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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 7.7.2024 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Matteo Abbondanza opponente nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Frigerio convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note per la trattazione scritta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1734/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 2/3.6.2024 in favore della per il pagamento della somma di euro 11.578,06, oltre interessi, CP_1 quale corrispettivo per forniture di materiale edile.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva il difetto dei requisiti probatori per Parte_1 l'emissione del decreto ingiuntivo, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni riportate in calce ai documenti di trasposto, il difetto di sussistenza del diritto azionato in sede monitoria. La chiedeva, quindi, in via preliminare che fosse rigettata Parte_1 l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito e in via principale che l'opposizione fosse accolta e che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva la con comparsa 12.12.2024 chiedendo in via preliminare che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato, che l'opponente fosse condannata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e il legale rappresentante della al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 94 Parte_1 Parte_2 c.p.c. in solido con l'opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi, mentre il legale rappresentante dell'opponente non si presentava a rendere l'interrogatorio formale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
Risulta documentalmente che la ha inviato a l'ordine Parte_1 CP_1
B230220 del 5.10.2023 e il successivo aggiornamento del 24.10.2023 per forniture di materiale edile (doc. 2 fascicolo convenuta opposta) e che la merce richiesta veniva consegnata all'opponente in data 14.12.2023 e in data 16.12.2023, come si evince dai documenti di trasporto agli atti (doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Risulta, sempre documentalmente, che la emetteva la relativa fattura elettronica CP_1 n. 2414/2 del 19.12.2023, inviata alla debitrice attraverso il sistema SDI, e che tale fattura non Co veniva contestata dall'opponente, la quale, riconoscendo di non aver pagato le ri. alle scadenze pattuite, si impegnava ad estinguere il debito mediante bonifici (v. doc. 6 fascicolo convenuta opposta). La fattura non veniva contestata dall'opponente neppure a seguito dell'inoltro dei solleciti di pagamento inviati dal legale della (doc. 3 fascicolo CP_1 convenuta opposta).
Anche i testi escussi, e , hanno confermato che la Testimone_1 Testimone_2 [...] aveva ordinato la merce, che la aveva consegnato il materiale, che la Parte_1 CP_1 fattura elettronica, emessa dalla venditrice, era stata trasmessa all'acquirente, che l'opponente non aveva effettuato il pagamento, nonostante l'impegno assunto.
Inoltre il legale rappresentante dell'opponente non è neppure comparso a rendere l'interrogatorio formale, con la conseguenza che i fatti dedotti devono essere considerati come ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. L'opponente non ha neppure adempiuto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del registro acquisti relativo al mese di dicembre 2023 con le conseguenze di cui all'art. 116, comma 2 c.p.c..
La pretesa creditoria della convenuta opposta, fondata sulla fattura azionata in via monitoria, è, pertanto, fondata, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, legittimamente emesso, confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Stante il palese carattere pretestuoso e dilatatorio della presente opposizione, la Parte_1 deve essere condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che si
[...] determinano in via equitativa nella somma di euro 1.000,00.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1734/2024 emesso in data 2/3.6.2024 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della della Parte_3 CP_1 somma di euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Francesco Frigerio;
4) Condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 16 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 7.7.2024 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Matteo Abbondanza opponente nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Frigerio convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note per la trattazione scritta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1734/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 2/3.6.2024 in favore della per il pagamento della somma di euro 11.578,06, oltre interessi, CP_1 quale corrispettivo per forniture di materiale edile.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva il difetto dei requisiti probatori per Parte_1 l'emissione del decreto ingiuntivo, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni riportate in calce ai documenti di trasposto, il difetto di sussistenza del diritto azionato in sede monitoria. La chiedeva, quindi, in via preliminare che fosse rigettata Parte_1 l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito e in via principale che l'opposizione fosse accolta e che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva la con comparsa 12.12.2024 chiedendo in via preliminare che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito che l'opposizione fosse rigettata e che il decreto ingiuntivo fosse confermato, che l'opponente fosse condannata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e il legale rappresentante della al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 94 Parte_1 Parte_2 c.p.c. in solido con l'opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano escussi i testi, mentre il legale rappresentante dell'opponente non si presentava a rendere l'interrogatorio formale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
Risulta documentalmente che la ha inviato a l'ordine Parte_1 CP_1
B230220 del 5.10.2023 e il successivo aggiornamento del 24.10.2023 per forniture di materiale edile (doc. 2 fascicolo convenuta opposta) e che la merce richiesta veniva consegnata all'opponente in data 14.12.2023 e in data 16.12.2023, come si evince dai documenti di trasporto agli atti (doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Risulta, sempre documentalmente, che la emetteva la relativa fattura elettronica CP_1 n. 2414/2 del 19.12.2023, inviata alla debitrice attraverso il sistema SDI, e che tale fattura non Co veniva contestata dall'opponente, la quale, riconoscendo di non aver pagato le ri. alle scadenze pattuite, si impegnava ad estinguere il debito mediante bonifici (v. doc. 6 fascicolo convenuta opposta). La fattura non veniva contestata dall'opponente neppure a seguito dell'inoltro dei solleciti di pagamento inviati dal legale della (doc. 3 fascicolo CP_1 convenuta opposta).
Anche i testi escussi, e , hanno confermato che la Testimone_1 Testimone_2 [...] aveva ordinato la merce, che la aveva consegnato il materiale, che la Parte_1 CP_1 fattura elettronica, emessa dalla venditrice, era stata trasmessa all'acquirente, che l'opponente non aveva effettuato il pagamento, nonostante l'impegno assunto.
Inoltre il legale rappresentante dell'opponente non è neppure comparso a rendere l'interrogatorio formale, con la conseguenza che i fatti dedotti devono essere considerati come ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. L'opponente non ha neppure adempiuto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del registro acquisti relativo al mese di dicembre 2023 con le conseguenze di cui all'art. 116, comma 2 c.p.c..
La pretesa creditoria della convenuta opposta, fondata sulla fattura azionata in via monitoria, è, pertanto, fondata, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, legittimamente emesso, confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Stante il palese carattere pretestuoso e dilatatorio della presente opposizione, la Parte_1 deve essere condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che si
[...] determinano in via equitativa nella somma di euro 1.000,00.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1734/2024 emesso in data 2/3.6.2024 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della della Parte_3 CP_1 somma di euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Francesco Frigerio;
4) Condanna la al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 16 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia