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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado, iscritto al n. 1673 del Ruolo
Generale anno 2015 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice
di Pace vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi Ragioni della decisione
1 - ha proposto ricorso ex art. 22 della L. n. Parte_1
689/1981, dinanzi al GdP di Bari, avverso (i) il verbale di accertamento e contestazione n. 819455012 elevato il 24.5.2013, a seguito di test alcolemico,
dal Reparto Operativo dei Carabinieri di per la violazione dell'art. 186, CP_1
comma 2, CdS (con cui venivano disposti il ritiro della patente e la decurtazione di dieci punti) nonché (ii) l'ordinanza prot. n. 1238/2013-24046
di sospensione della patente di guida per la durata di mesi quattro, emessa dal
Prefetto di il 30.5.2013 e notificata l'11.6.2013. CP_1
A sostegno dell'opposizione ha articolato i seguenti motivi Pt_1
di ricorso: “1) la violazione del D.lgs. 285/92, art. 186, co. 2 e 6, violazione
dell'art. 379, co. 2 del reg. att. C.d.S., violazione del principio di legalità,
eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta;
2) violazione
dell'art. 24 Cost. – Violazione del diritto di difesa;
3) violazione dell'art. 186
Cds, comma 2 sexies, difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia
relativamente alla quantificazione del periodo di sospensione della patente
del ricorrente”.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 1700/14, ha dichiarato CP_1
inammissibile l'opposizione e confermato l'ordinanza prefettizia, essendo -a suo dire- competente a conoscere della presente controversia il giudice penale.
Avverso tale decisione ha interposto appello. Pt_1
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.12.2015 si
è costituita in giudizio la istando per la reiezione Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 - Come anticipato, il giudice di prime cure ha ritenuto:
1. in via preliminare, “l'inammissibilità della domanda avverso il verbale di
contestazione dell'art. 186 c.d.Str. e di quello conseguente con cui si è
accertato lo stato di alcool presente nel sangue del ricorrente, essendo di
competenza del giudice penale”; 2. la natura “puramente cautelare” della sospensione della patente disposta dal Prefetto per l'accertato stato di ebbrezza, “indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale del
conducente del veicolo” e, quindi, la non applicabilità “in questa sede civile
delle norme di rito penale”; 3. la legittimità “della sospensione della patente
per quattro mesi”.
La motivazione della sentenza gravata si mostra apodittica e non sorretta da adeguata motivazione che consenta di avere contezza dell'iter logico-giuridico seguito dal giusdicente.
Pertanto, non può essere condivisa.
2.1 - In primo luogo, va rilevato che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011, le opposizioni ad ordinanza ingiunzione e al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propongono dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, con le sole
3 eccezioni previste dal comma 4 dell'art. 6 cit. (fra le quali non rientra la presente controversia).
Inoltre, l'art. 33 della l. 120/2010, in modifica all'art. 186 CdS, ha depenalizzato la “guida in stato di ebrezza” laddove il tasso alcolemico rientra nell'intervallo compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, escludendo il rilievo penale della fattispecie e sancendo la natura amministrativa di eventuali ricorsi.
Conseguentemente, in disparte ogni valutazione afferente al merito della controversia, il ricorso avverso il verbale di accertamento e l'ordinanza prefettizia è da ritenersi senz'altro ammissibile.
2.2 - In ogni caso, nonostante la fondatezza di tale motivo di appello,
l'originaria opposizione (all'esame dei cui motivi, omesso dal primo giudice,
deve a questo punto procedersi) va rigettata alla luce delle seguenti motivazioni.
Con il primo motivo di opposizione, ha denunciato Pt_1
l'illegittimità della sanzione irrogatagli in quanto “solo uno dei valori rilevati
a carico del ricorrente superava la soglia prevista dalla legge e ciò non
bastava a fondare la contestazione e conseguenti sanzioni oggetto del
presente giudizio”.
Al riguardo, va innanzitutto rammentato che, ai sensi dell'art. 186,
comma 2, lett. a), CdS, “chiunque guida in stato di ebrezza è punito, qualora
il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €. 527 a €. 2108, qualora sia stato accertato un
4 valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi sul litro. All'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da tre a sei mesi”.
L'esito positivo dell'alcoltest ex art. 379 co. 1 reg. att. CdS costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza.
Nel caso di specie, alle ore 2:10 del 24.5.2013, alla Parte_1
guida dell'autovettura Renault Clio tg. DZ113TH, nel corso di un controllo di polizia, veniva sottoposto ad accertamento etilometrico, in quanto
“presentava apparenti caratteristiche sintomatiche della persona che aveva
assunto sostanze alcoliche: alito liquoroso, respirazione affannosa e
sudorazione eccessiva”.
dichiarava “ho bevuto mezza birra sulla pizza”. Pt_1
Dalle prove effettuate risultava un tasso alcolemico di 0,59 grammi su litro (all'esito della prima, effettuata alle ore 2:19) e di 0,68 grammi su litro
(all'esito della seconda, effettuata alle ore 2:25).
Le rilevazioni hanno dato esiti concordanti e sono state effettuate ad un intervallo di tempo di sei minuti, dunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 379 del Regolamento di attuazione del CdS, essendo, si ribadisce,
acclarato il superamento del valore minimo di 0,5 in entrambe le rilevazioni.
5 Sul punto, deve altresì osservarsi che anche dalla prima rilevazione
(ossia quella delle ore 2:19) è emerso un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l,
precisamente pari a 0,59 (dunque, peraltro, prossimo a 0,6 g/l).
Peraltro, sei minuti dopo tale valore non ha soltanto trovato conferma nella seconda rilevazione ma, addirittura, è risultato superiore a quello poco prima accertato.
Talché, nel caso di specie risulta acclarato che l'odierno appellante, in quell'occasione, ha fatto uso di bevande alcoliche oltre il limite consentito dalla legge e, in particolare, dal Codice della Strada.
D'altronde, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce ex art. 379 co. 1
reg. att. CdS prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere del ricorrente fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento,
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione del prelievo d'aria, vizi ed errori che in primo grado non sono stati neppure dedotti.
2.3 - Con il secondo motivo di opposizione è stata lamentata la
“violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost.” in quanto gli agenti accertatori non hanno informato “del suo diritto di farsi assistere Pt_1
da un legale di fiducia nell'espletamento del test”.
S'impone, in primo luogo, di sottolineare che nel verbale di accertamento (sottoscritto anche dall'odierno appellante, oltre che dagli agenti accertatori), che è atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 6 2700 c.c., viene dato atto dell'avvertimento preliminare dato dai CC circa la facoltà della persona sottoposta all'accertamento in parola di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Quindi, è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da Pt_1
un difensore di fiducia e vi ha rinunciato, come attestato anche dalla relazione di servizio del 22.09.2013.
Deve, inoltre, evidenziarsi che l'art. 379 reg. att. CdS non prevede affatto un obbligo generalizzato di avvertimento ogni volta che venga effettuato il rilievo dell'aria espirata, come sembra ritenere l'appellante.
Esso, infatti, deve essere dato dagli agenti accertatori in ossequio all'art. 114 disp. att. c.p.p. (e non all'art. 379) solo per l'eventualità in cui l'agente di polizia ritenga che all'esito del rilievo possa emergere una ipotesi di reato ex art. 186 co. 2 CdS;
e tanto è avvenuto nel caso di specie dove i verbalizzanti hanno dato atto dell'alito liquoroso, della respirazione affannosa e della eccessiva sudorazione manifestati nell'occasione dal Pt_1
Poiché, peraltro, l'ipotesi di reato si ha qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (art. 186 co. 2 lett. b) e c) CdS), nel caso di specie, non essendo stata superata la detta soglia, anche ove l'avvertimento non fosse stato dato, ciò non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla utilizzabilità della rilevazione ai fini della applicazione della sanzione amministrativa, non essendo imposto tale adempimento dall'art. 379 del regolamento, come innanzi puntualizzato.
7 Pertanto, non ravvisando alcuna violazione di legge, anche tale motivo di gravame deve essere rigettato.
2.4 - Parimenti inaccoglibile è, infine, l'ultimo motivo di opposizione,
a mezzo del quale è stato stigmatizzato il “difetto di motivazione
dell'ordinanza prefettizia relativamente alla quantificazione del periodo di
sospensione della patente del ricorrente”.
La sanzione accessoria della sospensione della patente, comminata dai
Carabinieri al momento dell'accertamento del tasso alcolemico in attesa della trasmissione del verbale al Prefetto competente per i provvedimenti necessari
(art. 218 CdS) e, in seguito, disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 CdS,
ha natura cautelare, rispondendo alla finalità di impedire che,
nell'immediatezza del fatto, il soggetto possa continuare a tenere una condotta pericolosa per la pubblica incolumità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21447 del
2010).
Ancora, è appena il caso di dare atto che il Prefetto ha puntualmente enunciato ed elencato le circostanze fattuali valorizzate ai fini della determinazione della sanzione accessoria e del periodo di sospensione: “avuto
riguardo all'entità del danno apportato dalla condotta di guida tenuta dal
sig. , in relazione anche alle circostanze di luogo e di tempo in Parte_1
cui la medesima condotta è posta in essere (ore notturne), alla gravità della
violazione commessa, come evidenziata dall'entità del tasso alcolemico
riscontrato, nonché alla primaria esigenza di prevenire, a salvaguardia della
8 sicurezza della circolazione stradale, la commissione da parte del predetto di
violazioni della stessa natura di quella contestata”.
Talché, la determinazione prefettizia appare adeguatamente e sufficientemente motivata, considerato peraltro che -ai fini della valutazione della correttezza degli accertamenti espletati e della decisione assunta in sede amministrativa- deve tenersi conto anche degli atti prodromici all'ordinanza in questione e, in particolare, del verbale di accertamento e contestazione,
pure in questa sede avversato, che da atto di tutte le circostanze del caso concreto.
Peraltro, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida è stata comminata per il periodo di mesi quattro. Quindi, il Prefetto non ha determinato la sanzione rapportandola alla durata massima prevista dalla legge.
In ogni caso, la non ha fatto altro che dare applicazione al CP_1
dettato normativo e, nello specifico, al già citato art. 186, comma 2, lett. a),
CdS ossia alla disposizione la cui violazione è stata, nella presente vicenda,
contestata a e in forza della quale sono state irrogate nei suoi Pt_1
confronti la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria.
Infatti, l'art. 186, comma 2, lett. a), CdS (nella formulazione ratione
temporis applicabile) prevede che “chiunque guida in stato di ebbrezza è
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108,
9 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.
Per tali ragioni anche l'ultimo motivo di opposizione deve essere rigettato.
3 - La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Con riferimento al primo grado di giudizio, non v'è pronuncia sulle spese atteso che la non risulta essersi costituita con il patrocinio CP_1
dell'Avvocatura dello Stato e non ha provato di aver sostenuto esborsi.
Relativamente, invece, al presente giudizio di appello, considerato che
-pur a fronte dell'accoglimento del primo motivo di gravame- l'opposizione originariamente proposta da è stata integralmente rigettata, le spese Pt_1
vanno poste interamente a carico di quest'ultimo.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), facendo applicazione degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate (e anche in considerazione del tenore delle difese articolate dall'appellata), e con esclusione dal computo del compenso relativo alla fase istruttoria (che non si
è tenuta).
P.Q.M.
10 Definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1700/14, emessa dal GdP di Bari, depositata il
25.6.2014, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente al primo motivo di gravame;
- rigetta l'originaria opposizione proposta da avverso il Parte_1
verbale di accertamento n. elevato dai Carabinieri del Numero_1
Comando Provinciale di il 24.5.2013 e avverso l'ordinanza prot. CP_1
n. 1238/2013-24046 di sospensione provvisoria della validità della patente di guida per la durata di mesi quattro, emessa dal Prefetto di il 30.5.2013; CP_1
- nulla per le spese di lite con riferimento al primo grado di giudizio;
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1 CP_2
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...]
in complessivi € 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale.
Così deciso in Bari il 25 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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