TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15574/2023 promossa da:
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate, depositate telematicamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, anche a controprova, sui seguenti capitoli: 1) Vero che dal dicembre 2019 sono intercorse diverse telefonate con Hera Comm spa con le quali si contestava il corretto funzionamento del contatore relativo ai consumi dell'energia elettrica identificato con il numero di POD IT001E55108732? 2) Vero che la soc. ha più volte Parte_1 contestato, anche verbalmente ad Hera Comm spa l'importo della fattura n. 0000412012764754 del
30.03.2020 dal mese di aprile 2020 per lo storno della fattura? 3) Vero che la soc. ha Parte_1
più volte richiesto ad Hera Comm spa un sopralluogo al fine di verificare in contraddittorio con un proprio tecnico di fiducia il corretto funzionamento del contatore identificato con il numero di POD
IT001E55108732, nonché dell'altro contatore identificato con il numero di POD ITP0AE55108732? 4)
Vero che Hera Comm avrebbe inviato un tecnico Enel per la verifica? 5) Vero che il 4.9.2019 quando è venuto il tecnico Enel che ha messo le crocette sul verbale hanno (lui e altro soggetto Testimone_1 della già – appaltatore dell'impianto) interrotto la cella di media tensione e spostato i cavi sul CP_1
trasformatore? 6) Vero che nel sopralluogo di cui al punto 5 alcun verbale è stato rilasciato alla
pagina 1 di 8 cliente? Si indicano quali testi i Sigg.ri residente a [...], Tes_2 [...]
residente a [...]di Ciriano di Carpaneto Piacentino (Pc), residente in [...]
Brescia, residente a [...]. Si chiede che i testi vengano escussi presso il Testimone_4
Tribunale di Piacenza a mezzo di prova delegata ex art. 203 c.p.c.. Si chiede l'ammissione di una CTU tecnica volta a verificare l'irregolare funzionamento del contatore di cui alla fornitura di energia elettrica oggetto di causa relativamente al periodo di fatturazione di cui alla bolletta contestata, tenuto conto dei consumi successivi.
– In via pregiudiziale di rito: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna all'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico
R.G. n. 11933/2023 n. 4075/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6.10.2023;
- In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla fattura n. 0000412012764754 del 30.03.2020, per decorso del termine biennale;
- In via principale nel merito: revocare per le ragioni di cui in narrativa il decreto ingiuntivo telematico R.G. n. 11933/2023 n. 4075/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6.10.2023 e dichiarare che la nulla deve ad alcun titolo a Hera Comm spa. Con vittoria di Parte_2 spese e compensi di giudizio”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da note autorizzate, depositate telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
-in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per la ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. 4075/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.10.2023, e in ogni caso accertare e dichiarare tenuto e condannare (C.F. ), con sede legale in persona del legale rapp. Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
p.t. con sede in Carpaneto (PC) loc. Tampiano n.15, a versare in favore di HE MM S.p.A. la somma di € 12.526,00, con interessi dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo.
-In via istruttoria voglia l'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al distributore locale di energia elettrica con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, Gruppo IVA P. IVA Controparte_2
Codice Fiscale , in persona del legale rapp. p.t. di produrre nel presente P.IVA_2 P.IVA_3 giudizio la documentazione comprovante l'attribuzione del pod oggetto di causa ad Hera Comm Spa, nonché il consumo rilevato nel periodo di sua competenza.
- In ogni caso, Voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con
pagina 2 di 8 riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% ex art. 15 TF e accessori di legge anche della fase monitoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 4075/2023 del 06.10.2023 emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da HE MM S.P.A., con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €
12.526,00, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo di un contratto di somministrazione di energia elettrica.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva Parte_4
preliminarmente la prescrizione del preteso credito di controparte, per decorso del termine biennale previsto dall'art. 1 L. n. 205/2017, rilevando che la fattura del 30.03.2020, relativa al credito in questione, indicava la scadenza del 20.04.2020, mentre l'unico sollecito di pagamento era pervenuto da
HE MM con comunicazione via pec del 12.07.2022.
Inoltre, l'opponente deduceva che le condizioni generali di contratto prodotte da controparte erano vigenti nel periodo successivo (dall'1.1.2021 al 31.12.2022) a quello di attivazione della fornitura avvenuta in data 26.03.2019 e che la lettera di attivazione del servizio non riportava alcun riferimento temporale, né la prova dell'avvenuta spedizione al cliente.
L'opponente eccepiva altresì, in via pregiudiziale, l'incompetenza di questo Ufficio giudiziario, data l'inefficacia della clausola di elezione del Foro esclusivo, per mancanza della doppia sottoscrizione delle clausole contrattuali vessatorie ex art. 1341 comma 2 c.c.; riteneva, pertanto, che fosse competente il Tribunale di Piacenza, in forza del criterio del foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., in relazione alla sede legale di parte ingiunta, ovvero del criterio di cui all'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo in cui è sorta e/o deve essere eseguita l'obbligazione di fornitura dell'energia elettrica.
Nel merito, l'opponente rilevava che l'importo del credito non era in linea con i consumi effettuati, in ragione delle irregolarità rilevate, dato che i contatori riportavano consumi pari a zero, benché le utenze fossero regolarmente in uso;
deduceva di aver effettuato diverse contestazioni ad HE MM sia verbalmente, sia per iscritto (docc. 2-4).
In conclusione, parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna e chiedeva di respingere la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pagina 3 di 8 opposto;
nel merito, chiedeva di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da controparte, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare che nulla è dovuto ad HE MM S.p.a. ad alcun titolo.
2. Si costituiva in giudizio HE MM S.P.A., deducendo di aver proceduto all'attivazione in favore di - con decorrenza dal 26.03.2019 e sino al 31.12.2020 - della Parte_4
fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, evidenziando che pertanto il rapporto contrattuale si era costituito ex lege, non già in forza di un contratto sottoscritto tra le parti;
contestava l'eccezione di prescrizione, rilevando che la fattura in questione riguardava consumi relativi al periodo suindicato, non già risalenti di oltre due anni, cosicché, al momento della sua emissione, alcuna prescrizione si era realizzata;
osservava poi che, dopo il recapito della bolletta, l'utente aveva avviato un corposo scambio di mail con HE MM, contenente una richiesta espressa, poi accordata, di sospensione del pagamento della fattura, per consentirgli di ottenere chiarimenti dal distributore locale.
In relazione al contratto, parte opposta deduceva che le condizioni generali non mutano nel tempo e vengono pubblicate sul sito internet del fornitore, cosicché sono visionabili in qualsiasi momento;
precisava che per la spedizione della welcome letter, relativa all'attivazione del servizio, non sono previste dalla legge specifiche modalità.
HE MM rilevava, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, non sollevata esaustivamente con riguardo a tutti i possibili fori;
riteneva che dovesse riconoscersi la competenza di questo Ufficio giudiziario ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in relazione al luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio, determinata in un preciso ammontare.
In relazione alla contestazione dei consumi, parte opposta deduceva che, come emerge dallo scambio di reclami e risposte intercorso tra le parti, il cliente avrebbe dovuto rivolgersi alla società di distribuzione dell'energia elettrica, la quale, contattata da HE MM, confermava in ogni caso la correttezza dei consumi, che sarebbero dimostrati per mezzo della certificazione rilasciata dal distributore locale e delle fatture di trasporto dell'energia.
In conclusione, parte opposta chiedeva di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, la società opponente, a soli fini transattivi, senza riconoscimento alcuno, proponeva la definizione della vertenza mediante il versamento della somma omnicomprensiva di € 3.500,00, a spese di lite integralmente compensate.
pagina 4 di 8 La proposta non veniva accettata da HE MM, la quale all'udienza successiva chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, cui l'attore si opponeva.
Le parti si riportavano alle rispettive istanze istruttorie.
Il Giudice, con ordinanza del 13.09.2024, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti, e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ex art. 281 sexies comma
3 c.p.c., concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e di repliche.
4. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, secondo la quale il giudice territorialmente competente dovrebbe individuarsi nel Tribunale di Piacenza, quale luogo in cui è la sede della società dove è sorta e ha Parte_4 avuto esecuzione l'obbligazione relativa alla fornitura di energia elettrica.
L'eccezione è innanzitutto inammissibile, in quanto non è stata formulata con l'indicazione di tutti i possibili fori concorrenti ex artt. 19, 20 c.p.c., e neppure con riguardo a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass. civ. n. 13202/2011; Cass. civ. n. 22510/2016). Manca, infatti, la completa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1, ultima parte,
c.p.c., con riguardo in particolare alla mancata presenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 31121del 04.12.2024; Cass. civ. n. 20597 del 07.08.2018).
In ogni caso, l'eccezione non è fondata, non avendo parte opponente dedotto l'operatività di un criterio di competenza esclusiva e considerando che HE MM S.P.A. ha applicato il criterio del forum destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in relazione al domicilio del creditore alla data di scadenza dell'obbligazione.
Al riguardo, si deve osservare che l'obbligazione dedotta in giudizio non è costituita dalla fornitura di energia elettrica, secondo la tesi dell'opponente, bensì dal pagamento di una somma di denaro, costituente il prezzo previsto per tale fornitura, cosicché ai fini della determinazione della competenza territoriale non rileva il luogo in cui si è svolta l'erogazione del servizio, bensì quello in cui era previsto l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
L'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore (nella specie ad Imola, posta nel circondario felsineo), trova applicazione non solo nell'ipotesi in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, “… essendo già noti e determinati, dalle parti o dalla legge o dai contratti collettivi o dagli
pagina 5 di 8 usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta” (cfr., Cass. n. 535/1999); nel caso di specie il calcolo è stato effettuato applicando il prezzo imposto dal contratto per la quantità di energia elettrica erogata, indicata nelle fatture.
In tal senso si è pronunciata anche la recente decisione delle S.U. della Cassazione, in base alla quale
“le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art.
1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n.
3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte,
c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. civ., S.U., 13/09/2016, n. 17989).
Tali principi operano, a maggior ragione, nei casi in cui, come quello in esame, il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica, in essere tra le parti, si è costituito ex lege, in forza della disciplina introdotta dal D.L. 18.06.2007 n. 73, che ha previsto l'istituzione del servizio allo scopo di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica per taluni utenti che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi, sul presupposto che l'erogazione dell'energia elettrica rappresenti un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività. Tale regime non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege, e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con L. 125/2007).
Dunque, nel caso di specie, HE MM S.p.a. ha applicato al cliente le condizioni contrattuali prestabilite dalla suddetta disciplina, in relazione ai consumi rilevati.
Alla luce di questi principi, tenuto conto delle modalità di costituzione e regolamentazione del rapporto contrattuale, deve ritenersi che l'obbligazione di pagamento abbia ad oggetto una somma liquida di denaro, in quanto determinata e/o determinabile in un preciso ammontare. Conseguentemente, la causa ben poteva essere radicata presso il Tribunale di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182 comma terzo c.c..
5. Si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione del credito dedotto nel procedimento monitorio, sollevata in via preliminare da parte opponente.
pagina 6 di 8 Risulta infatti che rispetto alla fattura del 30.03.2020, relativa al credito in questione, avente scadenza alla data del 20.04.2020, HE MM aveva trasmesso a un sollecito Parte_4
di pagamento del 12.07.2022, con comunicazione pervenuta al destinatario via pec il 14.07.2022 (doc.
3 del procedimento monitorio), dunque quando già era decorso il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 1 comma 4 L. n. 205/2017, applicabile per il settore dell'energia elettrica dalla data dell'01.03.2008.
HE MM S.p.a. non ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione suindicata e si è difesa sostenendo che lo scarto temporale tra l'emissione della bolletta e il primo sollecito era stato determinato non da un proprio comportamento inerte, bensì da un'esplicita richiesta del cliente di sospendere il pagamento della fattura, dato che le doglianze presentate imponevano di coinvolgere il distributore locale;
dichiarava, altresì, di aver sempre richiesto espressamente il pagamento del credito, nelle varie risposte ai reclami del cliente, e a tal fine richiamava genericamente le comunicazioni prodotte sub doc. 4.
Si rileva, in senso contrario, che, tra queste, nelle risposte del 21.05.2020 e 02.07.2020 alle doglianze del cliente, la società convenuta aveva soltanto evidenziato, nel primo caso, l'esigibilità della fattura e, nel secondo caso, la mancata segnalazione da parte del distributore di anomalie di misura, con l'indicazione al cliente di dettagliare ulteriormente la sua richiesta: nessuna esplicita domanda di pagamento era stata proposta da HE MM nelle due comunicazioni, che in ogni caso erano precedenti di oltre due anni rispetto alla diffida del 14.07.2022.
La società non aveva formulato alcuna richiesta di pagamento neppure nelle comunicazioni del
12.10.2020 e del 19.04.2021, ove oltretutto si dava conto dei reclami del cliente e degli accertamenti disposti sulle eventuali anomalie del contatore (di cui peraltro parte convenuta non ha prodotto l'esito).
Si richiama al riguardo l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)”
(Cass. civ. n. 15140 del 31.05.2021; nello stesso senso, Cass. civ. n. 17123 del 25.08.2015; Cass. civ. n.
3371 del 12.02.2010).
Alla luce di tali principi, si deve ritenere che la corrispondenza intercorsa tra le parti sia inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione. Dalla stessa risulta, inoltre, che Parte_4 avesse sempre contestato il debito, dichiarando che l'importo non era dovuto, senza mai
[...]
effettuarne il riconoscimento.
pagina 7 di 8 Risulta, pertanto, che tra la data della scadenza del credito indicata nella fattura (20.04.2020) e la data della diffida del 14.07.2020, contenente un'esplicita richiesta di pagamento, sia decorso un periodo di tempo di oltre due anni, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione.
L'inerzia del creditore non è poi giustificabile in ragione dell'intenzione di fornire (doverosamente) le informazioni e le risposte ai reclami del cliente, in quanto tale comportamento avrebbe ben potuto essere accompagnato da un'esplicita richiesta di pagamento del credito.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendosi il credito estinto per prescrizione.
Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono poste integralmente a carico di parte opposta;
sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nel D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_4
ingiuntivo n. 4075/2023 del 06.10.2023, emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da
HE MM S.P.A., essendosi il credito estinto per prescrizione;
-condanna HE MM S.P.A. alla rifusione, in favore di delle spese Parte_4 del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15574/2023 promossa da:
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate, depositate telematicamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, anche a controprova, sui seguenti capitoli: 1) Vero che dal dicembre 2019 sono intercorse diverse telefonate con Hera Comm spa con le quali si contestava il corretto funzionamento del contatore relativo ai consumi dell'energia elettrica identificato con il numero di POD IT001E55108732? 2) Vero che la soc. ha più volte Parte_1 contestato, anche verbalmente ad Hera Comm spa l'importo della fattura n. 0000412012764754 del
30.03.2020 dal mese di aprile 2020 per lo storno della fattura? 3) Vero che la soc. ha Parte_1
più volte richiesto ad Hera Comm spa un sopralluogo al fine di verificare in contraddittorio con un proprio tecnico di fiducia il corretto funzionamento del contatore identificato con il numero di POD
IT001E55108732, nonché dell'altro contatore identificato con il numero di POD ITP0AE55108732? 4)
Vero che Hera Comm avrebbe inviato un tecnico Enel per la verifica? 5) Vero che il 4.9.2019 quando è venuto il tecnico Enel che ha messo le crocette sul verbale hanno (lui e altro soggetto Testimone_1 della già – appaltatore dell'impianto) interrotto la cella di media tensione e spostato i cavi sul CP_1
trasformatore? 6) Vero che nel sopralluogo di cui al punto 5 alcun verbale è stato rilasciato alla
pagina 1 di 8 cliente? Si indicano quali testi i Sigg.ri residente a [...], Tes_2 [...]
residente a [...]di Ciriano di Carpaneto Piacentino (Pc), residente in [...]
Brescia, residente a [...]. Si chiede che i testi vengano escussi presso il Testimone_4
Tribunale di Piacenza a mezzo di prova delegata ex art. 203 c.p.c.. Si chiede l'ammissione di una CTU tecnica volta a verificare l'irregolare funzionamento del contatore di cui alla fornitura di energia elettrica oggetto di causa relativamente al periodo di fatturazione di cui alla bolletta contestata, tenuto conto dei consumi successivi.
– In via pregiudiziale di rito: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna all'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo telematico
R.G. n. 11933/2023 n. 4075/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6.10.2023;
- In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla fattura n. 0000412012764754 del 30.03.2020, per decorso del termine biennale;
- In via principale nel merito: revocare per le ragioni di cui in narrativa il decreto ingiuntivo telematico R.G. n. 11933/2023 n. 4075/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6.10.2023 e dichiarare che la nulla deve ad alcun titolo a Hera Comm spa. Con vittoria di Parte_2 spese e compensi di giudizio”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da note autorizzate, depositate telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
-in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per la ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. 4075/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.10.2023, e in ogni caso accertare e dichiarare tenuto e condannare (C.F. ), con sede legale in persona del legale rapp. Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
p.t. con sede in Carpaneto (PC) loc. Tampiano n.15, a versare in favore di HE MM S.p.A. la somma di € 12.526,00, con interessi dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo.
-In via istruttoria voglia l'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al distributore locale di energia elettrica con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, Gruppo IVA P. IVA Controparte_2
Codice Fiscale , in persona del legale rapp. p.t. di produrre nel presente P.IVA_2 P.IVA_3 giudizio la documentazione comprovante l'attribuzione del pod oggetto di causa ad Hera Comm Spa, nonché il consumo rilevato nel periodo di sua competenza.
- In ogni caso, Voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con
pagina 2 di 8 riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% ex art. 15 TF e accessori di legge anche della fase monitoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 4075/2023 del 06.10.2023 emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da HE MM S.P.A., con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €
12.526,00, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo di un contratto di somministrazione di energia elettrica.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva Parte_4
preliminarmente la prescrizione del preteso credito di controparte, per decorso del termine biennale previsto dall'art. 1 L. n. 205/2017, rilevando che la fattura del 30.03.2020, relativa al credito in questione, indicava la scadenza del 20.04.2020, mentre l'unico sollecito di pagamento era pervenuto da
HE MM con comunicazione via pec del 12.07.2022.
Inoltre, l'opponente deduceva che le condizioni generali di contratto prodotte da controparte erano vigenti nel periodo successivo (dall'1.1.2021 al 31.12.2022) a quello di attivazione della fornitura avvenuta in data 26.03.2019 e che la lettera di attivazione del servizio non riportava alcun riferimento temporale, né la prova dell'avvenuta spedizione al cliente.
L'opponente eccepiva altresì, in via pregiudiziale, l'incompetenza di questo Ufficio giudiziario, data l'inefficacia della clausola di elezione del Foro esclusivo, per mancanza della doppia sottoscrizione delle clausole contrattuali vessatorie ex art. 1341 comma 2 c.c.; riteneva, pertanto, che fosse competente il Tribunale di Piacenza, in forza del criterio del foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., in relazione alla sede legale di parte ingiunta, ovvero del criterio di cui all'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo in cui è sorta e/o deve essere eseguita l'obbligazione di fornitura dell'energia elettrica.
Nel merito, l'opponente rilevava che l'importo del credito non era in linea con i consumi effettuati, in ragione delle irregolarità rilevate, dato che i contatori riportavano consumi pari a zero, benché le utenze fossero regolarmente in uso;
deduceva di aver effettuato diverse contestazioni ad HE MM sia verbalmente, sia per iscritto (docc. 2-4).
In conclusione, parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna e chiedeva di respingere la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pagina 3 di 8 opposto;
nel merito, chiedeva di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da controparte, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare che nulla è dovuto ad HE MM S.p.a. ad alcun titolo.
2. Si costituiva in giudizio HE MM S.P.A., deducendo di aver proceduto all'attivazione in favore di - con decorrenza dal 26.03.2019 e sino al 31.12.2020 - della Parte_4
fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, evidenziando che pertanto il rapporto contrattuale si era costituito ex lege, non già in forza di un contratto sottoscritto tra le parti;
contestava l'eccezione di prescrizione, rilevando che la fattura in questione riguardava consumi relativi al periodo suindicato, non già risalenti di oltre due anni, cosicché, al momento della sua emissione, alcuna prescrizione si era realizzata;
osservava poi che, dopo il recapito della bolletta, l'utente aveva avviato un corposo scambio di mail con HE MM, contenente una richiesta espressa, poi accordata, di sospensione del pagamento della fattura, per consentirgli di ottenere chiarimenti dal distributore locale.
In relazione al contratto, parte opposta deduceva che le condizioni generali non mutano nel tempo e vengono pubblicate sul sito internet del fornitore, cosicché sono visionabili in qualsiasi momento;
precisava che per la spedizione della welcome letter, relativa all'attivazione del servizio, non sono previste dalla legge specifiche modalità.
HE MM rilevava, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, non sollevata esaustivamente con riguardo a tutti i possibili fori;
riteneva che dovesse riconoscersi la competenza di questo Ufficio giudiziario ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in relazione al luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio, determinata in un preciso ammontare.
In relazione alla contestazione dei consumi, parte opposta deduceva che, come emerge dallo scambio di reclami e risposte intercorso tra le parti, il cliente avrebbe dovuto rivolgersi alla società di distribuzione dell'energia elettrica, la quale, contattata da HE MM, confermava in ogni caso la correttezza dei consumi, che sarebbero dimostrati per mezzo della certificazione rilasciata dal distributore locale e delle fatture di trasporto dell'energia.
In conclusione, parte opposta chiedeva di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, la società opponente, a soli fini transattivi, senza riconoscimento alcuno, proponeva la definizione della vertenza mediante il versamento della somma omnicomprensiva di € 3.500,00, a spese di lite integralmente compensate.
pagina 4 di 8 La proposta non veniva accettata da HE MM, la quale all'udienza successiva chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, cui l'attore si opponeva.
Le parti si riportavano alle rispettive istanze istruttorie.
Il Giudice, con ordinanza del 13.09.2024, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti, e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ex art. 281 sexies comma
3 c.p.c., concedendo alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e di repliche.
4. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, secondo la quale il giudice territorialmente competente dovrebbe individuarsi nel Tribunale di Piacenza, quale luogo in cui è la sede della società dove è sorta e ha Parte_4 avuto esecuzione l'obbligazione relativa alla fornitura di energia elettrica.
L'eccezione è innanzitutto inammissibile, in quanto non è stata formulata con l'indicazione di tutti i possibili fori concorrenti ex artt. 19, 20 c.p.c., e neppure con riguardo a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c. (Cass. civ. n. 13202/2011; Cass. civ. n. 22510/2016). Manca, infatti, la completa contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1, ultima parte,
c.p.c., con riguardo in particolare alla mancata presenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 31121del 04.12.2024; Cass. civ. n. 20597 del 07.08.2018).
In ogni caso, l'eccezione non è fondata, non avendo parte opponente dedotto l'operatività di un criterio di competenza esclusiva e considerando che HE MM S.P.A. ha applicato il criterio del forum destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in relazione al domicilio del creditore alla data di scadenza dell'obbligazione.
Al riguardo, si deve osservare che l'obbligazione dedotta in giudizio non è costituita dalla fornitura di energia elettrica, secondo la tesi dell'opponente, bensì dal pagamento di una somma di denaro, costituente il prezzo previsto per tale fornitura, cosicché ai fini della determinazione della competenza territoriale non rileva il luogo in cui si è svolta l'erogazione del servizio, bensì quello in cui era previsto l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
L'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore (nella specie ad Imola, posta nel circondario felsineo), trova applicazione non solo nell'ipotesi in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, “… essendo già noti e determinati, dalle parti o dalla legge o dai contratti collettivi o dagli
pagina 5 di 8 usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta” (cfr., Cass. n. 535/1999); nel caso di specie il calcolo è stato effettuato applicando il prezzo imposto dal contratto per la quantità di energia elettrica erogata, indicata nelle fatture.
In tal senso si è pronunciata anche la recente decisione delle S.U. della Cassazione, in base alla quale
“le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art.
1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n.
3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte,
c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (Cass. civ., S.U., 13/09/2016, n. 17989).
Tali principi operano, a maggior ragione, nei casi in cui, come quello in esame, il rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica, in essere tra le parti, si è costituito ex lege, in forza della disciplina introdotta dal D.L. 18.06.2007 n. 73, che ha previsto l'istituzione del servizio allo scopo di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica per taluni utenti che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi, sul presupposto che l'erogazione dell'energia elettrica rappresenti un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività. Tale regime non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege, e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con L. 125/2007).
Dunque, nel caso di specie, HE MM S.p.a. ha applicato al cliente le condizioni contrattuali prestabilite dalla suddetta disciplina, in relazione ai consumi rilevati.
Alla luce di questi principi, tenuto conto delle modalità di costituzione e regolamentazione del rapporto contrattuale, deve ritenersi che l'obbligazione di pagamento abbia ad oggetto una somma liquida di denaro, in quanto determinata e/o determinabile in un preciso ammontare. Conseguentemente, la causa ben poteva essere radicata presso il Tribunale di Bologna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182 comma terzo c.c..
5. Si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione del credito dedotto nel procedimento monitorio, sollevata in via preliminare da parte opponente.
pagina 6 di 8 Risulta infatti che rispetto alla fattura del 30.03.2020, relativa al credito in questione, avente scadenza alla data del 20.04.2020, HE MM aveva trasmesso a un sollecito Parte_4
di pagamento del 12.07.2022, con comunicazione pervenuta al destinatario via pec il 14.07.2022 (doc.
3 del procedimento monitorio), dunque quando già era decorso il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 1 comma 4 L. n. 205/2017, applicabile per il settore dell'energia elettrica dalla data dell'01.03.2008.
HE MM S.p.a. non ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione suindicata e si è difesa sostenendo che lo scarto temporale tra l'emissione della bolletta e il primo sollecito era stato determinato non da un proprio comportamento inerte, bensì da un'esplicita richiesta del cliente di sospendere il pagamento della fattura, dato che le doglianze presentate imponevano di coinvolgere il distributore locale;
dichiarava, altresì, di aver sempre richiesto espressamente il pagamento del credito, nelle varie risposte ai reclami del cliente, e a tal fine richiamava genericamente le comunicazioni prodotte sub doc. 4.
Si rileva, in senso contrario, che, tra queste, nelle risposte del 21.05.2020 e 02.07.2020 alle doglianze del cliente, la società convenuta aveva soltanto evidenziato, nel primo caso, l'esigibilità della fattura e, nel secondo caso, la mancata segnalazione da parte del distributore di anomalie di misura, con l'indicazione al cliente di dettagliare ulteriormente la sua richiesta: nessuna esplicita domanda di pagamento era stata proposta da HE MM nelle due comunicazioni, che in ogni caso erano precedenti di oltre due anni rispetto alla diffida del 14.07.2022.
La società non aveva formulato alcuna richiesta di pagamento neppure nelle comunicazioni del
12.10.2020 e del 19.04.2021, ove oltretutto si dava conto dei reclami del cliente e degli accertamenti disposti sulle eventuali anomalie del contatore (di cui peraltro parte convenuta non ha prodotto l'esito).
Si richiama al riguardo l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)”
(Cass. civ. n. 15140 del 31.05.2021; nello stesso senso, Cass. civ. n. 17123 del 25.08.2015; Cass. civ. n.
3371 del 12.02.2010).
Alla luce di tali principi, si deve ritenere che la corrispondenza intercorsa tra le parti sia inidonea a determinare l'interruzione della prescrizione. Dalla stessa risulta, inoltre, che Parte_4 avesse sempre contestato il debito, dichiarando che l'importo non era dovuto, senza mai
[...]
effettuarne il riconoscimento.
pagina 7 di 8 Risulta, pertanto, che tra la data della scadenza del credito indicata nella fattura (20.04.2020) e la data della diffida del 14.07.2020, contenente un'esplicita richiesta di pagamento, sia decorso un periodo di tempo di oltre due anni, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione.
L'inerzia del creditore non è poi giustificabile in ragione dell'intenzione di fornire (doverosamente) le informazioni e le risposte ai reclami del cliente, in quanto tale comportamento avrebbe ben potuto essere accompagnato da un'esplicita richiesta di pagamento del credito.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendosi il credito estinto per prescrizione.
Restano assorbite le ulteriori questioni proposte dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vengono poste integralmente a carico di parte opposta;
sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nel D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_4
ingiuntivo n. 4075/2023 del 06.10.2023, emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da
HE MM S.P.A., essendosi il credito estinto per prescrizione;
-condanna HE MM S.P.A. alla rifusione, in favore di delle spese Parte_4 del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 8 di 8