Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di OL, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 14.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5729/2024
Tra
, cf. residente in [...] C.F._1
Mazzella 15, rappresentato, difeso dall'Avv. Vincenzo Capuano (cf.
del Foro di OL e l'Avv. Stab. (cf. C.F._2 Parte_2
) C.F._3
RICORRENTE
E
il Controparte_1
P. IVA con sede legale in Curti (CE) alla Via
[...] P.IVA_1
Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. Controparte_2
C.F. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesco Goglia
[...] C.F._4
C,F. , Veronica Perrone C.F. e Pasquale C.F._5 C.F._6
Galassi C.F. C.F._7
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
- P.I. - in persona del legale rappresentante pro tempore - -, P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in OL alla Via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. CP_3
Maria Sofia Lizzi ( ) C.F._8
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- di essere stata dipendente del resistente dal 15.10.2001 al 31.12.2022, CP_1
con la qualifica di Operatore Ecologico, fino a quando ha maturato il diritto alla pensione;
- di non aver ricevuto nulla a titolo di Trattamento di fine Rapporto;
- di essere pertanto creditrice della somma di € 14.892,66 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato dal 15.10.2001 al 31.12.2017 e per gli anni lavorativi
2018-2019-2021; CP_
- di aver già proposto ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti dell' iscritto al nr. Rg.2521/2024 presso il Tribunale di OL, rigettato con decreto
4450/2024 del 15/02/2024 vista le necessarie particolari questioni interpretative sulla “normativa di riferimento e sul soggetto tenuto all'adempimento ( CP_1
CP_ e/o ”.
Concludeva “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del
Trattamento di fine rapporto. - E per l'effetto condannare, stante la natura pubblicistica CP_ del Consorzio Unico di Bacino Na – Ce (cf ), l' di pagare P.IVA_1 immediatamente la somma lorda di € 14.892,66 (euro
QuattoridiciMilaOttoCentoNovantaDue/66) a titolo di trattamento di fine rapporto maturato dal 15.10.2001 al 31.12.2017 e per gli anni lavorativi 2018-2019-2021 e non versato, oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
- In via subordinata ed alternativa, qualora si ritiene prevalente l'attività privatistica del CUB si chiede sin d'ora che venga il condannato al CP_1
pagamento della medesima somma su indicata;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari per la presente procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con memoria difensiva del 21.5.2024 si costituiva il che eccepiva il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato l' , con conseguente CP_3
CP_ estromissione dal giudizio e condanna dell' al pagamento delle spese processuali.
Con memoria del 10.6.2024 si costituiva l' eccependo l'incompetenza territoriale CP_3 del Tribunale di OL a favore del Tribunale di SMCV. Nel merito rilevava l'assenza delle denunce contributive mensili dal 2012.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “chiede dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di OL per appartenere la controversia al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere; in ogni caso disporre rinvio per integrazione della documentazione da parte del
CUB ed eventuale cessazione della materia del contendere”.
Con note del 19.6.2024, l' evidenziava di aver proceduto a richiede al CUB la CP_3
regolarizzazione delle DMA per il periodo 2012-2022 al fine di procedere al pagamento del TFR a favore della ricorrente.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento
All'udienza del 14.1.25, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Sussiste la competenza territoriale del giudice adito, atteso che il diritto invocato ha natura previdenziale, sicchè trova applicazione l' art 444 c.p.c. e pertanto la competenza si radica presso il tribunale dove il ricorrente ha la residenza
Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva del Conso0rzio convenuto .
Ciò in quanto può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di OL e . La circostanza, oltre a Controparte_1 CP_1
non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di OL e , CP_1
istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è Controparte_1
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del CP_1
quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la CP_3 cui legittimazione passiva non è in contestazione. L'istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del CP_1
(circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso.
La tesi dell' è destituita di fondamento. Ed invero, come correttamente argomentato CP_3
da altri Giudici di merito e in particolare dalla dott.ssa nella sentenza del Per_1
19.04.2023 in prod. (a cui si presta adesione ex art. 118 disp.att. c.p.c.), la natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio consente la piana applicazione dell'art. 2116 c.c.
È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v.
Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio
2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto –secondo la Suprema Corte-
è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di
"automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente
Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al
CP_ pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto” (cfr. sent.
. Peraltro non sussiste l' eccepita prescrizione decorrendo il diritto sdalla data Per_1
di cessazione del rapporto
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' e la conseguente estinzione del presente giudizio. CP_3
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Invero, già nella memoria di costituzione l'' , ferme le eccezioni , proposte CP_3
deduceva che stava effettuando verifiche per procedere al pagamento . Quindi con note dell'8.1.2025 parte ricorrente faceva presente che l' aveva proceduto al pagamento CP_3 del TFR oggetto del presente giudizio, sicchè era venuto meno l'interesse ad agire.
Insisteva comunque sulla condanna alle spese.
Sul punto, questo Giudice rileva che il pagamento è intervenuto solo in data 18.12.2024, data successiva al deposito del ricorso, sicché le spese di giudizio vanno poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo con attribuzione. CP_3
Spese compensate nei confronti del in ragione della riscontrata Controparte_1
mancanza di res controversa intorno alla domanda di omissione contributiva e la serialità della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e l' ; CP_3
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_3
euro 1400,00----, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione ,
- -spese compensate per il resto .
Si comunichi.
OL, 14.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca