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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8485/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MESSICO) il 08/08/1992, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Michela
Sarcletti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Marchi,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come verbale di udienza del 11.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 30.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 28.8.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale da , con addebito Controparte_1
della separazione al marito e con previsione a carico di questi di un versamento periodico in suo favore a titolo di contributo al di lei mantenimento;
con comparsa di risposta del 21.11.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale, spiegando a propria volta reciproca richiesta di addebito alla moglie e formulando per il resto richieste difformi da quelle di controparte;
con ordinanza del 23.12.2024 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha provvisoriamente posto a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 2.000,00 quale CP_1
contributo al suo mantenimento;
all'udienza del 11.6.2025 i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della propria separazione personale, e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lavagna (GE) il 23.9.2022 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2. preso atto che dall'unione coniugale non sono nati figli;
valutate le dichiarazioni rese dalle parti in udienza e considerate le ulteriori risultanze quali
2 complessivamente emerse nel corso dell'istruttoria procedimentale;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“ continuerà a versare a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
al proprio mantenimento, la somma mensile di euro 2.000,00, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
la sig.ra si impegna ad attivarsi per ricercare un'occupazione lavorativa e, ove la Parte_1
rinvenga, a darne comunicazione tempestiva al marito;
le parti concordano di ritenere l'importo sopra indicato congruo quanto meno per il periodo di sei mesi decorrenti dalla mensilità di giugno 2025;
sono altresì concordi perché, decorsi i sei mesi di cui sopra, valuteranno la persistente congruità di tale importo e si impegneranno a richiedere una modifica preferibilmente congiunta delle condizioni di separazione per addivenire a una revoca o modifica dell'importo di cui sopra;
3 le parti altresì rappresentano che provvederanno a instaurare quanto prima procedimento per il divorzio congiunto, dando atto che già sono concordi in ordine alle seguenti condizioni di divorzio: verserà a , a titolo di assegno divorzile Controparte_1 Parte_1
una tantum, una somma pari all'importo di euro 20.000,00 detratte le somme dal mese di giugno 2025 corrisposte dal marito alla moglie quale contributo al suo mantenimento”.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 13, parte I, anno 2022), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MESSICO) il 08/08/1992, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Michela
Sarcletti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Marchi,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come verbale di udienza del 11.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 30.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 28.8.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale da , con addebito Controparte_1
della separazione al marito e con previsione a carico di questi di un versamento periodico in suo favore a titolo di contributo al di lei mantenimento;
con comparsa di risposta del 21.11.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale, spiegando a propria volta reciproca richiesta di addebito alla moglie e formulando per il resto richieste difformi da quelle di controparte;
con ordinanza del 23.12.2024 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha provvisoriamente posto a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 2.000,00 quale CP_1
contributo al suo mantenimento;
all'udienza del 11.6.2025 i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della propria separazione personale, e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lavagna (GE) il 23.9.2022 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2. preso atto che dall'unione coniugale non sono nati figli;
valutate le dichiarazioni rese dalle parti in udienza e considerate le ulteriori risultanze quali
2 complessivamente emerse nel corso dell'istruttoria procedimentale;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“ continuerà a versare a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
al proprio mantenimento, la somma mensile di euro 2.000,00, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
la sig.ra si impegna ad attivarsi per ricercare un'occupazione lavorativa e, ove la Parte_1
rinvenga, a darne comunicazione tempestiva al marito;
le parti concordano di ritenere l'importo sopra indicato congruo quanto meno per il periodo di sei mesi decorrenti dalla mensilità di giugno 2025;
sono altresì concordi perché, decorsi i sei mesi di cui sopra, valuteranno la persistente congruità di tale importo e si impegneranno a richiedere una modifica preferibilmente congiunta delle condizioni di separazione per addivenire a una revoca o modifica dell'importo di cui sopra;
3 le parti altresì rappresentano che provvederanno a instaurare quanto prima procedimento per il divorzio congiunto, dando atto che già sono concordi in ordine alle seguenti condizioni di divorzio: verserà a , a titolo di assegno divorzile Controparte_1 Parte_1
una tantum, una somma pari all'importo di euro 20.000,00 detratte le somme dal mese di giugno 2025 corrisposte dal marito alla moglie quale contributo al suo mantenimento”.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 13, parte I, anno 2022), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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