TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 23464/2023 su ATP n. 20088/2022 R.G.L. promossa
DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Nebulose 2 C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Armando Maria Biondi presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via Gino Doria 158 come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 21.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (pensione, indennità di accompagnamento e riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, come le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che il ricorrente potesse essere riconosciuto Fibrillazione atriale parossistica, esitata in episodio di ictus cerebrale ed unica recidiva di natura epilettica, in attuale equilibrio emodinamico/farmacologico e in assenza di deficit funzionali cod. PA 6002=50%. Lo stroke non ha lasciato esiti funzionali e tranne l'unico episodio epilettico occorso a quattro mesi dall'evento acuto, non si sono più verificati fenomeni trombo-embolici. All'esame obiettivo il ricorrente è apparso autonomo nella deambulazione e nei movimenti, non è stato riscontrato alcun deficit funzionale e non sono emersi deficit mnesici-cognitivi. Dal punto di vista cardiologico, premessa l'assoluta mancanza agli atti di alcuna certificazione specialistica ed esami strumentali specifici, l'eoc alla visita medica evidenziava: PA=110/60 con una FC pari a 70 b/minuto con polso, ritmico e valido senza edemi declivi e dispnea. Relativamente alla richiesta del riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità si precisa che nel caso in oggetto le minorazioni fisiche da cui il ricorrente è affetto, non riducono la sua autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, non sono tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Si può riconoscere che sig. è INVALIDO ultrasessantacinquenne Parte_1 con percentuale pari al 50% - decorrenza: 27/1/2022 data della presentazione della domanda amministrativa. Non Portatore di handicap>>.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu evidenziando che dalla documentazione medica specialistica proveniente da strutture pubbliche, risultava pacifico che il ricorrente era affetto da un imponente stato morboso che lo rendeva invalido nella misura del 100% della capacità lavorativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ed abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché soggetto in condizione di handicap grave ai sensi del c.3 art. 3 L.104/92. Parte ricorrente, deduceva poi in particolare, che in data 17/05/23 la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, aveva riscontrato all'esame obbiettivo dell' “condizioni generali mediocri, Pt_1 iniziale deterioramento cognitivo, deambulazione autonoma, ma “con impaccio motorio” e dispnea….per sforzi moderati”, diagnosticando al soggetto “emiparesisinistra con deficit di forza medio, iniziale deterioramento mnesico” ed “epilessia” , riconoscendolo “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” (100%), dalla data della domanda (27/01/22) e con
“capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” ai sensi dell'art.381 del D.P.R. 495/92. Avendo trasmesso il citato verbale al CTU dott. lo stesso confermava Per_1 che “il sig. .. era da riconoscere invalido Parte_2 ultrasessantacinquenne con percentuale pari al 50% e “non portatore di handicap”. Ad avviso del ricorrente, le diagnosi e valutazioni del C.T.U. suscitavano notevoli perplessità, in quanto quelle del dott. erano completamente Per_1 discordanti da quelle formulate dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile. Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
, il quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che il sig. era da considerare invalido civile Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 e 124/98) grave 100% sin dal 27/01/2022, così come ha stabilito la Commissione Invalidi Civili in data 17/05/2023. CP_2
Successivamente a questa data, presumibilmente almeno sei mesi prima della data della visita (26/10/2024), ovvero nell'aprile 2024, il quadro complessivo patologico del ricorrente si era ulteriormente aggravato al punto da comportare una attuale necessità di assistenza continua (indennità di accompagnamento). Pertanto, dall'aprile 2024 il sig. si Parte_1 poteva considerare necessitante di indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap grave ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 dalla medesima data.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie: - Cardiopatia ipertensiva e valvulopatia mitra-aortica generante insufficienza mitralica ed aortalieve/moderata con danno d'organo in 2 classe funzionale NYHA;
- Epilessia post-stroke in paziente con ictus ischemico a genesi cardioembolica. Soggetto emotivo ed umorale, abulia, apatia, rallentamento ideativo, deficit memoria, con frequenti lacune mnesiche. Presenta ricorrenti episodi di irritabilità e reattività disforica. Tale quadro depone che il sig. è affetto Pt_1 da: Sindrome Psico-organica. Tali Patologie, devono essere stimate in misura del 100% di invalidità civile. Nel contempo, attualmente il sig. Parte_1 risulta incapace di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di espletare con adeguata sufficienza le attività strumentali relative. Dunque, in riferimento a quanto richiesto dal ricorrente dovrà essergli riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento. Inoltre le patologie di cui soffre il sig. , riducono l'autonomia personale correlata Parte_1 all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per cui assumono connotazione di gravità.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (cert. del Controparte_3
17/10/24, cert. Neurologici Asl Na1 Centro del 17/10/24) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetto il ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente la pensione di invalidità civile dal 27.1.2022 al 15.12.2022 ( compimento dell' età di 67 anni) , l'indennità di accompagnamento ed i benefici relativi allo status di handicap con connotazione di gravità a mente dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 dal mese di Aprile 2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento in favore del sig. , della pensione di invalidità Parte_1 civile per il periodo dal 27.1.2022 al 15.12.2022 ( compimento dell' età di 67 anni), del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal mese di Aprile 2024;
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 21.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 23464/2023 su ATP n. 20088/2022 R.G.L. promossa
DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Nebulose 2 C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Armando Maria Biondi presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via Gino Doria 158 come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 21.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (pensione, indennità di accompagnamento e riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, come le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che il ricorrente potesse essere riconosciuto Fibrillazione atriale parossistica, esitata in episodio di ictus cerebrale ed unica recidiva di natura epilettica, in attuale equilibrio emodinamico/farmacologico e in assenza di deficit funzionali cod. PA 6002=50%. Lo stroke non ha lasciato esiti funzionali e tranne l'unico episodio epilettico occorso a quattro mesi dall'evento acuto, non si sono più verificati fenomeni trombo-embolici. All'esame obiettivo il ricorrente è apparso autonomo nella deambulazione e nei movimenti, non è stato riscontrato alcun deficit funzionale e non sono emersi deficit mnesici-cognitivi. Dal punto di vista cardiologico, premessa l'assoluta mancanza agli atti di alcuna certificazione specialistica ed esami strumentali specifici, l'eoc alla visita medica evidenziava: PA=110/60 con una FC pari a 70 b/minuto con polso, ritmico e valido senza edemi declivi e dispnea. Relativamente alla richiesta del riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità si precisa che nel caso in oggetto le minorazioni fisiche da cui il ricorrente è affetto, non riducono la sua autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, non sono tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Si può riconoscere che sig. è INVALIDO ultrasessantacinquenne Parte_1 con percentuale pari al 50% - decorrenza: 27/1/2022 data della presentazione della domanda amministrativa. Non Portatore di handicap>>.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu evidenziando che dalla documentazione medica specialistica proveniente da strutture pubbliche, risultava pacifico che il ricorrente era affetto da un imponente stato morboso che lo rendeva invalido nella misura del 100% della capacità lavorativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ed abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché soggetto in condizione di handicap grave ai sensi del c.3 art. 3 L.104/92. Parte ricorrente, deduceva poi in particolare, che in data 17/05/23 la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, aveva riscontrato all'esame obbiettivo dell' “condizioni generali mediocri, Pt_1 iniziale deterioramento cognitivo, deambulazione autonoma, ma “con impaccio motorio” e dispnea….per sforzi moderati”, diagnosticando al soggetto “emiparesisinistra con deficit di forza medio, iniziale deterioramento mnesico” ed “epilessia” , riconoscendolo “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” (100%), dalla data della domanda (27/01/22) e con
“capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” ai sensi dell'art.381 del D.P.R. 495/92. Avendo trasmesso il citato verbale al CTU dott. lo stesso confermava Per_1 che “il sig. .. era da riconoscere invalido Parte_2 ultrasessantacinquenne con percentuale pari al 50% e “non portatore di handicap”. Ad avviso del ricorrente, le diagnosi e valutazioni del C.T.U. suscitavano notevoli perplessità, in quanto quelle del dott. erano completamente Per_1 discordanti da quelle formulate dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile. Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
, il quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che il sig. era da considerare invalido civile Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 e 124/98) grave 100% sin dal 27/01/2022, così come ha stabilito la Commissione Invalidi Civili in data 17/05/2023. CP_2
Successivamente a questa data, presumibilmente almeno sei mesi prima della data della visita (26/10/2024), ovvero nell'aprile 2024, il quadro complessivo patologico del ricorrente si era ulteriormente aggravato al punto da comportare una attuale necessità di assistenza continua (indennità di accompagnamento). Pertanto, dall'aprile 2024 il sig. si Parte_1 poteva considerare necessitante di indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap grave ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 dalla medesima data.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie: - Cardiopatia ipertensiva e valvulopatia mitra-aortica generante insufficienza mitralica ed aortalieve/moderata con danno d'organo in 2 classe funzionale NYHA;
- Epilessia post-stroke in paziente con ictus ischemico a genesi cardioembolica. Soggetto emotivo ed umorale, abulia, apatia, rallentamento ideativo, deficit memoria, con frequenti lacune mnesiche. Presenta ricorrenti episodi di irritabilità e reattività disforica. Tale quadro depone che il sig. è affetto Pt_1 da: Sindrome Psico-organica. Tali Patologie, devono essere stimate in misura del 100% di invalidità civile. Nel contempo, attualmente il sig. Parte_1 risulta incapace di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di espletare con adeguata sufficienza le attività strumentali relative. Dunque, in riferimento a quanto richiesto dal ricorrente dovrà essergli riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento. Inoltre le patologie di cui soffre il sig. , riducono l'autonomia personale correlata Parte_1 all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, per cui assumono connotazione di gravità.>>
Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (cert. del Controparte_3
17/10/24, cert. Neurologici Asl Na1 Centro del 17/10/24) che cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetto il ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente la pensione di invalidità civile dal 27.1.2022 al 15.12.2022 ( compimento dell' età di 67 anni) , l'indennità di accompagnamento ed i benefici relativi allo status di handicap con connotazione di gravità a mente dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 dal mese di Aprile 2024.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento in favore del sig. , della pensione di invalidità Parte_1 civile per il periodo dal 27.1.2022 al 15.12.2022 ( compimento dell' età di 67 anni), del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal mese di Aprile 2024;
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 21.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.