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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 643/2025 vertente
TRA
(C.F ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RICORRENTE
rappresentati e difesi dall'avv. Paola Lanzara, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Castel San Giorgio (Sa) alla via A. Rescigno, n. 19, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 13.05.2025 volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti hanno premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 18.04.1985 nel Comune di Castel San Giorgio (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.9, parte
II, serie A, anno 1985; che dall'unione coniugale sono nati i figli: (il Per_1
6.03.1986), (il 2.11.1989) e (l'8.11.1991); che dopo anni di serena Per_2 Per_3 convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 21.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, confermate nelle dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta, dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F Parte_1
e (C.F. ), sposatisi C.F._3 CP_1 C.F._2 il 18.04.1985 nel Comune di Castel San Giorgio (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.9, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle dichiarazioni dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel San Giorgio (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 643/2025 vertente
TRA
(C.F ); Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RICORRENTE
rappresentati e difesi dall'avv. Paola Lanzara, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Castel San Giorgio (Sa) alla via A. Rescigno, n. 19, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 13.05.2025 volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti hanno premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 18.04.1985 nel Comune di Castel San Giorgio (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.9, parte
II, serie A, anno 1985; che dall'unione coniugale sono nati i figli: (il Per_1
6.03.1986), (il 2.11.1989) e (l'8.11.1991); che dopo anni di serena Per_2 Per_3 convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 21.05.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, confermate nelle dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta, dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F Parte_1
e (C.F. ), sposatisi C.F._3 CP_1 C.F._2 il 18.04.1985 nel Comune di Castel San Giorgio (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.9, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle dichiarazioni dalle medesime sottoscritte, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel San Giorgio (SA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire