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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/11/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1665 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato/a a TRIESTE (TS) in data 02/08/1973 C.F. CP_1
C.F._1
2. nata/o a CERVIA (RA) in data 26/06/1971 Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente/entrambi dall'avv. BARATELLA JONATHAN e dall'avv. BARATELLA JONATHAN;
matrimonio celebrato in CESENA il 20/07/1997 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1 i coniugi vivranno separati e il SI. si trasferirà presso Parte_1
l'immobile sito in Cesena (FC), Via Ambrosoli 301 mentre la SI.ra CP_1
unitamente alle figlie continuerà ad abitare nella casa coniugale ubicata in
[...]
Cesena (FC), Via Campania 147 sostenendone integralmente tutte le spese relative all'ordinaria conduzione dell'immobile. La SI.ra è titolare CP_1 dell'immobile sito in Cesena (FC), Via Ambrosoli 301 ed il SI. Parte_1
è titolare dell'immobile sito in Cesena (FC), Via Campania 147.
2 La SI.ra consentirà al SI. di abitare presso CP_1 Parte_1
l'abitazione di sua proprietà sita in Cesena, Via Ambrosoli n.301 sino al momento della cessazione del suo vincolo di assegnazione dell'abitazione ubicata in Cesena, via Campania 147; in questo frangente la SI.ra si impegnerà a non CP_1 locare l'immobile di sua proprietà, a non venderlo, a non darlo in comodato e/o a disposizione a di terzi sotto qualsivoglia for-mula il tutto salvo diverso comune accordo tra i coniugi. La SI.ra dichiara di sostenere integralmente le CP_1 spese attinenti le rate del mutuo sino alla sua estinzione (allegato 6). Il SI.
[...] dichiara di sostenere integralmente le spese derivanti dall'ordinaria Pt_1 conduzione dell'immobile di proprietà della SI.ra . CP_1
3 I predetti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di loro proprietà ed alla definizione dei rispettivi debiti e crediti e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo o ragione.
4 I figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione ove rimarrà la madre.
5 Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie a week end alternati e durante la settimana previa accordo con le medesime che avendo una ragionevole età potranno in relazione ai propri impegni scolastici/universitari accordarsi in via autonoma con il padre.
rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 6 Il SI. verserà a titolo di contributo alimentare per le figlie la Parte_1 somma onnicomprensiva di euro 400,00 (quattrocento,00//), euro 200,00 per ciascuna figlia da versarsi nel c/c intestato alla madre entro il giorno 27 di ogni mese.
7 I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie concernenti i minori (spese scolastiche, educative e sportive di carattere straordinario, spese mediche non mutuabili ecc.) attenendosi a quanto statuito dal “protocollo” del Tribunale di Forlì, documento che le parti dichiarano di conoscere e di avere in copia.
8 I genitori potranno trascorrere con i figli durante il periodo estivo dieci giorni consecutivi da concordarsi fra loro entro il mese di maggio di ogni anno.
9 (maggiorenne) inizierà a frequentare un percorso universitario, Persona_1 ancora da decidere a far data da Settembre 2024; frequenterà a Persona_2
Settembre la seconda classe del Liceo Linguistico Ilaria Alpi a Cesena.
10 I genitori si impegnano a collaborare fattivamente nel preminente interesse delle figlie avendo quale precipuo scopo l'educazione ed il benessere psico-fisico delle medesime.
11 Essendo i coniugi entrambi autosufficienti economicamente ed impegnati lavorativamente con contratto a tempo indeterminato non sarà previsto alcun contributo al mantenimento reciproco (All.7-8); si allegano i rispettivi contratti della SI.ra e busta paga del SI. dai quali si evincono, tra le altre CP_1 Pt_1 informazioni, anche gli importi delle retribuzioni mensili.
12 I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti di espatrio della figlia minore con possibilità per entrambi di condurla all'estero;
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto n. 126, parte 2 serie A - anno 1997).
Forlì, 08/11/2024 Il Presidente – est.
Massimo Di Patria 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato/a a TRIESTE (TS) in data 02/08/1973 C.F. CP_1
C.F._1
2. nata/o a CERVIA (RA) in data 26/06/1971 Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente/entrambi dall'avv. BARATELLA JONATHAN e dall'avv. BARATELLA JONATHAN;
matrimonio celebrato in CESENA il 20/07/1997 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1 i coniugi vivranno separati e il SI. si trasferirà presso Parte_1
l'immobile sito in Cesena (FC), Via Ambrosoli 301 mentre la SI.ra CP_1
unitamente alle figlie continuerà ad abitare nella casa coniugale ubicata in
[...]
Cesena (FC), Via Campania 147 sostenendone integralmente tutte le spese relative all'ordinaria conduzione dell'immobile. La SI.ra è titolare CP_1 dell'immobile sito in Cesena (FC), Via Ambrosoli 301 ed il SI. Parte_1
è titolare dell'immobile sito in Cesena (FC), Via Campania 147.
2 La SI.ra consentirà al SI. di abitare presso CP_1 Parte_1
l'abitazione di sua proprietà sita in Cesena, Via Ambrosoli n.301 sino al momento della cessazione del suo vincolo di assegnazione dell'abitazione ubicata in Cesena, via Campania 147; in questo frangente la SI.ra si impegnerà a non CP_1 locare l'immobile di sua proprietà, a non venderlo, a non darlo in comodato e/o a disposizione a di terzi sotto qualsivoglia for-mula il tutto salvo diverso comune accordo tra i coniugi. La SI.ra dichiara di sostenere integralmente le CP_1 spese attinenti le rate del mutuo sino alla sua estinzione (allegato 6). Il SI.
[...] dichiara di sostenere integralmente le spese derivanti dall'ordinaria Pt_1 conduzione dell'immobile di proprietà della SI.ra . CP_1
3 I predetti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di loro proprietà ed alla definizione dei rispettivi debiti e crediti e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo o ragione.
4 I figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione ove rimarrà la madre.
5 Il padre potrà vedere e tenere con se le figlie a week end alternati e durante la settimana previa accordo con le medesime che avendo una ragionevole età potranno in relazione ai propri impegni scolastici/universitari accordarsi in via autonoma con il padre.
rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 6 Il SI. verserà a titolo di contributo alimentare per le figlie la Parte_1 somma onnicomprensiva di euro 400,00 (quattrocento,00//), euro 200,00 per ciascuna figlia da versarsi nel c/c intestato alla madre entro il giorno 27 di ogni mese.
7 I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie concernenti i minori (spese scolastiche, educative e sportive di carattere straordinario, spese mediche non mutuabili ecc.) attenendosi a quanto statuito dal “protocollo” del Tribunale di Forlì, documento che le parti dichiarano di conoscere e di avere in copia.
8 I genitori potranno trascorrere con i figli durante il periodo estivo dieci giorni consecutivi da concordarsi fra loro entro il mese di maggio di ogni anno.
9 (maggiorenne) inizierà a frequentare un percorso universitario, Persona_1 ancora da decidere a far data da Settembre 2024; frequenterà a Persona_2
Settembre la seconda classe del Liceo Linguistico Ilaria Alpi a Cesena.
10 I genitori si impegnano a collaborare fattivamente nel preminente interesse delle figlie avendo quale precipuo scopo l'educazione ed il benessere psico-fisico delle medesime.
11 Essendo i coniugi entrambi autosufficienti economicamente ed impegnati lavorativamente con contratto a tempo indeterminato non sarà previsto alcun contributo al mantenimento reciproco (All.7-8); si allegano i rispettivi contratti della SI.ra e busta paga del SI. dai quali si evincono, tra le altre CP_1 Pt_1 informazioni, anche gli importi delle retribuzioni mensili.
12 I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti di espatrio della figlia minore con possibilità per entrambi di condurla all'estero;
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto n. 126, parte 2 serie A - anno 1997).
Forlì, 08/11/2024 Il Presidente – est.
Massimo Di Patria 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono
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