Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1029/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi - giusta procura in atti - dall'avv. Francesco C.F._2
Bastone, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa - giusta procura in atti - dall'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , assumendo Parte_1 Parte_2
di essere rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura Fiat TO Tg. EV487WV, hanno evocato in giudizio la compagnia - impresa designata dal Fondo Controparte_1
Garanzia per le vittime della strada per la Regione Calabria - per sentirla condannare al pagamento dei danni cagionati loro, in data 15/08/2016, da un veicolo rimasto ignoto, quantificati in €
10.853,59 per i danni materiali all'autovettura ed € 122.522,52 per le lesioni subite dal conducente
(comprensivi del danno non patrimoniale e delle spese mediche sostenute e documentate), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, in ogni caso nei limiti di competenza del Giudice adito;
vinte le spese e le competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c..
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno allegato:
- che, in data 15/08/2016, alle ore 2:00, si trovava in Cassano alla Jonio, Parte_2
Località Pantano Rotondo, alla guida del veicolo Fiat TO Tg. EV 487 WV, allorquando un'autovettura non identificata, che viaggiava a fari spenti sulla corsia opposta, in direzione
Sibari, dopo aver perso il controllo aveva invaso la sua corsia di marcia;
- che, vedendo sopraggiungere l'autovettura, , per evitare lo scontro frontale, Parte_2
aveva sterzato a sinistra, finendo con l'impattare contro un palo Telecom ed una recinzione posti sul ciglio della strada;
- che, il conducente dell'autovettura che aveva causato il sinistro, era scappato senza prestare soccorso, facendo perdere le sue tracce;
- che era stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Rossano/Corigliano, Parte_2 ove gli veniva diagnosticato “Politrauma con contusione polmonare e vasta ferita L.C. regione volare avambraccio destro con perdita di sostanza, con interessamento vascolare, piccola ferita lacero contusa cuoio capelluto”, con prognosi di 40 giorni;
- che, dalle suddette lesioni, erano residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico legale della dott.ssa versata in atti, ovvero: I.P. 25%; Persona_1
I.T.T. di giorni 40; I.T.P. al 50% di per giorni 13;
- che l'autovettura Fiat TO Tg. EV487WV, di proprietà di , aveva subito Parte_1
diversi danni, per un ammontare complessivo di € 10.853,59, come da preventivo della del 27/02/2017 versato in atti;
Parte_3
- che, con nota pec del 10/10/2016, era stata inoltrata alla società , in Controparte_1
qualità di impresa designata dal FGVS, formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora, alla quale la compagnia aveva risposto opponendo un rifiuto.
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di: “A) accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità al conducente del veicolo non identificato in ordine alla produzione del sinistro descritto al capitolo I) del presente atto;
B) per l'effetto condannare la “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle
[...] lesioni subite dall'attore Sig. per complessivi € 122.522,52 comprensivi del danno Parte_2
non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute e documentate;
il sig. per i Parte_1 danni materiali subiti in qualità di proprietario dell'autovettura Fiat TO Tg. EV 487 WV, €
10.853,59 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, in ogni caso nei limiti di competenza del Giudice adito;
C) condannare la convenuta, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 3 di 9
All'udienza del 21/12/2017, il Tribunale ha dichiarato la contumacia della società
[...]
poiché non costituita in giudizio benché ritualmente evocata ed ha concesso i Controparte_1 termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. richiesti da parte attrice.
In data 15/01/2018, si è costituita la compagnia mediante deposito Controparte_1
telematico di comparsa di costituzione e risposta, la quale ha avversato la domanda attorea, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ne ha contestato l'infondatezza sia in punto di an che di quantum. Più precisamente, l'impresa assicurativa ha dedotto:
- il difetto di legittimazione passiva per mancanza dei presupposti applicativi della disciplina del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ossia la prova rigorosa dell'esistenza del veicolo pirata, la chiara ed inequivocabile responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro, la pronta denuncia all'autorità giudiziaria, la circostanza che le indagini esperite abbiano dato esito negativo;
- che, lo status di “non identificato” può essere attribuito solo dalle autorità di P.S., che sono le sole a cui l'ordinamento attribuisce il compito di individuare i responsabili di fatti illeciti;
- che, solo dopo l'emissione del decreto di archiviazione da parte del G.I.P. (emesso per ragioni diverse dal difetto di querela). si può attribuire al mezzo che si presume responsabile la qualifica di “non identificato”;
- che non risulta provato né il fatto storico relativo alla reale verificazione del sinistro de quo, né le modalità di accadimento dello stesso;
- che, in ragione della gravità dei danni riportati, risulta evidente che il conducente della Fiat
TO viaggiava a velocità non commisurata alle caratteristiche della strada e all'ora notturna, ragion per cui sussiste un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro;
- che la pretesa di complessivi € 133.358,11 risulta assolutamente non dovuta poiché ingiustificata sia avuto riguardo ai danni materiali che ai danni alla persona.
Tanto dedotto, la convenuta ha così concluso: “… in via preliminare e pregiudiziale, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'esponente società assicuratrice, per le ragioni esposte sub n. 2, con totale vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata, nel merito, per il totale rigetto delle domande attrici, perché assolutamente infondate ed improvate, con ogni effetto discendente, anche in relazione alla imputazione delle spese e competenze della presente lite.”.
L'ordinanza del 17/01/2019 con cui il precedente assegnatario del presente procedimento ha dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice è stata revocata dallo R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 4 di 9
scrivente magistrato (alla cui cognizione la causa è successivamente pervenuta), il quale, in accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria depositata da parte attrice, ha ammesso la prova per testi articolata nella memoria depositata in data 9/02/2018, riservando all'esito ogni decisione in ordine alla necessità di disporre CTU medico-legale.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testi di parte attrice, dopodiché il Tribunale, ritenuto non doversi disporre c.t.u., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno quindi precisato le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto ed il Tribunale ha assunto la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Revoca dichiarazione di contumacia
Preliminarmente deve essere revocata l'ordinanza del 21/12/2017 nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della convenuta stante la successiva costituzione in giudizio della società
avvenuta in data 15/01/2018. Controparte_1
3. Nel merito
La domanda attorea è infondata e va rigettata, per i motivi di seguito illustrati.
e hanno proposto l'azione prevista degli artt. 283 e 287 del Parte_1 Parte_2
D. Lgs. n. 209/2005, che consente, al soggetto che abbia subito un danno dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione e che siano rimasti non identificati, di ottenere il risarcimento dall'impresa all'uopo designata dall'IVASS.
La suddetta procedura risarcitoria speciale, nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle tassative fattispecie contemplate dai menzionati articoli - fra cui quelle di sinistro causato da veicolo non identificato -, non comporta alcuna deroga alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., poiché incombe sempre su colui che agisce per il risarcimento del danno l'onere della prova. Piu precisamente, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del deve provare che il Parte_4 sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato, dimostrando le modalità dell'evento dannoso (Cass. n. 12304/2005; Cass. n.
10484/2001); ciò in quanto il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi dell'autorità competente, se svolti.
Inoltre, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato”, non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 5 di 9
sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo;
potrà essere perciò qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda (cfr. Cass. n. 24449/2005).
A tal proposito, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , Parte_4
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.” (cfr. Cass. n. 15367/2011).
È opportuno, sul punto, precisare che la dimostrazione che il danno sia stato causato da veicolo non identificato può essere fornita mediante la denuncia o la querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, senza, tuttavia, doversi attribuire a tale atto valenza probatoria determinante.
Infatti, pur in presenza di tale denuncia o querela, il giudice può escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, oppure affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Tribunale Catanzaro, sez. II, 03/11/2022, n. 1541). In altri termini, qualora manchi o la denuncia - querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice non deve arrestarsi al dato formale, ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore.
In estrema sintesi, l'attore è, pertanto, tenuto a provare: il fatto storico dell'incidente, la condotta dolosa o colposa del conducente e la circostanza che, quest'ultimo, sia rimasto sconosciuto.
Tanto premesso in iure, tenuto conto che la convenuta ha lamentato la propria carenza di legittimazione passiva, occorre ricordare la distinzione che intercorre tra quest'ultima e la titolarità passiva: ed infatti, per legittimazione passiva deve intendersi che il soggetto convenuto in giudizio sia proprio quello che, in base alla prospettazione dell'attore, dovrebbe essere destinatario della pronuncia, mentre, per titolarità passiva, deve intendersi la situazione del soggetto che, convenuto in giudizio perché si assume che sia parte di un rapporto giuridico in base al quale dovrebbero R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 6 di 9
derivare delle conseguenze per lui sfavorevoli, sia poi davvero parte di quel rapporto. Poiché, nel caso di specie, gli attori hanno allegato che il sinistro occorso è stato cagionato da un veicolo rimasto ignoto che non è stato possibile identificare poiché datosi alla fuga, in base alla loro prospettazione sussistono i presupposti per azionare la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia – impresa designata dal Fondo Garanzia per le vittime della Controparte_1
strada per la Regione Calabria, quale soggetto astrattamente tenuto al risarcimento del danno invocato.
Ciò posto, occorre osservare, innanzitutto, che rappresenta circostanza pacifica il verificarsi di un sinistro ai danni degli attori nelle circostanze di tempo e di luogo dagli stessi allegate, poiché documentalmente provata attraverso la “Relazione incidente stradale” prot. 28809/2016 del
15/08/2016, redatta dai Carabinieri in servizio presso la Tenenza di Cassano allo Ionio, intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
Al contrario, la suddetta documentazione, unitamente agli esiti della prova orale, non consente di ritenere accertata la dinamica del sinistro e la sua riconducibilità ad un veicolo rimasto ignoto, per come dedotto dagli attori.
Nello specifico, gli attori hanno riferito che l'incidente descritto in citazione sarebbe avvenuto per colpa di un veicolo che, sopraggiungendo in direzione opposta a quella in cui viaggiava il veicolo
Fiat EV487WV, avrebbe perso il controllo ed invaso la sua corsia. Di conseguenza, , Parte_2
per evitare l'impatto frontale, aveva sterzato dapprima verso destra, toccando il guardrail, e, successivamente, verso sinistra, ed aveva perso il controllo della propria autovettura, finendo con l'impattare contro un palo Telecom e la recinzione posta sul ciglio della carreggiata. Secondo le allegazioni attoree, il veicolo antagonista aveva azionato i fari solo una volta trovatosi a distanza CP_ ravvicinata con la e non si sarebbe fermato, facendo perdere le sue tracce.
Orbene, va in primo luogo evidenziata la circostanza per cui gli attori non hanno proposto denuncia
– querela contro ignoti, la cui omissione ha di fatto impedito alla pubblica autorità ogni possibile individuazione dell'auto pirata.
Seppur, in ragione di quanto sopra argomentato, la denuncia del sinistro all'autorità giudiziaria cagionato dal veicolo non identificato non costituisce di per sé elemento preclusivo della risarcibilità del danno da parte del tale omissione rappresenta tuttavia un Parte_4
elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, può essere adeguatamente e criticamente valutato dal Giudice.
Infatti, sebbene non sia consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi, presenza denuncia-querela e omessa denuncia querela, efficacia probatoria automatica, il principio del libero convincimento del giudice, consente di assegnare al difetto della denuncia valenza sintomatica della non R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 7 di 9
riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato (cfr
Cass. n. 10323/2012).
Nel caso in esame, oltre alla mancata presentazione della denuncia-querela da parte degli attori sussiste, riguardo alla presenza dell'auto cd. pirata, un'estrema genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, che non è stata sanata con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., ove si osservi che gli attori non hanno fornito alcuna descrizione del suddetto veicolo né, tantomeno, tale lacuna è stata colmata con la prova orale, per come si dirà a breve.
Ed infatti, i testi indicati dagli attori ( e entrambi escussi all'udienza Tes_1 Testimone_2
del 26/02/2018), si sono per lo più limitati a confermare i capitoli di prova articolati dagli attori e non hanno fornito alcun significativo elemento descrittivo del sinistro;
gli stessi, poi, nulla hanno riferito riguardo alla propria posizione rispetto ai veicoli coinvolti nel sinistro e alla distanza intercorrente con gli stessi.
Ciò posto, occorre poi rilevare che e pur dichiarandosi testimoni Tes_1 Testimone_2
oculari del sinistro, si sono limitati a riferire della presenza di un'auto proveniente in senso contrario e che si era data alla fuga ma non hanno apportato alcuna indicazione sul predetto veicolo asseritamente responsabile, quali, ad esempio, la marca, il modello, il colore, la dimensione ecc.
(cfr. dichiarazioni testimoniali “A.D.R. lett. A e B: “Confermo la circostanza e tanto so Tes_1
perché mi trovavo sul luogo del sinistro ovvero viaggiavo da Marina Di Sibari verso Lauropoli a bordo della mia autovettura con;
preciso che la Fiat TO viaggiava in Testimone_2
direzione Lauropoli. La macchina con a bordo , perdeva il controllo finendo prima Parte_2
contro il guard-rail e poi contro un palo;
dopo di che la macchina si è capovolta ed è finita contro un cancello;
il conducente del veicolo non identificato si dileguava e non prestava soccorso”; dichiarazioni “Confermo la circostanza e tanto so perché mi trovavo sul luogo Testimone_2
del sinistro ovvero viaggiavo da Marina Di Sibari verso Lauropoli a bordo dell'autovettura condotta da;
preciso che la Fiat TO viaggiava in direzione Lauropoli. La macchina Tes_1 con a bordo , per evitare l'impatto con la macchina che proveniva in senso Parte_2
contrario, perdeva il controllo, finendo prima contro il guard-rail e poi contro un palo;
dopo di che la macchina si è capovolta ed è finita contro un cancello;
il conducente del veicolo non identificato si dileguava e non prestava soccorso”.).
Dalla loro deposizione, inoltre, non è dato desumere se la condotta del c.d. pirata della strada abbia rappresentato, quantomeno in via concorrente, la causa del sinistro in questione, avuto riguardo all'andatura dei veicoli. R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 8 di 9
Ed ancora, dalle dichiarazioni loro rese nonché dai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti emergono elementi che inducono a ritenere che gli stessi non fossero presenti sui luoghi di causa, dovendo esprimere, quindi, un giudizio di inattendibilità dei testi.
Vagliando le dichiarazioni da lore rese all'udienza del 20/09/2021 (test. “Il sig. riportava CP_3 lesioni al braccio ed alla testa e fu trasportato a mezzo ambulanza presso l'ospedale di Rossano”) con le quali hanno confermato il cap. C della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di parte attrice (“c)
Dal sinistro in oggetto il Sig. , subiva danni fisici per la cura dei quali veniva Parte_2 trasportato, tramite Ambulanza Pubblica, presso il Pronto Soccorso di Rossano/Corigliano.”), si dovrebbe concludere che i testi, oltre ad aver assistito al sinistro, fossero presenti anche nelle fasi successive all'impatto. Tuttavia, la loro presenza sui luoghi di causa appare esclusa non solo dai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti (cfr. Relazione di servizio prot. 28809/2016 del 15/08/2016 in cui si legge test. “Fra gli astanti non venivano persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto.”), ma anche da quanto dichiarato dallo stesso ai Carabinieri della Tenenza di Cassano all'Ionio in data 1/09/2016 ( cfr. Parte_2 verbale s.i.t.: “Dopo l'impatto, anche se dolorante e molto frastornato, sono subito sceso dal veicolo mentre transitavano due auto che nonostante la mia richiesta di aiuto non si sono fermate punto dopo pochi istanti è arrivata una persona proveniente dalle abitazioni vicine che mi hanno subito prestato soccorso.”).
L'insanabile contrasto tra quanto dichiarato da - ossia il transito di due auto ad Parte_2
impatto già avvenuto, che non si sarebbero fermate - e l'assenza di testimoni attestata dai
Carabinieri intervenuti sui luoghi di causa, da una parte, e quanto dichiarato, invece, da Tes_1
e dall'altra, induce ad escludere la genuinità delle dichiarazioni dagli stessi rese, Testimone_2
dovendo accordare prevalenza a quanto dichiarato - nell'immediatezza dei fatti - da Parte_2
ai Carabinieri.
Va poi evidenziato che, nel caso in esame, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, atteso che il Fondo di garanzia convenuto in giudizio diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dalle autorità intervenuta.
In definitiva, l'omessa denuncia valutata congiuntamente agli esiti dell'istruttoria orale determinano il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa secondo il criterio del cd. disputatum. R.G. n.° 1029/2017 - Pag. 9 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca la dichiarazione di contumacia della convenuta;
- Rigetta la domanda degli attori;
- Condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore della Parte_1 Parte_2
società in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge e se dovute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetta all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone