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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Caroli Valeria, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP1
Fanigliuolo Fabio resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento e situazione di handicap grave ex art. 3, co. 3, l. 104/1992.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, la ricorrente in epigrafe - a seguito dell'esito parzialmente negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della prestazione sopra indicata dalla data della relativa domanda amministrativa e, CP conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. CP L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. All'esito dell'approfondimento delle questioni medico legale resosi necessario in relazione alle particolarità del quadro patologico rilevato ed al potenziale aggravamento delle condizioni di salute dell'assistibile, il dott. , CTU nominato nella presente fase, dopo aver del Persona_1 tutto significativamente rilevato che “La valutazione obiettiva e funzionale che ne deriva dalla visita peritale, unitamente all'analisi della documentazione in atti, permettono di stabilire che l'istante è affetta da un quadro morboso caratterizzato da poli-artralgie per spondiloartrosi, che allo stato attuale non comporta limitazioni funzionali di gravità tali da inficiare la deambulazione e la statica;
la ricorrente alla visita peritale dispone di ausilio monolaterale (tripode) utile per mantenere sicura la deambulazione” e che “… non comporta, allo stato attuale, ripercussioni funzionali tali da determinare la compromissione delle autonomie di base della vita quotidiana o ADL (capacità di vestizione, uso del bagno, manovre igieniche personali, motricità in ambito domiciliare, alimentazione)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “si può affermare anche che a carico della ricorrente non siano sopravvenute altre infermità che possono ritenersi gravi e tali da determinare un carico assistenziale continuativo per le attività di base della vita quotidiana. Inoltre, per la moderata incidenza funzionale del quadro morboso descritto, non si può configurare lo stato di Handicap in situazione di gravità”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006
N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a CP carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 11.07.2024 da CP
, nei confronti dell' così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara le spese di Parte_1 CP lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Lecce, 25 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Caroli Valeria, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP1
Fanigliuolo Fabio resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento e situazione di handicap grave ex art. 3, co. 3, l. 104/1992.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, la ricorrente in epigrafe - a seguito dell'esito parzialmente negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della prestazione sopra indicata dalla data della relativa domanda amministrativa e, CP conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. CP L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. All'esito dell'approfondimento delle questioni medico legale resosi necessario in relazione alle particolarità del quadro patologico rilevato ed al potenziale aggravamento delle condizioni di salute dell'assistibile, il dott. , CTU nominato nella presente fase, dopo aver del Persona_1 tutto significativamente rilevato che “La valutazione obiettiva e funzionale che ne deriva dalla visita peritale, unitamente all'analisi della documentazione in atti, permettono di stabilire che l'istante è affetta da un quadro morboso caratterizzato da poli-artralgie per spondiloartrosi, che allo stato attuale non comporta limitazioni funzionali di gravità tali da inficiare la deambulazione e la statica;
la ricorrente alla visita peritale dispone di ausilio monolaterale (tripode) utile per mantenere sicura la deambulazione” e che “… non comporta, allo stato attuale, ripercussioni funzionali tali da determinare la compromissione delle autonomie di base della vita quotidiana o ADL (capacità di vestizione, uso del bagno, manovre igieniche personali, motricità in ambito domiciliare, alimentazione)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “si può affermare anche che a carico della ricorrente non siano sopravvenute altre infermità che possono ritenersi gravi e tali da determinare un carico assistenziale continuativo per le attività di base della vita quotidiana. Inoltre, per la moderata incidenza funzionale del quadro morboso descritto, non si può configurare lo stato di Handicap in situazione di gravità”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006
N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a CP carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 11.07.2024 da CP
, nei confronti dell' così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara le spese di Parte_1 CP lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Lecce, 25 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma