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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/09/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4570/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4570/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. IZZO RINA Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: nullità del matrimonio.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , con il quale ha contratto matrimonio in Parte_1 CP_1 Roma in data 19.6.2018, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, iuxta probata et alligata, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa: in via principale e nel merito 1) accertare, ritenere e dichiarare l'annullamenti/la nullità del matrimonio iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2018, parte 2, n. 00029, serie C56, con ogni effetto di legge demandando i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di stato Civile. 2) Condannare la parte convenuta alla corresponsione delle indennità ai sensi dell'art. 129 c.c. in favore dell'attrice, per l'importo di € 100.000,00 o della maggiore/minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin da ora antistatario”. A supporto della domanda, l'attrice ha dedotto di aver intrapreso una relazione con il convenuto a far data dal febbraio 2014; che, nel dicembre 2014, questi è stato attinto da carcerazione per rissa aggravata;
che, da tale momento, ella ha iniziato a subire una continuativa opera di vessazione psicologica da parte dell' , il quale la portava ad adoperarsi per ottenere colloqui settimanali CP_1 in carcere, nonché permessi per lavoro esterno e, infine, a sposarlo al fine di offrirgli la possibilità di ottenere la commutazione della pena agli arresti domiciliari;
che, una volta ottenuti gli arresti domiciliari, il convenuto ha brevemente convissuto con la coniuge manifestando, come nel corso dei colloqui in carcere, atteggiamenti violenti fisici e verbali, per poi allontanarsi definitivamente dal tetto coniugale.
sebbene ritualmente intimato (vedi atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c. CP_1 allegato alla nota depositata il 14.8.2022), non si è costituito e ne è stata dichiara la contumacia. Con sentenza parziale n. 1785/2023, pubblicata in data 21.09.2023, il tribunale di Velletri ha pronunciato, ai sensi dell'art. 126 c.c., la separazione temporanea delle parti (coniugate a Roma il 19.6.2018) disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento, mentre nulla è stato disposto sulla casa coniugale, stante l'assenza di prole. Il giudizio è proseguito per l'istruzione della causa. L'attrice, in sostanza, ha sostenuto di aver contratto matrimonio con il convenuto (nel periodo in questione detenuto), a causa delle pressioni psicologiche esercitate da quest'ultimo e dalle minacce dal medesimo profferite, nell'assoluta malafede di costui, il quale una volta ottenuta la pronuncia del vincolo coniugale e il beneficio degli arresti domiciliari, ha poi abbandonato dopo pochi mesi il tetto coniugale. L'istruttoria svolta ha confermato il grave quadro di vessazioni psicologiche cui la ricorrente è stata sottoposta nell'arco della relazione, oltre al comportamento in mala fede ed opportunistico del resistente. In particolare, la teste , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione Testimone_1 delle dichiarazioni circostanziate e coerenti rese, ha riferito numerose condotte di violenza domestica (divieto di incontrare altre persone, di vestirsi in un certo modo, di andare a fare la spesa da sola), proseguite anche durante il periodo detentivo. La teste ha riferito che la proposta di matrimonio, finalizzata all'ottenimento della detenzione domiciliare, sia stata accompagnata da minacce di subire un male ingiusto per la sig.ra Parte_1 nell'ipotesi di suo rifiuto;
la teste, altresì, ha narrato per proprio riscontro che l'attrice fosse completamente supina rispetto alle richieste dell' e ciò, in considerazione della paura per CP_1 eventuali ripercussioni, già verificatesi nel corso della relazione (cfr. dichiarazioni teste rese all'udienza del 20.11.2024 “Sul cap. 1) lei mi ha sempre raccontato tutto quanto, si conosceva già con il sig. , in quanto veniva da una paese vicino, io gliel'ho sconsigliavo perché era CP_1 un po' delinquente;
lui all'inizio sembrava affabile e carino ma poi cominciò con le limitazioni, gli ha sempre detto che non doveva uscire con le sue amiche in particolare con me, perché poteva incontrare altre persone;
non voleva più che andasse a lavoro, non voleva che si vestisse in un certo modo o che andasse a fare la spesa da sola;
lui gli disse anche se vuoi andare a lavoro io ti devo controllare, esigeva la videochiamata, gli controllava i minuti, la vessava gli ha anche alzato le mani, una volta davanti a me;
non voleva che si metteva il rossetta cosa che invece a lei piace;
la ricorrente accondiscendeva alle richieste del resistente, avendo un carattere debole;
lui inoltre la provocava, gli diceva che gli avrebbe ammazzato il gatto, una volta dette anche un calcio al cane mio in quanto non voleva che uscisse con me a portare il cane. Era completamente soggiogata da lui, perché lui la minacciava. Sul cap. 3) confermo la circostanza. durante il periodo di detenzione lui gli chiedeva di portargli i pacchi con certe cose da mangiare o sigarette altre cose e se non li avesse portati lui la avrebbe ammazzata una volta uscito. Lei faceva queste cose per paura, perché lui la minacciava. Sul cap. 4) si stava ore al telefono per chiamare il garante e gli assistenti sociali al fine di fare ottenere i permessi. Il tutto sempre sotto la minaccia di subire conseguenze all'incolumità quando sarebbe uscito;
ricordo che lei tremava e si sentiva male. Lei doveva fare quello che diceva lui, sempre. Sul cap. 12) confermo la circostanza;
ricordo che lei doveva andare dal garante e all'assistente sociale;
un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che voleva che lo sposassi affinché potesse uscire dal CP_1 carcere;
io gli ho detto ma che ti sei impazzita e lei mi ha detto che questa era l'unica modalità per farlo uscire dal carcere;
poi mi ha detto se gli dico si no ho paura, lui quando esce viene qua, mi mena. Aveva minacciato anche a me e la ricorrente aveva paura, anche per la mia incolumità. L'ha costretta ad accettare questa cosa e lei dovuta andare in carcere a sposarlo dentro Rebibbia Sul cap. 14) quando è uscito dal carcere è andato sotto casa sua, ha cominciato a suonare ai campanelli che voleva entrare e tutto quanto e io gli dissi non aprire perché questo ti ammazza;
poi so che Pt_1 entrò comunque a casa per un periodo e immagino che lei abbia subito delle molestie (ma io non potevo entrare perché aveva minacciato anche me, anche di uccidermi il cane); poi non so come è andata a finire;
credo che lui sia scappato in quanto avendo la residenza lì aveva paura che lo riarrestassero di nuovo”). Lo stato di vessazione psicologica del resto risulta confermato dalla documentazione clinica prodotta, dalla cui analisi è possibile evincere la diagnosi di uno stato depressivo a causa delle riferite condotte di violenza domestica. L'indole dispotica e violenta narrata è poi compatibile con la descrizione del resistente, attinto da carcerazione definitiva per rissa aggravata ed altre condanne. Osserva il collegio che la violenza prevista dall'art. 122 c.c., come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza prevista quale causa di annullamento del contratto (cfr. Cass. n. 1017/1972). Deve ritenersi che la sopraffazione venutasi a creare nel corso della relazione, abbia posto l'attrice nella soggettiva impossibilità di sottrarsi alle richieste del resistente, tanto che la stessa ha riferito il timore che in caso di diniego, il resistente sarebbe venuto a cercarla una volta uscito dal carcere. Dagli atti di causa è emerso un contesto di violenza psichica e la prestazione del consenso, maturata in tali circostanze, non può essere valutata in maniera avulsa. Le condotte prevaricatorie hanno caratterizzato in maniera perdurante la relazione, tanto che persino all'uscita dal carcere, il resistente si è recato presso l'abitazione della ricorrente tentando di entrare con la forza e paventando nuovamente la minaccia di un male ingiusto. Ritiene quindi il collegio che la manifestazione del consenso della ricorrente alla contrazione del matrimonio fosse dovuta all'esigenza di assicurare i desiderata dell' , per non incorrere nei CP_1 comportamenti violenti di costui e, pertanto, non possa ritenersi libero e genuino. Conclusivamente la contrazione del matrimonio non è avvenuta nell'ambito di un contesto di serenità familiare, bensì in un quadro fattuale asimmetrico e connotato da continue richieste del resistente finalizzate al soddisfacimento di esigenze di carattere personale, sfruttando la debolezza della ricorrente. Va quindi accertata e dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra le parti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 122 c.c. Quanto all'indennità di cui all'art. 129 bis c.c., dovuta anche in difetto di prova del danno sofferto, il tribunale ritiene che possa essere liquidato, in via equitativa, in Euro 10.000,00. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del matrimonio contratto tra le parti in Roma il 19.6.2018 (cfr. estratto atto di matrimonio, atto n. 29, parte 2, serie C56) e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge.
- Accerta e dichiara l'imputabilità della nullità del matrimonio al convenuto e, CP_1 per l'effetto, lo condanna al pagamento dell'indennità ex art. 129 bis c.c. in favore della ricorrente che liquida in Euro 10.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 161,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Rina Izzo.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4570/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. IZZO RINA Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: nullità del matrimonio.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , con il quale ha contratto matrimonio in Parte_1 CP_1 Roma in data 19.6.2018, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, iuxta probata et alligata, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa: in via principale e nel merito 1) accertare, ritenere e dichiarare l'annullamenti/la nullità del matrimonio iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2018, parte 2, n. 00029, serie C56, con ogni effetto di legge demandando i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di stato Civile. 2) Condannare la parte convenuta alla corresponsione delle indennità ai sensi dell'art. 129 c.c. in favore dell'attrice, per l'importo di € 100.000,00 o della maggiore/minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin da ora antistatario”. A supporto della domanda, l'attrice ha dedotto di aver intrapreso una relazione con il convenuto a far data dal febbraio 2014; che, nel dicembre 2014, questi è stato attinto da carcerazione per rissa aggravata;
che, da tale momento, ella ha iniziato a subire una continuativa opera di vessazione psicologica da parte dell' , il quale la portava ad adoperarsi per ottenere colloqui settimanali CP_1 in carcere, nonché permessi per lavoro esterno e, infine, a sposarlo al fine di offrirgli la possibilità di ottenere la commutazione della pena agli arresti domiciliari;
che, una volta ottenuti gli arresti domiciliari, il convenuto ha brevemente convissuto con la coniuge manifestando, come nel corso dei colloqui in carcere, atteggiamenti violenti fisici e verbali, per poi allontanarsi definitivamente dal tetto coniugale.
sebbene ritualmente intimato (vedi atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c. CP_1 allegato alla nota depositata il 14.8.2022), non si è costituito e ne è stata dichiara la contumacia. Con sentenza parziale n. 1785/2023, pubblicata in data 21.09.2023, il tribunale di Velletri ha pronunciato, ai sensi dell'art. 126 c.c., la separazione temporanea delle parti (coniugate a Roma il 19.6.2018) disponendo che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento, mentre nulla è stato disposto sulla casa coniugale, stante l'assenza di prole. Il giudizio è proseguito per l'istruzione della causa. L'attrice, in sostanza, ha sostenuto di aver contratto matrimonio con il convenuto (nel periodo in questione detenuto), a causa delle pressioni psicologiche esercitate da quest'ultimo e dalle minacce dal medesimo profferite, nell'assoluta malafede di costui, il quale una volta ottenuta la pronuncia del vincolo coniugale e il beneficio degli arresti domiciliari, ha poi abbandonato dopo pochi mesi il tetto coniugale. L'istruttoria svolta ha confermato il grave quadro di vessazioni psicologiche cui la ricorrente è stata sottoposta nell'arco della relazione, oltre al comportamento in mala fede ed opportunistico del resistente. In particolare, la teste , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione Testimone_1 delle dichiarazioni circostanziate e coerenti rese, ha riferito numerose condotte di violenza domestica (divieto di incontrare altre persone, di vestirsi in un certo modo, di andare a fare la spesa da sola), proseguite anche durante il periodo detentivo. La teste ha riferito che la proposta di matrimonio, finalizzata all'ottenimento della detenzione domiciliare, sia stata accompagnata da minacce di subire un male ingiusto per la sig.ra Parte_1 nell'ipotesi di suo rifiuto;
la teste, altresì, ha narrato per proprio riscontro che l'attrice fosse completamente supina rispetto alle richieste dell' e ciò, in considerazione della paura per CP_1 eventuali ripercussioni, già verificatesi nel corso della relazione (cfr. dichiarazioni teste rese all'udienza del 20.11.2024 “Sul cap. 1) lei mi ha sempre raccontato tutto quanto, si conosceva già con il sig. , in quanto veniva da una paese vicino, io gliel'ho sconsigliavo perché era CP_1 un po' delinquente;
lui all'inizio sembrava affabile e carino ma poi cominciò con le limitazioni, gli ha sempre detto che non doveva uscire con le sue amiche in particolare con me, perché poteva incontrare altre persone;
non voleva più che andasse a lavoro, non voleva che si vestisse in un certo modo o che andasse a fare la spesa da sola;
lui gli disse anche se vuoi andare a lavoro io ti devo controllare, esigeva la videochiamata, gli controllava i minuti, la vessava gli ha anche alzato le mani, una volta davanti a me;
non voleva che si metteva il rossetta cosa che invece a lei piace;
la ricorrente accondiscendeva alle richieste del resistente, avendo un carattere debole;
lui inoltre la provocava, gli diceva che gli avrebbe ammazzato il gatto, una volta dette anche un calcio al cane mio in quanto non voleva che uscisse con me a portare il cane. Era completamente soggiogata da lui, perché lui la minacciava. Sul cap. 3) confermo la circostanza. durante il periodo di detenzione lui gli chiedeva di portargli i pacchi con certe cose da mangiare o sigarette altre cose e se non li avesse portati lui la avrebbe ammazzata una volta uscito. Lei faceva queste cose per paura, perché lui la minacciava. Sul cap. 4) si stava ore al telefono per chiamare il garante e gli assistenti sociali al fine di fare ottenere i permessi. Il tutto sempre sotto la minaccia di subire conseguenze all'incolumità quando sarebbe uscito;
ricordo che lei tremava e si sentiva male. Lei doveva fare quello che diceva lui, sempre. Sul cap. 12) confermo la circostanza;
ricordo che lei doveva andare dal garante e all'assistente sociale;
un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che voleva che lo sposassi affinché potesse uscire dal CP_1 carcere;
io gli ho detto ma che ti sei impazzita e lei mi ha detto che questa era l'unica modalità per farlo uscire dal carcere;
poi mi ha detto se gli dico si no ho paura, lui quando esce viene qua, mi mena. Aveva minacciato anche a me e la ricorrente aveva paura, anche per la mia incolumità. L'ha costretta ad accettare questa cosa e lei dovuta andare in carcere a sposarlo dentro Rebibbia Sul cap. 14) quando è uscito dal carcere è andato sotto casa sua, ha cominciato a suonare ai campanelli che voleva entrare e tutto quanto e io gli dissi non aprire perché questo ti ammazza;
poi so che Pt_1 entrò comunque a casa per un periodo e immagino che lei abbia subito delle molestie (ma io non potevo entrare perché aveva minacciato anche me, anche di uccidermi il cane); poi non so come è andata a finire;
credo che lui sia scappato in quanto avendo la residenza lì aveva paura che lo riarrestassero di nuovo”). Lo stato di vessazione psicologica del resto risulta confermato dalla documentazione clinica prodotta, dalla cui analisi è possibile evincere la diagnosi di uno stato depressivo a causa delle riferite condotte di violenza domestica. L'indole dispotica e violenta narrata è poi compatibile con la descrizione del resistente, attinto da carcerazione definitiva per rissa aggravata ed altre condanne. Osserva il collegio che la violenza prevista dall'art. 122 c.c., come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza prevista quale causa di annullamento del contratto (cfr. Cass. n. 1017/1972). Deve ritenersi che la sopraffazione venutasi a creare nel corso della relazione, abbia posto l'attrice nella soggettiva impossibilità di sottrarsi alle richieste del resistente, tanto che la stessa ha riferito il timore che in caso di diniego, il resistente sarebbe venuto a cercarla una volta uscito dal carcere. Dagli atti di causa è emerso un contesto di violenza psichica e la prestazione del consenso, maturata in tali circostanze, non può essere valutata in maniera avulsa. Le condotte prevaricatorie hanno caratterizzato in maniera perdurante la relazione, tanto che persino all'uscita dal carcere, il resistente si è recato presso l'abitazione della ricorrente tentando di entrare con la forza e paventando nuovamente la minaccia di un male ingiusto. Ritiene quindi il collegio che la manifestazione del consenso della ricorrente alla contrazione del matrimonio fosse dovuta all'esigenza di assicurare i desiderata dell' , per non incorrere nei CP_1 comportamenti violenti di costui e, pertanto, non possa ritenersi libero e genuino. Conclusivamente la contrazione del matrimonio non è avvenuta nell'ambito di un contesto di serenità familiare, bensì in un quadro fattuale asimmetrico e connotato da continue richieste del resistente finalizzate al soddisfacimento di esigenze di carattere personale, sfruttando la debolezza della ricorrente. Va quindi accertata e dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra le parti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 122 c.c. Quanto all'indennità di cui all'art. 129 bis c.c., dovuta anche in difetto di prova del danno sofferto, il tribunale ritiene che possa essere liquidato, in via equitativa, in Euro 10.000,00. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del matrimonio contratto tra le parti in Roma il 19.6.2018 (cfr. estratto atto di matrimonio, atto n. 29, parte 2, serie C56) e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge.
- Accerta e dichiara l'imputabilità della nullità del matrimonio al convenuto e, CP_1 per l'effetto, lo condanna al pagamento dell'indennità ex art. 129 bis c.c. in favore della ricorrente che liquida in Euro 10.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 161,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Rina Izzo.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente
Riccardo Massera