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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Parte_1 dell'avv. Sabina Vasallucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Bari, via Calefati n. 177, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Annalisa Nanna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_2 digitale degli avv. ti Giuseppe Savino e Nicoletta De Adessis, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti ------------------------------
, contumace ------------------------------------------------------- CP_3
---------------------------------------------------------------------------- appellate
1 Conclusioni: all' udienza del 28 marzo 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 976/22 del 13.6.22, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti di e di assorbita la Controparte_1 Controparte_2 domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 CP_3
, compensate le spese di lite.
[...]
Con citazione del 18.7.22, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo l'accoglimento della sua domanda, con Parte_1 vittoria di spese.
Si sono costituite:
- la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, di cui, nel merito, ha chiesto il rigetto, oltre a riproporre la domanda di manleva nei confronti di , CP_3 con vittoria di spese.
- chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di Controparte_2 spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 marzo 2025, la causa, svoltasi nella contumacia di , è stata CP_3 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va, in via pregiudiziale, dichiarata la contumacia di , la CP_3 quale, ancorché ritualmente citata, non si è costituita.
Detto questo, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve
2 affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Venendo al caso di specie, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, giacché circoscrive il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed esplicita le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
Nel merito, con un unico articolato motivo di appello, si critica il rigetto della domanda, per violazione della disciplina in tema di negoziazione di assegni tramite procedura di 'check truncation' e per difetto di motivazione, avendo il Tribunale - a detta dell'appellante erroneamente - escluso la responsabilità delle convenute nonostante mancasse la prova, a carico di queste ultime, che avessero adempiuto ai rispettivi obblighi.
3 La censura è fondata e va accolta.
E' pacifico che l'appellante, titolare di un conto corrente presso la filiale di Andria di richiese, in data 20.11.17, l'emissione di un Controparte_1 assegno circolare dell'importo di euro 23.500,00 in favore di
[...]
col quale si era accordato per l'acquisto di Persona_1 un'autovettura, e che, attesa l'irreperibilità del venditore al momento della consegna del veicolo, il recatosi in banca per l'annullamento Pt_1 del titolo ed il riaccredito della somma, l'1.12.17, apprese che il giorno stesso dell'emissione dell'assegno, nonostante il titolo fosse rimasto nella sua disponibilità, il relativo importo era stato incassato da un soggetto diverso dal beneficiario, cioè , mediante negoziazione, CP_3 presso uno sportello di sito in Caserta, di un assegno CP_2 recante gli stessi elementi numerici dell'originario, ma diverso intestatario, ossia , titolare di un conto corrente presso CP_3
l'istituto negoziatore.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre osservare che il pagamento dell'assegno da parte della banca si configura come esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista, che, in quanto tale, è soggetta, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt.
1710 e segg. c.c.) e, dunque, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con diligenza.
La diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve naturalmente essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va, perciò, commisurata a quella, “particolarmente qualificata”, dell'accorto banchiere (Cass. 13777/07; 3389/03), vale a dire non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza, ma di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.
In particolare, secondo le sezioni unite (n. 12477/18), la responsabilità della banca negoziatrice va ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., dove l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, l.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o emittente, nel caso di
4 assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento. Ciò vale non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria (o emittente), ma anche in quella - verificatasi nel caso di specie - in cui l'assegno sia negoziato presso altra banca e poi pervenuto alla banca trattaria (o emittente) con la procedura della 'check truncation', la quale consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni bancari o circolari mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o emittente di un flusso elettronico di dati, senza invio del documento cartaceo.
Pertanto, l'onere della prova è regolato nel senso che spetta al creditore il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e ciò tanto nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione, quanto ove sia dedotto l'inesatto adempimento (secondo quanto stabilito da Cass.
SS.UU. n. 13533/01).
Tornando, quindi, al caso di specie, si è già detto che il titolo fu presentato al pagamento attraverso la procedura Check Image Truncation
(CIT).
La normativa di riferimento è, in questo caso, costituita dall'art. 8, comma 7, lettera b), del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della l. 12 luglio 2011 n. 106), secondo cui l'assegno bancario e l'assegno circolare possono essere presentati al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica, e dai due successivi regolamenti attuativi, uno emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'Economia
e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, e recante la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui alle modifiche apportate alla legge assegni, l' altro emanato dalla Banca d'Italia, e disciplinante le regole tecniche per l'applicazione delle novellate disposizioni della legge assegni e del regolamento ministeriale.
5 In particolare, ai sensi dell'art. 2, co. 2, DM del 3.10.2014 n.205 del MEF (“Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”) “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l'emittente
[in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia”.
In attuazione di siffatta previsione, il Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 stabilisce che il negoziatore provvede alla presentazione al pagamento del titolo con due distinte modalità, dove il discrimine tra l'una e l'altra sta nell'importo recato dall'assegno o nel tipo di assegno, e precisamente (art. 7, comma 1):
➢ per gli assegni bancari e postali di ammontare fino a €5.000,00, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali ed i titoli speciali della
Banca d'Italia di qualsiasi ammontare, la presentazione al pagamento avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente almeno dei seguenti dati (di cui al successivo art. 8): a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB); c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia;
➢ per gli assegni bancari e postali di importo superiore a €5.000,00, oltre ai dati sopra specificati, occorre trasmettere al trattario/emittente anche l'immagine del titolo.
Infine, ai sensi del medesimo art. 7, si ha presentazione al pagamento solo a ricezione avvenuta da parte dell'emittente/trattario delle informazioni sopra dettagliate: i soli dati del titolo fino a €5.000,00, i dati del titolo e l'immagine oltre €5.000,00 (comma 5).
Va da sé che – in base a quanto previsto dalla normativa – gli intermediari negoziatori hanno l'obbligo di adottare i necessari presidi tecnici e procedimentali in grado di garantire il rispetto di tali princìpi, nell'ambito della propria organizzazione interna (cfr. parere Cons. Stato
n. 04750 del 5 dicembre 2013).
6 A completare il quadro regolatorio della materia la Circolare ABI del 12 giugno 2014, che impone agli intermediari di adottare obbligatoriamente le seguenti misure antifrode: stampa del numero dell'assegno con caratteri microforati;
stampa di un codice bidimensionale Data Matrix contenente, oltre ai dati rilevanti dell'assegno, un codice di sicurezza generato dalla banca trattaria/emittente; comunicazione dei dati del beneficiario presente in chiaro sugli assegni alla banca emittente/trattaria
(misura valida per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati e i vaglia postali).
Ebbene, in base ai principi sin qui esposti, spettava alle appellate (emittente e negoziatrice) fornire la prova che l'incasso della somma portata dall'assegno in favore della sig.ra fosse stato preceduto CP_3 dall'adempimento di tali obblighi.
Ed invece, a tale onere esse si sono sottratte: manca, cioè, la prova documentale del rispetto delle su citate disposizioni normative, non essendo stata fornita alcuna evidenza delle tracciature informatiche relative alla procedura di check truncation, né avendo le appellate - per vero - dedotto quali informazioni si sarebbero scambiate prima di consentire l'incasso del titolo, nonostante la circostanza fosse decisiva ai fini della prova liberatoria.
Ove, infatti, il flusso informatico standardizzato fosse stato trasmesso nei termini normativamente previsti, l'istituto di credito emittente si sarebbe dovuto avvedere delle difformità del titolo portato all'incasso rispetto all'originale, e non per un elemento marginale o di difficile rilevazione, ma per uno dei dati essenziali oggetto della comunicazione interbancaria, dal momento che l'assegno negoziato presentava un diverso beneficiario.
Pertanto, poiché le appellate non hanno dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi, la negoziatrice trasmettendo in via telematica all'emittente i dati informativi di cui all'art. 8 Reg. B.I. (tra cui, appunto, il nominativo del beneficiario) e l'emittente verificando che questi corrispondessero a quelli riportati sull'assegno emesso dal se ne Pt_1 deve affermare la responsabilità per il danno conseguentemente subìto da quest'ultimo, consistito nell'incasso del titolo da parte di un soggetto diverso dal beneficiario riportato sull'assegno.
Dopo tutto, come si è più volte osservato in giurisprudenza, il sistema di pagamento tramite check truncation, eliminando lo scambio materiale del
7 titolo, consente alle banche oggettivi risparmi economici e di tempo, ma non per questo eventuali criticità del sistema possono ricadere sul cliente, dovendo invece gli operatori economici professionali farsene carico, di modo che la responsabilità della banca rimane invariata a prescindere dalla procedura utilizzata per la verifica e l'incasso degli assegni (cfr.
Trib. Torino, n. 1435/19).
In buona sostanza, nell'ambito della procedura check truncation, la circostanza che la banca emittente/trattaria non possa verificare fisicamente il titolo, non esclude minimamente la sua responsabilità, poiché il fatto che accetti di pagare il titolo 'al buio' equivale ad una omissione volontaria di verifica materiale del titolo medesimo da parte della stessa, essendo la banca tenuta ad adottare ogni opportuna cautela al fine di evitare il rischio di clonazione dei titoli di pagamento e la Contr conseguente responsabilità patrimoniale (cfr. Bari, n. 1566/24;
Napoli, n. 11657/17; Roma, n. 4108/13; Roma, n. 261/10).
In definitiva, l'utilizzo della procedura di check truncation non comporta alcuna esenzione dagli obblighi imposti agli intermediari, i quali continuano a rispondere – in relazione alle rispettive condotte – ogni qualvolta non abbiano effettuato le necessarie verifiche sui titoli portati in pagamento, ed in particolare sull'identità del beneficiario (in termini,
App. Bari, n. 938/25; T. Milano n. 1037/22).
E non giova alle appellate invocare il concorso di colpa del danneggiato, il quale, se anche avesse chiesto di annullare il titolo il giorno in cui il si rese irreperibile sull'utenza telefonica comunicata al Per_1 Pt_1 così sottraendosi ai suoi obblighi, cioè il 23.11.17, comunque non avrebbe evitato il danno, essendo l'assegno stato negoziato lo stesso giorno della sua emissione (cioè il 20.11.17).
Né può farsi un addebito di responsabilità al per aver indicato al Pt_1 gli estremi dell'assegno, al fine di consentirgli di verificare Per_1
l'effettiva emissione del titolo (cd. “benemissione”).
La condotta posta in essere da colui che ha utilizzato i dati dell'assegno alterandolo nella parte relativa al nome del beneficiario non rientra, infatti, fra i rischi prevedibili connessi alla funzione dell'assegno circolare e comunque le sue conseguenze sarebbero state agevolmente evitate se solo le appellate avessero adempiuto agli obblighi anche minimi di diligenza, attenendosi alla procedura prevista dalla disciplina normativa,
8 tanto più che il ha sempre mantenuto la disponibilità dell'originale Pt_1 dell'assegno, così proteggendolo dai rischi connessi ad incassi fraudolenti.
Ebbene, non avendo le appellate fornito la prova liberatoria di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni a proprio carico, sono entrambe responsabili del danno subìto da parte attrice.
Tale responsabilità deve essere ritenuta di pari entità, non essendovi elementi per graduarne diversamente l'entità tra di esse, le quali saranno, pertanto, tenute in solido al pagamento della somma portata dal titolo ed illecitamente incassata, pari a euro 23.500,00.
Trattandosi di debito di valore, la somma di €23.500,00 va rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati dalla data di verificazione dell'evento (20.11.17) alla decisione e sulla somma anno per anno rivalutata vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale. Infine, la somma che ne scaturisce va maggiorata degli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Ciò in applicazione di un principio consolidato in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto) di natura non pecuniaria
(come nel caso di specie), secondo cui:
a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224
c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 26202/22; 1627/22; 7948/20;
9517/02; 11937/97);
9 b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Cass. 26202/22, che cita Cass. n. 9517 del 2002, n. 5584 del 1987, n. 2240 del 1985), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
Va, altresì, accolta la domanda di manleva proposta da nei CP_1 confronti della , responsabile di aver incassato illecitamente un CP_3 assegno clonato proprio nella parte relativa al beneficiario, nella piena consapevolezza di non essere legittimata a ricevere il pagamento della somma portata dal titolo.
La regolazione delle spese di lite, da liquidarsi in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 147/22, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione del Parte_1
18.7.22, avverso la sentenza n. 976/22 del 13.6.22 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza, condanna CP_1
e in solido tra loro, a pagare a
[...] Controparte_2 Parte_1
a titolo risarcitorio, la somma di €23.500,00, oltre
[...] rivalutazione ed interessi come motivazione;
2. condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere a le spese giudiziali, liquidate per il primo Parte_1 grado in €5.077,00 e per l'appello in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
10 3. condanna a tenere indenne rispetto a CP_3 Controparte_1 quanto quest'ultima è obbligata a pagare a nonché a Parte_1 rifonderle le spese giudiziali, liquidate per il primo grado in €5.077,00 e per l'appello in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
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