Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n.240/2024 V.G.
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Collegio civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
d.ssa Margiolina MASTRONARDI Presidente
d.ssa Rita Pasqualina CURCI Consigliere
avv.Domenico Maria SPINELLI Giudice ausiliario–relatore nel procedimento iscritto al n. 240/2024 V.G.
promosso da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Nicola Lucarelli ed Ennio Cerio, in forza di procura in calce al ricorso ex lege n.89/2001 del 24/10/2024 (RVG 182/2024), ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv.Ennio Cerio in Campobasso alla Via Mazzini n.112
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocatura dello Stato Distrettuale, elettivamente domiciliato in Campobasso alla
Via Insorti d'Ungheria n. 74
OPPOSTO
ha emesso il seguente
DECRETO
1) Con ricorso ex lege 89/2001 depositato il 24/10/2024 ha Parte_1
chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi:
1
(12/10/2020);
-in secondo grado, dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, causa n. 106/2021
RG, non ancora definita, dal dì della notifica dell'atto di citazione in appello
(26/03/2021) fino all'attualità (deposito istanza del 24/10/2024);
2) con decreto n. 181/2024 del 31/10/2024, pubblicato il 4/11/2024 (RVG 182/2024),
il Giudice Ausiliario delegato rilevava l'eccedenza di 5 anni, 11 mesi e 20 giorni rispetto alla durata ed indennizzava il ricorrente con l'importo -come da domanda- di
€ 1.500,00, con condanna anche al pagamento delle spese processuali che liquidava in
€ 27,00 per i domandati esborsi e in € 623,70 per il compenso dei difensori, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Con ricorso depositato in data 4/12/2024 ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 5 ter L. 89/01 avverso detto decreto lamentando l'erroneità del
provvedimento in menzione, poiché iniquo e irragionevole in ordine alla esigua
quantificazione dell'indennizzo colà contenuta1, e concludeva chiedendo che il decreto monocratico n.181/2024 del 31/10/2024, pubblicato il 4/11/2024, fosse revocato e riformato con ricalcolo dell'importo dell'indennizzo dovuto per complessivi € 5.280,00, oltre vittoria di spese. 1 sebbene perfettamente rispondente a quanto richiesto dalla stessa parte privata in sede di ricorso, come di seguito si preciserà (nota dell'estensore)
2 Il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione di udienza venivano regolarmente notificati all'opposto il quale, costituendosi, rilevava la correttezza e CP_1
congruità della disposta liquidazione che si era attenuta alla precisa domanda formulata e concludeva per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto, e la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., e al rimborso delle spese di giudizio.
Esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata per la decisione.
^^^^^^^
A) Con il sostanziale unico motivo di opposizione, lamenta Parte_1
l'erronea liquidazione dell'indennizzo, quantificato in € 1.500,00, a fronte di un processo presupposto che eccede di 6 anni il termine di ragionevole durata. In
particolare, ha dedotto che nelle conclusioni del depositato ricorso si chiedeva la liquidazione di un'equa riparazione in via equitativa nella misura di € 1.500,00 o, in ogni caso, di una somma, maggiore o minore, che il Giudice avrebbe dovuto ritenere equa e giusta in relazione alla durata irragionevole del giudizio.
Il motivo va accolto con le di seguito riportate precisazioni.
È indubbio che il ricorrente , con il ricorso del 24/10/2024 VRG, abbia Pt_1
espressamente -ed erroneamente- indicato il ritardo eccedente la durata complessiva del processo che lo ha riguardato in anni 2, conseguenzialmente determinando -pure in maniera errata- la somma equa da liquidarsi in € 1.500,00, e precisamente:
“Durata giudizio di primo grado = 3 anni e 9 mesi e 21 giorni ovvero 4 anni avendo
superato il semestre dal 20.06.2013 al 10.04.2017
3 - Atto di citazione del 20.06.2013
- iscrizione a ruolo: 04.03.2013;
Cont
- comparsa di costituzione del 30.05.2012 per la
- deposito sentenza di primo grado in data 12.10.2020;
Durata giudizio di secondo grado = 3 anni e 1 mese dal 30.09.2021 alla data odierna
- atto di citazione del 30.09.2021;
- comparsa di costituzione e risposta del 08.09.2021 per il Sig. Parte_1
- iscrizione a ruolo 30.03.2021.
Durata complessiva dei tre gradi di giudizio = 6 anni, 10 mesi e 21 giorni, ovvero 7 anni
avendo superato il semestre (dal 20.06.2013 alla data odierna)
Posto che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, legge n. 89/2001, il termine di ragionevole
durata di un giudizio si considera rispettato se non eccede la durata complessiva di 6
anni, di cui:
- 3 anni per i procedimenti di primo grado;
- 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
- 1 anno per il giudizio di legittimità,
il ritardo del presente giudizio presupposto può essere stimato in 2 anni.
Per quanto su esposto, si può ipotizzare una liquidazione, in favore dell'odierna
ricorrente, nella qualità di parte processuale, come di seguito quantificata:
-€ 1.500,00 per i primi tre anni di durata irragionevole (€ 750,00 x 2)
per un totale di € 1.500,00
4 In ragione di ciò, Il periodo di irragionevole durata da indennizzare è pari quindi ad
anni 2 per un totale di € 1.500,00 da liquidare in favore dell'odierno ricorrente.”
Il decreto impugnato, contrariamente alle prospettazioni del ricorrente, ha individuato l'eccedenza di 5 anni, 11 mesi e 20 giorni rispetto alla durata ragionevole del processo
(“ritenendo che il procedimento presupposto aveva avuto una durata complessiva di anni
11, mesi 8 e giorni 4 dal 26/02/2013, dì della notifica dell'atto introduttivo del primo
grado, sino alla data del deposito del provvedimento stesso per la pendenza, dinanzi alla
Corte di Appello di Campobasso, del giudizio di secondo grado n. 106/2021 RG, dal quale
detrarre il periodo di ragionevole durata del procedimento pari ad anni tre per il primo
grado e due per il secondo, ex art.2 comma 2 bis della legge n. 89/2000, il tempo 5 mesi
e 14 giorni fra il giorno in cui è cominciato a decorrere il termine per l'impugnazione
della sentenza di primo grado e la proposizione della stessa -art.2, co.
2-quater citata
legge-, il periodo di sospensione ex art. 83, comma 10, del D.L. n. 18/2020, convertito
nella L. n. 27/2020, e quindi 3 mesi e 22 giorni dal 08/03/2020 al 30/06/2020”),
indennizzando il ricorrente con l'importo di € 1.500,00, così come espressamente richiesto in domanda2.
Il Collegio evidenzia come siano pacifici gli insegnamenti della S.C. secondo cui l'opposizione di cui all'art.
5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso
5 introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria necessari ai fini della decisione di merito (ex multis Cass.Civ. n.27393/2023 e n. 16803/2023),
neanche operando il divieto della reformatio in pejus (Cass.Civ. n.22345/2023 e
n.9728/2020), per cui il giudice ha il compito di stabilire autonomamente l'indennizzo dovuto, in quanto la parte, nel definire l'ammontare del danno non patrimoniale richiesto, non sta completando il petitum della domanda dal punto di vista quantitativo,
ma sta semplicemente sollecitando l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione da parte del giudice stesso (Cass.Civ. n.23906/2024). Eppertanto, una liquidazione del chiesto indennizzo differente da quanto determinata nel decreto opposto, non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato, ma valido ed ammissibile esercizio del potere liquidatorio del giudice.
Orbene, è di assoluta evidenza che le determinazioni temporali di cui all'impugnato decreto siano assolutamente corrette e condivisibili alla luce dei precisi conteggi e detrazioni, all'uopo ribadendo -previa verifica e rilettura dei versati atti- che il processo presupposto eccede di 5 anni, 11 mesi e 20 giorni il termine ragionevole di durata.
Ciò premesso e precisato, va, ora, scrutinata la sollevata questione di insufficienza ed iniquità del liquidato indennizzo, comunque condizionata dalle assolutamente imprecise indicazioni del ricorrente.
La corretta analitica determinazione dell'eccedenza del termine ragionevole di durata dei processi presupposti in definitivi 5 anni, 11 mesi e 20 giorni, consente di ritenere che l'indennizzo (limitatamente al chiesto danno non patrimoniale) vada fissato in €
400,00 per ciascuno dei primi 3 anni di ritardo ed € 440,00 per ogni anno successivo
(ex art.
2 - bis, co.1, l. n.89/2001 come modif. con l. n. 208/2015), in ragione del
6 pregiudizio non patrimoniale subito dal per il protrarsi del procedimento, Pt_1
rapportato alla complessità del processo, con riconoscimento della complessiva somma di € 2.520,00 (anziché di€ 1.500,00).
B) Le spese della presente procedura, avuto riguardo alle ragioni poste alla base dell'accoglimento -per parte qua- dell'opposizione, vanno poste per la quota di 3/4
carico del dichiarandole compensate per il restante 1/4, e liquidate come in CP_1
dispositivo in base al D.M. n.55/2014, aggiornato ex DM 147/2022, in ragione dell'entità dell'importo liquidato (€ 2.520,00), per valori minimi in quanto il decisum
è prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile, per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, e senza applicazione dell'aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis del medesimo decreto, in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano funzionanti;
- va considerato al riguardo che la decisione adottata comporta la revoca del decreto opposto e la sua sostituzione con il presente provvedimento quale unica statuizione di merito, con la conseguenza che viene meno anche il capo relativo alle spese ivi liquidate (non vi osta la pronuncia di distrazione contenuta nel decreto: Cass.Civ.
n.25247/2017);
P.Q.M.
la Corte di Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 5 ter legge 89/2001 proposta da avverso il decreto Parte_1
monocratico n. 181/2024 del 31/10/2024, pubblicato il 4/11/2024, della Corte di
Appello di Campobasso, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa,
così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro-tempore, a pagare – Controparte_1
7 per i motivi innanzi precisati e senza dilazione- in favore di la Parte_1
complessiva somma di € 2.520,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente provvedimento;
3) in ordine alle spese, condanna il al pagamento, in favore dell'opponente, CP_1
delle spese dell'intero procedimento, che compensa nella misura di 1/4, liquidate per l'intero in € 27,00 per marca anticipazioni forfetarie ed € 965,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, il tutto con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/03/2025.
Il Giudice Ausiliario-relatore Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Margiolina Mastronardi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Pur sempre precisando nelle conclusioni la formula “…o, in subordine, quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta…” (nota dell'estensore)