Articolo 2116 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2115Articolo 2117
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9 ottobre 2010
Art. 2116. Clausola di salvaguardia in materia di competenze 1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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