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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/9/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti ROVERE ROSANNA e VENDRAMINI LAURA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. SANTINI FRANCESCO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 13/2/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
In Via Cautelare
Per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia del trasferimento disposto con comunicazione di data 03.02.2023
Nel Merito
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento disposto con comunicazione di data 03.02.2023 e per l'effetto
- Ordinare alla convenuta di impiegare l'odierno ricorrente presso la sede più vicina. Controparte_1
Spese e compensi del presente procedimento interamente rifusi.
PER LA RESISTENTE
- in via pregiudiziale: respingere il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. (ed ex art. 414 c.p.c.) dal Sig. Parte_1
per mancato rispetto del termine decadenziale di centottanta giorni previsto dalla legge;
[...]
- nel merito: rigettare la domanda cautelare ex adverso azionata, per le ragioni esposte in narrativa d'atto, poiché infondata in fatto e diritto mancando i presupposti e le condizioni per l'emissione di un provvedimento d'urgenza di sospensione dell'efficacia del trasferimento disposto dal Datore di Lavoro con comunicazione di data 03.02.2023.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/9/2023 il signor – nel premettere di essere stato Parte_1
assunto dal 14/5/2013 alle dipendenze della convenuta con mansioni di aiuto Controparte_1
magazziniere venendo impiegato presso la sede operativa di San Quirino – ha inteso invocare, formulando contestuale istanza ex art 700 cpc., l'illegittimità del trasferimento presso lo stabilimento di Monfalcone disposto a mezzo comunicazione d.d. 3/2/2023, chiedendo di essere adibito lavorativamente presso una sede più vicina.
Osserva l'adito Tribunale come appaia dirimente ai fini del decidere l'eccepita inammissibilità dell'impugnativa ex art. 414 cpc. del provvedimento datoriale stante il mancato rispetto del termine decadenziale normativamente previsto.
Ed invero è pacifico che il signor ha impugnato stragiudizialmente il disposto trasferimento Parte_1
tramite i propri legali in data 15/2/2023 (doc. 7 fascicolo ricorrente e doc. 9 fascicolo convenuta) senza tuttavia investire la competente autorità giudiziaria nel successivo termine di 180 giorni, risultando l'atto introduttivo depositato in data 12/9/2023.
Nondimeno – in difetto di elementi di valutazione che consentano di entrare nel merito dell'azionata pretesa e valorizzate le condizioni del ricorrente (in quanto soggetto dichiarato invalido al 50% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nonché fruitore dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere il figlio minore riconosciuto disabile e peraltro unico percettore di Persona_1
reddito all'interno del nucleo familiare) – si ravvisano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno attore
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 13/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci