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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8001 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 19/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/09/2009 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Ospitaletto, anno 2009, numero 17, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
2) La casa familiare sita in Dolianova, via Montessori, 24, di proprietà esclusiva del signor resterà assegnata a quest'ultimo e qui manterrà la Pt_1 Per_1 sua residenza anagrafica.
3) Il collocamento sarà paritario tra i genitori, secondo una turnazione settimanale alternata, così articolata:
- in una settimana: il lunedì, venerdì, sabato e domenica starà con Per_1 la madre;
il martedì, mercoledì e giovedì con il padre.
Pag. 2 di 3 - Nella settimana successiva: il lunedì, venerdì, sabato e domenica starà con il padre;
il martedì, mercoledì e giovedì con la madre.
La turnazione si ripeterà in modo ciclico, alternando settimanalmente la prevalenza dei giorni tra i due genitori.
4) Inoltre, salvo diverso accordo, trascorrerà le feste natalizie e Per_1 pasquali con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; per le vacanze estive starà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, nei periodi di ferie da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno.
5) Disporre che i genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, garantiscano la collaborazione volta a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori.
6) Affermare il diritto del minore a:
- non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
7) Il signor contribuirà al mantenimento di in misura pari ad Pt_1 Per_1 euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, versando la suddetta somma, entro il giorno 10 di ciascun mese, sul conto corrente intestato alla signora (IBAN: IT 36 N 03069 43880 Pt_2
100000000725).
Ciascun genitore contribuirà, in misura del 50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (inclusi farmaci e terapie, apparecchi dentistici ed oculistici); spese d'istruzione, anche universitarie, di trasporto, per l'eventuale mensa, libri e materiale scolastico, master;
spese ludiche, per viaggi, vacanze d'istruzione e spese sportive.
8) L'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50%.
9) Le parti si conferiscono, fin d'ora, consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8001 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 19/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/09/2009 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Ospitaletto, anno 2009, numero 17, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
2) La casa familiare sita in Dolianova, via Montessori, 24, di proprietà esclusiva del signor resterà assegnata a quest'ultimo e qui manterrà la Pt_1 Per_1 sua residenza anagrafica.
3) Il collocamento sarà paritario tra i genitori, secondo una turnazione settimanale alternata, così articolata:
- in una settimana: il lunedì, venerdì, sabato e domenica starà con Per_1 la madre;
il martedì, mercoledì e giovedì con il padre.
Pag. 2 di 3 - Nella settimana successiva: il lunedì, venerdì, sabato e domenica starà con il padre;
il martedì, mercoledì e giovedì con la madre.
La turnazione si ripeterà in modo ciclico, alternando settimanalmente la prevalenza dei giorni tra i due genitori.
4) Inoltre, salvo diverso accordo, trascorrerà le feste natalizie e Per_1 pasquali con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; per le vacanze estive starà con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, nei periodi di ferie da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno.
5) Disporre che i genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, garantiscano la collaborazione volta a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori.
6) Affermare il diritto del minore a:
- non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
7) Il signor contribuirà al mantenimento di in misura pari ad Pt_1 Per_1 euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, versando la suddetta somma, entro il giorno 10 di ciascun mese, sul conto corrente intestato alla signora (IBAN: IT 36 N 03069 43880 Pt_2
100000000725).
Ciascun genitore contribuirà, in misura del 50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (inclusi farmaci e terapie, apparecchi dentistici ed oculistici); spese d'istruzione, anche universitarie, di trasporto, per l'eventuale mensa, libri e materiale scolastico, master;
spese ludiche, per viaggi, vacanze d'istruzione e spese sportive.
8) L'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50%.
9) Le parti si conferiscono, fin d'ora, consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed, occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3