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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2284/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 2284/2024 promosso con ricorso depositato in data 10/12/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. (c.f. Parte_3
e dell'avv. FOP ADELE (c.f. C.F._3
, elettivamente domiciliati presso il C.F._4
difensore avv. Parte_3
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Persona_1
di anni 7, nata a [...] il [...], C.F.
, e di anni 5, nato a [...] C.F._5 Persona_2
(BL) il 07.03.2019, C.F. ; C.F._6
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
4.06.2016 in Comune di Calalzo di Cadore (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Calalzo di Cadore (BL) alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre dove tuttora vivono, conservando la loro residenza anagrafica nel domicilio coniugale in Calalzo di Cadore (BL) alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 47;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. Pt_2
potrà far visita ai figli quando vorrà, previo accordo telefonico,
presso la casa della sig.ra e potrà tenerli con sé, ivi Pt_1
compreso il pernottamento, a ine settimana alterni dalle ore 18.00
del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica. Nel caso di impegni lavorativi dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico. Eventuali gite fuori dal Comune con i minori dovranno essere comunicate all'altro genitore, in modo che entrambi siano
3 sempre informati su luogo in cui si trovano i figli;
4) i compleanni dei minori, i giorni di Natale e le feste pasquali verranno trascorsi un anno con la madre e un anno con il padre in modo alternato;
5) le vacanze estive dei minori saranno decise e concordate dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ognuno dovrà trascorrere
15 giorni di cui almeno 7 consecutivi con i medesimi, tenuto conto della loro volontà. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli minori ulteriori vacanze durante l'anno, per una settimana o più,
compatibilmente con gli impegni scolastici, previo accordo tra i genitori e con esclusivo riguardo all'interesse dei figli;
6) il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente;
7) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli minori e i nonni materni e paterni;
8) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
9) pone a carico del padre sig. , a titolo di mantenimento Pt_2
ordinario dei figli (a titolo esemplificativo abbigliamento, utenze,
alimenti) un assegno mensile da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese dell'importo di € 485,00 con rivalutazione annuale in base alle variazioni ISTAT;
10) la sig.ra si impegna a rimborsare al sig. il 50% Pt_1 Pt_2
dell'assegno familiare relativo ai figli e da lei Per_1 Per_2
4 ricevuto per conto di entrambi i genitori;
tale somma potrà essere compensata con il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal sig. . Attualmente l'importo dell'assegno unico è pari a Pt_2
467,00 euro;
qualsiasi variazione in diminuzione dovrà essere compensata tra i coniugi tenendo fisso il contributo mensile di almeno 250,00 euro da parte del sig. . Pt_2
Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato Pt_2
contributo al mantenimento dei figli fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i Pt_2
figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonomia indipendenza economica e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del sig. stesso. Pt_2
11) il padre sig. si impegna a provvedere, altresì, al Pt_2
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli sino alla concorrenza del 50% (a titolo esemplificativo spese mediche, scolastiche e per attività sportive e ricreative), precisando che le ridette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate da madre e padre;
12) entrambi i coniugi saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi
5 reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
13) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e anche i crediti IRPEF maturati annualmente da ciascun coniuge, derivanti nello specifico dalla ristrutturazione della casa coniugale, potranno essere trattenuti dalla parte ricevente.
14) Le spese del giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 19/12/2024
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 2284/2024 promosso con ricorso depositato in data 10/12/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. (c.f. Parte_3
e dell'avv. FOP ADELE (c.f. C.F._3
, elettivamente domiciliati presso il C.F._4
difensore avv. Parte_3
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Persona_1
di anni 7, nata a [...] il [...], C.F.
, e di anni 5, nato a [...] C.F._5 Persona_2
(BL) il 07.03.2019, C.F. ; C.F._6
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
4.06.2016 in Comune di Calalzo di Cadore (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Calalzo di Cadore (BL) alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre dove tuttora vivono, conservando la loro residenza anagrafica nel domicilio coniugale in Calalzo di Cadore (BL) alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 47;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. Pt_2
potrà far visita ai figli quando vorrà, previo accordo telefonico,
presso la casa della sig.ra e potrà tenerli con sé, ivi Pt_1
compreso il pernottamento, a ine settimana alterni dalle ore 18.00
del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica. Nel caso di impegni lavorativi dei genitori, i giorni di visita potranno essere spostati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico. Eventuali gite fuori dal Comune con i minori dovranno essere comunicate all'altro genitore, in modo che entrambi siano
3 sempre informati su luogo in cui si trovano i figli;
4) i compleanni dei minori, i giorni di Natale e le feste pasquali verranno trascorsi un anno con la madre e un anno con il padre in modo alternato;
5) le vacanze estive dei minori saranno decise e concordate dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno e ognuno dovrà trascorrere
15 giorni di cui almeno 7 consecutivi con i medesimi, tenuto conto della loro volontà. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli minori ulteriori vacanze durante l'anno, per una settimana o più,
compatibilmente con gli impegni scolastici, previo accordo tra i genitori e con esclusivo riguardo all'interesse dei figli;
6) il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente;
7) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli minori e i nonni materni e paterni;
8) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
9) pone a carico del padre sig. , a titolo di mantenimento Pt_2
ordinario dei figli (a titolo esemplificativo abbigliamento, utenze,
alimenti) un assegno mensile da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese dell'importo di € 485,00 con rivalutazione annuale in base alle variazioni ISTAT;
10) la sig.ra si impegna a rimborsare al sig. il 50% Pt_1 Pt_2
dell'assegno familiare relativo ai figli e da lei Per_1 Per_2
4 ricevuto per conto di entrambi i genitori;
tale somma potrà essere compensata con il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal sig. . Attualmente l'importo dell'assegno unico è pari a Pt_2
467,00 euro;
qualsiasi variazione in diminuzione dovrà essere compensata tra i coniugi tenendo fisso il contributo mensile di almeno 250,00 euro da parte del sig. . Pt_2
Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato Pt_2
contributo al mantenimento dei figli fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i Pt_2
figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonomia indipendenza economica e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del sig. stesso. Pt_2
11) il padre sig. si impegna a provvedere, altresì, al Pt_2
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli sino alla concorrenza del 50% (a titolo esemplificativo spese mediche, scolastiche e per attività sportive e ricreative), precisando che le ridette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate da madre e padre;
12) entrambi i coniugi saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi
5 reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
13) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e anche i crediti IRPEF maturati annualmente da ciascun coniuge, derivanti nello specifico dalla ristrutturazione della casa coniugale, potranno essere trattenuti dalla parte ricevente.
14) Le spese del giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 19/12/2024
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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