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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5124/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5124/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. INDOVINO FLORIANA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA CEFALU' , 18 LENTINI;
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. NIGROLI FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di veder accertata la proprietà esclusiva in capo alla de Controparte_2
cuius zia dell'attore, delle somme accreditate sul conto di deposito a risparmio Persona_1
n.000103223252, aperto in data 26.05.2014 presso la Banca Unicredit e, conseguentemente, veder pronunciata la condanna del convenuto alla restituzione delle somme cadute in successione di cui avrebbe illegittimamente disposto, con attribuzione in favore dell'attore della quota di eredità di sua spettanza.
In particolare, a fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che in data 18.06.2021 decedeva la propria zia lasciando quali eredi legittimi esso istante Persona_1
e l'altro nipote, , odierno convenuto, succeduti alla zia in rappresentazione delle Controparte_2
rispettive madri premorte, e , sorelle della de cuius; Controparte_3 CP_4
- che era titolare in vita di un conto di deposito a risparmio n.000103223252, cointestato Persona_1
con il nipote , senza che in realtà questi avesse mai contribuito alla relativa provvista Controparte_2
stante che nel conto veniva accreditata esclusivamente la pensione della zia;
- che conduceva una vita di stenti, sostenendo spese molto contenute;
Persona_1
- che nondimeno, all'apertura della successione della zia i risparmi della stessa risultavano praticamente azzerati;
- che da un esame degli estratti conto risultava che avesse prelevato i risparmi in denaro Controparte_2
della zia prima della sua morte, tra il 2014 e il 2021, prelievi che non risultavano giustificati e dovevano quindi ritenersi indebiti, con conseguente obbligo di restituzione in favore dell'attore della somma indebitamente prelevata dal patrimonio della de cuius pari a Euro 72.219,21;
- che, intendendo ottenere la quota di propria spettanza del patrimonio ereditario, l'attore aveva promosso il procedimento di mediazione che aveva avuto esito negativo.
Su tali premesse, ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la domanda proposta e, per l'effetto: In via principale: accertare che le entrate sul libretto
pagina 2 di 5 di deposito a risparmio derivavano esclusivamente dalla pensione di Conti Maria e, conseguentemente dare atto che il sig. si è appropriato illegittimamente di somme derivanti dalla pensione Controparte_2 di Conti Maria. In subordine: accertare che l'asse ereditario deve essere ripartito in parti uguali fra i cugini e e, conseguentemente, condannare quest'ultimo a restituire Parte_1 Controparte_2 al coerede, la somma di euro 36.109,60, oltre interessi legali”.
Con comparsa di risposta depositata in data 30.03.2023, si è costituito in giudizio il Controparte_2
quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, negando di aver attinto alle somme depositate sul libretto per far fronte a proprie esigenze personali sostenendo, invece, di avere utilizzato le somme prelevate per l'assistenza e la cura della zia. Il convenuto, inoltre, precisato che al momento dell'apertura della successione le somme presenti sul libretto cointestato erano pari a euro 1.492,31, non si è opposto alla domanda di divisione di detta somma.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa istruita con produzioni documentali, all'udienza del 12.03.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda restitutoria avanzata dall'attore non risulta meritevole di accoglimento, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
La questione che il Tribunale è chiamato a risolvere per decidere la presente controversia verte sul diritto asseritamente spettante all'attore alla restituzione di metà Parte_1
delle somme incamerate (Euro 72.219,21) dal convenuto mediante prelievi Controparte_2 periodicamente effettuati da quest'ultimo dal conto di deposito a risparmio - cointestato con la de cuius zia delle parti in causa, deceduta in data 18.06.2021 - nel periodo compreso tra il 2014 e Persona_1
l'1.06.2021.
La domanda di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c. formulata dall'attore non risulta esperibile nella fattispecie in esame.
Al riguardo occorre premettere che l'azione di petizione ereditaria è un'azione spettante all'erede e volta a conseguire il rilascio, in tutto o in parte, dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possieda senza titolo alcuno o a titolo di erede.
Detta azione si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione l'attore che agisce con l'azione di petizione ereditaria ha l'onere di provare la propria qualità di erede - in quanto sia contestata pagina 3 di 5 dal convenuto – nonché di provare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Infatti, presupposto dell'azione è l'impossessamento dei beni ereditari da parte dei terzi o dell'erede sicché essa può avere ad oggetto soltanto beni riconducibili all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'azione di petizione ereditaria, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che al tempo dell'apertura della successione erano compresi nell'asse ereditario e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari (Cass. Civ. 04/04/2024, n.8942; Cass. Civ. 9/04/2018 n. 8611;
Cass. Civ. 09/02/2011 n. 3181; Cass. Civ.16/01/2009, n. 1074; Cass. Civ. 2/08/2001, n. 10557).
Orbene, nel caso in esame le ragioni poste a fondamento dell'azione esercitata dall'attore non coincidono con quelle previste dalla fattispecie di cui all'art. 533 c.c. L'odierno attore, infatti, ha agito nei confronti di sull'errato presupposto che questi si sia impossessato di parte dei beni Controparte_5
facenti parte della massa ereditaria che, come noto, si cristallizza al momento dell'apertura della successione, e quindi alla data del decesso del de cuius, nel caso di specie coincidente con la data del
18.06.2021.
Ebbene, essendo stato documentato dagli estratti conto allegati nella perizia di parte attrice che all'atto dell'apertura della successione di il conto di deposito a risparmio n. 000103223252 Persona_1
presentava un saldo quasi pari a zero, va senza dubbio affermata, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'inammissibilità dell'azione ex art. 533 c.c. intentata in quanto le somme fuoriuscite dal patrimonio della de cuius prima del decesso, ossia nel periodo compreso tra il
2014 ed il 01.06.2021, non costituiscono beni ereditari.
L'attore ha proposto altresì azione di divisione ereditaria avendo chiesto in via subordinata all'intestato
Tribunale di accertare che l'asse ereditario deve essere ripartito in parti uguali con il cugino
[...]
. CP_2
Parte convenuta non si è opposta alla divisione riconoscendo l'appartenenza all'asse ereditario della somma di euro 1.492,31.
Dovendo, quindi, procedersi alle operazioni divisionali secondo le regole della successione legittima
(art. 570 c.c.), consegue che l'importo di Euro 1.492,31 va suddiviso al 50% tra le parti in causa - titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad ½, essendo succeduti alla de cuius in rappresentazione pagina 4 di 5 delle rispettive madri premorte, e sorelle della de cuius - con Controparte_3 CP_4
conseguente condanna del convenuto a restituire al coerede l'importo complessivo di Euro 746,15.
Sull'importo così liquidato spettano, inoltre, gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, tenuto conto che parte convenuta non si è mai opposta alla divisione e restituzione della quota parte delle somme relitte.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda, nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite.
PQM
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5124/2022 R.G., ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di petizione ereditaria avanzata da parte attrice;
2) scioglie la comunione ereditaria tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
condanna alla restituzione in favore di di Euro 746,15, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
3) condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, Parte_1 Controparte_2
liquidate in Euro 6713,00 per compensi professionali (fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi;
fase istruttoria ai valori minimi), oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 6 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5124/2022 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. INDOVINO FLORIANA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA CEFALU' , 18 LENTINI;
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. NIGROLI FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di veder accertata la proprietà esclusiva in capo alla de Controparte_2
cuius zia dell'attore, delle somme accreditate sul conto di deposito a risparmio Persona_1
n.000103223252, aperto in data 26.05.2014 presso la Banca Unicredit e, conseguentemente, veder pronunciata la condanna del convenuto alla restituzione delle somme cadute in successione di cui avrebbe illegittimamente disposto, con attribuzione in favore dell'attore della quota di eredità di sua spettanza.
In particolare, a fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che in data 18.06.2021 decedeva la propria zia lasciando quali eredi legittimi esso istante Persona_1
e l'altro nipote, , odierno convenuto, succeduti alla zia in rappresentazione delle Controparte_2
rispettive madri premorte, e , sorelle della de cuius; Controparte_3 CP_4
- che era titolare in vita di un conto di deposito a risparmio n.000103223252, cointestato Persona_1
con il nipote , senza che in realtà questi avesse mai contribuito alla relativa provvista Controparte_2
stante che nel conto veniva accreditata esclusivamente la pensione della zia;
- che conduceva una vita di stenti, sostenendo spese molto contenute;
Persona_1
- che nondimeno, all'apertura della successione della zia i risparmi della stessa risultavano praticamente azzerati;
- che da un esame degli estratti conto risultava che avesse prelevato i risparmi in denaro Controparte_2
della zia prima della sua morte, tra il 2014 e il 2021, prelievi che non risultavano giustificati e dovevano quindi ritenersi indebiti, con conseguente obbligo di restituzione in favore dell'attore della somma indebitamente prelevata dal patrimonio della de cuius pari a Euro 72.219,21;
- che, intendendo ottenere la quota di propria spettanza del patrimonio ereditario, l'attore aveva promosso il procedimento di mediazione che aveva avuto esito negativo.
Su tali premesse, ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere la domanda proposta e, per l'effetto: In via principale: accertare che le entrate sul libretto
pagina 2 di 5 di deposito a risparmio derivavano esclusivamente dalla pensione di Conti Maria e, conseguentemente dare atto che il sig. si è appropriato illegittimamente di somme derivanti dalla pensione Controparte_2 di Conti Maria. In subordine: accertare che l'asse ereditario deve essere ripartito in parti uguali fra i cugini e e, conseguentemente, condannare quest'ultimo a restituire Parte_1 Controparte_2 al coerede, la somma di euro 36.109,60, oltre interessi legali”.
Con comparsa di risposta depositata in data 30.03.2023, si è costituito in giudizio il Controparte_2
quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, negando di aver attinto alle somme depositate sul libretto per far fronte a proprie esigenze personali sostenendo, invece, di avere utilizzato le somme prelevate per l'assistenza e la cura della zia. Il convenuto, inoltre, precisato che al momento dell'apertura della successione le somme presenti sul libretto cointestato erano pari a euro 1.492,31, non si è opposto alla domanda di divisione di detta somma.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa istruita con produzioni documentali, all'udienza del 12.03.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda restitutoria avanzata dall'attore non risulta meritevole di accoglimento, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
La questione che il Tribunale è chiamato a risolvere per decidere la presente controversia verte sul diritto asseritamente spettante all'attore alla restituzione di metà Parte_1
delle somme incamerate (Euro 72.219,21) dal convenuto mediante prelievi Controparte_2 periodicamente effettuati da quest'ultimo dal conto di deposito a risparmio - cointestato con la de cuius zia delle parti in causa, deceduta in data 18.06.2021 - nel periodo compreso tra il 2014 e Persona_1
l'1.06.2021.
La domanda di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c. formulata dall'attore non risulta esperibile nella fattispecie in esame.
Al riguardo occorre premettere che l'azione di petizione ereditaria è un'azione spettante all'erede e volta a conseguire il rilascio, in tutto o in parte, dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possieda senza titolo alcuno o a titolo di erede.
Detta azione si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione l'attore che agisce con l'azione di petizione ereditaria ha l'onere di provare la propria qualità di erede - in quanto sia contestata pagina 3 di 5 dal convenuto – nonché di provare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Infatti, presupposto dell'azione è l'impossessamento dei beni ereditari da parte dei terzi o dell'erede sicché essa può avere ad oggetto soltanto beni riconducibili all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'azione di petizione ereditaria, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che al tempo dell'apertura della successione erano compresi nell'asse ereditario e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari (Cass. Civ. 04/04/2024, n.8942; Cass. Civ. 9/04/2018 n. 8611;
Cass. Civ. 09/02/2011 n. 3181; Cass. Civ.16/01/2009, n. 1074; Cass. Civ. 2/08/2001, n. 10557).
Orbene, nel caso in esame le ragioni poste a fondamento dell'azione esercitata dall'attore non coincidono con quelle previste dalla fattispecie di cui all'art. 533 c.c. L'odierno attore, infatti, ha agito nei confronti di sull'errato presupposto che questi si sia impossessato di parte dei beni Controparte_5
facenti parte della massa ereditaria che, come noto, si cristallizza al momento dell'apertura della successione, e quindi alla data del decesso del de cuius, nel caso di specie coincidente con la data del
18.06.2021.
Ebbene, essendo stato documentato dagli estratti conto allegati nella perizia di parte attrice che all'atto dell'apertura della successione di il conto di deposito a risparmio n. 000103223252 Persona_1
presentava un saldo quasi pari a zero, va senza dubbio affermata, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'inammissibilità dell'azione ex art. 533 c.c. intentata in quanto le somme fuoriuscite dal patrimonio della de cuius prima del decesso, ossia nel periodo compreso tra il
2014 ed il 01.06.2021, non costituiscono beni ereditari.
L'attore ha proposto altresì azione di divisione ereditaria avendo chiesto in via subordinata all'intestato
Tribunale di accertare che l'asse ereditario deve essere ripartito in parti uguali con il cugino
[...]
. CP_2
Parte convenuta non si è opposta alla divisione riconoscendo l'appartenenza all'asse ereditario della somma di euro 1.492,31.
Dovendo, quindi, procedersi alle operazioni divisionali secondo le regole della successione legittima
(art. 570 c.c.), consegue che l'importo di Euro 1.492,31 va suddiviso al 50% tra le parti in causa - titolari ciascuna di una quota ereditaria pari ad ½, essendo succeduti alla de cuius in rappresentazione pagina 4 di 5 delle rispettive madri premorte, e sorelle della de cuius - con Controparte_3 CP_4
conseguente condanna del convenuto a restituire al coerede l'importo complessivo di Euro 746,15.
Sull'importo così liquidato spettano, inoltre, gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, tenuto conto che parte convenuta non si è mai opposta alla divisione e restituzione della quota parte delle somme relitte.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda, nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite.
PQM
Il Tribunale di Siracusa definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5124/2022 R.G., ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di petizione ereditaria avanzata da parte attrice;
2) scioglie la comunione ereditaria tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
condanna alla restituzione in favore di di Euro 746,15, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
3) condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, Parte_1 Controparte_2
liquidate in Euro 6713,00 per compensi professionali (fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi;
fase istruttoria ai valori minimi), oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 6 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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