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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GL dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 10 aprile 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1023/2024 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea e Agnese Vuolo, Parte_1
presso cui domicilia in Palma Campania (NA), alla Via Nuova Sarno, n. 417
Ricorrente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Pepe CP_1
Gianfranco, ed elettivamente domiciliata in alla via Strada Statale 7 bis, n. CP_1
62
Resistente
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_2
legale in alla via Ciro il Grande n. 21 CP_2
Altro Resistente - Contumace
NONCHÉ
, in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in alla via Giambattista CP_2
vico n. 9 Altro Resistente - Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2024, e regolarmente notificato alle parti resistenti, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n 371
2023 00118695 42 000, notificatole in data 11.01.2024, formato a seguito del mancato pagamento di contributi, dovuti a titolo di Gestione Commercianti, in virtù di verifica effettuata relativamente al periodo 10/2021 - 12/2022.
Per mezzo dell'atto introduttivo eccepiva, a fondamento della propria opposizione, la non debenza delle somme iscritte nell'atto impugnato, poiché
l'impresa individuale, con ditta omonima alla ricorrente, destinataria dell'avviso controverso, non ha mai operato per tutto il periodo di iscrizione nel registro delle imprese, e cioè dal 21 ottobre 2021, giorno della sua costituzione, al 26 marzo
2022, giorno della definitiva cancellazione;
a sostegno di tale inattività allegava al fascicolo telematico dichiarazione dei redditi per l'anzidetto arco temporale.
In più, poneva in rilievo l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione alla Gestione Separata , richiamando, sul punto, le previsioni di CP_1
cui alle L. 662/1996 e 88/1989.
Per tali motivi chiedeva all'adito Tribunale l'annullamento dell'avviso di addebito controverso;
in estremo subordine, invece, lo stralcio delle somme dovute per il periodo successivo alla cancellazione dal registro delle imprese (marzo 2022 - dicembre 2022).
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata il 29.04.2024, il quale CP_1 deduceva, in particolare, che l'iscrizione alla Gestione Separata avveniva per mezzo di apposita richiesta della ricorrente, e che, inoltre, il periodo di rilevazione dell'avviso di addebito su cui si controverte riguarda non solo l'impresa individuale , ma anche le imprese “Wallet S.r.l.” e “Archi Parte_1
S.r.l.”, di cui la ricorrente risulta socia di maggioranza, rispettivamente all'85% e al 95%.
Per mezzo di memoria si costituiva altresì l' , la quale eccepiva CP_4
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva nell'intestato procedimento. Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione in atti che questo
Giudicante ha tenuto in considerazione per l'emissione dell'odierna pronuncia.
All'esito del vaglio di tutti gli atti di causa, si ritiene la domanda introduttiva non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, non può considerarsi dirimente il rilievo dell'inattività della ricorrente per il periodo ottobre 2021 - marzo 2022 poiché il versamento dei contributi IVS, per gestione artigiani e commercianti, è dovuto anche dall'imprenditore che non abbia conseguito utilità ovvero che non abbia svolto alcuna attività nel periodo considerato: infatti, l'obbligo contributivo de quo si lega, nell'an, all'iscrizione; l'eventuale attività, e i proventi da essi derivanti, rileveranno esclusivamente in termini di ammontare della prestazione previdenziale dovuta.
In altri termini, l'imprenditore è tenuto a versare il contributo per gestione artigiani e commercianti per il sol fatto di esservi iscritto.
A conforto di ciò, e con particolare riferimento alle annualità di cui si controverte, si ricordano che le circolari 17/2021 e 22/2022 hanno previsto, CP_1
rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, gli importi dei c.d. contributi fissi, parametrati sulla base della soglia di reddito dell'impresa per l'anno di riferimento.
Nel caso di specie, l'inattività della ricorrente viene in rilievo ai soli fini del calcolo del contributo sul reddito “minimale”, e cioè al di sotto delle soglie previste.
Orbene, ciò chiarito in merito all'eccezione di inattività della ricorrente, relativamente al periodo di calcolo del contributo fisso, così come iscritto nell'avviso di addebito controverso, deve evidenziarsi come, ferma restando la cessazione dell'attività dell'impresa , parte resistente abbia Parte_1 allegato documentazione, ricavata dall'Archivio Ufficiale delle Camere di
Commercio, da cui si evince che la ricorrente è altresì amministratrice unica delle società “ARCHI S.r.l.” e “WALLET S.r.l.s.”, entrambe in attività nel periodo cui fanno riferimento gli addebiti previsti nell'odierno atto impugnato.
Pertanto, poiché l'avviso, relativo alla posizione “personale”, pone rilievo soltanto ai periodi temporali nei quali non risultano versate, da parte del contribuente, le somme dovute, ma senza indicare le attività di riferimento, gli importi iscritti ben potrebbero riguardare l'omesso versamento di contributi afferenti alle attività delle società da ultimo menzionate, le quali, da come si evince dagli estratti
CCIA, operano nel settore della produzione di servizi, svolgendo attività di fornitura di servizi, rientrante nei presupposti per cui la legge richiede iscrizione alla gestione commercianti.
Sul punto, nulla ha rilevato parte ricorrente, limitandosi a sottolineare che la società “Wallet S.r.l.s.” non ha svolto alcuna attività nel 2022, per cui valgano le considerazioni suesposte, e che la società “Archi S.r.l” è impegnata in attività edilizia, per cui non sarebbe tenuta a versare i contributi de quibus, ponendo in risalto, a supporto di tale tesi, l'articolo comma 203 L. 662/1996, il quale fa tuttavia riferimento all'organizzazione dell'imprenditore, non già alla tipologia di attività svolta.
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può ritenersi meritevole di accoglimento, risultando legittima la pretesa contributiva di parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore dell' delle spese del giudizio, le quali CP_1
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014, applicando lo scaglione compreso tra euro
1.101,00 a 5.200,00 e i minimi tabellari, con esclusione della fase istruttoria, essendo la causa prevalentemente documentale e priva di particolari questioni di diritto, con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda di parte ricorrente;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 620,20 oltre IVA e spese generali, in favore dell' . CP_1
Nola, lì 10.04.2025
Il GL
Aristide Perrino