Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 3
Stante la previsione di cui all'art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
La ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto.
Commentari • 3
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Colui che riporti danni alla propria persona – a causa di sinistro stradale che coinvolge un veicolo non identificato – può promuovere richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 19, lett. a), della L. 24 dicembre 1969 n. 990. Onde ottenere il suddetto risarcimento dovrà provare – sic et simpliciter – le modalità del sinistro e l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, nonché che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; Cass. Civ, …
Leggi di più… - 3. Incidente automobilistico, querela contro ignoti, non necessariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10484 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO ET, RI LA MA, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore SI SS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO DE DOMINICIS, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, quale Impresa designata ex art. 20 legge n. 990/69 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3396/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 07/10/98 e depositata il 18/11/98 (R.G. 698/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Romolo DE DOMINICIS;
udito l'Avvocato Lino Italo NATALE (per delega Avv. Francesco TRICANICO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 1990, i coniugi IM SS ed GE RI AL, in proprio e quali esercenti la patria potestà sul figlio minore SI, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Frosinone, la società Assitalia s. p. a., quale impresa designata per la gestione del Fondo Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente stradale verificatosi il 21 settembre 1988 sulla strada Anticolana.
Al riguardo dedussero gli attori:
- che l'auto, condotta dal SS, mentre procedeva su detta via in direzione Fiuggi - Anagni, con a bordo la AL ed il minore, era uscita fuori strada, cappottandosi a causa dell'abbagliamento provocato da altra vettura, che, in fase di sorpasso, procedeva in senso contrario;
- che quest'ultima aveva proseguito la sua marcia, così rimanendo inidentificata;
- che, infine, nell'occorso il minore aveva subito gravi lesioni con postumi permanenti di notevole rilievo.
Costituitasi, la convenuta assicurazione, nel contestare la domanda, dedusse l'inesistenza, sulla scorta del rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso, di qualsiasi prova della dinamica dei fatti così come prospettata dagli attori. Con sentenza n. 617 dell'11 novembre 1996 il Tribunale adito rigettò la domanda, ritenendo del tutto inattendibili le deposizioni dei testi, addotti dagli attori.
Su gravame dei coniugi SS, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 18 novembre 1998, respinse l'appello, osservando, in parte motiva con riferimento alle censure proposte: - che la circostanza, affermata dal teste MU SS, di avere la propria auto in cattive condizioni di funzionamento, tanto da richiedere in prestito al teste AL l'auto del medesimo, non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di quest'ultimo; - che era da escludere che il legale di IM SS, in una sua missiva, avesse riferito per scienza diretta del suo cliente la circostanza dell'abbagliamento, essendosi lo stesso limitato ad indicarla come accertata dai Carabinieri;
- che, infine, era da escludere che questo ultimi avessero rilevato detta circostanza, essendosi gli stessi limitati a presumerla, mentre, al contrario, avevano escluso di avere rinvenuto persone sul luogo del sinistro e di avere rilevato tracce di frenata.
Per la cassazione della suindicata sentenza IM SS ed GE RI AL propongono ricorso, sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso l'Assitalia s.p.a..
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per insufficiente motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, anche con riferimento agli artt. 2727 e seguenti c.c., deducono che la corte di merito aveva limitato la propria indagine alle risultanze delle prove testimoniali raccolte, senza tenere in alcun conto le presunzioni gravi, precise e concordanti che scaturivano dalle prove documentali agli atti. A prescindere totalmente dalle discusse testimonianze, risultavano, infatti, dal rapporto redatto dai Carabinieri e dai referti del presidio ospedaliero di Anagni le seguenti circostanze:
a) che il conducente IM SS era in possesso da oltre 20 anni di una patente di guida e non aveva avuto precedenti incidenti;
b) che non era stata verificata a suo carico alcuna causa di ebbrezza;
c) che egli viaggiava solo con il figlio avente l'età di 4 anni e 11 mesi;
d) che sull'auto, in piena efficienza, non erano state rinvenute avarie di sorta ed, ancora, risultava innestata la quarta marcia;
e) che la velocità era assolutamente normale per non dire ridotta ( 80/90 Km/h);
f) che la strada percorsa era pianeggiante con un leggero andamento curvilineo verso sinistra ed un'impercettibile pendenza a scendere, ed il fondo stradale era asciutto;
g) che la strada stessa (la Anticolana) era composta da due ampie corsie, larghe ognuna mt.10, con margini delimitati da strisce gialle;
h) che la strada era quindi a visuale libera ed il traffico al momento era scarso;
i) che l'auto aveva sterzato improvvisamente sulla sua destra senza mai uscire dalla sua corsia fino a quando non si era ribaltata ed aveva impegnato l'altra corsia solo dopo aver cappottato;
l) che il SS e suo figlio erano stati immediatamente soccorsi, trasportati all'Ospedale di Anagni e da qui avviati in autoambulanza alla rianimazione del centro neurologico dell'Ospedale S. Camillo di Roma: il piccolo SI verteva in serio pericolo di vita. La presenza di queste circostanze avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte di merito, per valutare se le stesse offrissero o meno presunzioni tali da indurre a ritenere, al di là di ogni ragionevole limite di incertezza, che solo l'improvviso pararsi innanzi agli occhi del SS di un'auto proveniente in senso opposto, con invasione dell'opposta corsia, giustificava la reazione di una frenata e di una sterzata di tale immediatezza e violenza da far sì che l'auto del ricorrente finisse fuori strada.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., insufficiente motivazione, omesso esame, con particolare riferimento all'art. 115 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la corte di merito era incorsa in un ulteriore vizio, nel dar ragione del suo convincimento contrario alla tesi e alle domande degli appellanti, laddove aveva del tutto tralasciato di considerare le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Casi di ribaltamento di un'auto preceduti da una sterzata che non siano dovuti ad improvviso malore del conducente, a un guasto meccanico o all'improvviso presentarsi di un ostacolo sul percorso stradale praticamente non esistevano in pratica. La distrazione dell'autista poteva costituire causa di un singolo evento, ma giammai essa si accompagnava con la particolare tenuta di strada del mezzo come quella rilevata nella specie dai carabinieri ("lo scarrocciamento ed il successivo capovolgimento sono avvenuti nella sua legale corsia di marcia"), per cui i giudici di merito avrebbero dovuto porre a base della loro pronunzia l'unico evento possibile, costituito dall'improvviso apparire di un ostacolo rappresentato da un autoveicolo in sede di sorpasso spericolato, avesse o meno il conducente di tale veicolo operato l'abbagliamento. Quest'ultimo elemento, peraltro, era stato indicato dai carabinieri nel loro rapporto come possibile causa del sinistro. Non si era tenuto conto, infine, del fatto che il comportamento tenuto da IM SS dopo l'incidente era dovuto alle gravi condizioni in cui versava il figlio, per cui era errato trarre argomenti da tale comportamento in senso contrario al SS medesimo.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono inammissibili ed infondati. Sotto il primo profilo, si osserva che, secondo una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione, stante la previsione di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c., deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, particolarmente nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di interpretare il contenuto di un documento - quale nella specie il rapporto dei Carabinieri - (cfr. ex plurimis, sul principio di c.d. "autosufficienza" del ricorso per cassazione, Cass. 17 giugno 1995, n. 6863, 25 maggio 1995, n. 5742, 12 agosto 1994, n. 7392). Pacifico quanto precede, si osserva che nella specie i ricorrenti denunciano, sostanzialmente, l'omessa valutazione, da parte del giudice del merito, delle numerose circostanze risultanti dal rapporto dei C.C. in atti. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento alle ricordate circostanze, non valutate o malamente valutate dai giudici a quibus, ma doveva, necessariamente, trascrivere testualmente nel ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. Sotto il secondo profilo, rileva la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art. 116 - primo comma - c.p.c., sancendo la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. È devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata. A norma della menzionata disposizione di legge, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti.
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza, scegliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati o, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Corte che non sia censurabile l'impugnata sentenza, atteso che entrambi i motivi tendono, in modo evidente, ad una valutazione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, con adeguata e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 19 L. 990/1969, deducendo che la norma citata prevede la responsabilità
patrimoniale del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato. L'ipotesi contemplata dal legislatore, che ricorrerebbe nel caso di specie, è rivolta evidentemente a tutelare coloro che rimangono vittime dei cosiddetti "pirati della strada", e cioè dalla guida spericolata dì auto - moto - mezzi, tenuta da persone irresponsabili, le quali, sottraendosi alla loro identificazione, provochino disastri dai quali conseguano lesioni gravi alla persona umana.
La censura è manifestamente infondata, in quanto nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante.
Tale conclusione si ricava sia dall'inquadramento nella legge n. 990/1969 delle norme sull'istituzione del Fondo di garanzia delle vittime della strada tra quelle che regolano il risarcimento del danno da responsabilità del conducente del veicolo assicurato e non in un capo autonomo che regoli un sistema generalizzato di tutela assicurativo, sia dalla circostanza che la responsabilità del Fondo per sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati è limitata ai soli danni che comportino la morte o la grave invalidità permanente.
Conseguentemente, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, primo comma lett. a), della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto, ipotesi che, nella specie, è stata esclusa dal giudice di merito, non avendo quest'ultimo, con motivazione congrua, ritenuto che il sinistro stradale per cui è causa fosse da attribuire a comportamento colposo di un automobilista non identificato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 21 maggio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 AGOSTO 2001.