Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2020
Sentenza 11 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/06/2021, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2021
N. 00796/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2010, proposto da
Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini, Oliver Cristante, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale di demolizione prot. gen. 2010/63514 del 8.2.2010, avente ad oggetto le opere di “rimarginamento lungo la sponda sinistra del fiume Brenta, mediante installazione di un palanconato metallico lungo ml 148 circa” e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa presupposti, conseguenti o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto di essere proprietaria di un’area insistente nel territorio del Comune di Venezia che fronteggia, su un lato, il fiume Naviglio Brenta: ha, inoltre, dedotto che a causa degli effetti erosivi dell’acqua sulle sponde del fiume si era trovata costretta ad effettuare un intervento di marginamento, di carattere temporaneo, per ripristinare i corretti confini catastali dell’area.
Il Comune di Venezia ordinava dunque la demolizione delle opere realizzate: avverso tale provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo si lamenta che le palancole installate non sarebbero qualificabili come opere suscettibili di creare aggravio urbanistico, in quanto tali richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire;
2) si lamenta inoltre che la rimozione delle opere in oggetto implicherebbe il cedimento e l’erosione dell’estremità meridionale del fondo della ricorrente, e dunque l’alterazione dei luoghi che si intenderebbe tutelare; ciò evidenzierebbe la carenza dell’istruttoria effettuata dall’Amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, eccependo la carenza di interesse all’impugnazione in quanto l’ordine di demolizione sarebbe stato preceduto sia dal diniego dell’istanza di compatibilità paesaggistica sia dal diniego di permesso di costruire in sanatoria, entrambi non impugnati, e chiedendone il rigetto nel merito.
All’udienza in data 27.05.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il gravame in disamina ha ad oggetto un intervento consistente nell’installazione di un palancolato in metallo di lunghezza pari a mt 149,00 lungo la sponda del fiume Brenta: l’apposizione della struttura ha avuto luogo in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di ogni titolo legittimante.
In relazione a tale intervento il ricorrente ha presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e di rilascio di titolo edilizio in sanatoria, entrambe rigettate dal Comune di Venezia ( cfr . docc. 4 e 6 della produzione di parte resistente).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato (ciò che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Venezia).
Con i motivi di impugnazione articolati in ricorso, esaminabili congiuntamente, la società Rossi Renzo Costruzioni srl lamenta che l’intervento realizzato avrebbe natura precaria e non implicherebbe alcun aggravio del carico urbanistico e che, comunque, esso sarebbe stato imposto dalla necessità di preservare il fondo del ricorrente dall’erosione, fenomeno che tornerebbe a prodursi nel caso di rimozione delle palancole.
Giova rimarcare che, secondo quanto evidenziato in precedenza, la società ricorrente ha realizzato nell’anno 2006 ( cfr . doc. 6 della produzione di parte ricorrente), in zona vincolata e in assenza di ogni titolo, un intervento di significativo impatto sul territorio e di carattere stabile, consistente nell’apposizione lungo la sponda del fiume Brenta di una struttura in metallo per una lunghezza totale di 149,30 ml, destinata al rinforzo di tale sponda: l’esame della documentazione, anche fotografica, in atti, rivela trattarsi di opere che hanno certamente implicato una perdurante trasformazione del territorio, tale da richiedere il previo rilascio di titolo edilizio, oltre che di autorizzazione paesaggistica. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, si tratta infatti di opere prive di connotati di precarietà, e destinata a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo (è, del resto, un fatto che le palancole insistono in loco dall’anno 2006). Deve anche rimarcarsi che l’area ove tali opere insistono è comunque stata assoggettata a vincolo paesaggistico con D.M. del 18/12/1964, con conseguente necessità di acquisire la relativa autorizzazione ai fini della realizzazione di qualsiasi intervento edilizio di trasformazione del territorio: nel caso di specie, come in precedenza osservato, l’intervento è stato realizzato in assenza di ogni titolo legittimante ed è stata respinta anche la successiva istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica: la struttura metallica apposta è stata, infatti, ritenuta “ altamente degradante per il contesto oggetto di tutela del fiume naviglio Brenta ” ( cfr . doc. 4 produzione del Comune di Venezia).
Resta solo ancora da osservare, quanto al paventato pericolo di alterazione della fisionomia dei luoghi come conseguenza della rimozione delle palancole, che la preservazione del fondo è obiettivo perseguibile, a seguito della demolizione dell’intervento abusivo attualmente in essere, attraverso l’installazione di un diverso manufatto debitamente autorizzato sul piano edilizio e compatibile con il contesto ambientale di riferimento (tanto il diniego di sanatoria edilizia quanto quello di sanatoria paesaggistica fanno espressamente salva, del resto, la possibilità di presentare un diverso progetto per l’arginamento: cfr . docc. 4 e 6 del Comune).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO