Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 944/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 944/2023 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. KOSA MARGARETA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: defiscalizzazione pensione erogata in favore di pensionato residente in [...]
Premesso che: con ricorso depositato in data 19.10.2023, titolare di pensione INPS cat. VO n. Parte_1
001.200.10064034 con decorrenza 1.6.2004, ha dedotto di essersi trasferito definitivamente in
Bulgaria nel 2015 e di aver chiesto, in quanto anagraficamente e fiscalmente residente in tale
Stato, in base al disposto dell'art. 16 della “Convezione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni”, all la detassazione della propria CP_1 pensione in Italia, ottenendola, e che, tuttavia, lo stesso Istituto, con messaggio n. 1270 del
3.2.2023, aderendo all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad interpello n.
244/2023 dell'8.3.2023, mutando il proprio precedente orientamento, aveva deciso di sottoporre a tassazione i ratei pensionistici spettantigli, iniziando così, a decorrere dal rateo di giugno 2023, ad operare le ritenute a titolo di acconto, con contestuale recupero dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa alle mensilità precedenti, a partire da gennaio 2023, comunicando la riliquidazione della pensione con lettera del 28.4.2023.
1
Ritenendo non corretta l'interpretazione della “Convezione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni”, con particolare riguardo all'art. 1 parag. 2 lett. b), nella parte in cui fa riferimento al possesso della “nazionalità bulgara”, adottata da ultimo dall e comunque illegittimo il recupero disposto dall'ente previdenziale, il CP_1 ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare
e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione dell e ordinare a CP_1 quest'ultimo la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme già trattenute e che verranno trattenute nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel Paese di residenza e quindi in Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione dell e ordinare a quest'ultimo la cessazione dell'applicazione CP_1 delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3. Rimettere, nel caso in cui l'ill.mo giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o Regolamento, la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale la legittimità costituzionale della norma, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio. IN VIA
SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione di principi di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio di legittimo affidamento, in relazione il periodo d'imposta in corso (anno 2023) ed i periodi pregressi e conseguentemente ordinare all la CP_1 cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF in relazione al detto periodo ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA, ex DM. 55/2014, da distrarsi in favore al difensore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio l , preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
Ordinario in favore del Giudice Tributario territorialmente competente e il proprio difetto di legittimazione passiva, rivestendo nella fattispecie il mero ruolo di sostituto d'imposta, e nel merito contestando la fondatezza delle doglianze avversarie. Parte resistente ha quindi chiesto: “In via pregiudiziale, - accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale, a favore della
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competente Commissione Tributaria di Alessandria, per i motivi specificati in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell . Nel merito, - previa revoca del CP_1 provvedimento cautelare emanato in corso di causa ,rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto assolvendo l da ogni domanda avversaria;
- In ogni caso rigettare la domanda di CP_1 condanna a interessi e rivalutazione monetaria Spese come per legge .”.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'udienza odierna ed è così decisa.
Considerato che:
- l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall è infondata alla luce di quanto CP_1 affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità: “Costituisce ormai, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte quello secondo il quale le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992: principio destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata
(Cass., Sez. un., nn. 15032 e 26820 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 19289 del
2012).” (Cassazione civile sez. un., 06/06/2013, n.14309);
- parimenti, non sussiste litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle entrate, atteso che – in presenza di sostituzioni a titolo di acconto – si è in presenza di tre distinti rapporti giuridici bilaterali indipendenti tra loro, intercorrenti tra: sostituto e sostituito;
sostituto e amministrazione finanziaria;
sostituito e amministrazione finanziaria;
sicché, secondo Cass.
SU 15032/2009, “attesa l'autonomia dell'obbligazione tributaria (che il sostituito ha soltanto nei confronti dell'amministrazione finanziaria), non sussiste l'ipotesi del litisconsorzio necessario” e “Nel caso […] in cui l'azione sia proposta dal sostituito nei confronti del sostituto che asseritamente abbia effettuato una ritenuta (rectius: rivalsa) indebita o eccessiva, se l'errore sussiste ed abbia comportato un versamento indebito, lo stesso sostituto può richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, impugnando poi l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario”; va pertanto rigettata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell;
CP_1
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- passando al merito, si osserva che la Convenzione internazionale richiamata in atti ha l'obiettivo di “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito”, come si desume chiaramente dal titolo e dal preambolo della stessa;
- l'art. 16 della Convenzione prevede che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”, con la sola eccezione, prevista dall'art. 17, delle
“pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (…) ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, [che] sono imponibili soltanto in questo
Stato”; eccezione pacificamente non ricorrente nel caso di specie;
- per individuare se i ratei di pensione devono essere sottoposti a tassazione in Italia o in
Bulgaria, occorre avere riguardo all'art. 1 parag. 2 della Convenzione, a mente del quale “Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtu' della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di agni altro criterio di natura analoga;
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”;
- occorre dunque stabilire il significato della locuzione “nazionalità bulgara”;
- la questione è stata recentemente vagliata dalla Corte d'appello territoriale, le cui argomentazioni e conclusioni la scrivente condivide pienamente e che pertanto di seguito richiama: “3.1. Nell'opera interpretativa della Convenzione italo-bulgara in rassegna occorre innanzitutto prendere oggettivamente atto di un uso quantomeno stravagante del lessico giuridico (tipico, peraltro, del linguaggio delle convenzioni internazionali ove l'esatta fedeltà traduttiva all'Urtext non sempre è garantita), con particolare riferimento al termine
“residenza”. Si nota, infatti, come all'art. 1, co. 2, lett. b), l'espressione «residente di uno
Stato contraente» venga associata al possesso della «nazionalità bulgara» e come, pertanto, venga attribuita al concetto di “residenza” un'accezione, per così dire, atecnica: essa, cioè, non corrisponde alla residenza in senso proprio e tecnico – ossia, sulla falsariga dell'art. 43, co. 2, c.c. (mutuato, ai fini fiscali, dall'art. 2, co. 2, d.P.R. n. 917/86), al luogo «in cui la persona ha la dimora abituale» – e finisce perciò con il coincidere con la
“cittadinanza”.
Pur nella consapevolezza che il termine “nazionalità”, semanticamente parlando, è diverso da quello di “cittadinanza”, si ritiene nondimeno che, trattandosi di un testo normativo, è bene che ai termini ivi usati sia attribuito, appunto, un coerente significato giuridico;
la
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parola “nazionalità”, invero, non ha un significato propriamente giuridico ma, semmai, 'pre- giuridico', riguardando l'appartenenza di una persona a una certa comunità condividente determinati valori religiosi, linguistici, storico-culturali, ecc.; è allora corretto replicare la (e adeguarsi alla) regola 'pragmatica' seguita dal primo Giudice, per cui «non può ritenersi che gli stipulanti abbiano voluto far riferimento ad un concetto evanescente come l'appartenenza ad un popolo o ad un gruppo avente la stessa origine, o avente storia e tradizioni comuni, o avente un legame storico - culturale con la nazione di riferimento
(espressione che sua volta identifica un gruppo di persone che presentano comunanza di radici storiche, culturali, tradizioni, valori, lingua, religione, usi, costumi, etc.). La
Convenzione (che utilizzava il termine “nazionalità” nella sua accezione giuridica) necessariamente stabiliva un requisito da accertarsi in modo univoco, e non in base a valutazioni che si prestavano ad interpretazioni soggettive» (sentenza, pag. 5).
Non pare, dunque, residuare molto spazio ermeneutico innanzi a un termine –
“cittadinanza” – che non può avere altro significato che quello ad esso attribuibile sulla base del senso comune delle parole e che non può riduttivamente coincidere con quello di
“residenza”. Il Collegio, perciò, aderisce all'insegnamento della Suprema Corte che non lascia dubbi di sorta e per cui «l'art. 1 della Convenzione fissa l'ambito di applicazione soggettiva della stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come «qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata». Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara» (Cass. n. 21697/23; sottolineature dell'estensore).
D'altra parte, il criterio d'interpretazione letterale (pur non essendo l'unico ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna) è comunque quello prioritario ed è in sé sufficiente;
e che tale sia l'interpretazione corretta è confortato anche dalle autorità tributarie dello stesso
Stato bulgaro, che – nella risposta del 10/12/2018 (in tempi dunque, non sospetti) sub doc.
n. 9 di parte appellata – avevano già chiarito (ex art. 31, co. 4, della Convenzione di
Vienna) che la Convenzione italo-bulgara «prevede che per la Bulgaria risulta residente fiscale ogni persona fisica che ha la cittadinanza bulgara» (sottolineatura dell'estensore).
3.2. Non è fondata neppure l'ulteriore questione, su cui l'appellante si è diffuso, riguardante l'interpretazione “combinata” degli artt. 16 e 17, co. 2, lett. b), eminentemente dedicati alla materia pensionistica.
È vero, come si è visto, che l'art. 1, co. 2, lett. b), collega la “residenza” alla “cittadinanza”
(nel senso che questa incorpora l'altra e vi si sovrappone), ma è poi la stessa Convenzione
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a tenere distinti i due concetti, là dove, all'art. 17, co. 2, lett. b), stabilisce che le pensioni corrisposte da enti pubblici italiani siano imponibili soltanto in Italia e possano eventualmente esserlo in Bulgaria solo a condizione che «il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità»; e la cosa appare tanto più strana se si considera che tale disposizione è espressamente posta in deroga a quella di cui all'art. 16, ove si stabilisce che le pensioni private (come quella percepita da …), al contrario di quelle pubbliche, «pagate ad un residente di uno Stato contraente […] sono imponibili soltanto in questo Stato», senza alcun accenno al possesso della nazionalità. Pertanto, il combinato disposto degli artt. 1, co. 2, lett. b), e 16 equiparerebbe il trattamento impositivo delle pensioni private e di quelle pubbliche, privando di senso l'esplicita formula di salvezza, riguardo alle prime, relativa all'art. 17 co. 2, lett. b), sicché due situazioni diverse verrebbero disciplinate, irragionevolmente, in maniera identica. Si tratta, in verità, di un'antinomia solo apparente, che si risolve interpretando l'art. 17, co. 2, lett. b), alla luce della preliminare distinzione, quanto al concetto di «residente di uno Stato contraente», posta dall'art. 1, co. 2, tra Italia e Bulgaria: mentre per quest'ultima, come si è detto,
“residenza” si accompagna a “cittadinanza”, non altrettanto vale per l'Italia, per cui, in generale, non si prevede il requisito della cittadinanza. Dunque, per evitare la doppia imposizione sulle pensioni private ex art. 16, basta per l'Italia la residenza fiscale (mentre per la Bulgaria, come si è detto, necessita anche la cittadinanza), mentre per quelle pubbliche necessita (non solo per la Bulgaria, ma) anche per l'Italia il possesso della cittadinanza.
Come dire: al cittadino bulgaro titolare di pensione privata che vuole godere dell'imposizione in Italia basta la residenza fiscale;
al cittadino italiano titolare di pensione privata che vuole godere dell'imposizione in Bulgaria serve anche la cittadinanza. In caso, invece, di pensione pubblica, residenza e cittadinanza dell'altro Paese contraente devono essere possedute tanto dal cittadino bulgaro in Italia, quanto (a maggior ragione) dal cittadino italiano in Bulgaria.
In questo modo, non viene messa in discussione la diversità di trattamento normativo tra le pensioni private e quelle pubbliche (cosa che ha un suo senso, essendo queste ultime intimamente connesse allo Stato erogatore) e, soprattutto, si evita che l'operazione ermeneutica contrasti con l'ordinamento eurounionale (dato che la materia della fiscalità diretta non costituisce settore di immediata competenza dei trattati europei, ma dei singoli
Stati membri) e «porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole» secondo la premura ex art. 32, lett. b), della Convenzione di Vienna.” (Corte d'appello Torino, sent.
503/2024 del 19.12.2024);
- non può ravvisarsi nella specie la lesione del principio della libera circolazione delle persone e dell'affidamento riposto dal pensionato nella precedente interpretazione adottata
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dall della norma della Convenzione italo-bulgara, in virtù della quale l'Istituto aveva CP_1 riconosciuto la defiscalizzazione in ragione della sola dimostrazione del possesso della
“residenza bulgara”; in primo luogo, si osserva che i regimi fiscali non sono immutabili, essendo rimessi a scelte di politica economica che possono variare nel tempo e non sono sindacabili dal giudice, pertanto ben può capitare che un soggetto decida di trasferirsi altrove anche in ragione del diverso regime fiscale vigente al momento del trasferimento, ma certo non può confidare nel fatto che tale situazione permanga nel tempo;
non può, dunque, parlarsi di legittimo affidamento rispetto alla stabilità dell'imposizione fiscale;
sotto altro profilo, il prelievo fiscale è stato fatto solo a partire da gennaio 2023, non essendo ancora scaduto il termine per il versamento delle imposte in Italia;
non vi è stato alcun annullamento di benefici precedentemente concessi, ma solo la individuazione della corretta disciplina da applicarsi nel futuro;
- sulla scorta di quanto esposto, il ricorso è respinto;
- la novità delle questioni trattate e l'esistenza di precedenti di merito difformi rendono opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 3.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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