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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mauro Destro, con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, Via X Luglio n. 17 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
AO LI, con domicilio eletto presso il suo studio in Adria (RO), loc. Bettola n. 2/C e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 512/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, notificata il 16 giugno 2023, del Tribunale Ordinario di Rovigo.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Accogliere, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 512/2023 emessa in data 09.06.2023 dal Tribunale di Rovigo, Giudice Dott.ssa Federica Abiuso, nella causa n. 2803/2019 R.G., accogliere tutte le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado: “Accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2 per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione del garage dell'immobile
[...] sito in Rovigo alla via Urandi n. 9 oggetto del contratto di appalto (o prestazione d'opera) essendo presenti i vizi e/o difetti elencati nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 190/2019 El. Decr. del 07.03.2019, R.G. n. 495/2019 emesso dal Giudice di Pace di Rovigo, Avv. Patrizia Prando, in data 10.05.2019 (in narrativa trascritto e comunque allegato al presente atto ed al cui contenuto ci si riporta) e conseguentemente ridurre il prezzo / corrispettivo d'appalto (o prestazione d'opera) ex art. 1668 c.c. (o 2225 c.c) e condannare altresì, sempre ai sensi dell'art. 1668 c.c. (o ex artt. 2224 e 2226 c.c.), a corrispondere a la somma necessaria per CP_2 Parte_1
l'eliminazione dei predetti vizi e/o difetti che si quantifica in € 8.678,43 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
La difesa di parte appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da parte avversaria”.
Per la parte appellata:
“…ogni avversa domanda, istanza ed eccezione rigettata, disattesa e respinta, Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia:
2 - respingersi in quanto infondato per i motivi esposti l'appello principale proposto da con Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 512/2023 pubblicata il 9.06.20203, nel giudizio R.G. 2803/2019;
- condannarsi l'appellante in via principale a rifondere a le spese e competenze del grado CP_1 con accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Rovigo avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 495/19 R.G. EI, Decr. 190/19 n. 1009/2019 cron. emesso in favore della ditta individuale per CP_1
l'importo di € 3.522,20 oltre interessi e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo della fattura n. 29/18 avente causa dal contratto di appalto inter partes relativo alla esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione di un marciapiede di un'entrata carraio presso l'immobile di proprietà dell'ingiunto, sito in Rovigo via Urandi n. 9.
A sostegno dell'atto oppositivo deduceva la sussistenza di vizi e Parte_1 difetti delle opere eseguite in rel appalto intercorso con la stessa impresa ed avente ad oggetto la ristrutturazione del proprio garage, appalto terminato nel settembre 2018 e per il quale aveva provveduto al saldo del dovuto.
In particolare, detto opponente, lamentava l'imperfetta esecuzione delle lavorazioni asserendo un'inosservanza delle pendenze che avrebbe determinato la presenza di ristagni d'acqua.
In via di riconvenzione, pertanto, chiedeva il risarcimento dell'importo di € 8.678,43 ovvero da determinarsi secondo giustizia, in tal modo chiedendo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello risarcitorio da devolvere ratione valoris al Tribunale di Rovigo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto opposto per resistere ad ogni avverso assunto altresì preliminarmente avversando la richiesta di sospensione del processo concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento della propria pretesa creditoria.
Il giudizio di opposizione, con ordinanza del 10 agosto 2019, veniva quindi successivamente sospeso con rimessione della domanda riconvenzionale dinanzi al giudice superiore dove le parti, riassunto la causa, si costituivano ritualmente ribadendo le rispettive tesi difensive.
3 L'impresa appaltatrice, preliminarmente, in tale sede eccepiva la decadenza dell'attore dalla domanda proposta ex art. 1667 c.c.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove narrative ed espletamento di una CTU.
Con sentenza n. 512/2023 il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“…1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) Pone integralmente a carico dell'attore le spese di CTU, liquidate come in atti;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 CP_2
4.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa come per legge”.
Il Tribunale respingeva la domanda proposta ritenuto decaduto il committente attore dall'azione promossa, comunque valutando nel merito un difetto probatorio circa la sussistenza dei vizi e la loro riferibilità alla impresa appaltatrice.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione il soccombente Parte_1
affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Illogicità ed erroneità della sentenza laddove afferma l'avvenuta accettazione dell'opere e la tardiva denuncia dei vizi e difetti – violazione /falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. o art. 2226 c.c. (primo motivo);
• Illogicità manifesta ed erroneità della sentenza laddove non considera tutti i vizi e difetti riscontrati dal CTU nel proprio elaborato peritale ed in particolare i vizi relativi alle infiltrazioni – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 132 n. 4 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c. (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio , quale CP_1 titolare della omonima impresa individuale, al fine di resistere al proposto gravame, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa, respinta con ordinanza del 27 gennaio 2024 l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, tenutasi mediante trattazione scritta e concessi i termini di legge, all'udienza del 20 marzo 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
4 La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa di dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi Parte_1 giu idonea a giustificare la decisione adottata.
Infondato è il primo motivo di gravame mediante il quale l'appellante si duole della pronuncia di decadenza dall'azione promossa avendo il Giudice di prime cure ritenuto essersi verificata l'accettazione delle opere e la conseguente tardività della denuncia dei vizi lamentati.
Sul punto il Tribunale, con motivazione da integralmente condividere in quanto coerente e logica, ancorché saldamente ancorata a corretti insegnamenti giurisprudenziali, ha preliminarmente attuato un distinguo tra consegna ed accettazione dell'opera nell'ambito del quadro normativo di cui all'art. 1665 c.c., pervenendo a chiarire che la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente mentre l'”accettazione” esige che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione che comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera (conosciuti o conoscibili, purché in questo caso non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c.).
Nella fattispecie, a confutazione della contraria tesi argomentativa proposta dall'appellante, non può non essere attribuita adeguata valorizzazione all'avvenuto pagamento, da parte del committente, della fattura n. 18/2018, così da potersi conseguentemente condividere l'accettazione delle opere sancita dal Tribunale a fondamento dell'accoglimento della proposta eccezione di decadenza.
Detta fattura veniva in effetti emessa dall'impresa appaltatrice proprio in riferimento alla platea del garage (oggetto del precedente appalto, diverso da quello in relazione al quale l'impresa appaltatrice ha agito monitoriamente), che il afferma essere Pt_1 imperfetta.
Trattasi, anche a giudizio della Corte, di un dato documentale di rilevante valenza probatoria attesane, peraltro, la sua valutazione non in senso atomistico, bensì in relazione al complessivo quadro probatorio acquisito.
A rafforzare il suddetto convincimento concorre dunque l'affidamento alla stessa impresa dei lavori oggetto della pretesa monitoria, ulteriori e successivi alla CP_1 latea del garage che si assume viziata ed infatti inerenti alla realizzazione del marciapiede carraio, segno inequivoco di un manifesto gradimento delle opere sino a quel momento realizzate.
5 Appare evidente che ove ritenuta non conforme l'esecuzione di lavorazioni oggetto di un precedente appalto il committente non avrebbe certo provveduto a richiederne ulteriori alla stessa impresa appaltatrice danneggiante.
La rinnovata valutazione del compendio probatorio induce pertanto a condividere l'argomentazione decisoria adottata non potendo altresì conferirsi contraria ed idonea valenza probatoria, come agitato dall'appellante, alla deposizione resa dalla convivente di quest'ultimo, Testimone_1
Il a riguardo assume che quest'ultima ebbe ad avere contezza della denuncia Pt_1
d latea di fondazione che sarebbe stata formulata in data 27 agosto 2018, confermando quindi contestazioni da parte del medesimo, successive alla realizzazione della suddetta opera, nonché riferendo di pretesi riconoscimenti dei vizi da parte del
(peraltro) telefonicamente. Parte_2
Trattasi, a ben considerare, di una deposizione che appare oggettivamente contraddittoria, priva di efficienti riscontri istruttori (a ciò non sopperendo la richiamata testimonianza del padre ) ed anzi, come di seguito precisato, confutata da altri testi;
ciò in Testimone_2 dispar ntunque indiretto, della medesima all'esito del giudizio, in Tes_1 ragione della convivenza more uxorio intrattenuta con l'odie ellante.
Si osserva inoltre che la contestazione del committente concernente la qualità dell'esecuzione e dell'idoneità dell'opera a soddisfare i propri interessi, integra un'allegazione dei vizi, di talché trova applicazione in tal caso il criterio di riparto degli oneri della prova di essi, in forza del quale incombe sulla parte eccipiente per i vizi lamentati successivamente al discrimen temporale della consegna e dell'accettazione delle opere, l'onere della dimostrazione della loro sussistenza e della tempestività di denuncia, nella fattispecie non assolto efficientemente.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, sostanzialmente incentrato su di una non conforme lettura della CTU da parte del Giudice di prime cure.
Appare in effetti dirimente sul punto, così da potersi condividere la statuizione impugnata che ha riscontrato un difetto probatorio circa la sussistenza dei vizi denunciati dal committente e la loro riferibilità a , che l'opera realizzata da CP_1 quest'ultimo, ovvero la fondazione del ”, come tale necessitante di successivi interventi per la determinazione delle definitive ed utili pendenze.
Al riguardo il CTU (cfr. pag. 6 dell'elaborato del 29.09.22) con motivazione non sottoposta a specifici rilievi dallo stesso appellante, ha avuto modo di precisare come la struttura di fondazione del garage è al grezzo, non presenta alcuna tipologia di difformità, in quanto trattasi di struttura al grezzo, pertanto non è possibile avere una linearità sulle quote di pendenza.
6 Né, a scalfire simile conclusione, può contribuire la deposizione testimoniale della suddetta sulla contraddittorietà della quale si è già argomentato, nella parte in cui, Testimone_1 viene da un lato ad affermare che per il garage andava bene la platea al grezzo, volendo il contenere i costi delle opere, e dall'altro a riferire che la Pt_1 suddetta ed incom ovesse comunque essere “finita bene”, circostanze tra loro in effetti incompatibili.
Al contrario piena valenza probatoria assume la deposizione del teste , come Tes_3 correttamente evidenziato dal Tribunale, il quale ha affermato che la vviene solo con la pavimentazione finale (della quale il venne dispensato dal CP_1 committente) specificando che lo stesso , r rmativa della necessità Pt_1 successiva di occuparsi delle pendenze rire, testualmente, poi mi arrangio io, qualcosa sopra ci faccio.
Trova dunque conferma che fu una specifica scelta dell'odierno appellante quella di non procedere con la pavimentazione della platea del garage nell'ambito dei lavori commissionati al on la logica conseguenza che le riscontrate violazioni delle CP_1 pendenze, non rinvenibili al momento della realizzazione al grezzo dell'opera, non risultano imputabili alla appaltatrice convenuta in giudizio.
Di alcun pregio si manifesta inoltre l'assunto della difesa del secondo il quale Pt_1 il Tribunale avrebbe omesso di valutare ulteriori problematiche che sarebbero state poste in risalto dal CTU, tenuto conto dell'oggetto del contendere che in alcun modo ha contemplato vizi e difetti per opere diverse rispetto alla platea del garage, con conseguente difetto allegatorio e probatorio.
Non trova altresì supporto l'argomentazione difensiva secondo la quale il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente motivato il recepimento dell'elaborato tecnico del nominato ausiliare, posto che, per quanto concerne la CTU costituisce ormai un consolidato orientamento quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del proprio ausiliare, (a) non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, (b) non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. n. 21504 del 31 agosto 2018).
Ad ogni buon conto la statuizione riposa su di una conforme valutazione dell'elaborato tecnico d'ufficio, nella parte in cui è pervenuto ad escludere la sussistenza di vizi imputabili alla impresa appaltatrice, come innanzi precisato.
7 Ne consegue che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 8.678,43), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.701,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1360/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 512/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, CP_1 notificata il 16 giugno 2023, del Tribunale Ordinario di Rovigo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di liquida in € 3.397,00 per compenso CP_1 professionale orso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in Parte_1 persona del suo titolare sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 8 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mauro Destro, con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, Via X Luglio n. 17 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
AO LI, con domicilio eletto presso il suo studio in Adria (RO), loc. Bettola n. 2/C e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 512/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, notificata il 16 giugno 2023, del Tribunale Ordinario di Rovigo.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Accogliere, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 512/2023 emessa in data 09.06.2023 dal Tribunale di Rovigo, Giudice Dott.ssa Federica Abiuso, nella causa n. 2803/2019 R.G., accogliere tutte le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado: “Accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2 per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione del garage dell'immobile
[...] sito in Rovigo alla via Urandi n. 9 oggetto del contratto di appalto (o prestazione d'opera) essendo presenti i vizi e/o difetti elencati nella parte narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 190/2019 El. Decr. del 07.03.2019, R.G. n. 495/2019 emesso dal Giudice di Pace di Rovigo, Avv. Patrizia Prando, in data 10.05.2019 (in narrativa trascritto e comunque allegato al presente atto ed al cui contenuto ci si riporta) e conseguentemente ridurre il prezzo / corrispettivo d'appalto (o prestazione d'opera) ex art. 1668 c.c. (o 2225 c.c) e condannare altresì, sempre ai sensi dell'art. 1668 c.c. (o ex artt. 2224 e 2226 c.c.), a corrispondere a la somma necessaria per CP_2 Parte_1
l'eliminazione dei predetti vizi e/o difetti che si quantifica in € 8.678,43 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
La difesa di parte appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da parte avversaria”.
Per la parte appellata:
“…ogni avversa domanda, istanza ed eccezione rigettata, disattesa e respinta, Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia:
2 - respingersi in quanto infondato per i motivi esposti l'appello principale proposto da con Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 512/2023 pubblicata il 9.06.20203, nel giudizio R.G. 2803/2019;
- condannarsi l'appellante in via principale a rifondere a le spese e competenze del grado CP_1 con accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Rovigo avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 495/19 R.G. EI, Decr. 190/19 n. 1009/2019 cron. emesso in favore della ditta individuale per CP_1
l'importo di € 3.522,20 oltre interessi e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo della fattura n. 29/18 avente causa dal contratto di appalto inter partes relativo alla esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione di un marciapiede di un'entrata carraio presso l'immobile di proprietà dell'ingiunto, sito in Rovigo via Urandi n. 9.
A sostegno dell'atto oppositivo deduceva la sussistenza di vizi e Parte_1 difetti delle opere eseguite in rel appalto intercorso con la stessa impresa ed avente ad oggetto la ristrutturazione del proprio garage, appalto terminato nel settembre 2018 e per il quale aveva provveduto al saldo del dovuto.
In particolare, detto opponente, lamentava l'imperfetta esecuzione delle lavorazioni asserendo un'inosservanza delle pendenze che avrebbe determinato la presenza di ristagni d'acqua.
In via di riconvenzione, pertanto, chiedeva il risarcimento dell'importo di € 8.678,43 ovvero da determinarsi secondo giustizia, in tal modo chiedendo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello risarcitorio da devolvere ratione valoris al Tribunale di Rovigo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto opposto per resistere ad ogni avverso assunto altresì preliminarmente avversando la richiesta di sospensione del processo concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento della propria pretesa creditoria.
Il giudizio di opposizione, con ordinanza del 10 agosto 2019, veniva quindi successivamente sospeso con rimessione della domanda riconvenzionale dinanzi al giudice superiore dove le parti, riassunto la causa, si costituivano ritualmente ribadendo le rispettive tesi difensive.
3 L'impresa appaltatrice, preliminarmente, in tale sede eccepiva la decadenza dell'attore dalla domanda proposta ex art. 1667 c.c.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove narrative ed espletamento di una CTU.
Con sentenza n. 512/2023 il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“…1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) Pone integralmente a carico dell'attore le spese di CTU, liquidate come in atti;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 CP_2
4.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa come per legge”.
Il Tribunale respingeva la domanda proposta ritenuto decaduto il committente attore dall'azione promossa, comunque valutando nel merito un difetto probatorio circa la sussistenza dei vizi e la loro riferibilità alla impresa appaltatrice.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione il soccombente Parte_1
affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Illogicità ed erroneità della sentenza laddove afferma l'avvenuta accettazione dell'opere e la tardiva denuncia dei vizi e difetti – violazione /falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. o art. 2226 c.c. (primo motivo);
• Illogicità manifesta ed erroneità della sentenza laddove non considera tutti i vizi e difetti riscontrati dal CTU nel proprio elaborato peritale ed in particolare i vizi relativi alle infiltrazioni – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 132 n. 4 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c. (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio , quale CP_1 titolare della omonima impresa individuale, al fine di resistere al proposto gravame, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa, respinta con ordinanza del 27 gennaio 2024 l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, tenutasi mediante trattazione scritta e concessi i termini di legge, all'udienza del 20 marzo 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
4 La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa di dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi Parte_1 giu idonea a giustificare la decisione adottata.
Infondato è il primo motivo di gravame mediante il quale l'appellante si duole della pronuncia di decadenza dall'azione promossa avendo il Giudice di prime cure ritenuto essersi verificata l'accettazione delle opere e la conseguente tardività della denuncia dei vizi lamentati.
Sul punto il Tribunale, con motivazione da integralmente condividere in quanto coerente e logica, ancorché saldamente ancorata a corretti insegnamenti giurisprudenziali, ha preliminarmente attuato un distinguo tra consegna ed accettazione dell'opera nell'ambito del quadro normativo di cui all'art. 1665 c.c., pervenendo a chiarire che la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente mentre l'”accettazione” esige che il committente esprima anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione che comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera (conosciuti o conoscibili, purché in questo caso non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c.).
Nella fattispecie, a confutazione della contraria tesi argomentativa proposta dall'appellante, non può non essere attribuita adeguata valorizzazione all'avvenuto pagamento, da parte del committente, della fattura n. 18/2018, così da potersi conseguentemente condividere l'accettazione delle opere sancita dal Tribunale a fondamento dell'accoglimento della proposta eccezione di decadenza.
Detta fattura veniva in effetti emessa dall'impresa appaltatrice proprio in riferimento alla platea del garage (oggetto del precedente appalto, diverso da quello in relazione al quale l'impresa appaltatrice ha agito monitoriamente), che il afferma essere Pt_1 imperfetta.
Trattasi, anche a giudizio della Corte, di un dato documentale di rilevante valenza probatoria attesane, peraltro, la sua valutazione non in senso atomistico, bensì in relazione al complessivo quadro probatorio acquisito.
A rafforzare il suddetto convincimento concorre dunque l'affidamento alla stessa impresa dei lavori oggetto della pretesa monitoria, ulteriori e successivi alla CP_1 latea del garage che si assume viziata ed infatti inerenti alla realizzazione del marciapiede carraio, segno inequivoco di un manifesto gradimento delle opere sino a quel momento realizzate.
5 Appare evidente che ove ritenuta non conforme l'esecuzione di lavorazioni oggetto di un precedente appalto il committente non avrebbe certo provveduto a richiederne ulteriori alla stessa impresa appaltatrice danneggiante.
La rinnovata valutazione del compendio probatorio induce pertanto a condividere l'argomentazione decisoria adottata non potendo altresì conferirsi contraria ed idonea valenza probatoria, come agitato dall'appellante, alla deposizione resa dalla convivente di quest'ultimo, Testimone_1
Il a riguardo assume che quest'ultima ebbe ad avere contezza della denuncia Pt_1
d latea di fondazione che sarebbe stata formulata in data 27 agosto 2018, confermando quindi contestazioni da parte del medesimo, successive alla realizzazione della suddetta opera, nonché riferendo di pretesi riconoscimenti dei vizi da parte del
(peraltro) telefonicamente. Parte_2
Trattasi, a ben considerare, di una deposizione che appare oggettivamente contraddittoria, priva di efficienti riscontri istruttori (a ciò non sopperendo la richiamata testimonianza del padre ) ed anzi, come di seguito precisato, confutata da altri testi;
ciò in Testimone_2 dispar ntunque indiretto, della medesima all'esito del giudizio, in Tes_1 ragione della convivenza more uxorio intrattenuta con l'odie ellante.
Si osserva inoltre che la contestazione del committente concernente la qualità dell'esecuzione e dell'idoneità dell'opera a soddisfare i propri interessi, integra un'allegazione dei vizi, di talché trova applicazione in tal caso il criterio di riparto degli oneri della prova di essi, in forza del quale incombe sulla parte eccipiente per i vizi lamentati successivamente al discrimen temporale della consegna e dell'accettazione delle opere, l'onere della dimostrazione della loro sussistenza e della tempestività di denuncia, nella fattispecie non assolto efficientemente.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, sostanzialmente incentrato su di una non conforme lettura della CTU da parte del Giudice di prime cure.
Appare in effetti dirimente sul punto, così da potersi condividere la statuizione impugnata che ha riscontrato un difetto probatorio circa la sussistenza dei vizi denunciati dal committente e la loro riferibilità a , che l'opera realizzata da CP_1 quest'ultimo, ovvero la fondazione del ”, come tale necessitante di successivi interventi per la determinazione delle definitive ed utili pendenze.
Al riguardo il CTU (cfr. pag. 6 dell'elaborato del 29.09.22) con motivazione non sottoposta a specifici rilievi dallo stesso appellante, ha avuto modo di precisare come la struttura di fondazione del garage è al grezzo, non presenta alcuna tipologia di difformità, in quanto trattasi di struttura al grezzo, pertanto non è possibile avere una linearità sulle quote di pendenza.
6 Né, a scalfire simile conclusione, può contribuire la deposizione testimoniale della suddetta sulla contraddittorietà della quale si è già argomentato, nella parte in cui, Testimone_1 viene da un lato ad affermare che per il garage andava bene la platea al grezzo, volendo il contenere i costi delle opere, e dall'altro a riferire che la Pt_1 suddetta ed incom ovesse comunque essere “finita bene”, circostanze tra loro in effetti incompatibili.
Al contrario piena valenza probatoria assume la deposizione del teste , come Tes_3 correttamente evidenziato dal Tribunale, il quale ha affermato che la vviene solo con la pavimentazione finale (della quale il venne dispensato dal CP_1 committente) specificando che lo stesso , r rmativa della necessità Pt_1 successiva di occuparsi delle pendenze rire, testualmente, poi mi arrangio io, qualcosa sopra ci faccio.
Trova dunque conferma che fu una specifica scelta dell'odierno appellante quella di non procedere con la pavimentazione della platea del garage nell'ambito dei lavori commissionati al on la logica conseguenza che le riscontrate violazioni delle CP_1 pendenze, non rinvenibili al momento della realizzazione al grezzo dell'opera, non risultano imputabili alla appaltatrice convenuta in giudizio.
Di alcun pregio si manifesta inoltre l'assunto della difesa del secondo il quale Pt_1 il Tribunale avrebbe omesso di valutare ulteriori problematiche che sarebbero state poste in risalto dal CTU, tenuto conto dell'oggetto del contendere che in alcun modo ha contemplato vizi e difetti per opere diverse rispetto alla platea del garage, con conseguente difetto allegatorio e probatorio.
Non trova altresì supporto l'argomentazione difensiva secondo la quale il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente motivato il recepimento dell'elaborato tecnico del nominato ausiliare, posto che, per quanto concerne la CTU costituisce ormai un consolidato orientamento quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del proprio ausiliare, (a) non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, (b) non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. n. 21504 del 31 agosto 2018).
Ad ogni buon conto la statuizione riposa su di una conforme valutazione dell'elaborato tecnico d'ufficio, nella parte in cui è pervenuto ad escludere la sussistenza di vizi imputabili alla impresa appaltatrice, come innanzi precisato.
7 Ne consegue che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 8.678,43), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.701,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1360/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 512/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, CP_1 notificata il 16 giugno 2023, del Tribunale Ordinario di Rovigo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di liquida in € 3.397,00 per compenso CP_1 professionale orso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in Parte_1 persona del suo titolare sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 8 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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