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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4355 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 43153 del 2023, depositata in data 15.12.2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Armando Parte_1 C.F._1
Cimmino, (C.F. ), e Antonio Spiezia (C.F. ) elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Arzano (NA), alla Via Pecchia n. 90, e dall'Avv. Antonio
Spiezia (C.F. ); C.F._3 appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Nocera Inferiore (Na), alla Via G. B. Castaldo n. 64, presso lo studio dell'Avv. Daniela Vicedomini, dalla quale è rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado;
appellata contumace
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del pro tempore, ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 domiciliato in presso la sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 1. CP_2 CP_4 appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, depositato in data 20.3.2023, , attore in Parte_1 primo grado e odierno appellante, citava in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_2
l' ed il Controparte_5 Controparte_2
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento recante n. 07120220108390531, notificata in data
01.03.2023, della somma di euro 561,59, a suo carico a seguito di contravvenzione al Codice della Strada elevata al 2019. L'attore, eccependo l'illegittimità della pretesa creditoria ivi riportata, stante l'omessa o invalida notifica del verbale di accertamento, domandava l'annullamento della cartella, l'accertamento dell'infondatezza del diritto di credito e la vittoria di spese.
Si costituiva l' che domandava il rigetto del ricorso, posta la sua Controparte_5 inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il sebbene validamente citato, era parte contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 4153/2023, il Giudice di Pace di all'udienza del 13.12.23, rilevato il mancato CP_2 deposito della documentazione comprovante la ritualità della notifica del verbale di accertamento, in accoglimento del ricorso annullava la cartella di pagamento impugnata, con compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della materia trattata e dei continui mutamenti giurisprudenziali che la interessavano.
Avverso suddetto provvedimento, in data 27.02.2024, ha proposto appello , chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza limitatamente al capo che determina il governo di spese. In particolare,
l'appellante ha lamentato l'erroneità e l'illogicità della motivazione ad essa sottesa, che si sostanzia nella violazione degli artt. 132, comma 2, 91 e 92 c.p.c.
Il mediante memoria difensiva, sostenendo la legittimità della compensazione delle Controparte_2 spese di giudizio, ha domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto.
L' , benché ritualmente citata, è parte contumace. Controparte_5
All'esito dell'udienza del 5.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Occorre rilevare che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese, effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza. Al riguardo, giova premettere che l'articolo 92 comma II c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. Sent. n. 9186 del 13.04.2018). La compensazione delle spese può, quindi, essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, per effetto della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. Sent. n. 4303 del 20.02.2020; Cass. Sent. n.
3977 del 18.02.2020; Cass. Sent. 7782 del 10.04.2020; Cass. Sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Tuttavia, la regolamentazione delle spese di lite condotta dal giudicante di prime cure, che ha ravvisato, nella “natura della controversia” e nella “peculiarità della materia trattata”, motivo sufficiente per il ricorso all'art. 92, comma 2, c.p.c., non appare corretta.
Invero, non vi è stata soccombenza reciproca né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità
o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Né sono state enunciate le “gravi ed eccezionali ragioni” che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, risolvendosi, il riferimento, alla “natura della controversia” e alla “peculiarità della materia trattata”, senza ulteriori ragguagli, in una motivazione solo apparente.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l'attore, odierno appellante, ha proposto riscorso ex art. 7 del D.
Lgs. 150/2011, il quale consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto, purché la domanda venga esercitata nel termine di giorni trenta dalla notificazione della cartella.
Orbene, tale azione non configura né una novità, ne è oggetto di mutamento della giurisprudenza. Al contrario, quest'ultima è concorde nel ritenere che: “In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo”(Cass., Sez. III, Sent. n. 12412/20116).
Per le ragioni fin qui esposte, si ritiene che nel caso de quo debba trovare applicazione il principio della soccombenza delle spese di cui all'art. 91 c.p.c.: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'individuazione della parte soccombente (…) si fa in base al principio di causalità, il quale impone che colui il quale, col comportamento antigiuridico tenuto prima e fuori del giudizio, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, ne assuma gli oneri economici, con obbligo di rimborsare alle altre parti le spese da loro anticipate, necessarie per la difesa” (Cass., Sez. III Civ., Ord. n. 8981/2023, che richiama Cass., Sent. n. 7182/2000).
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto.
Le spese di lite del presente grado sono poste a carico delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' e del e avverso Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 la sentenza n. 43153/2023 emessa dal giudice di Pace di il 13.12.23 così provvede: CP_2
a) Accoglie l'appello proposto da , ed, in riforma parziale della sentenza n. Parte_1
43153/23, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, condanna il e l Controparte_2 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_5 di , che si liquidano in euro 346,00 per compensi professionali ed in € 80,00 per Parte_1 spese, oltre accessori di legge, e spese forfettarie, da attribuirsi agli Avv. Antonio La Spezia e
Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari;
b) Condanna il e l' , in solido, al pagamento delle Controparte_2 Controparte_5 spese di lite del presente grado in favore di , che si liquidano in euro 662,00 per Parte_1 compensi professionali ed in € 100,00 per spese, oltre accessori di legge, e spese forfettarie, da attribuirsi agli Avv. Antonio La Spezia e Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari.
Napoli il 10 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4355 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 43153 del 2023, depositata in data 15.12.2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Armando Parte_1 C.F._1
Cimmino, (C.F. ), e Antonio Spiezia (C.F. ) elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Arzano (NA), alla Via Pecchia n. 90, e dall'Avv. Antonio
Spiezia (C.F. ); C.F._3 appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Nocera Inferiore (Na), alla Via G. B. Castaldo n. 64, presso lo studio dell'Avv. Daniela Vicedomini, dalla quale è rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado;
appellata contumace
NONCHÉ
(C.F. ) in persona del pro tempore, ed elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 domiciliato in presso la sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 1. CP_2 CP_4 appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, depositato in data 20.3.2023, , attore in Parte_1 primo grado e odierno appellante, citava in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_2
l' ed il Controparte_5 Controparte_2
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento recante n. 07120220108390531, notificata in data
01.03.2023, della somma di euro 561,59, a suo carico a seguito di contravvenzione al Codice della Strada elevata al 2019. L'attore, eccependo l'illegittimità della pretesa creditoria ivi riportata, stante l'omessa o invalida notifica del verbale di accertamento, domandava l'annullamento della cartella, l'accertamento dell'infondatezza del diritto di credito e la vittoria di spese.
Si costituiva l' che domandava il rigetto del ricorso, posta la sua Controparte_5 inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il sebbene validamente citato, era parte contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 4153/2023, il Giudice di Pace di all'udienza del 13.12.23, rilevato il mancato CP_2 deposito della documentazione comprovante la ritualità della notifica del verbale di accertamento, in accoglimento del ricorso annullava la cartella di pagamento impugnata, con compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della materia trattata e dei continui mutamenti giurisprudenziali che la interessavano.
Avverso suddetto provvedimento, in data 27.02.2024, ha proposto appello , chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza limitatamente al capo che determina il governo di spese. In particolare,
l'appellante ha lamentato l'erroneità e l'illogicità della motivazione ad essa sottesa, che si sostanzia nella violazione degli artt. 132, comma 2, 91 e 92 c.p.c.
Il mediante memoria difensiva, sostenendo la legittimità della compensazione delle Controparte_2 spese di giudizio, ha domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto.
L' , benché ritualmente citata, è parte contumace. Controparte_5
All'esito dell'udienza del 5.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Occorre rilevare che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese, effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza. Al riguardo, giova premettere che l'articolo 92 comma II c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. Sent. n. 9186 del 13.04.2018). La compensazione delle spese può, quindi, essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, per effetto della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. Sent. n. 4303 del 20.02.2020; Cass. Sent. n.
3977 del 18.02.2020; Cass. Sent. 7782 del 10.04.2020; Cass. Sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Tuttavia, la regolamentazione delle spese di lite condotta dal giudicante di prime cure, che ha ravvisato, nella “natura della controversia” e nella “peculiarità della materia trattata”, motivo sufficiente per il ricorso all'art. 92, comma 2, c.p.c., non appare corretta.
Invero, non vi è stata soccombenza reciproca né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità
o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Né sono state enunciate le “gravi ed eccezionali ragioni” che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, risolvendosi, il riferimento, alla “natura della controversia” e alla “peculiarità della materia trattata”, senza ulteriori ragguagli, in una motivazione solo apparente.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l'attore, odierno appellante, ha proposto riscorso ex art. 7 del D.
Lgs. 150/2011, il quale consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto, purché la domanda venga esercitata nel termine di giorni trenta dalla notificazione della cartella.
Orbene, tale azione non configura né una novità, ne è oggetto di mutamento della giurisprudenza. Al contrario, quest'ultima è concorde nel ritenere che: “In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo”(Cass., Sez. III, Sent. n. 12412/20116).
Per le ragioni fin qui esposte, si ritiene che nel caso de quo debba trovare applicazione il principio della soccombenza delle spese di cui all'art. 91 c.p.c.: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'individuazione della parte soccombente (…) si fa in base al principio di causalità, il quale impone che colui il quale, col comportamento antigiuridico tenuto prima e fuori del giudizio, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, ne assuma gli oneri economici, con obbligo di rimborsare alle altre parti le spese da loro anticipate, necessarie per la difesa” (Cass., Sez. III Civ., Ord. n. 8981/2023, che richiama Cass., Sent. n. 7182/2000).
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto.
Le spese di lite del presente grado sono poste a carico delle parti appellate e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' e del e avverso Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 la sentenza n. 43153/2023 emessa dal giudice di Pace di il 13.12.23 così provvede: CP_2
a) Accoglie l'appello proposto da , ed, in riforma parziale della sentenza n. Parte_1
43153/23, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, condanna il e l Controparte_2 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Controparte_5 di , che si liquidano in euro 346,00 per compensi professionali ed in € 80,00 per Parte_1 spese, oltre accessori di legge, e spese forfettarie, da attribuirsi agli Avv. Antonio La Spezia e
Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari;
b) Condanna il e l' , in solido, al pagamento delle Controparte_2 Controparte_5 spese di lite del presente grado in favore di , che si liquidano in euro 662,00 per Parte_1 compensi professionali ed in € 100,00 per spese, oltre accessori di legge, e spese forfettarie, da attribuirsi agli Avv. Antonio La Spezia e Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari.
Napoli il 10 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale