Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10484
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Stante la previsione di cui all'art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

La ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto.

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    Colui che riporti danni alla propria persona – a causa di sinistro stradale che coinvolge un veicolo non identificato – può promuovere richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 19, lett. a), della L. 24 dicembre 1969 n. 990. Onde ottenere il suddetto risarcimento dovrà provare – sic et simpliciter – le modalità del sinistro e l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, nonché che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; Cass. Civ, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10484
Data del deposito : 1 agosto 2001

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