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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/08/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 443 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa
con sede legale in Roma, via Piemonte 38, codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da società di diritto italiano, con sede in Verona, Viale Parte_2
dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale partita I.V.A. in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'Avv.
Gemma Maurizi, che la rappresentata e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
(già , c.f. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in Macomer (NU), via della Scienza n. 9, elettivamente
Pagina 1 domiciliata in Ascoli Piceno, viale Treviri n. 202, presso lo studio dell'Avv. Alessio Orsini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
All'udienza del 14/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “1) Dichiarare nulla la sentenza n. 585/2022 del Tribunale di
Oristano per violazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c. 2) Riformare la sentenza del Tribunale
di Oristano n.585/2022 depositata in data 01.12.2022 nella causa recante numero di RG 371/2021
del Tribunale di Oristano emessa alla udienza del 1 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. , comunicata via PEC dalla cancelleria in data 2 dicembre 2022 e notificata via pec in data 2
dicembre 2022 3) Per lo effetto , rigettare la opposizione alla procedura esecutiva RGE 34/2017
del Tribunale di Oristano proposta dalla in data 18 giugno 2020 4) Con Controparte_2
vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM 2014 e nel caso che nelle more le
spese del giudizio di primo grado siano state saldate, ordinare la restituzione dell'importo alla
. Parte_1
Nell'interesse dell'appellata: “
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 618 c.p.c. nonché per manifesta infondatezza dei
motivi di gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
in via preliminare cautelare:
Pagina 2 - rigettarsi l'avversa richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della
Sentenza sulla condanna alle spese di giudizio;
nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello da quale procuratrice di Parte_2
avverso la Sentenza n. 585/2022 pubbl. il 01/12/2022 dal Tribunale di Parte_1
Oristano, nella persona del G.I. dott.ssa Consuelo Mighela nel giudizio RG n. 371/2021, poiché
infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata
decisione;
- si dichiara di non accettare il contradittorio su domande nuove e su nuovi documenti;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'avverso appello non venisse dichiarato inammissibile o infondato,
si chiede il rigetto dell'appello in accoglimento dei motivi di opposizione
inerenti la carenza di titolarità del diritto della assorbiti dalla decisione di Parte_1
primo grado e in tale sede riproposti ex art. 346 c.p.c.
Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto
La società esecutata promosse opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso Controparte_2
depositato in data 18.06.2020 e iscritto al R.G. Es. n. 34/2017 – 2, avverso l'ordinanza del
29.05.2020, con la quale era stata disposta la vendita dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva pendente dinnanzi al Tribunale di Oristano iscritta al R.G. Es. n. 34/2017, promossa dalla creditrice procedente nei confronti dell'opponente, nello Parte_3
specifico degli immobili siti in Comune di Macomer, località Bonu Trau, identificati al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 37, particella 64, subalterni 6, 8, 9, 10 e 12, nonché
avverso la successiva ordinanza del 1°.06.2020, con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la
Pagina 3 liberazione dell'immobile pignorato sito in Comune di Macomer, località Bonu Trau, identificato al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 37, particella 64, subalterni 6 e 9.
A fondamento dell'opposizione, la eccepì la carenza di titolarità del diritto di Controparte_2
credito azionato esecutivamente (nascente da contratto di mutuo fondiario stipulato in data
28.10.2010 ex art. 38 del d. lgs. n. 385 del 1993 tra la procedente Parte_3
e la in capo a - che si era costituita con comparsa di
[...] Controparte_2 Parte_1
intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva, in qualità di cessionaria del credito-
assumendo che, ai fini della prova della titolarità del diritto non fosse sufficiente l'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e rilevando come non fosse stato prodotto l'atto di cessione del credito, come osservato dallo stesso giudice dell'esecuzione, all'udienza del
22.02.2019.
L'opponente chiese la sospensione della procedura esecutiva e che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia delle ordinanze oggetto di opposizione del
29.05.2020 e del 1°.06.2020, con conseguente revoca dei predetti provvedimenti.
Si costituì nel subprocedimento R.G. Es. n. 34/2017 – 2 la cessionaria (per Parte_1
essa, la procuratrice , rilevando, innanzitutto, come l'eccezione di difetto di Parte_4
titolarità del credito in capo alla cessionaria fosse già stata formulata in precedenza dalla debitrice esecutata, per la prima volta in sede di giudizio di reclamo avverso l'ordinanza con cui il G.E. aveva deciso la fase sommaria dell'opposizione (opposizione iscritta al R.G. Es. n. 34/2017 – 1),
nell'ambito del quale si era costituita la cessionaria in luogo della procedente
[...]
poi nuovamente all'udienza del 22.02.2019 tenutasi nell'ambito della Parte_3
procedura esecutiva, e, infine, all'udienza dell'8.11.2019, per cui, su tale questione, si era già
pronunciato il G.E. con le ordinanze del 5.08.2020 e del 27.01.2020, nelle quali il giudice aveva condiviso le osservazioni della creditrice e aveva conseguentemente rigettato l'eccezione sollevata dalla disponendo la prosecuzione della procedura. Controparte_2
Pagina 4 Nel merito, la sostenne che era stata fornita la prova dell'inclusione del Parte_1
credito azionato esecutivamente fra quelli che erano stati oggetto di cessione, in quanto il credito in oggetto era conforme a tutti i criteri distintivi indicati espressamente nell'avviso pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale;
inoltre la lista dei crediti ceduti era messa a disposizione dei debitori ceduti sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, indicato nello stesso avviso e,
infine, era stata prodotta la dichiarazione della di cessione Parte_3
del credito in favore della società opposta.
Con ordinanza del 02.03.2021, il Giudice dell'esecuzione ritenne che la non Parte_1
avesse dato prova di essere legittimata a dare impulso alla procedura esecutiva, disponendo,
conseguentemente, la revoca dei provvedimenti oggetto di esecuzione, ai sensi dell'art. 487 c.p.c.;
sotto altro profilo, escluse che il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore intervenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. fosse idoneo a giustificare la sospensione della procedura esecutiva o a determinarne l'improcedibilità, atteso che il creditore procedente era ancora parte del processo esecutivo. Con la stessa ordinanza, assegnò, quindi, alle parti il termine perentorio del 31.05.2021
per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 – bis c.p.c. ridotti della metà.
Con atto di citazione ritualmente notificato via Pec in data 24.03.2021, la (per Parte_1
essa, la procuratrice introdusse il merito dell'opposizione e, riproponendo le Parte_4
argomentazioni già esposte nella fase sommaria del giudizio, concluse domandando il rigetto dell'opposizione proposta dall'esecutata.
Si costituì la debitrice esecutata, insistendo per la conferma dell'ordinanza del 2.03.2021, con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'ordinanza di vendita del 29.05.2020 e quella del
01.06.2020, con cui era stata ordinata la liberazione del compendio pignorato.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa nei seguenti termini dal Tribunale di
Oristano, con sentenza n. 585/2022: “…definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa
o assorbita, così dispone: 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al presente
Pagina 5 giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
2) condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio di merito in
favore della che liquida nell'importo di complessivi euro 7.000,00, interamente Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per
legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Alessio Orsini”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Chiarita, preliminarmente, la regolarità della notifica dell'atto di citazione che aveva introdotto la fase di merito, il Giudice ha rilevato che nel caso di specie, secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta e dall'esame della procedura esecutiva R.G. Es. 34/2017, il G.E. avesse dichiarato improcedibile l'esecuzione, evidenziando che il creditore procedente,
[...]
non fosse comparso all'udienza fissata per sentire le parti e che la creditrice Parte_3
intervenuta avesse omesso di produrre, anche in tale occasione, il contratto di Parte_1
cessione o, comunque, documentazione comprovante la propria legittimazione;
il Tribunale ha quindi osservato che con la stessa ordinanza era stato inoltre ordinato al Conservatore dei Pubblici
Registri Immobiliari di Nuoro di provvedere alla cancellazione del pignoramento trascritto il
22.05.2017 (registro generale 5046, registro particolare 3984) a favore di Parte_3
e contro ai sensi dell'art. 632 c.p.c..
[...] Controparte_2
In ragione dell'avvenuta dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, con effetti equiparabili a quelli scaturenti da un'estinzione tipica, il Giudice di primo grado ha, conseguentemente, dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, il Giudice di primo grado ha disposto che le stesse dovessero porsi a carico, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, della creditrice intervenuta, la quale, a prescindere ed indipendentemente dalla sopravvenuta declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, che aveva determinato la cessazione della materia del contendere, non aveva alcun interesse concreto a introdurre il merito della opposizione. Secondo il Tribunale, infatti, attraverso l'introduzione del merito ex art. 617 c.p.c. l'attrice non avrebbe potuto conseguire alcun risultato utile: nè la
Pagina 6 prosecuzione della procedura esecutiva, che non era stata sospesa con l'ordinanza del 2.03.2021, nè
la reviviscenza delle due ordinanze (di vendita e ordine di liberazione, non ancora eseguite) avverso le quali era stata proposta dalla l'opposizione agli atti esecutivi, che erano state Controparte_2
definitivamente revocate dal giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del suo potere ex art. 487 c.p.c.,
con statuizione avverso la quale non era stata proposta alcuna tempestiva opposizione.
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere dichiarata l'inammissibilità del giudizio, per difetto di interesse della creditrice intervenuta all'instaurazione del merito, stante la definitiva rimozione delle ordinanze opposte, il Tribunale ha liquidato le spese processuali a carico della Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la società al fine di ottenere, in sua Parte_1
riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la domandando, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avverso appello.
Con primo motivo d'appello la società censura la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice, in violazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 101 c.p.c.,
avrebbe posto a fondamento della decisione una questione (concernente la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva) che era stata sollevata dalla solo nella memoria CP_2
conclusionale, richiamando d'ufficio in data 28 novembre 2022 il fascicolo dell'esecuzione, e quindi, di fatto, impedendo all'odierna appellante di poter meglio argomentare e produrre, “proprio
per il mancato rispetto del secondo comma dell'art. 101 cpc” e violando, così, il diritto alla difesa in condizioni di parità.
Con secondo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha posto a suo carico le spese del giudizio in applicazione del principio
Pagina 7 della soccombenza virtuale e in virtù del fatto che la società creditrice intervenuta non avesse alcun interesse concreto ad introdurre il merito dell'opposizione: sostiene, sul punto, la Parte_1
che, di contro, l'interesse concreto fosse costituito dal fatto che le ordinanze di vendita e di liberazione dell'immobile erano state revocate dal Giudice dell'esecuzione, il quale aveva peraltro concesso i termini per l'introduzione stessa del merito. Soggiunge, peraltro, parte appellante che detto interesse – avente ad oggetto la legittimazione del creditore intervenuto in virtù di cessione di credito posta in essere con le modalità di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e con deposito in giudizio di attestazione del creditore cedente - non sarebbe neanche venuto meno in corso di causa,
“vista la opposizione allo stesso provvedimento di improcedibilità articolatasi con fase cautelare,
causa di merito e reclamo, questi due ultimi come già detto ancora pendenti davanti al Tribunale di
Oristano”.
Con terzo e quarto motivo l'appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante sull'improcedibilità
dell'esecuzione non fosse stata emessa sentenza definitiva: a detta della società creditrice, infatti,
erroneamente il Giudice dell'esecuzione non avrebbe sospeso la procedura con il decreto del
02.03.2021, con la conseguenza che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il decreto del 26 ottobre 2021 si sarebbe dovuto considerare oggetto di opposizione,
causa di merito e reclamo da parte della così come documentato. Parte_1
Quanto al profilo della legittimazione ad agire, parte appellante evidenzia, anche in questa sede, di aver fornito le prove documentali sufficienti a dimostrare la propria legittimazione, vale a dire “la
lettera di cessione, gli atti esecutivi e le comunicazioni che fanno rientrare nella tipologia del
contratto di cessione il credito oggetto di causa. Da qui la errata motivazione sulla mancata
produzione del contratto di cessione”.
All'udienza del 14.03.2025 la difesa dell'appellata ha insistito nella dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Pagina 8 La causa è stata quindi trattenuta a decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
In sede di comparse conclusionali l'appellante, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ha svolto il seguente ordine di considerazioni: “ Il presente giudizio ha per oggetto formalmente le
ordinanze del 29 maggio e del 1 giugno 2020 emesse nella esecuzione immobiliare RGE 34/2017
del Tribunale di Oristano con le quali il GE ha disposto la delega alle vendite e la liberazione
dell'immobile ma sostanzialmente ha per oggetto la opposizione alla esecuzione per la presunta
carenza di legittimazione attiva della in qualità di cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato dalla . Le ragioni di opposizioni si Parte_3
fondano infatti non sui vizi dei provvedimenti , ma sulla titolarità del credito in capo alla
[...]
. Come si legge fin dall'atto di citazione al capo D) : “ Da queste premesse ha mosso Parte_1
la per la introduzione del giudizio di merito , osservando anzitutto che Parte_1
l'opposizione per cui oggi è causa solo formalmente impugna le ordinanze del 29 maggio e del 1
giungo 2020 che rappresentano solo una leva per sollevare per la terza volta la identica eccezione :
ovvero la legittimazione ad agire e la mancata produzione del contratto di cessione. “ La Suprema
Corte ha, già da tempo, elaborato il principio dell'apparenza consentendo al Giudice di discernere
dalla forma dell'atto il suo contenuto allo scopo di valutare l'impugnazione possibile. Al fine,
inoltre, di risolvere eventuali anomalie viene previsto che quando “una qualificazione ad opera del
giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in
affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione
deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai
fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” ( così Cass. n. 29652/2017). E il
principio dell'apparenza nel giudizio “ de quo” è assolutamente provato dalla circostanza che le
ragioni poste a fondamento della opposizione ruotano attorno alla legittimazione ad agire , ovvero
ad un requisito che rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 615 cpc e come tale la
sentenza è impugnabile in Appello. La necessità di applicare il “ principio della apparenza “ è
ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione in data 26.06.2023 n. 11791 che ha
Pagina 9 statuito ancora una volta : “ L'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento
giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento
esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere
dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
di conseguenza, solo ove si ritenga che il giudice
a quo non abbia esercitato il potere di qualificazione, esso può essere legittimamente esercitato dal
giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa
dell'impugnazione (Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; negli stessi termini, Cass., sez. 3,
18/04/2005, n. 8006). Infatti, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell'operatività
del cd. principio dell'apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente
qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione
meramente generica (Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass.,
sez. 2, 21/12/2009, n. 26919; Cass., sez. 6 – 2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., sez. 3, 22/06/2016, n.
12872; Cass., sez. 6 – 3, 11/10/2017, n. 23901). Con la conseguenza che, nel caso di sentenza
emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata
qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora
l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. “Nel caso “ de quo” il Giudice di
primo grado non ha operato alcuna qualificazione della azione , limitandosi a richiamare l'art. 617
cpc come indicato da Parte opponente . Ne consegue che è applicabile il principio che : “ Il giudice
d'appello può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella
data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti”.
L'appellata ha insistito nell'eccezione e nelle difese svolte nel merito.
***
Muovendo dai pertinenti principi richiamati dall'appellante si deve dare atto che il Giudice di primo grado non si è limitato a richiamare l'art. 617 c.p.c. nel corpo della motivazione, ma ha inequivocabilmente qualificato l'opposizione della avverso la revoca Parte_1
dell'ordinanza di vendita e di liberazione del compendio pignorato quale opposizione agli atti
Pagina 10 esecutivi, soffermandosi sulla natura bifasica del giudizio ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. e dichiarando la cessazione della materia del contendere con riguardo all'oggetto dell'opposizione,
stante il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo. Anche la soccombenza è stata valutata proprio in relazione al difetto di interesse dell'opponente a proseguire l'opposizione agli atti esecutivi, siccome non più suscettibili di reviviscenza.
E' dunque inevitabile concludere per l'inammissibilità dell'appello secondo la previsione dell'art. 618 c.p.c.
Non pare tuttavia inconferente osservare, per quanto conclusivamente discusso dalle parti, che la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata a prescindere dalla declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva (questa a sua volta oggetto di impugnazione)
semplicemente perché la reviviscenza delle due ordinanze avverso le quali era stata proposta dalla era preclusa dalla loro revoca, da parte del Giudice dell'Esecuzione, non Controparte_2
tempestivamente impugnata (aspetto che, come sopra rilevato, ulteriormente conferma la natura dell'opposizione nei termini ritenuti dal giudice di primo grado). D'altra parte, ben poteva il giudice pronunciare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere, senza necessità di “… un
espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime
formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che
la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo
piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (Cass. Civ. n.
1625/2020). Né, come conclusivamente fatto rilevare dall'appellata, rileva, sotto tale profilo, il fatto, allegato dall'appellante, per cui l'esecuzione sarebbe poi proseguita a seguito dell'accoglimento del reclamo spiegato avverso il decreto di estinzione, posto che in conseguenza di ciò, il G.E. aveva poi emesso una nuova ordinanza di vendita (non potendo rivivere, appunto, la precedente), risultando così confermata la carenza di interesse a coltivare l'opposizione agli atti esecutivi (e, a maggior ragione, l'appello, peraltro inammissibile).
Pagina 11 Le spese del presente grado seguono la soccombenza (scaglione indeterminabile complessità bassa)
e sono liquidate nei minimi tariffari, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate e la pronuncia in rito, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Oristano n. 585/2022, resa all'udienza del 01.12.2022;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, Parte_1
in favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_3
in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge, distrattario l'Avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 443 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa
con sede legale in Roma, via Piemonte 38, codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da società di diritto italiano, con sede in Verona, Viale Parte_2
dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale partita I.V.A. in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'Avv.
Gemma Maurizi, che la rappresentata e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
(già , c.f. , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in Macomer (NU), via della Scienza n. 9, elettivamente
Pagina 1 domiciliata in Ascoli Piceno, viale Treviri n. 202, presso lo studio dell'Avv. Alessio Orsini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
All'udienza del 14/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “1) Dichiarare nulla la sentenza n. 585/2022 del Tribunale di
Oristano per violazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c. 2) Riformare la sentenza del Tribunale
di Oristano n.585/2022 depositata in data 01.12.2022 nella causa recante numero di RG 371/2021
del Tribunale di Oristano emessa alla udienza del 1 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. , comunicata via PEC dalla cancelleria in data 2 dicembre 2022 e notificata via pec in data 2
dicembre 2022 3) Per lo effetto , rigettare la opposizione alla procedura esecutiva RGE 34/2017
del Tribunale di Oristano proposta dalla in data 18 giugno 2020 4) Con Controparte_2
vittoria di onorari di entrambi i gradi del giudizio come da DM 2014 e nel caso che nelle more le
spese del giudizio di primo grado siano state saldate, ordinare la restituzione dell'importo alla
. Parte_1
Nell'interesse dell'appellata: “
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 618 c.p.c. nonché per manifesta infondatezza dei
motivi di gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
in via preliminare cautelare:
Pagina 2 - rigettarsi l'avversa richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della
Sentenza sulla condanna alle spese di giudizio;
nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello da quale procuratrice di Parte_2
avverso la Sentenza n. 585/2022 pubbl. il 01/12/2022 dal Tribunale di Parte_1
Oristano, nella persona del G.I. dott.ssa Consuelo Mighela nel giudizio RG n. 371/2021, poiché
infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata
decisione;
- si dichiara di non accettare il contradittorio su domande nuove e su nuovi documenti;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'avverso appello non venisse dichiarato inammissibile o infondato,
si chiede il rigetto dell'appello in accoglimento dei motivi di opposizione
inerenti la carenza di titolarità del diritto della assorbiti dalla decisione di Parte_1
primo grado e in tale sede riproposti ex art. 346 c.p.c.
Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto
La società esecutata promosse opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso Controparte_2
depositato in data 18.06.2020 e iscritto al R.G. Es. n. 34/2017 – 2, avverso l'ordinanza del
29.05.2020, con la quale era stata disposta la vendita dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva pendente dinnanzi al Tribunale di Oristano iscritta al R.G. Es. n. 34/2017, promossa dalla creditrice procedente nei confronti dell'opponente, nello Parte_3
specifico degli immobili siti in Comune di Macomer, località Bonu Trau, identificati al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 37, particella 64, subalterni 6, 8, 9, 10 e 12, nonché
avverso la successiva ordinanza del 1°.06.2020, con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la
Pagina 3 liberazione dell'immobile pignorato sito in Comune di Macomer, località Bonu Trau, identificato al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 37, particella 64, subalterni 6 e 9.
A fondamento dell'opposizione, la eccepì la carenza di titolarità del diritto di Controparte_2
credito azionato esecutivamente (nascente da contratto di mutuo fondiario stipulato in data
28.10.2010 ex art. 38 del d. lgs. n. 385 del 1993 tra la procedente Parte_3
e la in capo a - che si era costituita con comparsa di
[...] Controparte_2 Parte_1
intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva, in qualità di cessionaria del credito-
assumendo che, ai fini della prova della titolarità del diritto non fosse sufficiente l'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e rilevando come non fosse stato prodotto l'atto di cessione del credito, come osservato dallo stesso giudice dell'esecuzione, all'udienza del
22.02.2019.
L'opponente chiese la sospensione della procedura esecutiva e che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia delle ordinanze oggetto di opposizione del
29.05.2020 e del 1°.06.2020, con conseguente revoca dei predetti provvedimenti.
Si costituì nel subprocedimento R.G. Es. n. 34/2017 – 2 la cessionaria (per Parte_1
essa, la procuratrice , rilevando, innanzitutto, come l'eccezione di difetto di Parte_4
titolarità del credito in capo alla cessionaria fosse già stata formulata in precedenza dalla debitrice esecutata, per la prima volta in sede di giudizio di reclamo avverso l'ordinanza con cui il G.E. aveva deciso la fase sommaria dell'opposizione (opposizione iscritta al R.G. Es. n. 34/2017 – 1),
nell'ambito del quale si era costituita la cessionaria in luogo della procedente
[...]
poi nuovamente all'udienza del 22.02.2019 tenutasi nell'ambito della Parte_3
procedura esecutiva, e, infine, all'udienza dell'8.11.2019, per cui, su tale questione, si era già
pronunciato il G.E. con le ordinanze del 5.08.2020 e del 27.01.2020, nelle quali il giudice aveva condiviso le osservazioni della creditrice e aveva conseguentemente rigettato l'eccezione sollevata dalla disponendo la prosecuzione della procedura. Controparte_2
Pagina 4 Nel merito, la sostenne che era stata fornita la prova dell'inclusione del Parte_1
credito azionato esecutivamente fra quelli che erano stati oggetto di cessione, in quanto il credito in oggetto era conforme a tutti i criteri distintivi indicati espressamente nell'avviso pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale;
inoltre la lista dei crediti ceduti era messa a disposizione dei debitori ceduti sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, indicato nello stesso avviso e,
infine, era stata prodotta la dichiarazione della di cessione Parte_3
del credito in favore della società opposta.
Con ordinanza del 02.03.2021, il Giudice dell'esecuzione ritenne che la non Parte_1
avesse dato prova di essere legittimata a dare impulso alla procedura esecutiva, disponendo,
conseguentemente, la revoca dei provvedimenti oggetto di esecuzione, ai sensi dell'art. 487 c.p.c.;
sotto altro profilo, escluse che il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore intervenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. fosse idoneo a giustificare la sospensione della procedura esecutiva o a determinarne l'improcedibilità, atteso che il creditore procedente era ancora parte del processo esecutivo. Con la stessa ordinanza, assegnò, quindi, alle parti il termine perentorio del 31.05.2021
per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 – bis c.p.c. ridotti della metà.
Con atto di citazione ritualmente notificato via Pec in data 24.03.2021, la (per Parte_1
essa, la procuratrice introdusse il merito dell'opposizione e, riproponendo le Parte_4
argomentazioni già esposte nella fase sommaria del giudizio, concluse domandando il rigetto dell'opposizione proposta dall'esecutata.
Si costituì la debitrice esecutata, insistendo per la conferma dell'ordinanza del 2.03.2021, con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'ordinanza di vendita del 29.05.2020 e quella del
01.06.2020, con cui era stata ordinata la liberazione del compendio pignorato.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa nei seguenti termini dal Tribunale di
Oristano, con sentenza n. 585/2022: “…definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa
o assorbita, così dispone: 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al presente
Pagina 5 giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
2) condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio di merito in
favore della che liquida nell'importo di complessivi euro 7.000,00, interamente Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per
legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Alessio Orsini”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Chiarita, preliminarmente, la regolarità della notifica dell'atto di citazione che aveva introdotto la fase di merito, il Giudice ha rilevato che nel caso di specie, secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta e dall'esame della procedura esecutiva R.G. Es. 34/2017, il G.E. avesse dichiarato improcedibile l'esecuzione, evidenziando che il creditore procedente,
[...]
non fosse comparso all'udienza fissata per sentire le parti e che la creditrice Parte_3
intervenuta avesse omesso di produrre, anche in tale occasione, il contratto di Parte_1
cessione o, comunque, documentazione comprovante la propria legittimazione;
il Tribunale ha quindi osservato che con la stessa ordinanza era stato inoltre ordinato al Conservatore dei Pubblici
Registri Immobiliari di Nuoro di provvedere alla cancellazione del pignoramento trascritto il
22.05.2017 (registro generale 5046, registro particolare 3984) a favore di Parte_3
e contro ai sensi dell'art. 632 c.p.c..
[...] Controparte_2
In ragione dell'avvenuta dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, con effetti equiparabili a quelli scaturenti da un'estinzione tipica, il Giudice di primo grado ha, conseguentemente, dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, il Giudice di primo grado ha disposto che le stesse dovessero porsi a carico, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, della creditrice intervenuta, la quale, a prescindere ed indipendentemente dalla sopravvenuta declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, che aveva determinato la cessazione della materia del contendere, non aveva alcun interesse concreto a introdurre il merito della opposizione. Secondo il Tribunale, infatti, attraverso l'introduzione del merito ex art. 617 c.p.c. l'attrice non avrebbe potuto conseguire alcun risultato utile: nè la
Pagina 6 prosecuzione della procedura esecutiva, che non era stata sospesa con l'ordinanza del 2.03.2021, nè
la reviviscenza delle due ordinanze (di vendita e ordine di liberazione, non ancora eseguite) avverso le quali era stata proposta dalla l'opposizione agli atti esecutivi, che erano state Controparte_2
definitivamente revocate dal giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del suo potere ex art. 487 c.p.c.,
con statuizione avverso la quale non era stata proposta alcuna tempestiva opposizione.
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere dichiarata l'inammissibilità del giudizio, per difetto di interesse della creditrice intervenuta all'instaurazione del merito, stante la definitiva rimozione delle ordinanze opposte, il Tribunale ha liquidato le spese processuali a carico della Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la società al fine di ottenere, in sua Parte_1
riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la domandando, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avverso appello.
Con primo motivo d'appello la società censura la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui il Giudice, in violazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 101 c.p.c.,
avrebbe posto a fondamento della decisione una questione (concernente la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva) che era stata sollevata dalla solo nella memoria CP_2
conclusionale, richiamando d'ufficio in data 28 novembre 2022 il fascicolo dell'esecuzione, e quindi, di fatto, impedendo all'odierna appellante di poter meglio argomentare e produrre, “proprio
per il mancato rispetto del secondo comma dell'art. 101 cpc” e violando, così, il diritto alla difesa in condizioni di parità.
Con secondo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha posto a suo carico le spese del giudizio in applicazione del principio
Pagina 7 della soccombenza virtuale e in virtù del fatto che la società creditrice intervenuta non avesse alcun interesse concreto ad introdurre il merito dell'opposizione: sostiene, sul punto, la Parte_1
che, di contro, l'interesse concreto fosse costituito dal fatto che le ordinanze di vendita e di liberazione dell'immobile erano state revocate dal Giudice dell'esecuzione, il quale aveva peraltro concesso i termini per l'introduzione stessa del merito. Soggiunge, peraltro, parte appellante che detto interesse – avente ad oggetto la legittimazione del creditore intervenuto in virtù di cessione di credito posta in essere con le modalità di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e con deposito in giudizio di attestazione del creditore cedente - non sarebbe neanche venuto meno in corso di causa,
“vista la opposizione allo stesso provvedimento di improcedibilità articolatasi con fase cautelare,
causa di merito e reclamo, questi due ultimi come già detto ancora pendenti davanti al Tribunale di
Oristano”.
Con terzo e quarto motivo l'appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante sull'improcedibilità
dell'esecuzione non fosse stata emessa sentenza definitiva: a detta della società creditrice, infatti,
erroneamente il Giudice dell'esecuzione non avrebbe sospeso la procedura con il decreto del
02.03.2021, con la conseguenza che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il decreto del 26 ottobre 2021 si sarebbe dovuto considerare oggetto di opposizione,
causa di merito e reclamo da parte della così come documentato. Parte_1
Quanto al profilo della legittimazione ad agire, parte appellante evidenzia, anche in questa sede, di aver fornito le prove documentali sufficienti a dimostrare la propria legittimazione, vale a dire “la
lettera di cessione, gli atti esecutivi e le comunicazioni che fanno rientrare nella tipologia del
contratto di cessione il credito oggetto di causa. Da qui la errata motivazione sulla mancata
produzione del contratto di cessione”.
All'udienza del 14.03.2025 la difesa dell'appellata ha insistito nella dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Pagina 8 La causa è stata quindi trattenuta a decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
In sede di comparse conclusionali l'appellante, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ha svolto il seguente ordine di considerazioni: “ Il presente giudizio ha per oggetto formalmente le
ordinanze del 29 maggio e del 1 giugno 2020 emesse nella esecuzione immobiliare RGE 34/2017
del Tribunale di Oristano con le quali il GE ha disposto la delega alle vendite e la liberazione
dell'immobile ma sostanzialmente ha per oggetto la opposizione alla esecuzione per la presunta
carenza di legittimazione attiva della in qualità di cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato dalla . Le ragioni di opposizioni si Parte_3
fondano infatti non sui vizi dei provvedimenti , ma sulla titolarità del credito in capo alla
[...]
. Come si legge fin dall'atto di citazione al capo D) : “ Da queste premesse ha mosso Parte_1
la per la introduzione del giudizio di merito , osservando anzitutto che Parte_1
l'opposizione per cui oggi è causa solo formalmente impugna le ordinanze del 29 maggio e del 1
giungo 2020 che rappresentano solo una leva per sollevare per la terza volta la identica eccezione :
ovvero la legittimazione ad agire e la mancata produzione del contratto di cessione. “ La Suprema
Corte ha, già da tempo, elaborato il principio dell'apparenza consentendo al Giudice di discernere
dalla forma dell'atto il suo contenuto allo scopo di valutare l'impugnazione possibile. Al fine,
inoltre, di risolvere eventuali anomalie viene previsto che quando “una qualificazione ad opera del
giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in
affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione
deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai
fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” ( così Cass. n. 29652/2017). E il
principio dell'apparenza nel giudizio “ de quo” è assolutamente provato dalla circostanza che le
ragioni poste a fondamento della opposizione ruotano attorno alla legittimazione ad agire , ovvero
ad un requisito che rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 615 cpc e come tale la
sentenza è impugnabile in Appello. La necessità di applicare il “ principio della apparenza “ è
ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione in data 26.06.2023 n. 11791 che ha
Pagina 9 statuito ancora una volta : “ L'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento
giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento
esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere
dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
di conseguenza, solo ove si ritenga che il giudice
a quo non abbia esercitato il potere di qualificazione, esso può essere legittimamente esercitato dal
giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa
dell'impugnazione (Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; negli stessi termini, Cass., sez. 3,
18/04/2005, n. 8006). Infatti, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell'operatività
del cd. principio dell'apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente
qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione
meramente generica (Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass.,
sez. 2, 21/12/2009, n. 26919; Cass., sez. 6 – 2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., sez. 3, 22/06/2016, n.
12872; Cass., sez. 6 – 3, 11/10/2017, n. 23901). Con la conseguenza che, nel caso di sentenza
emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata
qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora
l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. “Nel caso “ de quo” il Giudice di
primo grado non ha operato alcuna qualificazione della azione , limitandosi a richiamare l'art. 617
cpc come indicato da Parte opponente . Ne consegue che è applicabile il principio che : “ Il giudice
d'appello può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella
data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti”.
L'appellata ha insistito nell'eccezione e nelle difese svolte nel merito.
***
Muovendo dai pertinenti principi richiamati dall'appellante si deve dare atto che il Giudice di primo grado non si è limitato a richiamare l'art. 617 c.p.c. nel corpo della motivazione, ma ha inequivocabilmente qualificato l'opposizione della avverso la revoca Parte_1
dell'ordinanza di vendita e di liberazione del compendio pignorato quale opposizione agli atti
Pagina 10 esecutivi, soffermandosi sulla natura bifasica del giudizio ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. e dichiarando la cessazione della materia del contendere con riguardo all'oggetto dell'opposizione,
stante il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo. Anche la soccombenza è stata valutata proprio in relazione al difetto di interesse dell'opponente a proseguire l'opposizione agli atti esecutivi, siccome non più suscettibili di reviviscenza.
E' dunque inevitabile concludere per l'inammissibilità dell'appello secondo la previsione dell'art. 618 c.p.c.
Non pare tuttavia inconferente osservare, per quanto conclusivamente discusso dalle parti, che la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata a prescindere dalla declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva (questa a sua volta oggetto di impugnazione)
semplicemente perché la reviviscenza delle due ordinanze avverso le quali era stata proposta dalla era preclusa dalla loro revoca, da parte del Giudice dell'Esecuzione, non Controparte_2
tempestivamente impugnata (aspetto che, come sopra rilevato, ulteriormente conferma la natura dell'opposizione nei termini ritenuti dal giudice di primo grado). D'altra parte, ben poteva il giudice pronunciare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere, senza necessità di “… un
espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime
formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che
la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo
piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (Cass. Civ. n.
1625/2020). Né, come conclusivamente fatto rilevare dall'appellata, rileva, sotto tale profilo, il fatto, allegato dall'appellante, per cui l'esecuzione sarebbe poi proseguita a seguito dell'accoglimento del reclamo spiegato avverso il decreto di estinzione, posto che in conseguenza di ciò, il G.E. aveva poi emesso una nuova ordinanza di vendita (non potendo rivivere, appunto, la precedente), risultando così confermata la carenza di interesse a coltivare l'opposizione agli atti esecutivi (e, a maggior ragione, l'appello, peraltro inammissibile).
Pagina 11 Le spese del presente grado seguono la soccombenza (scaglione indeterminabile complessità bassa)
e sono liquidate nei minimi tariffari, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate e la pronuncia in rito, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Oristano n. 585/2022, resa all'udienza del 01.12.2022;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, Parte_1
in favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_3
in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge, distrattario l'Avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12