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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Persona_1
E
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Prezioso Vincenza e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda, Viale Dante n.90, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.09.2009 in Riva del Garda nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 26.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Controparte_1 Persona_1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Darsi atto che il figlio studente, è maggiorenne, Persona_2
economicamente non indipendente, e che continuerà a vivere con la madre,
signora nella casa familiare. Controparte_1
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora Controparte_1
costituita dall'immobile situato in 38066 Riva del Garda (TN) in loc. San
Giacomo n. 54, contraddistinto tavolarmente dalla P.T. 5898 II, p.ed. 737,
p.m. 3 CC RIVA e gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla signora quale genitore convivente con il figlio Controparte_1 Per_2
Darsi atto che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà
esclusiva della signora Controparte_1
pag. 2 di 6 4. Il figlio maggiorenne regolerà la frequentazione paterna Persona_2
direttamente con il padre.
5. Il sig. verserà direttamente al figlio a Persona_1 Persona_2
titolo di contributo al mantenimento dello stesso, l'importo mensile di €
300,00 (dicansi euro trecento //00), entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025 e sino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. L'assegno Unico Universale INPS continuerà ad essere percepito dal signor nella misura del 100%. Persona_1
Ogni ulteriore diversa provvidenza in favore del figlio verrà fruita da ciascun genitore nella misura del 50 % ciascuno.
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al seguente punto 7
spetteranno al genitore che ha sostenuto la spesa nella misura della quota versata.
pag. 3 di 6 7. Le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida Per_2
adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 Novembre 2017, da intendersi come qui integralmente richiamato, e sono sostenute dal signor nella misura del 100 %, fatto salvo quanto di seguito Persona_1
specificato ai punti sub A) e B):
A) Devono intendersi fra le spese straordinarie già concordate e a carico esclusivo del signor nella misura del 100%, tutte le spese Persona_1
relative al Corso di Pianoforte presso la Scuola Musicale dell'Alto Garda.
B) I ricorrenti convengono che le spese Universitarie, ivi incluse quelle per l'eventuale alloggio, per il figlio da concordare preventivamente Per_2
secondo le modalità e i termini di seguito specificati saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso, per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche,
rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
pag. 4 di 6 Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
8. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti,
dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di mantenimento/di divorzio.
9. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare, anche in relazione ai mutui già
cointestati e alle somme versate dal signor a pagamento Persona_1
delle relative rate, in ordine alle quali egli dichiara di nulla avere a pretendere, e di rinunciare sin d'ora a qualsiasi azione.
I coniugi, sempre fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte dichiarano,
in ogni caso, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
pag. 5 di 6 10. Le parti dichiarano infine che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
11. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Persona_1
E
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Prezioso Vincenza e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda, Viale Dante n.90, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 05.09.2009 in Riva del Garda nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 26.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Controparte_1 Persona_1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Darsi atto che il figlio studente, è maggiorenne, Persona_2
economicamente non indipendente, e che continuerà a vivere con la madre,
signora nella casa familiare. Controparte_1
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva della signora Controparte_1
costituita dall'immobile situato in 38066 Riva del Garda (TN) in loc. San
Giacomo n. 54, contraddistinto tavolarmente dalla P.T. 5898 II, p.ed. 737,
p.m. 3 CC RIVA e gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla signora quale genitore convivente con il figlio Controparte_1 Per_2
Darsi atto che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà
esclusiva della signora Controparte_1
pag. 2 di 6 4. Il figlio maggiorenne regolerà la frequentazione paterna Persona_2
direttamente con il padre.
5. Il sig. verserà direttamente al figlio a Persona_1 Persona_2
titolo di contributo al mantenimento dello stesso, l'importo mensile di €
300,00 (dicansi euro trecento //00), entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025 e sino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. L'assegno Unico Universale INPS continuerà ad essere percepito dal signor nella misura del 100%. Persona_1
Ogni ulteriore diversa provvidenza in favore del figlio verrà fruita da ciascun genitore nella misura del 50 % ciascuno.
Le detrazioni fiscali per i figli, ove previste, saranno fruite da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, fatta salva l'ipotesi in cui, non avendo il relativo diritto uno dei genitori, ne fruisca l'altro nella misura del
100%.
Gli oneri deducibili per le spese straordinarie indicate al seguente punto 7
spetteranno al genitore che ha sostenuto la spesa nella misura della quota versata.
pag. 3 di 6 7. Le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida Per_2
adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 Novembre 2017, da intendersi come qui integralmente richiamato, e sono sostenute dal signor nella misura del 100 %, fatto salvo quanto di seguito Persona_1
specificato ai punti sub A) e B):
A) Devono intendersi fra le spese straordinarie già concordate e a carico esclusivo del signor nella misura del 100%, tutte le spese Persona_1
relative al Corso di Pianoforte presso la Scuola Musicale dell'Alto Garda.
B) I ricorrenti convengono che le spese Universitarie, ivi incluse quelle per l'eventuale alloggio, per il figlio da concordare preventivamente Per_2
secondo le modalità e i termini di seguito specificati saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso, per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche,
rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
pag. 4 di 6 Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
8. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti,
dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di mantenimento/di divorzio.
9. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare, anche in relazione ai mutui già
cointestati e alle somme versate dal signor a pagamento Persona_1
delle relative rate, in ordine alle quali egli dichiara di nulla avere a pretendere, e di rinunciare sin d'ora a qualsiasi azione.
I coniugi, sempre fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte dichiarano,
in ogni caso, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
pag. 5 di 6 10. Le parti dichiarano infine che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
11. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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