Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ARa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24/01/2025, notificato il 28/01/2025, emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Politiche del Personale della Polizia di Stato- Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, con il quale è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs 151/2001 della dipendente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. BE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, -OMISSIS-, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui l’amministrazione di appartenenza le ha negato l’assegnazione temporanea, ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-.
La ricorrente ha contestato la decisione del Ministero convenuto per le seguenti ragioni:
- errata applicazione delle norme applicabili al caso di specie, in considerazione del fatto che, da un lato, la qualifica di agente della ricorrente, impegnata nella Questura di -OMISSIS- senza compiti direttivi o di comando, la renderebbe facilmente sostituibile, dall’altro, la tesi della mancanza di un posto vacante e disponibile di medesima posizione retributiva nella sede di assegnazione temporanea sarebbe rimasta “indimostrata”;
- violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata derivante dalla necessità che le comprovate ragioni di organico o di servizio abbiano sempre riguardo all’interesse del minore all’unità e alla vicinanza dell’intero nucleo familiare.
Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione, dopo avere accolto la proposta domanda cautelare, ad esito dell’udienza pubblica del 24 settembre 2025, ha disposto incombenti istruttori, così motivando:
“ Considerato che il giudice di appello ha recentemente (Cons. Stato, II, 31.1.2025, n.761) rimeditato propri precedenti (es. Cons. Stato, II, 5.10.2022, n. 8527) – cui questa Sezione aveva prestato adesione - volti a pretendere, anche nell’attuale contesto normativo, che il diniego di assegnazione temporanea indicasse «scoperture di organico» o altre esigenze di servizio «particolarmente gravi», commisurate al «rilievo costituzionale» dei valori tutelati, così legittimando un penetrante sindacato del giudice in punto di consistenza e adeguatezza delle ragioni ostative valorizzate dall’amministrazione quale non trova più fondamento nel diritto positivo;
Considerato, altresì, che nella recente pronuncia di cui sopra, quanto alla situazione di organico nella sede di attuale assegnazione idonea ad integrare le “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis del D. Lgs. 95/2017, si è riconosciuta decisiva rilevanza ad una scopertura di organico nella sede di servizio dell’istante pari al 6% alla data della domanda di assegnazione, successivamente aggravatasi al 12,5%;
Atteso che nella fattispecie, con riferimento con riferimento al ruolo di Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS- ove vi sarebbe carenza di organico nonostante la previsione di ulteriori 14 unità del ruolo Agenti e Assistenti, ciò in ragione dell’allerta terrorismo nel territorio nazionale, laddove nell’ambita sede del Commissariato di P.S. di-OMISSIS- -OMISSIS- alla data di presentazione dell’istanza risultava un esubero di 7 unità, la ricorrente ha sottolineato di essere adibita a mansioni che non prevedono compiti direttivi, di comando o di impegno in programma o missione speciale e che la condizione di procedibilità del beneficio si è perfezionata con la nascita del bambino;
Ritenuto che, ai fini del decidere, appare necessario acquisire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e Politiche del Personale della Polizia di Stato – una dettagliata relazione in ordine alle sopraindicate circostanze ed alla scopertura dell’organico presso le sedi di -OMISSIS- e-OMISSIS- (SR) (…)”.
La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
Preliminarmente, il Collegio dà atto del deposito da parte dell’amministrazione resistente della documentazione richiesta con ordinanza istruttoria.
In particolare, il Ministero dell’Interno, con nota del 23 ottobre 2025, ha meglio indicato in termini numerici quanto era già stato indicato nel provvedimento impugnato, ovvero che, nel mese di ottobre 2024 – quando è pervenuta istanza di assegnazione temporanea a firma della ricorrente – la Questura di -OMISSIS- aveva un esubero nel ruolo “assistenti e agenti” (ovvero quello di appartenenza della richiedente) del 21%, ma il 12% di scopertura nell’organico complessivo.
Di contro, il Commissariato di pubblica sicurezza di-OMISSIS- aveva anch’esso un robusto esubero nel ruolo “assistenti e agenti” (29%) ma soltanto il 4% di scopertura nell’organico complessivo.
A fronte di questi dati, è da ritenersi corroborata la tesi del Ministero secondo cui, da un lato, non vi sarebbe nella sede di assegnazione un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, dall’altro, sussisterebbero le esigenze di organico rappresentate.
L’eccedenza di figure riconducibili a quella ricoperta dalla ricorrente nella sede ambita si coniugherebbe dunque, sotto il profilo dell’organico complessivo, a una situazione di personale sfavorevole alla sede di partenza.
D’altra parte, anche le esigenze di servizio rappresentate dal Ministero non sono manifestamente irragionevoli, in quanto la Questura di -OMISSIS- presidia un bacino di utenza particolarmente delicato sotto vari aspetti, e dunque necessita oggettivamente – con valutazione di merito non sindacabile da questo Tribunale - della massima copertura di organico possibile.
Sotto il profilo giuridico, poi, il Collegio ritiene di dovere aderire al nuovo orientamento sposato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 31.1.2025, n.761 - come richiamata nell’ordinanza istruttoria della Sezione – in quanto tale orientamento risulta coerente sia sistematicamente che letteralmente rispetto all’intervento del Legislatore del 2019, che ha voluto stabilire un regime più equilibrato tra le esigenze delle amministrazioni a cui sono affidati delicati compiti di polizia, difesa territoriale e ordine pubblico, e le esigenze di tutela dell’unità familiare in presenza di neonati.
Si tratta in effetti di beni che ricevono entrambi pari dignità e tutela dalla Carta costituzionale, e rispetto ai quali le decisioni del datore di lavoro non devono essere “sbilanciate” a priori a favore del lavoratore, ma devono trovare composizione in sede di verifica del rapporto beneficio/disservizio che genera l’assegnazione del dipendente all’uno piuttosto che all’altro Ufficio.
Da ultimo, non incide sulla ricostruzione appena effettuata la circostanza, evidenziata dalla difesa della ricorrente nell’ultima memoria, secondo cui l’amministrazione avrebbe omesso di rispondere all’interessata anche con riferimento alle altre sedi di pubblica sicurezza locale facenti capo alla Questura di -OMISSIS-.
Invero, dall’esame dell’istanza della ricorrente risulta chiaramente che la tale istanza è tesa ad ottenere il trasferimento presso una sede ben identificata, che è proprio quella del Commissariato di pubblica sicurezza di-OMISSIS-, Ufficio dove peraltro l’interessata era già stata aggregata precedentemente all’istanza stessa.
Il ricorso deve dunque essere respinto, con spese del giudizio che possono essere peraltro compensate, in ragione del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la ARa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD US, Presidente
BE AR, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AR | IA AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.