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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6315 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. to RISPO Parte_1
FELICIANO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te t rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 3.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI-000059692 e n. OI-
000059684 emesse dall' sede di Salerno, in ragione della pretesa CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638/83) per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nella sua qualità di amministratore della S A P ATELLA S.R.L. per un importo pari ad euro 25.000,00 cadauna, di cui era venuto a conoscenza tramite accesso al cassetto postale previdenziale del sito . CP_1
Eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento richiamati nelle opposte ordinanze e la prescrizione dei contributi previdenziali.
Per i suesposti motivi, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per vedere: “1) annullare le ordinanze ingiunzione e per effetto i crediti in esse contenuti per intervenuta CP_ prescrizione;
2) in subordine si chiede che l in ottemperanza alla
NUOVE DISPOSIZIONI di cui al DL. 48/2023 convertito in legge 85 del 2023 ridetermini l'importo della sanzione irrogata. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio con clausola si attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”. CP_ Si costituiva l eccependo l'inammissibilità dell'opposizione. Evidenziava che l' ordinanza ingiunzione O.i. n. 59692 era stata annullata in via di autotutela, mentre per quella recante n. 59684 erano stati rideterminati gli importi secondo il disposto del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, art. 23. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.09.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Giova preliminarmente rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto annullamento in via di autotutela dell' ordinanza ingiunzione n. OI-
000059692, consente la declaratoria di cessata materia del contendere in relazione a tale atto.
Analoghe considerazioni valgono per l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000059684 stante il pagamento satisfattivo della sanzione così come rideterminata dall'Istituto previdenziale.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra le parti tenuto conto, da un lato, del recente intervento normativo (D.L. 4 MAGGIO 2023, n. 448) che ha posto l nelle condizioni di procedere ad una rideterminazione Controparte_2
“proporzionata” delle sanzioni di cui si discorre e, dall'altro, del comportamento processuale del ricorrente che, alla luce della richiamata CP_ ridetermina operata dall' , si è subito adoperato a pagare.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle ordinanze ingiunzione n. OI- 000059692 e n. OI-000059684;
- compensa tra le parti le spese del giudizio
Salerno, 12.09.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino