di concedere termine alla parte attrice per la regolarizzazione, in applicazione dell'art. 182 c.p.c.
Pertanto, gli appellanti chiedevano la riforma integrale della sentenza impugnata e, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1
, condannare quest'ultima alla corresponsione della richiesta compensazione pecuniaria,
[...] oltre alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio , la quale Controparte_1 impugnava l'atto di appello, rilevando la correttezza della sentenza impugnata, atteso che la procura conferita alla società mandataria non indicava con precisione gli importi dei crediti affidati, le generalità dei debitori e il titolo da cui derivano i crediti, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza del suo oggetto, e che, anche qualora il Giudice di primo grado avesse concesso il termine previsto dall'art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione della rappresentanza processuale, probabilmente nulla avrebbe modificato, ritenendo gli appellanti valida la procura così come conferita. In via subordinata, in ogni caso, l'appellata deduceva l'infondatezza della domanda proposta dagli appellanti, atteso che la cancellazione del volo di cui è causa era dipesa da circostanza eccezionale, tale da escludere la responsabilità del vettore e, più precisamente, dalla restrizione del traffico aereo da parte di Eurocontrol presso lo scalo di Nizza.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
21/09/2026, di cui veniva disposta l'anticipazione, con decreto del 17/10/2025, all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è fondato.
Deve, infatti, trovare accoglimento il motivo di appello proposto dagli appellanti, avente ad oggetto l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado per aver ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva di società alla quale gli odierni appellanti Parte_4 avevano conferito mandato con rappresentanza.
Sul punto, il Tribunale, pur condividendo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal
Giudice di prime cure, secondo cui “Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prenda) – detto requisito [della determinatezza (ovvero determinabilità) dell'oggetto] e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, e in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora, a quest'ultimo proposito (del negozio di procura), è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in una con gli altri interessi, pure l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art. 1393 c.c., invero, «il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata»” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 28803 del 07/11/2019), si discosta dalle conclusioni cui il medesimo è giunto in ordine all'asserita nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1324 c.c.
Dunque, se da un lato è vero che in relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria
è necessario che nella procura siano indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della stessa, non essendo a tal fine sufficiente una generica indicazione ai “crediti affidati in gestione”, dall'altro, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado da appaiono facilmente identificabili i crediti dati in gestione alla mandataria, Parte_4 avuto riguardo tanto all'importo del credito, quanto alle generalità del debitore ed al titolo da cui origina il credito stesso.
Più precisamente, il documento contenente il mandato con rappresentanza conferito dagli odierni appellanti alla mandataria contiene il numero, la data e la tratta del volo oggetto di contestazione nonché espressa indicazione della tipologia di credito che i mandanti intendevano dare in gestione a consistente nella compensazione pecuniaria ai sensi del Parte_4
Reg. UE n. 261/04 e/o nel rimborso e/o risarcimento dei danni, da richiedere nei confronti della compagnia aerea (cfr. prod. primo grado parte appellante).
Pertanto, appare evidente che il documento in esame rende possibile l'individuazione non solo degli specifici poteri conferiti alla mandataria, ma anche dei rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato.
Alla luce di quanto esposto, stante la validità ed efficacia di tale negozio unilaterale, alcun difetto di legittimazione attiva era ravvisabile in capo alla mandataria la Parte_4 quale agiva legittimamente in forza dell'art. 317 c.p.c. che, in deroga all'art. 77 c.p.c., consente al titolare del diritto di farsi rappresentare, esclusivamente nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, da persona anche sprovvista, relativamente al diritto azionato, della rappresentanza sostanziale.
In riforma dell'impugnata sentenza, quanto al merito della controversia, occorre dunque verificare la fondatezza della domanda proposta dagli appellanti in ordine al diritto degli stessi alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261 del 2004.
Sul punto, parte appellante deduceva di aver subito la cancellazione del volo EJU/U21662, con tratta Napoli-Nizza del giorno 07/11/2021 e, dunque, di aver diritto alla corresponsione della somma complessiva pari ad euro 1.000,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero), a titolo di compensazione pecuniaria, non avendo la Compagnia Aerea neppure provveduto ad ottemperare agli obblighi informativi in merito alle forme di tutela previste dalla normativa di settore.
Dal canto suo, l'appellata nulla contestava in ordine all'intervenuta cancellazione del volo oggetto delle doglianze degli appellanti e, dunque, all'idoneità di tale circostanza, almeno astrattamente, a fondare la domanda di compensazione pecuniaria avanzata dai viaggiatori, ma rilevava, ai fini dell'esenzione della responsabilità della medesima, la sussistenza di eventi meteorologici eccezionalmente avversi che avevano interessato, in data 7 novembre 2021, lo scalo di Milano Malpensa, e per effetto dei quali erano stati cancellati numerosi voli del vettore nel corso della giornata in ragione della restrizione dello spazio aereo imposto dai controllori del traffico aereo, come risultante dalla lista dei voli prodotta nel primo grado di giudizio (cfr. doc. 3 prod. primo grado parte appellata).
È, dunque, necessario verificare se l'odierna appellante abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla sussistenza dell'evento eccezionale, tale da escludere la propria responsabilità.
In materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, va evidenziato che
“in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass. n. 1484/2018).
Sia la Convenzione che il Regolamento CE citati introducono una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
In sostanza, il vettore può andare esente da responsabilità se prova l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, così come positivamente previsto dall'art. 5, comma 3, del citato
Regolamento, a mente del quale “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria
a norma dell'art. 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo (o il ritardo) è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Ora, nella specie, la compagnia aerea, a sostegno della dedotta circostanza eccezionale, si limitava a depositare unicamente la lista dei voli in partenza e in arrivo presso l'aeroporto di Nizza nella giornata del 7 novembre 2021. Da tale documentazione, tuttavia, non può ritenersi sufficientemente provata la causa eccezionale ed imprevedibile, ossia le condizioni meteorologiche avverse che avrebbero poi determinato le restrizioni del traffico aereo, tale da far venir meno l'imputabilità del ritardo al vettore.
Ai fini dell'esonero dalla responsabilità, infatti, l'appellata avrebbe dovuto produrre in giudizio documenti provenienti da soggetti terzi, attestanti e certificanti l'avversa situazione meteorologica, come i “Weather Report” o altra documentazione rilasciata dall'aeroporto o da enti accreditati, mentre non è stato prodotto neppure un articolo di giornale o un bollettino meteo relativi a quella giornata. La circostanza, dedotta dalla compagnia, secondo cui numerosi altri voli sarebbero stato ritardati o cancellati in quella stessa giornata, anche laddove dovesse ritenersi provata sulla scorta degli elenchi prodotti in giudizio, nulla dimostrerebbe in ordine all'effettiva sussistenza della circostanza meteorologica eccezionale. L'appellata, inoltre, asserisce che, a causa di tali condizioni meteorologiche, ci sarebbero state delle restrizioni del traffico aereo da parte dei controllori del traffico aereo. Tuttavia, anche tale circostanza risulta priva di riscontro probatorio, non avendo la compagnia aerea fornito alcuna documentazione, proveniente dagli enti competenti, contenenti tali comunicazioni o le ragioni dei suddetti impedimenti.
A ciò si aggiunga che le asserite condizioni meteorologiche avverse avrebbero interessato, secondo la prospettazione di parte appellata, lo scalo di Milano Malpensa. Cionondimento, la compagnia aerea non ha dimostrato l'impossibilità, per il vettore aereo, di valutare opzioni e soluzioni alternative, in grado di consentire comunque la partenza.
Alla luce di quanto esposto, in mancanza di prova rigorosa in ordine all'evento eccezionale, quale causa di non imputabilità del ritardo alla compagnia aerea odierna appellata, deve affermarsi il diritto degli odierni appellanti a percepire la compensazione pecuniaria, ammontante complessivamente a euro 1.000,00 (euro 250,00 x 4).
Pertanto, la sentenza impugnata andrà riformata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, ed avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità, e all'effettiva attività processuale espletata (Scaglione, cause di valore fino a €
1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
a pagare, in favore di e in
[...] Parte_1 Parte_2 proprio nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
e , la somma di euro 1.000,00; Persona_1 Parte_3
b) Condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
e in proprio nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2 sui figli minori e , le spese del giudizio di primo Persona_1 Parte_3 grado, che liquida in euro in euro 43,00 per spese ed euro 207,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to Francesco Longo Bifano, per dichiarato anticipo;
c) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 Controparte_1 grado di giudizio, in favore di e in proprio Parte_1 Parte_2 nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Persona_1
e , che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 362,00, per Parte_3 compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Francesco Longo Bifano, per dichiarato anticipo.
Così deciso, in Napoli, il 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16345/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 16345/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 20 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16345 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui C.F._2 minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Longo
[...] C.F._4
Bifano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Conca D'Oro n. 289, come da mandato in atti
APPELLANTI
E
(P.I. , in persona del preposto alla Controparte_1 P.IVA_1 sede secondaria in Italia e procuratore speciale sig. in forza di procura del notaio Controparte_2 di Milano depositata in data 5 novembre 2008 Repertorio n. 61216/13535, rappresentata Per_2
e difesa dall'avv.to Matteo Castioni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso giusta procura generale alle liti del 18.05.2020, a Email_1 rogito del notaio Rep. n. 18327 – Racc. n. 10798 Persona_3
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8878/24, nel procedimento n. R.G. 19417/22, depositata il 28.03.2024 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell' udienza del 20 novembre 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i Sig.ri e in proprio nonché Parte_1 Parte_2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
, rappresentati, in virtù degli artt. 317 c.p.c. e 1704 c.c., dalla società mandataria Parte_3
convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_4 [...]
, chiedendo condannarsi quest'ultima alla corresponsione della Controparte_1 compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari ad euro 250,00 ciascuno (per un totale di euro 1.000,00), in ragione della cancellazione del volo EJU/U21662, con tratta Napoli-
Nizza, del giorno 07/11/2021.
Si costituiva nel primo grado di giudizio , la quale Controparte_1 contestava l'atto di citazione, deducendo la non imputabilità della cancellazione al proprio inadempimento, in ragione della restrizione dello spazio aereo imposto dai controllori del traffico aereo, causata dalla sussistenza di un evento meteorologico imprevedibile ed eccezionale che aveva interessato lo scalo Milano Malpensa, che aveva portato il vettore a ritardare a cancellare numerosi voli nel corso della giornata.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 8878/24, depositata il 28.03.2024, rigettava la domanda proposta, in ragione della ritenuta carenza di legittimazione attiva della società
[...]
stante la nullità della procura, quale negozio di attuazione del mandato con Parte_4 rappresentanza, poiché ometteva di indicare i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria, in violazione del principio della necessaria determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto della procura.
e in proprio nonché nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sui figli minori e , proponevano, Persona_1 Parte_3 dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione all'azione della società mandataria, atteso che: (i) nel contratto di mandato l'oggetto della prestazione assegnata in cura e gestione al mandatario era ben delineato con i dati relativi al rappresentante, al volo, alla compagnia aerea, alla data del volo stesso ed ai diritti che si intendevano azionare
(“compensazione pecuniaria”, indennizzo e/o risarcimento); (ii) veniva, inoltre, conferita specifica procura al mandatario a nominare procuratori e difensori in sede giurisdizionale, nonché ad incassare direttamente le somme liquidate a titolo di competenze legali dalla compagnia aerea (in caso di transazione) o dal Giudice (in caso di proposizione di azione giudiziaria); (iii) dunque, agiva legittimamente quale mandataria con rappresentanza in forza dell'art. Parte_4
317 c.p.c. che, in deroga all'art. 77 c.p.c., consente al titolare del diritto di farsi rappresentare, esclusivamente nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, da persona anche sprovvista, relativamente al diritto azionato, della rappresentanza sostanziale;
(iv) peraltro, il Giudice di primo grado aveva rilevato d'ufficio il suddetto difetto di rappresentanza processuale, mai sollevato dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, omettendo di concedere termine alla parte attrice per la regolarizzazione, in applicazione dell'art. 182 c.p.c.
Pertanto, gli appellanti chiedevano la riforma integrale della sentenza impugnata e, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1
, condannare quest'ultima alla corresponsione della richiesta compensazione pecuniaria,
[...] oltre alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio , la quale Controparte_1 impugnava l'atto di appello, rilevando la correttezza della sentenza impugnata, atteso che la procura conferita alla società mandataria non indicava con precisione gli importi dei crediti affidati, le generalità dei debitori e il titolo da cui derivano i crediti, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza del suo oggetto, e che, anche qualora il Giudice di primo grado avesse concesso il termine previsto dall'art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione della rappresentanza processuale, probabilmente nulla avrebbe modificato, ritenendo gli appellanti valida la procura così come conferita. In via subordinata, in ogni caso, l'appellata deduceva l'infondatezza della domanda proposta dagli appellanti, atteso che la cancellazione del volo di cui è causa era dipesa da circostanza eccezionale, tale da escludere la responsabilità del vettore e, più precisamente, dalla restrizione del traffico aereo da parte di Eurocontrol presso lo scalo di Nizza.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
21/09/2026, di cui veniva disposta l'anticipazione, con decreto del 17/10/2025, all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è fondato.
Deve, infatti, trovare accoglimento il motivo di appello proposto dagli appellanti, avente ad oggetto l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado per aver ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva di società alla quale gli odierni appellanti Parte_4 avevano conferito mandato con rappresentanza.
Sul punto, il Tribunale, pur condividendo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal
Giudice di prime cure, secondo cui “Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prenda) – detto requisito [della determinatezza (ovvero determinabilità) dell'oggetto] e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, e in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora, a quest'ultimo proposito (del negozio di procura), è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in una con gli altri interessi, pure l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art. 1393 c.c., invero, «il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata»” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 28803 del 07/11/2019), si discosta dalle conclusioni cui il medesimo è giunto in ordine all'asserita nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1324 c.c.
Dunque, se da un lato è vero che in relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria
è necessario che nella procura siano indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della stessa, non essendo a tal fine sufficiente una generica indicazione ai “crediti affidati in gestione”, dall'altro, dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado da appaiono facilmente identificabili i crediti dati in gestione alla mandataria, Parte_4 avuto riguardo tanto all'importo del credito, quanto alle generalità del debitore ed al titolo da cui origina il credito stesso.
Più precisamente, il documento contenente il mandato con rappresentanza conferito dagli odierni appellanti alla mandataria contiene il numero, la data e la tratta del volo oggetto di contestazione nonché espressa indicazione della tipologia di credito che i mandanti intendevano dare in gestione a consistente nella compensazione pecuniaria ai sensi del Parte_4
Reg. UE n. 261/04 e/o nel rimborso e/o risarcimento dei danni, da richiedere nei confronti della compagnia aerea (cfr. prod. primo grado parte appellante).
Pertanto, appare evidente che il documento in esame rende possibile l'individuazione non solo degli specifici poteri conferiti alla mandataria, ma anche dei rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato.
Alla luce di quanto esposto, stante la validità ed efficacia di tale negozio unilaterale, alcun difetto di legittimazione attiva era ravvisabile in capo alla mandataria la Parte_4 quale agiva legittimamente in forza dell'art. 317 c.p.c. che, in deroga all'art. 77 c.p.c., consente al titolare del diritto di farsi rappresentare, esclusivamente nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, da persona anche sprovvista, relativamente al diritto azionato, della rappresentanza sostanziale.
In riforma dell'impugnata sentenza, quanto al merito della controversia, occorre dunque verificare la fondatezza della domanda proposta dagli appellanti in ordine al diritto degli stessi alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261 del 2004.
Sul punto, parte appellante deduceva di aver subito la cancellazione del volo EJU/U21662, con tratta Napoli-Nizza del giorno 07/11/2021 e, dunque, di aver diritto alla corresponsione della somma complessiva pari ad euro 1.000,00 (euro 250,00 per ciascun passeggero), a titolo di compensazione pecuniaria, non avendo la Compagnia Aerea neppure provveduto ad ottemperare agli obblighi informativi in merito alle forme di tutela previste dalla normativa di settore.
Dal canto suo, l'appellata nulla contestava in ordine all'intervenuta cancellazione del volo oggetto delle doglianze degli appellanti e, dunque, all'idoneità di tale circostanza, almeno astrattamente, a fondare la domanda di compensazione pecuniaria avanzata dai viaggiatori, ma rilevava, ai fini dell'esenzione della responsabilità della medesima, la sussistenza di eventi meteorologici eccezionalmente avversi che avevano interessato, in data 7 novembre 2021, lo scalo di Milano Malpensa, e per effetto dei quali erano stati cancellati numerosi voli del vettore nel corso della giornata in ragione della restrizione dello spazio aereo imposto dai controllori del traffico aereo, come risultante dalla lista dei voli prodotta nel primo grado di giudizio (cfr. doc. 3 prod. primo grado parte appellata).
È, dunque, necessario verificare se l'odierna appellante abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla sussistenza dell'evento eccezionale, tale da escludere la propria responsabilità.
In materia di riparto dell'onere probatorio relativo all'inadempimento, va evidenziato che
“in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (cfr. Cass. n. 1484/2018).
Sia la Convenzione che il Regolamento CE citati introducono una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che questi può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle.
In sostanza, il vettore può andare esente da responsabilità se prova l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, così come positivamente previsto dall'art. 5, comma 3, del citato
Regolamento, a mente del quale “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria
a norma dell'art. 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo (o il ritardo) è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Ora, nella specie, la compagnia aerea, a sostegno della dedotta circostanza eccezionale, si limitava a depositare unicamente la lista dei voli in partenza e in arrivo presso l'aeroporto di Nizza nella giornata del 7 novembre 2021. Da tale documentazione, tuttavia, non può ritenersi sufficientemente provata la causa eccezionale ed imprevedibile, ossia le condizioni meteorologiche avverse che avrebbero poi determinato le restrizioni del traffico aereo, tale da far venir meno l'imputabilità del ritardo al vettore.
Ai fini dell'esonero dalla responsabilità, infatti, l'appellata avrebbe dovuto produrre in giudizio documenti provenienti da soggetti terzi, attestanti e certificanti l'avversa situazione meteorologica, come i “Weather Report” o altra documentazione rilasciata dall'aeroporto o da enti accreditati, mentre non è stato prodotto neppure un articolo di giornale o un bollettino meteo relativi a quella giornata. La circostanza, dedotta dalla compagnia, secondo cui numerosi altri voli sarebbero stato ritardati o cancellati in quella stessa giornata, anche laddove dovesse ritenersi provata sulla scorta degli elenchi prodotti in giudizio, nulla dimostrerebbe in ordine all'effettiva sussistenza della circostanza meteorologica eccezionale. L'appellata, inoltre, asserisce che, a causa di tali condizioni meteorologiche, ci sarebbero state delle restrizioni del traffico aereo da parte dei controllori del traffico aereo. Tuttavia, anche tale circostanza risulta priva di riscontro probatorio, non avendo la compagnia aerea fornito alcuna documentazione, proveniente dagli enti competenti, contenenti tali comunicazioni o le ragioni dei suddetti impedimenti.
A ciò si aggiunga che le asserite condizioni meteorologiche avverse avrebbero interessato, secondo la prospettazione di parte appellata, lo scalo di Milano Malpensa. Cionondimento, la compagnia aerea non ha dimostrato l'impossibilità, per il vettore aereo, di valutare opzioni e soluzioni alternative, in grado di consentire comunque la partenza.
Alla luce di quanto esposto, in mancanza di prova rigorosa in ordine all'evento eccezionale, quale causa di non imputabilità del ritardo alla compagnia aerea odierna appellata, deve affermarsi il diritto degli odierni appellanti a percepire la compensazione pecuniaria, ammontante complessivamente a euro 1.000,00 (euro 250,00 x 4).
Pertanto, la sentenza impugnata andrà riformata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, ed avuto riguardo al valore della causa, ritenuta la stessa di media complessità, e all'effettiva attività processuale espletata (Scaglione, cause di valore fino a €
1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
a pagare, in favore di e in
[...] Parte_1 Parte_2 proprio nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
e , la somma di euro 1.000,00; Persona_1 Parte_3
b) Condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
e in proprio nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2 sui figli minori e , le spese del giudizio di primo Persona_1 Parte_3 grado, che liquida in euro in euro 43,00 per spese ed euro 207,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to Francesco Longo Bifano, per dichiarato anticipo;
c) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 Controparte_1 grado di giudizio, in favore di e in proprio Parte_1 Parte_2 nonché nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Persona_1
e , che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 362,00, per Parte_3 compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Francesco Longo Bifano, per dichiarato anticipo.
Così deciso, in Napoli, il 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero