Art. 3. Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge n. 317 del 1986 1. Nella citata legge n. 317 del 1986 , dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all' articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE , come modificata dalla direttiva 97/36/CE ;
d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE ;
e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi".
Note all' art. 3:
- La direttiva 1989/552/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
n. L 298 del 17 ottobre 1989.
- La direttiva 1997/36/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 202 del 30 luglio 1997.
- La direttiva 1990/387/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
n. L 192 del 24 luglio 1990.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".
"Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all' articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE , come modificata dalla direttiva 97/36/CE ;
d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE ;
e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi".
Note all' art. 3:
- La direttiva 1989/552/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
n. L 298 del 17 ottobre 1989.
- La direttiva 1997/36/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 202 del 30 luglio 1997.
- La direttiva 1990/387/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
n. L 192 del 24 luglio 1990.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".