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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5970 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott.ssa TO IZ Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa AT PI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 4739 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2025 e vertente
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. Fabio D'Amato C.F._2
( ) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._3
- PARTE APPELLANTE -
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
pag. 1 di 11 OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 3465/2020
pubblicata il 17.2.2020 (contratto di appalto).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
[...] CP_2
, deducendo che, con contratto stipulato il 9.9.2011 e integrato il
[...]
30.11.2011, avevano affidato alla convenuta l'esecuzione delle opere di ristrutturazione nell'immobile di loro proprietà in Mentana, via Lazio n. 4, e che la stessa si era resa gravemente inadempiente ai propri obblighi, come accertato dal consulente tecnico di ufficio nominato nel procedimento per a.t.p. dai medesimi introdotto davanti allo stesso Tribunale (n. 36938/2012
R.G.). Chiedevano, pertanto, di: a) accertare il grave inadempimento della convenuta, sia per la mancata realizzazione di parte delle opere commissionate, sia per la sussistenza di vizi in relazione alle opere realizzate, alla luce dei versamenti già eseguiti;
b) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella somma di
€ 40.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta giusta ed equa.
Il Tribunale adito, decidendo nella contumacia di , con Controparte_2
sentenza n. 3465/2020, statuiva nei seguenti termini:
«Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
pag. 2 di 11 • Dichiara l'inadempimento di al contratto per lavori di ristrutturazione Controparte_1
concluso con le parti attrici di cui alle scritture del 9.9.2011 e 30.11.2011;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore degli attori e di € 545,00 per spese e € 2.500,00 per Parte_1 Parte_2
compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.»
2. Con atto di citazione notificato il 25.9.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., i signori e hanno proposto appello, articolato in tre motivi, Pt_1 Pt_2
concludendo affinché, in parziale riforma della sentenza impugnata,
sia condannata al risarcimento dei danni nella misura di € Controparte_1
40.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.
3. Alla prima udienza la Corte, verificata la rituale notificazione dell'atto di appello, ha dichiarato la contumacia della società appellata.
4. Dopo alcuni rinvii in ufficio, con decreto in data 2.4.2025, considerato l'esonero dal lavoro giudiziario del giudice relatore, la causa è stata riassegnata e rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note.
All'udienza del 16.10.2025 la parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023
dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. L'appello è fondato su tre motivi.
pag. 3 di 11 Con il primo gli appellanti lamentano il solo parziale accoglimento della domanda e l'omesso esame dei costi per il ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte dal c.t.u., in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c.
In particolare, deducono che il giudice avrebbe male interpretato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, riconoscendo loro, a titolo risarcitorio, il solo importo di € 2.938,00, pari alla differenza tra le somme da loro versate per l'esecuzione dei lavori (€ 32.500,00) e il valore dei lavori effettivamente eseguiti a regola d'arte dall'impresa appaltatrice (€
29.562,00); importo che peraltro non è neppure riportato nel dispositivo.
Nulla avrebbe detto invece, in ordine ai costi necessari al ripristino delle opere non eseguite a regola d'arte, che il c.t.u. ha indicato in € 900.00.
Il motivo merita accoglimento.
La stessa sentenza riporta nel dettaglio le conclusioni cui è giunto il c.t.u.
nell'ambito del procedimento per a.t.p., dalle quali risulta che spetta ai committenti, oltre alla somma di € 2.938,00, pari alla differenza tra quanto complessivamente da essi versato (€ 32.500,00) e il corrispettivo spettante all'appaltatore per le lavorazioni di cui primo capitolato e alle varianti in corso d'opera eseguite a regola d'arte (€ 29.562,00), anche la somma di €
900,00 (al netto dell'Iva) per il ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte; somma quest'ultima dovuta, quanto a € 600,00, per la fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo e relativa pavimentazione del lastrico solare, e, quanto a € 300,00, per la fornitura e posa in opera di una pag. 4 di 11 gronda in alluminio color rame (v. relazione, pp. 16-18, voci nn. 5 e 20,
doc. 6 atto di citazione introduttivo del giudizio) .
In ordine all'importo di € 2.938,00, la sentenza va soltanto corretta nel dispositivo, il quale, per evidente errore materiale , frutto di una mera svista o disattenzione del giudice – come riconosciuto dagli stessi appellanti, che hanno formulato un'istanza subordinata al riguardo (v. capitolo 4 dell'atto di appello, p. 13) – non riporta la condanna di al Controparte_3
pagamento di tale importo, che è invece espressamente riconosciuto nella motivazione (p. 3), laddove è scritto che la domanda risarcitoria è accolta limitatamente alla somma di € 2.938,00, oltre interessi dal versamento al saldo.
Si provvede pertanto alla correzione dell'errore, cui poteva emendarsi mediante la procedura di correzione dettata dall'art. 287 e ss. c.p.c., da attivare con ricorso davanti al giudice di primo grado, ma che può costituire oggetto di una apposita istanza in appello (così tra le più recenti, Cass. ord.
12.1.2022 n. 683).
Con riferimento alla somma di € 900,00, sussiste invece l'omessa pronuncia lamentata, trattandosi all'evidenza dei danni costituiti dai costi che devono essere sopportati dai committenti per l'esecuzione degli interventi individuati dal c.t.u. al fine di eliminare i vizi e i difetti costruttivi imputabili all'appaltatore, di cui si dà atto nella stessa sentenza .
va condannata, pertanto, al pagamento della ulteriore Controparte_1
somma di € 990,00 (compresa Iva al 10%), quantificata alla data di deposito pag. 5 di 11 della relazione (indicata dagli appellanti nel 29.2.2013, da intendere come
28.2.2013).
Trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dalla data dell'esborso, in base ai criteri indicati nella sentenza
Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712, per un totale di € 391,22 (di cui € 220,77 per rivalutazione ed € 170,45 per interessi).
Segue la condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 1.381,22,
oltre interessi legali successivi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo,
convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione (Cass. 14.4.2011 n. 8507; Cass.
8.3.2005 n. 5008).
6. Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c. , nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata in relazione all'ordinanza di demolizione del affermando Controparte_4
che: «È stata altresì depositata un'ordinanza di demolizione del in Controparte_4
relazione alla quale, in sede di accertamento tecnico preventivo, si deduceva una spesa di €
4.000,00 per l'adempimento. Nel corso del giudizio, nulla le parti attrici hanno dedotto al riguardo, né è stato documentato il costo suindicato, quale voce aggiuntiva ai lavori. Inoltre
non è specificamente allegato e provato che il detto muro sia stato realizzato dalla convenuta o comunque che la stessa sia responsabile esclusiva o solidale dell'abuso.»
Gli appellanti criticano tali argomentazioni, ritenendo che la responsabilità
di in ordine alle opere di manutenzione straordinaria Controparte_1
eseguite senza titolo abilitativo risulterebbe dimostrata dalla re lazione del pag. 6 di 11 c.t.u. (p. 25), che aveva accertato la mancata presentazione della documentazione necessaria (Scia completa di tutti i documenti richiesti), da addebitare alla società appaltatrice.
Quanto alla mancata prova dell'esborso di € 4.000,00, deducono che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., avevano depositato, tra l'altro,
la fattura n. 32/2012 di tale importo, emessa da Controparte_5 CP_6
proprio in relazione ai lavori eseguiti a seguito dell'ordinanza di demolizione.
Il motivo è infondato.
Sulla base di quanto riportato nello stesso motivo di appello non si evince che il consulente tecnico di ufficio ha individuato nell'impresa appaltatrice il soggetto responsabile dell'abuso (nella realizzazione dei muri di recinzione), che ha determinato poi il ad emettere Controparte_4
l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 9 del
17.5.2012, per mancanza di titolo abilitativo rilasciato dalle autorità
competenti e difformità rispetto alle prescrizione del regolamento edilizio del comune.
Più specificamente, nello stesso atto di appello si legge che «L'assenza di un'adeguata progettazione e Direzione dei Lavori ha sicuramente contribuito a creare le problematiche riscontrate durante il corso dei lavori, nonché l'ordinanza di demolizione richiesta dal comune di Mentana per le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e difformi dal regolamento edilizio. Gli accordi, di cui parla la committenza, puramente verbali e non riscontrabili contrattualmente, per i quali la ditta Maestranze avrebbe dovuto occuparsi della presentazione della pratica presso gli uffici comunali competenti, non è sufficiente a pag. 7 di 11 giustificare una non responsabilità diretta della committenza, che ha l'obbligo della presentazione della pratica amministrativa.»
Manca, dunque, la prova che i danni patiti dai committenti, costituiti dalle spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle opere abusive, siano stati cagionati dalla condotta inadempiente dell'impresa, rispondendo, invece,
i committenti direttamente della mancanza della documentazione richiesta.
Ciò che rende superfluo verificare se l'esborso sia stato effettivamente dimostrato a mezzo della fattura n. 32/2012 prodotta, di cui dà atto anche il c.t.u.
7. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c., per avere il giudice di prime cure esaminato esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio, ma non anche la consulenza tecnica di parte, né (soprattutto) la documentazione da essi depositata sia con l'atto di citazione che nel corso del giudizio, con la quale avrebbero provato gli ulteriori esborsi sostenuti . Più
specificamente, le fatture prodotte emesse da er un Controparte_7
totale di € 30.790,94 si riferirebbero ai costi sostenuti per rimuovere i vizi e difetti riscontrati e per il completamento delle opere non eseguite (doc. 7
all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
La doglianza va respinta.
Dall'esame della relazione del consulente tecnico di ufficio nominato in sede di a.t.p., le cui conclusioni non sono mai state contestate dagli odierni appellanti, emerge che sono stati quantificati, in modo distinto, i lavori eseguiti correttamente e da pagare all'impresa (€ 29.562,00) e quelli pag. 8 di 11 eseguiti con vizi e difetti, per i quali è stato indicato un costo di ripristino
(€ 900,00); per le opere eseguite solo in parte e non a regola d'arte il c.t.u.
ha indicato il costo per l'eventuale ripristino, che, tuttavia, non deve essere considerato quale voce del danno patito dai committenti, avendo il c.t.u. già
provveduto a scorporare il relativo importo per il loro completamento dal corrispettivo spettante all'impresa.
Ne consegue che non può riconoscersi agli appellanti l'ulteriore risarcimento del danno richiesto nella misura di € 30.790,94 (che peraltro comprende anche la fattura n. 32/2012 di cui è detto in relazione al secondo motivo), portato dalle otto fatture prodotte, emesse per lavori di pittura esterna, acconti e saldo lavori, ritiro e smaltimento materiali e ricarica condizionatori;
ciò in quanto i costi di ripristino, come già detto, sono stati conteggiati dal c.t.u. nei precisi termini sopra riportati, mentre i lavori non eseguiti o eseguiti in parte , ma non correttamente, non sono stati pagati all'appaltatore.
8. In definitiva, in parziale accoglimento del primo motivo di appello e dell'istanza ex art. 287 c.p.c., la sentenza va riformata, nel senso di condannare al pagamento della ulteriore somma di € Controparte_2
1.381,22, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo , nonché corretta, inserendo nel dispositivo la condanna al pagamento della somma di € 2.938,00, oltre accessori.
La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una pag. 9 di 11 nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v.
Cass. ord. 19.12.2024 n. 33412; Cass. ord. 10.11.2022 n. 22306; Cass.
7.6.2021 n. 27056).
Alla stregua di tali principi, va condannata alla rifusione Controparte_2
delle spese dei due gradi, in forza del principio della soccombenza, che si liquidano utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022, vigenti al momento della pronuncia (Cass.
ord. 13.7.2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), nei limiti dell'accolto, scaglione di riferimento da € 1.000,01 a € 5.200,00 (uguale per i due gradi, pur considerando, per il presente grado , il solo importo ulteriore riconosciuto di € 1.381,22, non anche quello interessato dalla correzione dell'errore materiale), come segue:
- per il giudizio di primo grado, € 545,00 per esborsi e complessivi €
2.552,00 per compensi, valori medi per le quattro fasi (€ 425,00 per fase di studio;
€ 425,00 per fase introduttiva;
€ 851,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 851,00 per fase decisionale);
- per il giudizio di appello , € 814,65 per esborsi (comprese le spese di notifica dell'atto di appello, avvenuta a mezzo di servizio postale, pari a €
10,65) e complessivi € 2.419,00 per compensi, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le pag. 10 di 11 altre tre fasi (€ 536,00 per fase di studio;
€ 536,00 per fase introduttiva;
€
496,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per fase decisionale).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 3465/2020 pubblicata il 1 7.2.2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e l'istanza di correzione dell'errore materiale e, per l'effetto, in parziale riforma e a correzione della sentenza impugnata, confermata nel resto , condanna al Controparte_3
pagamento, in favore di e , della somma di € Parte_1 Parte_2
2.938,00, oltre interessi dal versamento al saldo , nonché al pagamento della somma di € 1.381,22, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di e , che liquida, per il Parte_1 Parte_2
primo grado, in € 545,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compensi, e, per il secondo grado, in € 814,65 per spese vive ed € 2.419,00 per compensi,
oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma in data 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- AT PI - - TO IZ -
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