Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 16/09/2014 da:
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Loc. Santa Croce n. 555, rappresentata dall'avv. Antonella Stella (Cod. Fisc.
), presso il cui studio in Trieste, via Zanetti n. 8, ha eletto domicilio, C.F._2
Email_1
e
(Cod. Fisc. nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_2 C.F._3
a Trieste, via Albino Zenatti n. 1, rappresentato dall'avv. Guido Fabbretti (Cod. Fisc.
), presso il cui studio in Trieste, Viale XX Settembre n. 30, ha eletto C.F._4
domicilio, Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 8
CONDIZIONI DELLE PARTI:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il Parte_1
signor a Trieste con rito civile in data 03.01.1981, registrato presso il Comune di Parte_2
Trieste al n. 1 P. 1 anno 1981;
2) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
3) dichiarare cessato, come di fatto, l'obbligo di concorso nel mantenimento della figlia , Per_1
nata a [...] il [...], imposto al signor in sede di separazione, in quanto Pt_2
divenuta la predetta già da tempo economicamente autosufficiente;
4) conseguentemente revocare l'assegnazione alla signora della casa, già Parte_1
alloggio coniugale, di Loc. Santa Croce n. 555, Trieste;
5) dare atto che, al fine di definire i loro rapporti patrimoniali, il signor cede alla Parte_2
signora la metà p.i. della casa di proprietà sita in Trieste, Loc. Santa Parte_1
Croce n. 555, oltre alle pertinenze della stessa, verso il corrispettivo di € 30.000,00
(trentamila) che verrà corrisposto dalla signora al signor il giorno Pt_1 Pt_2
dell'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore designato, immobile così partitamente censito: all'Ufficio Tavolare di Trieste:
Comune Censuario di Santa Croce PT 4749 corpo tavolare 1°, con 214/1000 p.i. c.t. 1° della
PT 4608, unità condominiale costituita da alloggio sito al piano rialzato e cantina al piano seminterrato e due corti al piano terra, della casa al n. civico 555 di Santa Croce, costruita sulla p.c.n. 190/34 in PT 4608 marcato “2” in verde, piano sub GN 313/2024.
Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste:
Sezione urbana P, Foglio 7, particella 190/34, sub 2, zona cens. 3, categoria A/3, classe 4, vani
4, superficie 69 mq, rendita catastale € 320,20, casa sita al n. 555 di località Santa Croce, in comunione legale;
Sezione urbana P, Foglio 7, particella 190/34, sub 5, zona cens. 3, categoria C/2, classe 3, 11 mq – 15 mq, rendita 17,04, per la quota di 113/1000 in comunione;
pagina 2 di 8 Sezione urbana P, Foglio 7, particella 190/34, sub 6, zona cens. 3, categoria C/2, classe 2, 11 mq – 15 mq, rendita 14,20, per la quota di 113/1000 in comunione;
Sezione urbana P, Foglio 7, particella 190/34, sub 7, zona cens. 3, categoria C/2, classe 2, 11 mq – 15 mq, rendita 14,20, per la quota di 113/1000 in comunione;
Sezione urbana P, Foglio 7, particella 190/34, sub 8, zona cens. 3, categoria C/2, classe 2, 11 mq – 15 mq, rendita 14,20, per la quota di 113/1000 in comunione;
Ufficio Catasto Terreni del Comune di Trieste,
Foglio 7, particella 190/87, sup 60 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/83, sup 63 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/84, sup 46 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/81, sup 63 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/77, sup 215 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/78, sup 64 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/89, sup 44 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/79, sup 65 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/86, sup 70 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/82, sup 63 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
Foglio 7, particella 190/80, sup 62 mq, , per la quota di 113/1000 in Controparte_1
comunione legale dei beni;
pagina 3 di 8 Non vi è necessità di attestazione sulla destinazione urbanistica trattandosi di aree scoperte di pertinenza di superficie inferiore ai 5.000 mq.
Garanzie, modalità, effetti e regime fiscale
Il signor autorizza la signora ad intavolare il testé descritto immobile a suo Pt_2 Pt_1
nome, offre le più ampie garanzie di legge per il caso di evizione, spoglio, danni, vizi e molestie, assicura la piena proprietà di quanto trasferito che dichiara libero da ipoteche, privilegi – anche fiscali – azioni pregiudizievoli in corso – o comunque temute – nonché da imposte e tasse arretrate sia dirette che indirette, insolute o non liquidate alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Il trasferimento avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto (ben conosciuto dalla signora , quale comproprietaria dell'immobile), compresa ogni accessione, Pt_1
uso e pertinenza, azione e ragione, servitù attive a passive – tavolarmente iscritte - fissi ed infissi.
Le parti prendono atto che il presente trasferimento immobiliare gode della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, IN.V.IM. ex art. 19 l. 74/1987, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di divorzio a seguito e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.99.
Dichiarazioni Urbanistiche: in adempimento al disposto dell'art. 40, II comma, della Legge 28 febbraio 1985 numero 47, e successive modifiche ed integrazioni, e del Testo Unico sull'edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380, la parte cedente, consapevole delle sanzioni disposte dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
N. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché informata di quanto enunciato all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 1967, dichiara che:
- la costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è stata eseguita in forza della licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Trieste in data 23.05.1959 prot. gen 13051, prot corr
240/1-59;
- detto edificio è munito della licenza di abitabilità e utilizzazione con provvedimento del
Comune di Trieste di data 29.09.1969, prot. gen 36672/62 prot. corr. 2900/18137;
pagina 4 di 8 - a chiusura della pratica prot. corr. 93-4473/11/92/1460 del 04/02/1993 è stata depositata la segnalazione Certificata di agibilità n. 7946/24 prot .122319 dd. 23.05.24 per l'ente C/2, part
190/34 sub 8;
- parte cedente, inoltre, conferma che all'immobile medesimo ed alle parti condominiali, per quanto a sua conoscenza, non sono state eseguite opere abusive e comunque opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o di autorizzazioni in genere, per cui non sussistono provvedimenti sanzionatori a suo carico ex art. 41 della legge n. 47/85 e succ. mod.; per cui la signora prende atto delle su estese dichiarazioni a tutti i possibili effetti. Pt_1
Dichiarazioni ex D.M. 37/2008 – Ai sensi del D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 la parte cedente dichiara che l'impianto elettrico è conforme alla normativa sulla sicurezza vigente all'epoca della sua realizzazione e che l'impianto del riscaldamento è autonomo.
Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la parte avente causa dispensa la parte dante causa da:
- prestare garanzia in ordine alla conformità di ciascuno degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, avendo preso atto dello stato dì fatto degli stessi;
- consegnare alla parte avente causa la documentazione amministrativa e tecnica ed i libretti di manutenzione ed uso degli impianti.
Altresì la parte cedente che trasferisce la proprietà dichiara ai sensi dell'art. 29 della Legge n.
52 del 27.02.1985, così come novellata dall'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che, allo stato, la situazione in natura corrisponde alle planimetrie, prot. TS 0052856 dd. 31.07.2018 e TS 0000531 dd. 08.01.2019, depositate presso l'Ufficio del Territorio di Trieste (doc. 11-12-13) ed ai dati catastali, come da documentazione e visure allegate ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
PROVENIENZA:
pagina 5 di 8 La parte cedente dichiara che l'immobile è stato oggetto di contratto di compravendita in data
14.12.1992 rogito dal Notaio di Trieste repertorio n. 64675 (doc. 8); Persona_2
entrambi i coniugi dichiarano di essere cittadini italiani;
la parte venditrice rinuncia comunque ad ogni diritto di ipoteca legale che le deriva dal presente atto;
la parte cedente con riferimento all'art. 3 comma 13 ter della Legge 26 giugno 1990 n. 165, dichiara che il reddito dell'immobile in oggetto non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi in quanto l'immobile posseduto pro quota era, come tuttora, oggetto di assegnazione alla signora , giusta separazione omologata dal Tribunale Parte_1
di Trieste in data 05.06.2012.
Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 e successive modificazioni ed integrazioni la parte dante causa dichiara di produrre l'Attestato di Prestazione Energetica (doc. 13) ai sensi dell'art.6, comma 3 del richiamato decreto legislativo, rilasciato in data 20.09.2018 dal geom. iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste al Controparte_2
numero 1033 e che in originale congiuntamente alla ricevuta di deposito presso il Catasto
Energetico della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - depositata in data 20.09.2018 presso il Catasto Energetico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con codice 24140-
2018-TS-APE-DEF protocollo Insiel TS1-REGAPE-2018-00023259 - si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale con la precisazione che, a decorrere dalla data del suo rilascio, non si sono verificate cause di scadenza;
la parte avente causa pertanto dà espressamente atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Il signor autorizza la signora a trasferire a proprio favore la proprietà Pt_2 Pt_1
degli immobili sopra descritti. Le spese relative alle volture tavolari e catastali saranno a carico della signora . Pt_1
Spese legali integralmente compensate con rinuncia fin d'ora dei rispettivi legali alla solidarietà che agli stessi compete ex art. 13, co 2, L. 31.12.2012 n. 247.
pagina 6 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16/09/2024 la signora e il signor hanno Pt_1 Pt_2
chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate sopra riportate.
A tal riguardo hanno esposto e documentato:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 3/1/1981, atto trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Trieste al n. 1, p. 1, anno 1981;
- dalla loro unione è nata il [...], ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
autonoma.
2. Il Tribunale di Trieste ha omologato la separazione personale con provvedimento di data
05/06/2012 e da allora non c'è stata alcuna riconciliazione.
3. I Ricorrenti, all'udienza di comparizione personale del 18/12/2024, hanno confermato le condizioni riportate nell'atto introduttivo e, dinanzi al Giudice delegato, la signora ha Pt_1 consegnato al signor l'assegno circolare di euro 30.000,00 (trentamila), come prezzo Pt_2 della cessione della quota di proprietà dell'immobile sito in Loc. Santa Croce n. 555 (Trieste).
Il Giudice delegato ha perciò rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti dai Ricorrenti in ordine alla definitiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali;
considerato che
è decorso il termine previsto dall'art 3 L.898/1970 dalla pronuncia di separazione (decreto di omologa del 5 giugno 2012) senza che vi sia stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, pronuncia in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trieste il 3/1/1981 (atto trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Trieste al n. 1, p. 1, anno 1981) tra
[...]
e alle condizioni di cui in premessa e da ritenersi qui Pt_1 Parte_2
integralmente trascritte;
- spese compensate:
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 7 di 8 Così deciso in Trieste, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 8 di 8