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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente e dall' , CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 556/2022 R.g. Previdenza, avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Di Marco e Denise Sarno ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2022 la parte ricorrente ha dedotto di aver svolto sin dal 1988, alle dipendenze delle varie aziende analiticamente indicate nell'atto introduttivo, le mansioni di operaio metalmeccanico comportamenti il sollevamento e spostamento di carichi, il trasporto manuale di pesi, il tutto in assenza di ausili efficaci;
che tale attività ha comportato l'assunzione costante di posizioni incongrue che hanno compromesso progressivamente l'apparato osteoarticolare;
di aver presentato in data 23.01.2021 domanda all' per il riconoscimento della malattia professione derivante da CP_1 spondilodiscoartrosi con discopatie lombari;
che l' in data 08.05.2021 ha archiviato la pratica per CP_1
Pag. 1 di 3 insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
di aver presentato in data 31.05.2021 opposizione ai sensi dell'art. 104 .T.U.
Dedotta l'origine professionale della malattia, ha concluso chiedendo di accertare la sussistenza di un danno biologico nella misura del 12% o nella percentuale minore o maggiore eventualmente accertata in corso di giudizio, nonché al pagamento delle spese diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Costituendosi tardivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando l'insussistenza del nesso causale.
Letti gli atti, ammessa la prova testimoniale, svolta l'attività istruttoria dal Giudice onorario in sostituzione dello scrivente magistrato assente dal servizio per congedo di maternità, la causa è decisa odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
L'unico teste escusso di parte ricorrente, collega dello stesso, ha confermato la movimentazione di carichi pesanti senza l'ausilio di macchinari. Segnatamente, ha riferito che l'istante si occupava della manutenzione di macchinari e lavorava al tornio, che in azienda non erano presenti i carri-ponte e, pertanto, i pezzi metallici, dal peso ciascuno di 70-80 kili, erano sollevati manualmente per riporli sulle pedane di legno (cfr. verbale di udienza del 21.06.2023, fascicolo cartaceo).
E, tuttavia, il nominato ctu ha ritenuto insussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata.
Si legge in perizia: «…dalla scarna documentazione in atti si rileva che tale sintomatologia sia documentata solo da dicembre 2020; non risultano precedenti visite fisiatriche od ortopediche o neurochirurgiche, né vengono indicate nel certificato di idoneità…si ritiene di non poter considerare il ricorrente affetto dalla tecnopatia riportata in ricorso, non essendo dimostrato un nesso causale e alcun grado di menomazione dell'integrità psicofisica a decorrere dalla data della denuncia della malattia professionale» (cfr. perizia nel fasc. tel.).
Orbene, a giudizio dello scrivente Magistrato le risultanze della ctu medico legale sono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Per Inoltre, il dott. ha confermato tali risultanze anche a seguito della attenta valutazione delle osservazioni formulate dalla parte ricorrente.
Per tutte le ragioni suesposte, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico – legale, liquidate con separato decreto, sono poste a carico CP_ dell'
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P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
CP_
3) pone a carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto.
SI COMUNICHI.
Nola, 11.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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