Art. 2116. Clausola di salvaguardia in materia di competenze 1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
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9 ottobre 2010
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- 1. Trib. Roma, sentenza 15/04/2021, n. 3538Provvedimento: R.G. 39718/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 39718/2019 promossa da: , elettivamente domiciliata in Roma, via F.P. De Parte_1 Calboli 5, presso lo studio dell'avv. Roberta Calabrò che lo rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico RICORRENTE CONTRO Controparte_1 elettivamente domiciliato in [...] Roma, via Oslavia 39 B, presso lo studio dell'avv. Diego Sollecchia che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva …Leggi di più...
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