Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9826/2024 tra le parti:
APPELLANTE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. MOSCHETTA ELENA;
− Domicilio: PIAZZALE ARISTIDE STEFANI, 8 VERONA presso lo studio dell'Avv. Elena Moschetta
APPELLATO
(C.F.: CP_1 P.IVA_2
− Difesa: Avv. SASSAROLI UBALDO
− Domicilio: VIA I° MAGGIO 150/B 60131 ANCONA presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Sassaroli
Decisa a Bologna il 09/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Appellante:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della Sentenza n. 1363/2024 – 9348/2021 RG – 1550/2024 REP. – 1797/2024 CRON. Emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 30 maggio 2024 notificata in data 31 maggio 2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da che qui si riportano: “ Revocare, Parte_1 annullare e/o comunque dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 6280/2021 RG – 4484/2021 DI – 047/2021 Cron. Emesso in data 21.09.2021 e notificato in data 15..10.2021; Condannare la società al pagamento a favore dell'opponente della CP_1 somma di € 3.883,80 come da fattura n. 132/2019 a titolo di risarcimento del danno per il 1
Appellato:
“nel merito ed in via principale, respingere l'appello proposto, anche in punto alle spese processuali perché infondato in fatto ed in diritto, non provato, privo di qualsivoglia fondamento giuridico per le ragioni di cui in narrativa e/o con qualsivoglia altra statuizione e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, condannando parte appellante alla refusione delle spese e competenze del grado di giudizio nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., attesa la natura gravemente temeraria dell'impugnazione proposta;
in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni avversarie in merito al risarcimento del danno, confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporre la compensazione con quanto eventualmente riconosciuto all'appellante a titolo di risarcimento del danno”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. appella la sentenza n. 1363/2024 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Bologna ha rigettato la sua domanda in opposizione nei confronti di CP_1 confermando definitivamente il decreto ingiuntivo n. 4484/2021 e condannandola al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 a titolo di compenso ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare i documenti e i fatti di causa, in quanto le fatture portate dal decreto ingiuntivo riguardavano la pratica inadempiuta di riconoscimento retroattivo della produzione biologica, pratica che si era conclusa con esito negativo proprio poiché aveva omesso di trasmettere ad CP_1 Pt_2 la documentazione necessaria.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e in via Parte_1 riconvenzionale che sia condannata al risarcimento del danno. CP_1 contesta la prospettazione avversaria, ribadendo l'estraneità delle fatture CP_1 all'attività di riconoscimento retroattiva della produzione biologica, in quanto relative al servizio di controllo e di certificazione svolto negli anni 2019 e 2020, servizio dovuto in virtù del contratto sottoscritto in data 09.09.2015. Inoltre, deduceva l'imputabilità della mancata autorizzazione di al comportamento di controparte, la quale aveva Pt_2 omesso di fornirle tutta la documentazione richiesta.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. CP_1
2.
2 L'appello è infondato.
Il Tribunale osserva:
1) le fatture del 15 novembre 2019 e del 19 ottobre 2020 si riferiscono ad attività di controllo e certificazione delle produzioni biologiche;
2) in effetti, in data 09.09.2015 le parti hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di controllo e certificazione di prodotti da agricoltura biologia, a tempo indeterminato;
3) la doglianza di parte appellante attiene invece al mancato riconoscimento retroattivo della produzione biologica, pratica che si sarebbe conclusa con esito negativo poiché, secondo la prospettazione di aveva omesso di CP_2 CP_1 trasmettere ad la documentazione necessaria;
Pt_2
4) premesso che mai parte appellante ha eccepito l'inadempimento delle obbligazioni di di cui al contratto allegato dalla predetta a fondamento della pretesa CP_1 svolta in monitorio (né ne ha chiesto la risoluzione), che non è stato provato il pagamento del corrispettivo dell'attività svolta da (per lo meno negli anni cui CP_1 si riferiscono le fatture, cioè il 2019 e il 2020), resta da esaminare il controcredito risarcitorio che si collega all'allegato inadempimento di altro e diverso incarico (relativo appunto al riconoscimento retroattivo della produzione biologica);
5) anche senza considerare che il carteggio tra le parti, relativo alla pratica in oggetto, si conclude, alla luce della documentazione in atti, con una richiesta di integrazione di informazioni da a parte appellante (che non risultano poi CP_1 pervenute), non è possibile attingere alla prova del danno, poiché se è vero che la teste ha risposto affermativamente al quesito posto con i Testimone_1 capitoli di prova 9 e 10, questi ultimi, per la loro genericità, non consentono di fornire elementi utili per l'approfondimento peritale richiesto, in assenza di elementi che illustrino il volume della produzione e delle vendite di parte appellante da comparare con altri simili nel mercato di riferimento sul presupposto (ipotetico) dell'esito positivo della pratica (per cui, la CTU sarebbe esplorativa). 3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in euro 1.400,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
3 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 09/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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