Decreto cautelare 2 ottobre 2017
Ordinanza collegiale 12 ottobre 2017
Sentenza 10 agosto 2018
Parere interlocutorio 4 febbraio 2020
Parere interlocutorio 17 luglio 2020
Parere definitivo 29 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 24 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, decreto cautelare 02/10/2017, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2017
N. 00475/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2017, proposto da:
Comune di Castignano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Vallone, con domicilio eletto – ai sensi dell’articolo 25 cod. proc. amm. – presso la Segreteria del Tribunale amministrativo per le Marche in Ancona, Via della Loggia 24;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del Presidente pro tempore ;
nei confronti di
Comune di Ascoli Piceno in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Tosti, con domicilio eletto presso lo studio AN Granato in Ancona, via Pesaro 9;
G.E.T.A s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche Area Vasta 5, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche ai sensi dell’articolo 56 cod. proc. amm.,
- della determinazione in data 21 giugno 2017, Registro Servizi n. 163 e R.G.N. 926, a firma del Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno, concernente il procedimento unico VIA-AIA per la realizzazione e l’esercizio di una quarta vasca nell’ambito della discarica sita in località Alta Valle del Bretta del Comune di Ascoli Piceno;
- di ogni altro atto comunque connesso, anche non conosciuto dal Comune ricorrente;
- di tutti gli elaborati progettuali presentati al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione a realizzare l'impianto di cui trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che – sentiti informalmente, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56, il Comune ricorrente e la Provincia di Ascoli Piceno – è emerso come, successivamente al deposito del ricorso (in data 26 settembre 2017), sia stato comunicato alla Provincia il preavviso di rigetto espresso dalla Conferenza di servizi, in data 21 settembre 2017, in ordine alla domanda di autorizzazione alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
Dato atto che - in relazione a tale circostanza e in vista della trattazione collegiale della domanda cautelare all’udienza camerale dell’11 ottobre 2017 - il Comune ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia sulla domanda di decreto cautelare monocratico;
P.Q.M.
Dichiara non doversi procedere sulla domanda di misura cautelare monocratica presentata dal Comune ricorrente e fissa, per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 2 ottobre 2017.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO